Sentenza 27 luglio 1999
Massime • 1
La determinazione del maggior danno risarcibile ai sensi dell'art. 1224 cod. civ., ferma l'ammissibilità del ricorso al notorio quanto alla sussistenza e all'ammontare della svalutazione, può essere effettuata dal giudice anche in via equitativa ai sensi dell'art. 432 cod. proc. civ., con giudizio soggetto, in sede di legittimità, al solo controllo della logicità della motivazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/07/1999, n. 8114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8114 |
| Data del deposito : | 27 luglio 1999 |
Testo completo
composta da:
Dott. Vittorio VOLPE Presidente
Dott. Mario SPADONE Consigliere
Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere
Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Consigliere
Dott. Carlo CIOFFI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FI LO, elettivamente domiciliato in Roma, viale Mazzini 117, presso lo studio dell'avv. Guido Varano, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Giannandrea ed Ettore Ricci giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RA Edilizia POSEIDON s.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, via Virgilio 8 (studio Ciccotti), presso l'avv. Mario Spinelli, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
e sul ricorso incidentale proposto da:
RA Edilizia POSEIDON s.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, via Virgilio 8 (studio Ciccotti), presso l'avv. Mario Spinelli, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente incidentale -
contro
FI LO, elettivamente domiciliato in Roma, viale Mazzini 117, presso lo studio dell'avv. Guido Varano, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Giannandrea ed Ettore Ricci giusta delega in atti;
- intimato -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari, n. 632 del 21 settembre 1995. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 novembre 1998 dal relatore Dott. Carlo Cioffi;
Udito l'avv. Giuseppe Giannandrea;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco Mele, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 9 giugno 1981 l'imprenditore edile LO IO, realizzata la costruzione che gli era stata appaltata dalla RA EI al prezzo di 273.000.000, convenne quest'ultima innanzi al Tribunale di Bari per ottenere il pagamento della parte del corrispettivo che non gli era stato pagato (lire 121.090.000, oltre I.V.A. e quota revisione prezzi), con interessi e rivalutazione monetaria.
La RA si costituì e rispose che aveva pagato il prezzo convenuto per intero con l'emissione di cambiali, in parte firmate dal suo Presidente, in parte dai singoli soci, e che la costruzione presentava alcuni difetti;
chiese quindi il rigetto della domanda, e in via riconvenzionale il risarcimento dei danni subiti per questi ultimi.
Istruita la lite, ed acquisite due consulenze tecniche di ufficio, di cui una contabile, il Tribunale accolse la domanda dell'attore per quanto di ragione, accertando un suo credito per lire 43.190.000; accolse altresì la domanda riconvenzionale della convenuta, accertando un suo credito per lire 15.500.000; e compensati per quanto possibile i due crediti, condannò la RA a pagare all'attore la somma residua di lire 27.690.000, con i soli interessi dalla domanda.
La sentenza del Tribunale è stata appellata in via principale da LO IO ed in via incidentale dalla RA. La Corte d'appello di Bari, con la sentenza indicata in epigrafe, ha disatteso le censure proposte dall'appellante principale relative all'accoglimento dell'eccezione di pagamento proposta da controparte, osservando che :
1. - egli aveva affermato, rispondendo all'interrogatorio formale, che la RA (o i suoi soci) gli avevano consegnato cambiali per 238.000.000 di lire;
ed il consulente tecnico contabile aveva trovato riscontro di tale affermazione, esaminando la contabilità della RA;
2. - egli non aveva esibito le cambiali che a suo dire erano state protestate o rinnovate;
3. - altre cambiali da lui esibite non erano relative all'appalto, ma a suoi rapporti personali con il presidente della RA e con singoli assegnatari degli alloggi, giusta quanto appurato dal consulente tecnico contabile, e desumibile dalla loro data di emissione;
4. - il silenzio con cui la RA aveva accolto la richiesta di LO IO di pagamento che aveva preceduto la notificazione dell'atto introduttivo della lite, non può essere considerato un comportamento concludente;
così pure la domanda di mutuo presentata da quest'ultima ad un istituto di credito per poter soddisfare i debiti nei suoi confronti.
