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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 13/06/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. 878/2023 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Tedesco Presidente
Dott. Riccardo Sabato Giudice
Dott. Giuseppe Izzo Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(C.F: , rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
mandato in atti, dall'avv. Antonio Vito Boccia (C.F. , C.F._2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lauria (PZ) al Largo Plebiscito
n.105, indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
fax: 0973.822035
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta CP_1 C.F._3 procura in atti, dall'avv. Norina Scorza (C.F. ), elettivamente C.F._4
domiciliato presso il suo studio in Praia a Mare (CS) alla via C. Colombo n. 4, indirizzo di posta elettronica certificata: telefax Email_2
0985/777130
RESISTENTE
NONCHÉ
AVV. (C.F. ), nella qualità di Controparte_2 C.F._5
curatrice speciale di (C.F. ), Controparte_3 C.F._6
pagina 1 di 18 rappresentata e difesa da sé stessa ex art.86 c.p.c., elettivamente domiciliata presso il suo studio in Padula (SA) alla Via Nazionale n.535/B -scala A int. 9
INTERVENIENTE
NONCHÈ
IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: regolamentazione affidamento figlio minore
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 10/03/2025, depositate in data 05/03/2025;
Per parte resistente: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 10/03/2025, depositate in data 05/03/2025;
Per il curatore speciale: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 10/03/2025, depositate in data 06/03/2025;
Per il P.M.: parere favorevole in data 13/05/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/08/2023, adiva l'intestato Tribunale Parte_1 al fine di disporre l'affido esclusivo del figlio minore in favore della madre _3
e dichiarare la sospensione della potestà genitoriale del padre . CP_1
A fondamento del ricorso, deduceva: di risiedere a Lauria, unitamente al piccolo di appena otto mesi di vita, e di essere stata convivente per un breve periodo _3
con padre del piccolo, residente a [...], senza contrarre matrimonio;
CP_1
che la convivenza con il compagno si era interrotta una prima volta a seguito delle percosse subìte nel mese di luglio dell'anno 2022, quando era in stato interessante;
che la coabitazione era definitivamente cessata, per il perdurare delle angherie perpetrate anche dopo il parto;
che dal mese di luglio 2023 l'ex convivente aveva cominciato a infastidirla e minacciarla mediante condotte ossessive e sessiste, spiccatamente denigratorie;
che essendo tali condotte divenute intollerabili, sconfinando anche nella violenza di genere, si era decisa, suo malgrado, a denunciare il sig. che vi erano stati ulteriori atteggiamenti aggressivi successivamente CP_1
alla prima denuncia;
che, da ultimo, il sig. aveva avanzato pretese quasi CP_1
"possessorie" sul bimbo, asserendo che lo stesso dovesse rimanere “per almeno 4/5 giorni a settimana” presso la suocera della ricorrente che abitava a Praia (CS); che pagina 2 di 18 avendo la ricorrente opposto motivi concreti per un rifiuto alla richiesta avanzata da anche perché la stessa allattava il piccolo l'ex compagno, in data 3 CP_1 _3
agosto u.s., si era recato (unitamente a sua sorella) presso l'abitazione della ricorrente con la pretesa di portare con sé il figlioletto;
che la ricorrente si era nuovamente opposta, non solo per motivi legati all'allattamento del piccolo, quanto per l'attuale condizione del convenuto il quale avrebbe preso a far uso di sostanze stupefacenti;
che detta situazione non poteva che nuocere alla salute del piccolo che pur se i genitori non coabitavano più da tempo, pretendeva di _3 CP_1
esercitare la potestà genitoriale in modo assolutamente improprio e arbitrario.
Sulla scorta di tanto, chiedeva all'adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “
1. Voglia la A.G. adita, in accoglimento della presente domanda, pronunciarsi sulla questione e disporre -in via d'urgenza- la collocazione stabile del piccolo in Lauria presso il domicilio della madre , e -se ritenuto _3 _1
opportuno- disporre eventualmente l'affido esclusivo in favore della madre;
2. Allo stato, a causa delle condotte perpetrate dal sig. voglia altresì la A.G. CP_1
dichiarare la sospensione della potestà genitoriale per lo stesso (che è CP_1
residente a [...]), almeno sino a quando non avranno termine gli episodi di violenza di genere, subìti purtroppo dalla incolpevole ricorrente.”
Con decreto del 09/08/2023 veniva fissata l'udienza del 26/09/2023 per la comparizione delle parti, onerati i Servizi Sociali competenti a disporre un'indagine socio ambientale circa le condizioni di vita del minore e della relazione con _3
entrambi i genitori, richiesto al P.M., ex art. 473-bis.42 co. 5, informazioni circa l'esistenza di eventuali procedimenti relativi agli abusi e alle violenze allegate, definiti o pendenti, e la trasmissione dei relativi atti non coperti dal segreto di cui all'art. 329 c.p.p.
In data 06/09/2023 veniva depositato in atti decreto di archiviazione n. 1645/2023 con il quale il Tribunale per i Minorenni di Potenza, ove il procedimento si era aperto con ricorso del P.M. ai sensi dell'art. 330 c.c., rilevata la pendenza presso il
Tribunale di Lagonegro del procedimento per la regolamentazione dell'affidamento del figlio minore, dichiarava la propria incompetenza per materia a provvedere nell'interesse del minore per essere competente il Tribunale di Controparte_3
Lagonegro, confermava il decreto in via d'urgenza del 04/08/2023 con il quale il pagina 3 di 18 giudice delegato disponeva il collocamento in comunità del suddetto minore, con facoltà per la madre di seguire il figlio, vietava i rapporti tra il minore ed il padre, disponeva trasmettersi copia degli atti al Tribunale di Lagonegro.
Instaurato il contraddittorio, con la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza, in data 12/09/2023 si costituiva in giudizio CP_1
contestando la ricostruzione offerta da parte ricorrente.
In particolare, rappresentava: che si era visto privare improvvisamente del proprio figlioletto, quando la nei primi giorni di luglio del c.a. tornava a vivere presso _1
l'abitazione materna con il piccolo che da quel giorno gli era stato negato _3
di vederlo e tenerlo con sé, ad eccezione dell'unico giorno in cui, per un paio d'ore, era stato autorizzato a vederlo dal Tribunale per i Minorenni di Potenza;
che il grande problema della persona debole, immatura, incapace di gestire le _1
situazioni e facilmente influenzabile, era la sua dipendenza dalla droga;
che nessuna condotta in contrasto con i doveri inerenti alla responsabilità poteva essergli contestata;
che nessuna angheria, minaccia, condotta ossessiva e/o sessista e/o denigratoria era mai stata perpetrata dallo stesso;
che, nell'immediatezza della notifica del decreto pronunciato dal Tribunale per i Minorenni, si era recato al SER.