La Corte d'appello di Bari ha poi parzialmente accolto l'appello incidentale della RA con il quale quest'ultima aveva eccepito i pagamenti (ulteriori, rispetto a quello accertato dal Tribunale) di lire 17.200.000 e di lire 25.800.000, l'uno e l'altro eseguiti con la sottoscrizione di due serie di cambiali;
in particolare ha ritenuto
5. - non sufficientemente provato il primo (dal momento che delle relative cambiali, menzionate in una deliberazione dell'assemblea della cooperativa, non era- stata trovata traccia nella sua contabilità),
6. - e provato invece il secondo, sulla scorta di quanto riferito al riguardo dal consulente tecnico di ufficio;
7. - conseguentemente ha ridotto il credito di LO IO a lire ( 283.000.000, prezzo convenuto dell'appalto - 263.000.000, somma di cui il Tribunale aveva accertato il pagamento - 25.800.000, di appena innanzi si è detto = 9.200.000 + 3 % per I.V.A.) 9.476.000. La Corte territoriale ha poi confermato la statuizione del Tribunale relativa alla accertata responsabilità di LO IO per i difetti dell'opera, osservando
8. - che la loro consistenza ed entità era stata accertata dal consulente tecnico di ufficio, e che essi erano stati da lui riconosciuti, come ammesso in sede di interrogatorio formale. La Corte d'appello di Bari ha infine accolto l'appello di LO IO relativo agli accessori del suo credito;
in particolare 9. - considerata la sua qualità di imprenditore, e la notorietà della svalutazione monetaria, ha ritenuto presuntivamente provato l'allegato suo maggior danno per la mora della sua debitrice, ed
10 - ha liquidato tale danno in via equitativa, non essendo stata fornita prova rigorosa del suo ammontare, e tenendo conto delle notevoli variazioni del tasso di svalutazione intervenute negli ultimi anni.
In conclusione la Corte territoriale,
11. - rivalutati il credito di LO IO (in lire 1.8.000.000) e quello della RA (in lire 12.000.000), li ha compensati per quanto possibile, ed ha quindi condannato quest'ultima a pagare al primo la somma di lire 6.000.000 con gli interessi dalla domanda al saldo.
LO IO ha chiesto la cassazione di tale sentenza per dieci motivi.
La RA EI resiste con controricorso, e a sua volta con ricorso incidentale chiede la cassazione della stessa sentenza per due motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I - Il ricorso principale e quello incidentale sono stati proposti contro la stessa sentenza, e devono essere quindi riuniti. II - Con il primo motivo del ricorso principale LO IO denunzia violazione degli art. 2967 cod. civ. e 324 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 n. 4 cod. proc. civ.: sostiene in particolare che la Corte d'appello di Bari, ha affermato che era suo onere provare l'ammontare del residuo suo credito del quale ha chiesto il pagamento, senza tener conto del giudicato interno formatosi sull'affermazione del Tribunale a termini della quale era onere della RA provare l'eccepita estinzione del debito. Con il secondo motivo LO IO denunzia violazione dell'art.2697 cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3, 4 e 5 cod. proc. civ.: rileva che la corte d'appello di Bari gli ha fatto carico dell'omessa esibizione delle cambiali a lui rilasciate dalla cooperativa per pagare il suo debito, e sostiene che in tal modo e stato posto a suo carico l'onere di provare l'insussistenza del fatto estintivo del suo credito.
Le censure, che vanno congiuntamente esaminate perché connesse, sono infondate.
Non risulta che la Corte d'appello di Bari abbia affermato nella impugnata sentenza il principio per cui il creditore che, riconoscendo di essere stato parzialmente soddisfatto, agisce per ottenere il pagamento del residuo credito, deve provare l'ammontare di quest'ultimo, ossia il non esatto adempimento del debitore. Risulta invece che la corte territoriale, nel rendere la decisione impugnata, ha puntualmente applicato il principio secondo il quale grava sul debitore, che la eccepisce, l'onere di provare l'asserita estinzione del suo debito, parziale o totale che sia;
ha infatti accolto l'eccezione proposta dalla RA, in relazione ai pagamenti che quest'ultima ha provato di aver eseguito con il rilascio di cambiali (vedi in narrativa sub 1) , e l'ha rigettata per la parte che ha ritenuto priva di riscontro probatorio (vedi in narrativa, sub 5).
La Corte, piuttosto, è andata oltre, ed ha applicato anche un corollario di tale principio : ossia che, così come la parte che propone una eccezione (in senso proprio) ha l'onere di provarne la fondatezza, identico onere grava sulla parte che replica (in senso proprio); e considerando per l'appunto tale l'affermazione di LO IO, che parte delle cambiali ricevute in pagamento, e da lui possedute, non erano state onorate, gli ha fatto carico della sua mancata dimostrazione, e della mancata esibizione delle stesse. Tale decisione è comunque corretta: il portatore della cambiale non può esercitare l'azione causale se non offrendo al debitore la restituzione della cambiale e depositandola presso la Cancelleria del giudice competente (art. 66, comma 3, del R.D. n. 1669 del 1933:
vedi, tra le tante, la sentenza di questa Corte, sez. II, 28 maggio 1997, n. 4712). III - Con il secondo motivo del suo ricorso LO IO sostiene inoltre che la motivazione della sentenza impugnata è carente, perché "ha argomentato e dedotto per relationem" alla sentenza del Tribunale, e sulla base di un iter logico assolutamente in contrasto con quello effettivamente desumibile dalla sentenza di primo grado";
perché non ha correttamente valutato le sue risposte all'interrogatorio formale;
e perché, recependo acriticamente le conclusioni del consulente tecnico di ufficio, ha fatto propri gli errori da questi commessi, in particolare nel considerare ininfluenti, perché relativi ad un diverso rapporto, i titoli di credito da lui esibiti, e nel non tener conto di tutte le risultanze documentali agli atti.
Le tre censure sono in parte infondate e in parte inammissibili.
1. La sentenza impugnata ha nella sostanza confermato quella di primo grado, sottolineando la correttezza delle ragioni esposte dal Tribunale, che ha ribadito, corredandole, quando necessario, delle opportune integrazioni (come appena innanzi si è rilevato) . L'iter logico seguito dalla Corte d'appello è stato adeguatamente esposto, ed emerge di tutta evidenza dalla sintesi che si legge in narrativa.
2. Non è poi vero che la Corte, nell'affermare che LO IO ha ammesso, rendendo l'interrogatorio formale, di aver ricevuto cambiali per 236.900.000 lire, non ha correttamente valutato le sue dichiarazioni;
l'ammissione è riferita dalla corte territoriale come fatto di immediata percezione, che risulta dalla semplice lettura di queste ultime, non anche come il frutto di una meditata valutazione della prova raccolta, necessaria per individuarne l'incerto significato;
conseguentemente il denunziato errore, di percezione, non di valutazione, se commesso, sarebbe emendabile con la revocazione.
3. Sono ammissibili in sede di legittimità - attesi i limiti del giudizio di cassazione - solo le contestazioni della consulenza tecnica d'ufficio che siano state proposte nel giudizio di merito (Cassazione civile sez. lav., 27 luglio 1996, n. 6792), e della cui proposizione si dia conto in ricorso, per il principio di autosufficienza dello stesso;
e non risulta, dalla sentenza impugnata, e dal ricorso di LO IO, che questi abbia sottoposto all'attenzione della Corte d'appello di Bari le censure che, muove alla consulenza tecnica da essa recepita.
IV - Con il terzo motivo di ricorso LO IO ripropone la censura di omessa motivazione, sostenendo che la Corte d'appello ha fatto proprie le argomentazioni del Tribunale, rinviando ad esse senza esaminare i suoi articolati motivi di gravame, e tutta una serie di circostanze, nel dettaglio specificate, sottoposte al suo esame.
Il ricorrente sostiene inoltre che la Corte ha errato nel valutare le emergenze processuali prese in considerazione, quali la richiesta della cooperativa di un mutuo bancario per far fronte ai debiti con lui contratti, ed il silenzio con cui era stata accolta la sua richiesta di pagamento, anche perché non le ha considerate nella "cornice probatoria nella quale esse si inserivano". Le censure sono infondate.