[...]
onde seguire un programma per uscire dalla dipendenza dalla cocaina. CP_4
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “Affinché l'On. Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, Voglia nelle more del giudizio consentire, con le modalità ritenute più opportune, i contatti del padre con il figlio. In ogni caso rigettare il ricorso siccome proposto con condanna alle spese del presente giudizio.”
Le parti depositavano memorie di replica ribadendo quanto già dedotto negli atti introduttivi.
Parte ricorrente, con memoria depositata in data 23/09/2023, produceva ordinanza del 06/09/2023, resa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Lagonegro, dott. Sorrentino, di applicazione nei confronti di - CP_1
indagato del delitto p. e p. dall'art. 81 cpv, 572 cpv c.p., 582, 585, in relazione all'art. 576, comma 1 n. 2 e n. 5 c.p. - della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, e al figlio Parte_1 _3
All'udienza di comparizione del 26/09/2023, celebrata dinanzi al Giudice relatore, dott. Giuseppe Izzo, venivano sentite le parti.
pagina 4 di 18 Con ordinanza del 29/09/2023, a scioglimento della riserva assunta alla suddetta udienza, il Giudice adottava i seguenti provvedimenti urgenti: ”ritenuto che, sulla base di una delibazione sommaria ed alla luce della documentazione in atti, appare opportuno confermare - allo stato e salva ogni futura determinazione di questo
Tribunale - il collocamento in comunità del minore, , con facoltà per Controparte_3 la ricorrente di permanere con lui;
ritenuta, altresì, l'opportunità che la ricorrente continui il percorso intrapreso sotto la osservazione dell'équipe educativa messa a disposizione dalla Cooperativa “Compagni di Strada”, ove il minore risulta collocato;
considerato che
, alla luce delle prime osservazioni formulate dal personale della “Compagni ” (“ mostra Parte_2 Parte_3 Parte_4 buone capacità di cura e di accudimento del proprio figlio […]. Appare sicura ed amorevolmente predisposta nello svolgimento delle funzioni genitoriali e il piccolo mostra un adeguato sviluppo psico fisico. La relazione madre bambino _3 attualmente in fase simbiotica pare evolversi in maniera favorevole e la _1
una “madre sufficientemente buona”, cfr. nota prot. 38/2023 del
[...]
11.09.2023) la ricorrente possa essere autorizzata ad uscire dalla casa-famiglia con il piccolo un giorno a settimana - da concordarsi previamente con il _3
personale educativo della struttura -, garantendo, in ogni caso, il rientro in struttura del minore entro e non oltre le ore 18.00 del giorno stesso;
ritenuto, di converso, che, in considerazione del provvedimento del G.I.P. presso il Tribunale di
Lagonegro, dott. Mariano Sorrentino, del 06.09.2023 – a mente del quale è ordinato al di mantenersi ad una distanza non inferiore a 500 metri dalla ex CP_1
compagna e dal figlio - e delle dichiarazioni del resistente a Controparte_3
verbale, il quale ha confermato di avere avuto, nel recentissimo passato, problemi legati all'uso di cocaina – vadano, allo stato, esclusi incontri in presenza tra il minore ed il padre, rimettendo, tuttavia, ai Servizi Sociali e/o al personale della casa-famiglia di organizzare - una volta a settimana e per non più di un'ora - collegamenti in videoconferenza tra il resistente ed il piccolo ritenuta, in _3
ogni caso, la necessità che i Servizi Sociali, unitamente al personale della suddetta struttura, procedano nell'osservazione del rapporto genitori-minore per un periodo di tre mesi, relazionando all'esito, al fine di consentire a questo Tribunale ogni opportuna determinazione in ordine al futuro collocamento del minore;
ritenute inammissibili le richieste istruttorie articolate da parte resistente, in quanto pagina 5 di 18 pervenute oltre i termini stabiliti dall'art. 473-bis.17 c.p.c. e comunque irrilevanti ai fini della decisione;
P.Q.M.
adotta i provvedimenti urgenti come in parte motiva;
dispone che i Servizi Sociali ed il personale educativo della casa-famiglia
“Compagni di Strada” monitorino le condotte tenute dalle parti per i prossimi tre mesi e relazionino all'esito; rigetta le istanze istruttorie formulate dalle parti;
rinvia all'udienza del 09.01.2024 per ogni ulteriore determinazione, disponendo sin d'ora che la suddetta udienza sia sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter
c.p.c.”
Con ordinanza del 17/01/2024, resa all'esito dell'udienza del 09/01/2024, veniva nominato, quale curatore speciale del minore l'avv. Controparte_3 CP_2
. La causa veniva rinviata all'udienza del 06/02/2024 al fine di consentire la
[...]
costituzione in giudizio del nominato curatore e successivamente differita, su istanza dello stesso, per i medesimi incombenti, all'udienza del 05/03/2024.
Con comparsa depositata in data 04/03/2024 si costituiva in giudizio l'avv.
[...]