Il giudice non ha l'obbligo di esaminare tutti gli argomenti logici e giuridici prospettati dalle parti per sostenere le loro domande ed eccezioni, essendo sufficiente che nella motivazione sia chiaramente illustrato il percorso logico seguito per giungere alla decisione quando sia comunque desumibile la ragione per la quale ogni contraria prospettazione sia stata disattesa (Cassazione civile sez. II, 10 giugno 1997 n. 5169). Dalla narrativa più volte richiamata risulta chiaro l'iter logico seguito dalla corte territoriale, che ha dato conto delle ragioni che giustificano la sua decisione.
V - Con il quarto motivo di ricorso LO IO denunzia violazione degli art. 345, 342, 184 e 190 cod. proc. civ.; sostiene in particolare che la Corte d'appello ha accolto l'eccezione della RA di pagamento dell'importo di lire 25.800.000 (e di cui alla narrativa che precede, sub 6) proposta con il suo appello incidentale, senza avvedersi "della assoluta novità del fatto costitutivo dell'eccezione stessa", allegato per la prima volta nel giudizio di secondo grado.
La censura è infondata.
L'art. 345 cod. proc. civ. (nel testo anteriore alla l. 26 novembre 1990 n. 353, applicabile nella specie), se consente la proposizione in appello di nuove eccezioni, consente necessariamente anche l'allegazione, e se necessario la prova, dei fatti su cui le nuove eccezioni sono fondate.
Per loro natura, infatti, le eccezioni (in senso proprio) non possono che essere fondate sull'allegazione di fatti diversi da quelli sui quali, è fondata la domanda che mirano a contrastare. VI - Con il quinto motivo di ricorso LO IO censura l'impugnata sentenza per aver affermato che il pagamento della somma di lire 25.800.000, di cui si è appena innanzi detto, è stato realmente eseguito, senza adeguatamente motivare al riguardo;
rileva in particolare che sul punto la Corte territoriale non ha fatto altro che recepire quanto riferito al riguardo dal consulente tecnico di ufficio, il quale si era limitato ad osservare che il pagamento era stato documentalmente provato, senza però considerare che esso era stato eseguito non dalla cooperativa, ma da alcuni dei suoi soci, e verificare se era dunque relativo all'appalto per cui à causa, o ai lavori che i singoli soci, a titolo personale gli avevano affidato. La censura è inammissibile per le stesse ragioni innanzi esposte sub III/3: anche in questo caso il ricorrente non ha allegato di aver sottoposto all'esame del giudice del merito le censure che propone con il suo ricorso contro la consulenza tecnica, e conseguentemente contro la sentenza che l'ha recepita. VII - Con il sesto motivo di ricorso LO IO sostiene, sempre a proposito della somma in questione, che la motivazione della sentenza impugnata 'e inadeguata e contraddittoria. Rileva in particolare che egli, nel riconoscere che una parte del prezzo dell'appalto era stata corrisposta, aveva considerato anche il pagamento della detta somma, che dunque, con l'accoglimento sul punto dell'appello incidentale della cooperativa, e' stata conteggiata due volte.
La censura è inammissibile perché non risulta che l'argomentazione su cui si fonda sia stata sottoposta all'esame del giudice del merito.
VIII - Con il settimo motivo di ricorso LO IO 'sostiene che la Corte d'appello ha errato nel detrarre dal suo credito la somma di 25.800.000 lire che, accogliendo l'appello incidentale della RA, ha ritenuto che quest'ultima aveva pagato, perche' l'ha riferita al minuendo costituito dal prezzo convenuto dell'appalto, al netto dell'I.V.A., e non al lordo di quest'ultima, che ha poi aggiunto alla conseguente minor somma, risultato della sottrazione eseguita.
La censura è inammissibile.
L'errore di calcolo è emendabile con la procedura di correzione prevista dall'art. 287 cod. proc. civ., e può costituire motivo di ricorso per cassazione solo quando sia conseguenza di un'inesatta valutazione giuridica o di un vizio di motivazione (tra le tante, vedi Cassazione civile sez. I, 27 giugno 1995, n. 7249). Nel caso di specie non risulta che il giudice di appello abbia negato quanto affermato dal giudice di primo grado, ossia che il credito di LO IO era costituito dal prezzo convenuto dell'appalto e dalla relativa I.V.A.; l'aver pertanto detratto quanto ha affermato essere stato pagato dalla RA dal primo dei due indicati addendi, anziché dalla loro somma, costituisce un mero errore materiale.
IX - Con l'ottavo motivo di ricorso LO IO censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha quantificato il maggior danno da lui subito per la mora della cooperativa;
sostiene che, avendo egli provato in modo diretto la consistenza di tale danno (in misura pari al tasso di sconto bancario praticato alla migliore clientela) con la esibizione di un contratto di mutuo per 90 milioni da lui al tempo stipulato (che prevedeva interessi del 23,50%), non v'era spazio per la sua liquidazione equitativa, eseguita peraltro dalla Corte senza dar conto del criterio adottato.
Con il secondo motivo del ricorso incidentale la RA censura la sentenza impugnata per aver affermato il diritto di LO IO al risarcimento del maggior danno previsto dall'art. 1224 comma 2^ cod. civ.; sostiene che tale affermazione "si pone in contrasto con i principi sanciti dall'art. 1224 cod. civ. avendo desunto con criterio automatico il maggior danno dalla duplice presunzione che la svalutazione costituisse un fatto notorio e che il IO esercitasse attività commerciale".
La ricorrente censura poi anch'essa la liquidazione equitativa di tale danno, non avendo la Corte d'appello indicato i criteri in base ai quali e stata eseguita.
Le censure relative allo stesso capo della sentenza impugnata, vanno congiuntamente esaminate.
Il creditore di somma di danaro che chiede il risarcimento del maggior danno a norma dell'art. 1224 comma 2 cod. civ. ha l'onere di fornire la relativa prova.
Tale prova può essere ricavata anche da fatti notori o da presunzioni collegate alla qualità ed alle condizioni personali del creditore da cui possano desumersi, secondo una valutazione di probabilità e normalità, il tipo e le modalità d'impiego del denaro coerenti con tali elementi che, per l'imprenditore, di norma, consistono nell'investimento nel ciclo produttivo: di talché l'esistenza e l'ammontare complessivo del. danno possono essere desunti dalla differenza tra tassi di interesse bancario ed interesse legale, mediante il ricorso ad una valutazione equitativa, la quale è giustificata dalla difficoltà del danno in conseguenza del modo di operare dell'inflazione (tra le tante, vedi la sentenza di questa Corte, sez. I, 30 maggio 1995, n. 6066) La determinazione del maggior danno risarcibile ai sensi dell'art. 1224 comma 2 cod. civ., ferma l'ammissibilità del ricorso al notorio quanto all'esistenza ed all'ammontare della svalutazione, può essere dal giudice effettuata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 432 cod. proc. civ., con giudizio soggetto, in sede di legittimità, al solo controllo della logicità della motivazione (vedi la sentenza di questa Corte, sez. lav., 17 novembre 1993, n. 11356).
La decisione impugnata si è attenuta a tali principi, e le censure proposte da entrambe le parti vanno rigettate. X - Con il nono motivo LO IO censura la sentenza impugnata per aver liquidato gli interessi sul suo residuo credito dopo aver da esso detratto quello della cooperativa nei suoi confronti, e denunzia violazione degli art. 1224, 1241, 1243, 1667 e 1668 cod. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ.; sostiene che la detta compensazione si sarebbe dovuta effettuare tra il credito della cooperativa ed il suo credito maggiorato di interessi e maggior danno, a tutto concedere liquidato nella misura e con i criteri innanzi indicati.
La censura è infondata.
La corte territoriale ha compensato i due contrapposti crediti dopo averli rivalutati entrambi, e resi così omogenei. La differenza conteggiata a favore di LO IO è stata poi maggiorata anche degli interessi legali, in violazione del divieto di cumulo di interessi e risarcimento del maggior danno ex art. 1124 cod. ricorrente non ha dunque ragione di doglianza.