, nella qualità di curatore speciale del minore il quale, CP_2 Controparte_3
all'esito della disamina degli atti del procedimento e delle ulteriori attività di approfondimento della vicenda, nell'interesse del piccolo rassegnava le _3
seguenti conclusioni: “1) Il piccolo ha diritto ad avere due genitori, come _3
di fatto ha, e a crescere con la presenza di entrambi, ove si dimostrino idonei alla loro funzione e ove garantiscono un'adeguata e serena crescita al bambino. 2) Per le attuali condizioni dei genitori, per i rispettivi percorsi individuali intrapresi e da proseguire, per quanto emerso circa il concreto esercizio della genitorialità e
l'effettiva idoneità alle funzioni genitoriali, nondimeno considerata la tenera età di
e le sue necessità di crescita psico-fisica ed evolutiva, il domicilio _3
prevalente dovrà essere con la madre. 3) È opportuno e auspicabile che il bambino, superata ormai la fase “emergenziale” e “patologica” che ha caratterizzato le vite individuali e di coppia dei genitori, debba vivere e crescere al di fuori della casa famiglia. L'ambiente più idoneo appare l'abitazione della nonna materna, ove la madre già viveva prima della collocazione nella casa famiglia. In tal modo, la sig.ra potrà essere aiutata dalla madre, avendo ripreso gli studi universitari ed _1
essendo sua intenzione trovare un lavoro. Questo non significherà delegare la crescita del bambino alla nonna, bensì avere un supporto per gestire autonomamente le esigenze del bambino e le proprie, con le modalità più confacenti pagina 6 di 18 all'adeguato esercizio della genitorialità. 4) Per un periodo di sei mesi (o di diversa durata), la sig.ra e il piccolo dovranno continuare ad essere _1 _3
monitorati dai competenti Servizi Sociali, sia con visite al domicilio da parte degli operatori, che con colloqui periodici in sede. In tal modo sarà possibile verificare
l'adattamento del bambino al nuovo ambiente abitativo ed affettivo, a garanzia di una crescita idonea alla sua tenera età. 5) Egualmente, date le vicende trascorse emerse nel presente giudizio, si suggerisce per la sig.ra la prosecuzione di un _1 percorso psicoterapeutico, per l'elaborazione e il superamento di eventuali problematiche e dinamiche sia personali che riconducibili al rapporto di coppia venuto meno, per rafforzare la propria personalità e renderla funzionale alla genitorialità. 6) In riferimento al sig. non sembra vi siano i CP_1
presupposti per la sospensione della responsabilità genitoriale. Lasciando alle aule di tribunale l'accertamento e le decisioni su eventuali azioni di rilevanza penale, il percorso intrapreso -benché sia ancora lungo- manifesta la volontà di recuperare sé stesso per cercare di esercitare la funzione di padre. 7) Anche il sig. dovrà CP_1
essere sottoposto ad un periodo di monitoraggio di sei mesi (o di diversa durata), durante il quale gli incontri con il bambino (anche due a settimana) dovranno avvenire in maniera protetta, ovvero alla presenza degli operatori dei servizi sociali, che ne valuteranno tempi e modalità. Se questi lo riterranno opportuno, e solo al concretizzarsi e consolidarsi del rapporto padre/figlio (che dovrà avere la priorità), sarà possibile affiancare la figura dalla nonna, sia come ausilio, sia al fine di garantire una ripresa dei rapporti tra il bambino e la famiglia paterna. 8) Stante la problematica recidivante, il sig. dovrebbe continuare il percorso riabilitativo CP_1 dalla tossicodipendenza;
un'eventuale interruzione significherebbe rinunciare a porre solide basi all'esercizio della genitorialità, rischiando concretamente di fare passi indietro riguardo la propria persona e il rapporto con il figlio. 9) Egualmente, il percorso di riabilitazione dovrà essere affiancato da quello multidisciplinare di tipo psicoterapeutico, utile all'elaborazione delle problematiche e delle dinamiche personali e di coppia, nonché ad elaborare, maturare e consolidare la propria funzione di genitore.”
Con ordinanza del 27/03/2024, resa all'esito dell'udienza del 05/03/2024, veniva disposto, in via provvisoria, l'affido esclusivo di alla madre Controparte_3
“rilevato che, così come relazionato dal personale educativo della casa-famiglia pagina 7 di 18 “Compagni di Strada”, “si mostra come una madre amorevole e ben Parte_1
sintonizzata con i bisogni di accudimento e di cura del proprio figlio;
è empaticamente protettiva, affettivamente presente e rispondente. Si occupa personalmente di soddisfare i bisogni fisiologici, di igiene e di cura, di sicurezza e di protezione del proprio bambino e, non solo, altrettanto appare disponibile e supportiva per gli altri ospiti presenti.” (cfr. relazione depositata in data
22/12/2023); rilevato, di converso, che il non ha negato la propria CP_1
dipendenza da cocaina, così come dallo stesso spontaneamente dichiarato all'udienza del 26/09/2023 (“Rispetto alle accuse mosse dalla mia ex compagna, in particolare rispetto all'uso di cocaina, confermo il mio problema”), ed ha, altresì, confermato di aver avuto atteggiamenti gravemente minacciosi nei confronti della ricorrente (cfr. verbale di udienza del 26/09/2023: “A domanda dell'avv. Boccia
(“Come mai manda messaggi vocali del tipo “Scanno te e tua madre come porci”?), il risponde: “non nego di aver mandato un messaggio di questo tenore. CP_1
Tuttavia, in quell'occasione ero ubriaco e innervosito dal comportamento della la quale non mi dava notizie di mio figlio.”); ritenuto che, pertanto, allo _1
stato e fatto salvo ogni futuro provvedimento, debba disporsi, seppur in via provvisoria, l'affido esclusivo del minore alla madre, con Controparte_3
collocamento presso il domicilio della stessa;
ritenuto, altresì, che per le motivazioni suesposte e tenuto conto che il risulta, ad oggi, ancora gravato da divieto di CP_1
avvicinamento nei confronti della ex compagna e del figlio, giusta misura cautelare emessa dal G.I.P. dott. Mariano Sorrentino in data 06/09/2023, vadano esclusi incontri in presenza tra il minore ed il padre;
ritenuto, altresì, che debbano essere allo stato sospesi i collegamenti video tra il padre ed il minore, atteso che, così come riferito dal personale educativo della Casa-famiglia “Compagni di Strada”, tale modalità di contatto appare incompatibile con la tenera età del piccolo (“Si _3
è constatato che tale modalità non è consona a garantire la relazione genitoriale, nell'interesse superiore del minore”, cfr. relazione del servizio sociale del Comune di
Lauria del 26/10/2023); ritenuto, in ogni caso, che debba essere disposto un periodo di monitoraggio semestrale sulla relazione tra madre e figlio a cura dei Servizi
Sociali territorialmente competenti, i quali, all'esito predisporranno apposita relazione;
P.Q.M.
dispone, in via provvisoria, l'affido esclusivo di Controparte_3
alla madre, con collocamento presso il domicilio della stessa;
dispone che i Servizi pagina 8 di 18 Sociali territorialmente monitorino le condotte tenute dalle parti per i prossimi sei mesi e relazionino all'esito; rinvia, per il prosieguo, all'udienza del 14/10/2024, disponendo che la stessa sia sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter
c.p.c.”
All'esito dell'udienza del 14/10/2024, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 10/03/2025, assegnando alle parti i termini massimi previsti dall'art. 473-bis.28 c.p.c.
In data 22/11/2024 veniva depositata in atti ordinanza del 21/11/2024, emessa dal
Tribunale Penale di Lagonegro in composizione collegiale, di rigetto dell'istanza di revoca della misura cautelare in corso di esecuzione che, a parziale modifica delle modalità esecutive, autorizzava , per quanto di competenza e fatte CP_1
salve le concorrenti determinazioni e le necessarie autorizzazioni di competenza del
Tribunale per i Minorenni di Potenza e del Tribunale di Lagonegro Sezione Civile, ad incontrare il figlio minore una volta a settimana in ambiente protetto e _3
sotto la costante e necessaria supervisione dei Servizi Sociali territorialmente competenti.
Con note di precisazione delle conclusioni depositate in data 09/01/2025 parte ricorrente, si riportava ai propri atti chiedendo l'accoglimento delle domande avanzate nel ricorso introduttivo, ovvero la collocazione del picco presso la _3 madre, l'affido esclusivo alla stessa e la sospensione della potestà genitoriale del padre.
Con comparsa conclusionale depositata in data 03/02/2025, parte resistente chiedeva l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella memoria difensiva, in tutti gli atti di parte nonché verbali di causa.
Con comparsa conclusionale depositata in data 07/02/2025 il curatore speciale evidenziava, in considerazione del diritto del minore alla bigenitorialità, che il piccolo aveva diritto ad avere e a coltivare nel tempo un rapporto anche con _3
il padre ritenendo necessario un provvedimento che consenta gli incontri settimanali, il ripristino del rapporto padre/figlio, il monitoraggio del sig. con CP_1
acquisizione da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti di relazioni periodiche.
Con note di trattazione scritta del 05/03/2025, parte ricorrente si riportava ai propri atti, verbali di causa, alle note di precisazione conclusioni depositate il 10/01/2025. pagina 9 di 18 Con note ex art. 127-ter c.p.c. depositate il 05/03/2025 parte resistente si riportava ai propri scritti difensivi, precisava le conclusioni come in atti chiedendone l'integrale accoglimento.
Con note ex art. 127-ter c.p.c. per la trattazione cartolare dell'udienza del 10/3/2025, depositate in data 06/03/2025, l'avv. si riportava alle conclusioni CP_2 rassegnate in atti, chiedendone l'accoglimento.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione previa trasmissione degli atti al P.M. per le proprie conclusioni.
In data 13/05/2025 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole.
Sull'affidamento del figlio minore (nato il [...]) e sul diritto di _3
visita del genitore non collocatario.
In ordine alla domanda di affidamento del figlio minore formulata Controparte_3
dalla ricorrente, giova preliminarmente evidenziare che il secondo comma dell'art. 155 c.c.., nel testo novellato dalla L. n. 54 del 2006, sulla premessa che anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore avesse diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi e ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, nonché a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti, stabiliva che il giudice dovesse valutare prioritariamente la possibilità di affidare i minori ad entrambi i genitori e che la potestà genitoriale fosse esercitata da entrambi.
La norma precisava, altresì, che il giudice “determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore”.
Dalle disposizioni introdotte dalla c.d. legge sull'affidamento condiviso emergeva, quindi, la necessità di articolare, per il minore, uno schema di vita tale da consentirgli, da un lato, di mantenere una valida e significativa relazione con entrambi i genitori, dall'altro, di fare affidamento su un ambiente abitativo, inteso, questo, come centro degli affetti e degli interessi, stabile, e di non essere, almeno tendenzialmente, sradicato dal luogo di appartenenza e dalle altre relazioni familiari significative.
La predisposizione e l'attuazione di tale programma per il minore erano affidate, in primo luogo, proprio ai genitori, nell'esercizio, in maniera condivisa, della potestà parentale.
pagina 10 di 18 In questo quadro normativo è intervenuta la legge n. 154 del 2013, che ha, anzitutto, sostituito, all'art. 316 c.c., l'espressione “potestà genitoriale” con quella di
“responsabilità genitoriale”, intendendo, quest'ultima, come quella situazione giuridica complessa idonea a riassumere i doveri, gli obblighi e i diritti derivanti per il genitore dalla filiazione.
Il legislatore ha dato, in tal modo, preminente rilievo al concetto di responsabilità che, più che un potere, individua, quindi, una funzione ed un compito, che è quello di considerare il minore un soggetto di diritti e un centro di imputazione di interessi che i genitori hanno il dovere, e, quindi la responsabilità, di tutelare.
In definitiva, il combinato disposto degli artt. 316, comma 4, 337-ter, comma 3 - che ha il contenuto del previgente l'articolo 155, co. 3 c.c. - e 337-quater c.c. consente di ribadire che l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale ed il correlativo diritto del minore alla “bigenitorialità” costituiscono principi generali dell'ordinamento.
In conformità a tali rilievi, la costante giurisprudenza della S.C. ha ripetutamente affermato che la regola prioritaria dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, il quale costituisce l'unico criterio di valutazione (Cass. 16593/2008, Cass.,
17191/2011).
L'individuazione delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, non tipizzate dal legislatore, è demandata alla decisione del giudice, che dovrà accertare se la peculiarità della fattispecie giustifichi, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo.
La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, al riguardo, chiarito che la mera conflittualità esistente fra i coniugi non preclude l'affidamento condiviso, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il precedente istituto dell'affidamento congiunto.
La S.C. ritiene, invece, che, per operare una deroga alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o, comunque, tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, come nell'ipotesi di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza (Cass., 16593/2008).
pagina 11 di 18 Discende da tali considerazioni che la scelta dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione, non più solo in positivo, sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche, in negativo, sulla inidoneità educativa del genitore che si esclude dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio, dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (Cass. 7477/2014).
Tanto premesso in punto di diritto, ritiene il Collegio che debba essere confermato l'affidamento esclusivo del piccolo alla ricorrente , così _3 Parte_1
come già disposto in via provvisoria dal Giudice delegato alla trattazione con provvedimento emesso in corso di causa in data 27/3/2024, posto che la madre appare allo stato l'unico genitore adeguato a svolgere il suo ruolo genitoriale.
Tali conclusioni scaturiscono dal fatto che il indagato per i reati previsti CP_1 dall'art. 572 cpv. c.p., 582, 585, in relazione all'art. 576, co. 1, n.2 e n. 5, risulta allo stato ancora gravato dal divieto di avvicinamento alla ex compagna , Parte_1
in quanto persona offesa, nonché al figlio minore in forza di misura _3
cautelare emessa in data 06/09/2023 dal GIP presso il Tribunale di Lagonegro (dott.