XI - Con il decimo motivo LO IO censura l'impugnata sentenza nella parte in cui ha confermato quella di primo grado che l'aveva condannato a risarcire alla RA i danni per vizi e difetti dell'opera, disattendendo la sua eccezione con cui aveva rilevato che questi erano stati denunziati tardivamente;
sostiene in particolare che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte, non 'e vero che egli, nel rendere l'interrogatorio formale, ha riconosciuto tali difetti, e che si adopero' per eliminarli, senza riuscirci, ed ha ammesso che si rifiutò di eliminarne altri, che erano stati tempestivamente denunziati, perché a suo avviso inesistenti. La censura è inammissibile.
Il ricorrente propone una lettura delle risposte da lui date all'interrogatorio formale uguale e contraria a quella che ne ha dato la Corte.
Anche in questo caso (come in quello di cui innanzi, sub III/2) il convincimento del giudice di merito appare essere il risultato di una mera attività percettiva, non anche di valutazioni, apprezzamenti ed interpretazioni.
L'errore denunziato, dunque, se sussistente, era emendabile con la revocazione.
XII - Sempre con il decimo motivo del suo ricorso LO IO lamenta che la Corte d'appello non ha esaminato il suo motivo di appello con cui aveva sostenuto l'inammissibilità dell'azione risarcitoria di controparte, osservando che l'art. 1668 cod. civ. prevede il risarcimento dei danni per vizi o difetti dell'opera solo come rimedio integrativo ed accessorio, e come sanzione primaria la condanna alla eliminazione degli stessi ovvero, in via alternativa, la riduzione del prezzo.
La censura è infondata.
La tutela apprestata al committente dall'art. 1668 cod. civ., si inquadra nell'ambito della normale responsabilità contrattuale per inadempimento e pertanto, qualora l'appaltatore non provveda direttamente all'eliminazione dei vizi e dei difetti dell'opera, il committente, ove non intenda ottenere l'affermazione giudiziale dell'inadempimento con la relativa condanna dell'appaltatore e l'attuazione dei suoi diritti nelle forme dell'esecuzione specifica, può sempre chiedere il risarcimento del danno, nella misura corrispondente alla spesa necessaria all'eliminazione dei vizi, senza alcuna necessita, del previo esperimento dell'azione di condanna all'esecuzione specifica (vedi sentenza di questa Corte, sez. III, 10 gennaio 1996, n. 169). XIII - Con il primo motivo del suo ricorso incidentale la RA resistente censura l'impugnata sentenza per aver rigettato il suo appello incidentale con cui aveva sostenuto di aver pagato, oltre alle somme riconosciute da controparte e quella di 25.800.000 lire di cui sopra si è detto, l'ulteriore somma di lire 17.200.000, osservando che essa non aveva dato adeguata prova del pagamento di quest'ultima.
La RA sostiene che tale osservazione contraddice quanto affermato dalla stessa Corte di appello in tema di ripartizione dell'onere probatorio, ossia che il creditore, il quale allega di non essere stato interamente pagato, ha l'onere di provare l'entità del credito insoddisfatto.
La RA sostiene inoltre di aver comunque provato il pagamento, trovando esso riscontro in una decisione sua assembleare;
e che tanto è sufficiente, anche se poi della sua concreta esecuzione non è stata trovata traccia dal consulente tecnico nella documentazione esibita e da lui esaminata.
Le cesure sono inammissibili.
La prima, perché i criteri di ripartizione dell'onere probatorio applicabili ed ai quali la Corte di merito si è attenuta sono diversi da quelli indicati dalla ricorrente incidentale (vedi innanzi, sub II).
La seconda perché ha ad oggetto l'accertamento di un fatto, che il giudice di merito ha eseguito dando conto del convincimento raggiunto, con motivazione immune da errori (vedi in narrativa, sub 5).
Sembra giusto compensare tra le parti metà delle spese del giudizio di legittimità, e porle per il resto a carico del ricorrente.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte riunisce il ricorso principale e quello incidentale, li rigetta entrambi, compensa metà delle spese di lite, e condanna LO IO a rimborsare alla RA EI la restante metà, frazione che liquida in lire 508.200, oltre lire 2.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, 27 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 1999