Mariano Sorrentino), poi confermata dal GIP in data 14/09/2023 e ulteriormente confermata, seppur con una parziale modifica nelle modalità di attuazione di cui appresso si dirà, con provvedimento reso dalla Sezione Penale del Tribunale di
Lagonegro in composizione collegiale in data 21/11/2024. Ed invero, per quanto emerge anche dalla motivazione posta a fondamento dell'ordinanza di conferma della misura cautelare del 14/09/2023, l'estensione del divieto di avvicinamento dell'indagato al figlio minore appare giustificata dal fatto che il bambino risulta essere stato indirettamente coinvolto in alcuni dei litigi intervenuti tra i genitori, al punto da rendere necessaria l'emissione di un provvedimento di urgenza da parte del
Tribunale per i Minorenni di Potenza, che ha infatti inizialmente collocato il piccolo in una comunità, vietando temporaneamente ogni rapporto tra padre e figlio. _3
Il inoltre, sentito all'udienza del 26/09/2023, ha confermato la propria CP_1
dipendenza da sostanze stupefacenti, e segnatamente da cocaina (“Rispetto alle accuse mosse dalla mia ex compagna, in particolare rispetto all'uso di cocaina, confermo il mio problema, ma allo stesso tempo confermo anche di aver già intrapreso da circa un mese e mezzo un percorso di disintossicazione presso il
SERD, con l'aiuto anche di psicologi ed educatori”). pagina 12 di 18 Di contro, premesso che le accuse mosse dal – secondo il quale anche la CP_1 avrebbe fatto uso di cocaina – sono rimaste sfornite di qualsivoglia riscontro, _1
per quanto emerge dalle relazioni dei Servizi Sociali, la ricorrente appare un genitore adeguato, atteso che ella “si occupa personalmente di attivandosi _3
adeguatamente per soddisfarne i bisogni di accudimento nutrizionale, materiale, sociale e didattico. Osservando come si relaziona con il figlio si rileva la sicurezza, la competenza e l'amorevolezza con la quale svolge il suo ruolo materno, la _1
sua capacità di sintonizzarsi sui bisogni emotivi e di crescita del bambino ai quali risponde in maniera adeguata e autorevole. Il piccolo è un bambino solare, _3 socievole e all'osservazione mostra uno sviluppo affettivo, fisico, sociale e psichico in linea con l'età anagrafica. Nei colloqui è apparsa sempre molto serena e _1 appagata. L'esperienza della maternità sembra averla resa molto più consapevole del suo ruolo e l'ha responsabilizzata facendole modificare il proprio stile di vita che ora è regolato sulla base delle esigenze e dei ritmi di crescita del bambino. Non sta trascurando anche la sua formazione riuscendo a conciliare lo studio con gli altri impegni casalinghi e materni Ha ripreso a studiare iscrivendosi alla laurea specialistica di psicologia del lavoro presso un'Università telematica. Ha conseguito la patente e di recente ha iniziato a praticare il tirocinio, il martedì ed il giovedi pomeriggio, a completamento di un corso di formazione come tecnico ABA, presso una struttura che si occupa di riabilitazione dei bambini autistici attraverso il metodo ABA, situata a Praia a Mare. Nei due giorni in cui è impegnata con il tirocinio resta con la nonna. L'esperienza che sta facendo è molto _3
soddisfacente e gratificante, riesce con facilità ad entrare in relazione con i bambini che frequentano il centro e spera di poter trovare occupazione nel settore. Le sue frequentazioni amicali attuali si sono allargate e diversificate. È, inoltre, ancora in contatto sia con le educatrici della casa famiglia che con altri ospiti conosciuti durante la sua permanenza in struttura con i quali continua a scambiarsi visite periodiche”.
Il complessivo bilanciamento delle suesposte circostanze giustifica dunque, seppur allo stato dei fatti, una deroga alla regola dell'affido condiviso, tesa ad assicurare al minore figure genitoriali che siano pienamente virtuose, motivo per il quale, come detto, il Collegio ritiene di dover confermare l'affido esclusivo del minore alla pagina 13 di 18 madre, tenuto conto delle riserve in ordine alle capacità genitoriali dal anche CP_1
con riferimento alla sua dipendenza da cocaina quantomeno pregressa.
In considerazione dei timidi segnali positivi mostrati dal negli iniziali incontri CP_1
da remoto con il figlio minore (“Il papà negli svariati tentativi di attrarre
l'attenzione del figlio è sempre stato adeguato, mostrandosi affettuoso, intraprendente e propositivo” cfr. relazione dei Servizi Sociali del 22/12/2023) – incontri poi sospesi per la difficoltà di garantire un colloquio efficace tra il ed CP_1 il figlio, stante la tenera età di quest'ultimo - nonché alla luce del provvedimento del
21/11/2024 del Tribunale di Lagonegro-Sezione Penale, con il quale il è stato CP_1
autorizzato ad incontrare il figlio minore una volta a settimana, in ambiente protetto e sotto la supervisione dei Servizi Sociali territorialmente competenti, al fine di garantire “la duplice esigenza di garantire il ripristino del rapporto genitoriale tra
l'imputato ed il figlio minore e, al contempo di salvaguardare il diritto di quest'ultimo ad intrattenere stabili relazione col padre, in ossequio al principio della bigenitorialità”, deve essere comunque garantita al minore il più possibile la presenza del padre, così da consentire una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori. Conseguentemente appare necessario garantire al genitore non affidatario un adeguato ed effettivo diritto di visita o nel caso, come quello di specie, in cui non vi sia conoscenza tra il minore ed il genitore non affidatario, garantire tempo e modo sufficienti di “conoscere” detto genitore, nel senso di farne proprie, come esperienza viva le attitudini affettive e gli aspetti caratteriali. Ciò, peraltro, in conformità con le conclusioni rassegnate dall'avv.
, la quale, nella qualità di curatore speciale del piccolo CP_2 CP_2 _3
ha più volte invocato un provvedimento del Tribunale che consenta il ripristino del rapporto padre/figlio sotto il monitoraggio dei Servizi Sociali territorialmente competenti.
Per tali ragioni, ritiene il Collegio che gli incontri tra il padre ed il minore riprendano in ambiente protetto, sotto la supervisione dei Servizi Sociali territorialmente competenti, sì da consentire di instaurare un sereno rapporto tra il ed il CP_1
piccolo I Servizi Sociali territoriali sono in proposito onerati di predisporre _3
un calendario che preveda un incontro a settimana tra il padre ed il figlio, provvedendo a segnalare all'Autorità Giudiziaria qualsiasi situazione pregiudizievole per il minore. Resta inteso che tale modalità di esercizio del diritto di visita da parte pagina 14 di 18 del genitore non collocatario, da un lato, non può prescindere dalla rigorosa collaborazione di quest'ultimo e, dall'altro, è suscettibile di futura modifica in melius, fino alla progressiva ed auspicabile liberalizzazione, in caso di riscontrata acquisizione, da parte del di adeguate capacità genitoriali e di relazione con CP_1 il minore e con l'ex compagna.
Alla luce della perdurante efficacia della misura cautelare del divieto di avvicinamento del alla persona offesa, occorre inoltre disporre che CP_1
l'accompagnamento del minore al punto di incontro previsto dai Servizi _3
Sociali avvenga per il tramite dei nonni materni, e Controparte_5 Controparte_6
o, laddove ciò non sia possibile, mediante la collaborazione del personale
[...]
preposto dei Servizi Sociali.
Sul mantenimento del figlio e sul dovere di contribuzione alle spese straordinarie.
Osserva, inoltre, il Collegio che, secondo il costante orientamento della S.C., sussiste l'obbligo di entrambi i genitori, che svolgono attività lavorativa produttiva di reddito, di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli minori, in proporzione alle proprie disponibilità economiche, ai sensi degli artt. 315 e 316 c.c., in diretta applicazione dell'art. 30 Cost. (Cass. 23630/2009).
In particolare, la madre, convivendo con lui, provvederà direttamente al suo sostentamento, mentre va posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico;
e ciò anche in assenza di domanda di parte, atteso che al
Tribunale è consentito pronunciarsi d'ufficio, posto che i provvedimenti necessari alla tutela degli interessi morali e materiali della prole, qual è l'attribuzione e la determinazione dell'assegno di mantenimento a carico del genitore non affidatario, sono rivolti a soddisfare esigenze e finalità pubblicistiche sottratte all'iniziativa e alla disponibilità delle parti (cfr. Cass. Ord. n. 14830/2017).
Quanto alla misura dell'assegno soccorrono i criteri di cui ai numeri da 1 a 5 dell'art. 337-ter comma 4 c.c.
Passando alla disamina dei singoli criteri indicati dal legislatore per la determinazione del quantum del contributo paterno al mantenimento del figlio, va evidenziato quanto segue.
In primo luogo, si deve tener conto della tenera età del figlio (2 anni e mezzo), con i relativi impegni di accudimento e di istruzione. pagina 15 di 18 In secondo luogo, la durata della convivenza more uxorio è stata estremamente breve, non essendo emersi dagli atti dati che con precisione possano rappresentare il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di tale convivenza.
In terzo luogo, non sono stati previsti tempi di permanenza del figlio presso il genitore non convivente. Di conseguenza la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dal padre è pressoché inesistente.
Rispetto alla situazione reddituale delle parti non vi sono elementi che consentano di parametrare la misura del contributo del genitore non collocatario;
tuttavia, per quanto emerso, risulta che il sia dotato di capacità lavorativa, avendo svolto, CP_1
quantomeno in passato, attività di carrozziere.
Sulla scorta di tali elementi, si ritiene equo confermare a carico del a titolo di CP_1 contributo al mantenimento del minore, un assegno mensile di € 250,00
(duecentocinquanta/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre il pagamento del 50% delle spese mediche non erogate dal Servizio Sanitario
Nazionale, scolastiche e sportive.
Sulla domanda de potestate di limitazione della responsabilità genitoriale di
. CP_1
Va infine respinta la richiesta di sospensione della responsabilità genitoriale di formulata ex art. 333 c.c. dalla ricorrente. CP_1
Ed invero, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte con ordinanza del settembre 2024 n. 24710, ai fini della sospensione della responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c.., non occorre che la condotta del genitore abbia già causato un danno al figlio, poiché la norma mira ad evitare ogni possibile pregiudizio derivante dalla condotta (anche involontaria) del genitore, rilevando l'obiettiva attitudine di quest'ultima ad arrecare nocumento anche solo eventuale al minore, in presenza di una situazione di mero pericolo di danno (Cass., Sez. I, 11 ottobre 2021, n. 27553).
Allo stesso tempo, tenuto conto dell'estrema delicatezza degli interessi coinvolti “Se non è necessario che un danno si sia già verificato, occorre comunque, affinché si possa adottare il provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale, che vi sia un comportamento del genitore pregiudizievole per il figlio”. Invero, chiarisce sempre la Suprema Corte: “Se non vi è un concreto pregiudizio o un pericolo di concreto pregiudizio, l'autorità giudiziaria non può intervenire con misure sospensive, atteso che i provvedimenti modificativi o limitativi della responsabilità pagina 16 di 18 genitoriale sono preordinati all'esigenza prioritaria dell'interesse del figlio (Cass.,
Sez. I, 27 ottobre 2023, n. 29814).”
Sulla scorta di tali principi, il Collegio rileva che dalle relazioni dei Servizi Sociali non emergono comportamenti del tali da potersi considerare irrispettosi, CP_1
squalificanti, offensivi, violenti, dal punto di vista fisico, verbale o psicologico verso il minore, dovendosi ribadire, al contrario, che nei pochi incontri in videoconferenza effettuati con il piccolo il padre si è mostrato affettuoso e desideroso di _3 attirare l'attenzione del figlio.
Ne consegue che l'aggressività verbale e fisica mostrata dal nei confronti CP_1
della ex compagna, nonché la sua conclamata tossicodipendenza, pur giustificando un provvedimento di affido esclusivo del piccolo alla madre, non _3
presentano di per sé sole la consistenza del pregiudizio legittimante, a norma dell'art. 333 c.c., la pronuncia della sospensione della responsabilità genitoriale del padre, in mancanza di accertate carenze d'espressione delle capacità genitoriali, tenuto anche conto delle verosimili conseguenze dannose che potrebbero riverberarsi in danno del minore in un periodo così delicato per il suo sviluppo psicofisico per effetto di una pronuncia di sospensione del padre.
Il governo delle spese di lite segue la soccombenza di , il quale va CP_1
pertanto condannato a pagare alla controparte, nonché alla curatela speciale del minore – resa necessaria dal comportamento del resistente – le spese processuali sostenute, che si liquidano in applicazione dei valori minimi relativi allo scaglione di riferimento – valore indeterminabile (da € 26.001,00 a 52.000,00) per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
- conferma l'affido esclusivo del figlio minore alla madre _3 _1
;
[...]
- disciplina il diritto-dovere di frequentazione del padre con il CP_1
figlio nei termini di cui in parte motiva, da intendersi in questa sede _3
interamente trascritti;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la CP_1 somma mensile di € 250,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, pagina 17 di 18 a titolo di contributo al mantenimento del figlio da versarsi, entro il _3
giorno 5 del mese;
- pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire, nella misura del
50%, alle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche e sportive, occorrenti per il minore;
- rigetta la domanda de potestate formulata da ex art. 333 c.c.; Parte_1
- condanna al pagamento integrale delle spese di lite sostenute CP_1
dalla ricorrente, che liquida in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre
Iva, Cpa e rimborso forfetario al 15%, con attribuzione all'avv. Antonio Vito
Boccia, dichiaratosi antistatario;
- condanna al pagamento delle spese sostenute dall'avv. Parte_5
nella qualità di curatrice speciale del minore Controparte_2 _3
che liquida in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa
[...]
e rimborso forfetario al 15%;
Si comunichi a cura della Cancelleria alle parti nonché ai Servizi Sociali territorialmente competenti.
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 12/06/2025
Il Giudice Rel./Est.
Dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente
Dott.ssa Antonella Tedesco
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Tedesco Presidente
Dott. Riccardo Sabato Giudice
Dott. Giuseppe Izzo Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(C.F: , rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
mandato in atti, dall'avv. Antonio Vito Boccia (C.F. , C.F._2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lauria (PZ) al Largo Plebiscito
n.105, indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
fax: 0973.822035
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta CP_1 C.F._3 procura in atti, dall'avv. Norina Scorza (C.F. ), elettivamente C.F._4
domiciliato presso il suo studio in Praia a Mare (CS) alla via C. Colombo n. 4, indirizzo di posta elettronica certificata: telefax Email_2
0985/777130
RESISTENTE
NONCHÉ
AVV. (C.F. ), nella qualità di Controparte_2 C.F._5
curatrice speciale di (C.F. ), Controparte_3 C.F._6
pagina 1 di 18 rappresentata e difesa da sé stessa ex art.86 c.p.c., elettivamente domiciliata presso il suo studio in Padula (SA) alla Via Nazionale n.535/B -scala A int. 9
INTERVENIENTE
NONCHÈ
IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: regolamentazione affidamento figlio minore
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 10/03/2025, depositate in data 05/03/2025;
Per parte resistente: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 10/03/2025, depositate in data 05/03/2025;
Per il curatore speciale: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 10/03/2025, depositate in data 06/03/2025;
Per il P.M.: parere favorevole in data 13/05/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/08/2023, adiva l'intestato Tribunale Parte_1 al fine di disporre l'affido esclusivo del figlio minore in favore della madre _3
e dichiarare la sospensione della potestà genitoriale del padre . CP_1
A fondamento del ricorso, deduceva: di risiedere a Lauria, unitamente al piccolo di appena otto mesi di vita, e di essere stata convivente per un breve periodo _3
con padre del piccolo, residente a [...], senza contrarre matrimonio;
CP_1
che la convivenza con il compagno si era interrotta una prima volta a seguito delle percosse subìte nel mese di luglio dell'anno 2022, quando era in stato interessante;
che la coabitazione era definitivamente cessata, per il perdurare delle angherie perpetrate anche dopo il parto;
che dal mese di luglio 2023 l'ex convivente aveva cominciato a infastidirla e minacciarla mediante condotte ossessive e sessiste, spiccatamente denigratorie;
che essendo tali condotte divenute intollerabili, sconfinando anche nella violenza di genere, si era decisa, suo malgrado, a denunciare il sig. che vi erano stati ulteriori atteggiamenti aggressivi successivamente CP_1
alla prima denuncia;
che, da ultimo, il sig. aveva avanzato pretese quasi CP_1
"possessorie" sul bimbo, asserendo che lo stesso dovesse rimanere “per almeno 4/5 giorni a settimana” presso la suocera della ricorrente che abitava a Praia (CS); che pagina 2 di 18 avendo la ricorrente opposto motivi concreti per un rifiuto alla richiesta avanzata da anche perché la stessa allattava il piccolo l'ex compagno, in data 3 CP_1 _3
agosto u.s., si era recato (unitamente a sua sorella) presso l'abitazione della ricorrente con la pretesa di portare con sé il figlioletto;
che la ricorrente si era nuovamente opposta, non solo per motivi legati all'allattamento del piccolo, quanto per l'attuale condizione del convenuto il quale avrebbe preso a far uso di sostanze stupefacenti;
che detta situazione non poteva che nuocere alla salute del piccolo che pur se i genitori non coabitavano più da tempo, pretendeva di _3 CP_1
esercitare la potestà genitoriale in modo assolutamente improprio e arbitrario.
Sulla scorta di tanto, chiedeva all'adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “
1. Voglia la A.G. adita, in accoglimento della presente domanda, pronunciarsi sulla questione e disporre -in via d'urgenza- la collocazione stabile del piccolo in Lauria presso il domicilio della madre , e -se ritenuto _3 _1
opportuno- disporre eventualmente l'affido esclusivo in favore della madre;
2. Allo stato, a causa delle condotte perpetrate dal sig. voglia altresì la A.G. CP_1
dichiarare la sospensione della potestà genitoriale per lo stesso (che è CP_1
residente a [...]), almeno sino a quando non avranno termine gli episodi di violenza di genere, subìti purtroppo dalla incolpevole ricorrente.”
Con decreto del 09/08/2023 veniva fissata l'udienza del 26/09/2023 per la comparizione delle parti, onerati i Servizi Sociali competenti a disporre un'indagine socio ambientale circa le condizioni di vita del minore e della relazione con _3
entrambi i genitori, richiesto al P.M., ex art. 473-bis.42 co. 5, informazioni circa l'esistenza di eventuali procedimenti relativi agli abusi e alle violenze allegate, definiti o pendenti, e la trasmissione dei relativi atti non coperti dal segreto di cui all'art. 329 c.p.p.
In data 06/09/2023 veniva depositato in atti decreto di archiviazione n. 1645/2023 con il quale il Tribunale per i Minorenni di Potenza, ove il procedimento si era aperto con ricorso del P.M. ai sensi dell'art. 330 c.c., rilevata la pendenza presso il
Tribunale di Lagonegro del procedimento per la regolamentazione dell'affidamento del figlio minore, dichiarava la propria incompetenza per materia a provvedere nell'interesse del minore per essere competente il Tribunale di Controparte_3
Lagonegro, confermava il decreto in via d'urgenza del 04/08/2023 con il quale il pagina 3 di 18 giudice delegato disponeva il collocamento in comunità del suddetto minore, con facoltà per la madre di seguire il figlio, vietava i rapporti tra il minore ed il padre, disponeva trasmettersi copia degli atti al Tribunale di Lagonegro.
Instaurato il contraddittorio, con la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza, in data 12/09/2023 si costituiva in giudizio CP_1
contestando la ricostruzione offerta da parte ricorrente.
In particolare, rappresentava: che si era visto privare improvvisamente del proprio figlioletto, quando la nei primi giorni di luglio del c.a. tornava a vivere presso _1
l'abitazione materna con il piccolo che da quel giorno gli era stato negato _3
di vederlo e tenerlo con sé, ad eccezione dell'unico giorno in cui, per un paio d'ore, era stato autorizzato a vederlo dal Tribunale per i Minorenni di Potenza;
che il grande problema della persona debole, immatura, incapace di gestire le _1
situazioni e facilmente influenzabile, era la sua dipendenza dalla droga;
che nessuna condotta in contrasto con i doveri inerenti alla responsabilità poteva essergli contestata;
che nessuna angheria, minaccia, condotta ossessiva e/o sessista e/o denigratoria era mai stata perpetrata dallo stesso;
che, nell'immediatezza della notifica del decreto pronunciato dal Tribunale per i Minorenni, si era recato al SER.
[...]
onde seguire un programma per uscire dalla dipendenza dalla cocaina. CP_4
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “Affinché l'On. Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, Voglia nelle more del giudizio consentire, con le modalità ritenute più opportune, i contatti del padre con il figlio. In ogni caso rigettare il ricorso siccome proposto con condanna alle spese del presente giudizio.”
Le parti depositavano memorie di replica ribadendo quanto già dedotto negli atti introduttivi.
Parte ricorrente, con memoria depositata in data 23/09/2023, produceva ordinanza del 06/09/2023, resa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Lagonegro, dott. Sorrentino, di applicazione nei confronti di - CP_1
indagato del delitto p. e p. dall'art. 81 cpv, 572 cpv c.p., 582, 585, in relazione all'art. 576, comma 1 n. 2 e n. 5 c.p. - della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, e al figlio Parte_1 _3
All'udienza di comparizione del 26/09/2023, celebrata dinanzi al Giudice relatore, dott. Giuseppe Izzo, venivano sentite le parti.
pagina 4 di 18 Con ordinanza del 29/09/2023, a scioglimento della riserva assunta alla suddetta udienza, il Giudice adottava i seguenti provvedimenti urgenti: ”ritenuto che, sulla base di una delibazione sommaria ed alla luce della documentazione in atti, appare opportuno confermare - allo stato e salva ogni futura determinazione di questo
Tribunale - il collocamento in comunità del minore, , con facoltà per Controparte_3 la ricorrente di permanere con lui;
ritenuta, altresì, l'opportunità che la ricorrente continui il percorso intrapreso sotto la osservazione dell'équipe educativa messa a disposizione dalla Cooperativa “Compagni di Strada”, ove il minore risulta collocato;
considerato che
, alla luce delle prime osservazioni formulate dal personale della “Compagni ” (“ mostra Parte_2 Parte_3 Parte_4 buone capacità di cura e di accudimento del proprio figlio […]. Appare sicura ed amorevolmente predisposta nello svolgimento delle funzioni genitoriali e il piccolo mostra un adeguato sviluppo psico fisico. La relazione madre bambino _3 attualmente in fase simbiotica pare evolversi in maniera favorevole e la _1
una “madre sufficientemente buona”, cfr. nota prot. 38/2023 del
[...]
11.09.2023) la ricorrente possa essere autorizzata ad uscire dalla casa-famiglia con il piccolo un giorno a settimana - da concordarsi previamente con il _3
personale educativo della struttura -, garantendo, in ogni caso, il rientro in struttura del minore entro e non oltre le ore 18.00 del giorno stesso;
ritenuto, di converso, che, in considerazione del provvedimento del G.I.P. presso il Tribunale di
Lagonegro, dott. Mariano Sorrentino, del 06.09.2023 – a mente del quale è ordinato al di mantenersi ad una distanza non inferiore a 500 metri dalla ex CP_1
compagna e dal figlio - e delle dichiarazioni del resistente a Controparte_3
verbale, il quale ha confermato di avere avuto, nel recentissimo passato, problemi legati all'uso di cocaina – vadano, allo stato, esclusi incontri in presenza tra il minore ed il padre, rimettendo, tuttavia, ai Servizi Sociali e/o al personale della casa-famiglia di organizzare - una volta a settimana e per non più di un'ora - collegamenti in videoconferenza tra il resistente ed il piccolo ritenuta, in _3
ogni caso, la necessità che i Servizi Sociali, unitamente al personale della suddetta struttura, procedano nell'osservazione del rapporto genitori-minore per un periodo di tre mesi, relazionando all'esito, al fine di consentire a questo Tribunale ogni opportuna determinazione in ordine al futuro collocamento del minore;
ritenute inammissibili le richieste istruttorie articolate da parte resistente, in quanto pagina 5 di 18 pervenute oltre i termini stabiliti dall'art. 473-bis.17 c.p.c. e comunque irrilevanti ai fini della decisione;
P.Q.M.
adotta i provvedimenti urgenti come in parte motiva;
dispone che i Servizi Sociali ed il personale educativo della casa-famiglia
“Compagni di Strada” monitorino le condotte tenute dalle parti per i prossimi tre mesi e relazionino all'esito; rigetta le istanze istruttorie formulate dalle parti;
rinvia all'udienza del 09.01.2024 per ogni ulteriore determinazione, disponendo sin d'ora che la suddetta udienza sia sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter
c.p.c.”
Con ordinanza del 17/01/2024, resa all'esito dell'udienza del 09/01/2024, veniva nominato, quale curatore speciale del minore l'avv. Controparte_3 CP_2
. La causa veniva rinviata all'udienza del 06/02/2024 al fine di consentire la
[...]
costituzione in giudizio del nominato curatore e successivamente differita, su istanza dello stesso, per i medesimi incombenti, all'udienza del 05/03/2024.
Con comparsa depositata in data 04/03/2024 si costituiva in giudizio l'avv.
[...]
, nella qualità di curatore speciale del minore il quale, CP_2 Controparte_3
all'esito della disamina degli atti del procedimento e delle ulteriori attività di approfondimento della vicenda, nell'interesse del piccolo rassegnava le _3
seguenti conclusioni: “1) Il piccolo ha diritto ad avere due genitori, come _3
di fatto ha, e a crescere con la presenza di entrambi, ove si dimostrino idonei alla loro funzione e ove garantiscono un'adeguata e serena crescita al bambino. 2) Per le attuali condizioni dei genitori, per i rispettivi percorsi individuali intrapresi e da proseguire, per quanto emerso circa il concreto esercizio della genitorialità e
l'effettiva idoneità alle funzioni genitoriali, nondimeno considerata la tenera età di
e le sue necessità di crescita psico-fisica ed evolutiva, il domicilio _3
prevalente dovrà essere con la madre. 3) È opportuno e auspicabile che il bambino, superata ormai la fase “emergenziale” e “patologica” che ha caratterizzato le vite individuali e di coppia dei genitori, debba vivere e crescere al di fuori della casa famiglia. L'ambiente più idoneo appare l'abitazione della nonna materna, ove la madre già viveva prima della collocazione nella casa famiglia. In tal modo, la sig.ra potrà essere aiutata dalla madre, avendo ripreso gli studi universitari ed _1
essendo sua intenzione trovare un lavoro. Questo non significherà delegare la crescita del bambino alla nonna, bensì avere un supporto per gestire autonomamente le esigenze del bambino e le proprie, con le modalità più confacenti pagina 6 di 18 all'adeguato esercizio della genitorialità. 4) Per un periodo di sei mesi (o di diversa durata), la sig.ra e il piccolo dovranno continuare ad essere _1 _3
monitorati dai competenti Servizi Sociali, sia con visite al domicilio da parte degli operatori, che con colloqui periodici in sede. In tal modo sarà possibile verificare
l'adattamento del bambino al nuovo ambiente abitativo ed affettivo, a garanzia di una crescita idonea alla sua tenera età. 5) Egualmente, date le vicende trascorse emerse nel presente giudizio, si suggerisce per la sig.ra la prosecuzione di un _1 percorso psicoterapeutico, per l'elaborazione e il superamento di eventuali problematiche e dinamiche sia personali che riconducibili al rapporto di coppia venuto meno, per rafforzare la propria personalità e renderla funzionale alla genitorialità. 6) In riferimento al sig. non sembra vi siano i CP_1
presupposti per la sospensione della responsabilità genitoriale. Lasciando alle aule di tribunale l'accertamento e le decisioni su eventuali azioni di rilevanza penale, il percorso intrapreso -benché sia ancora lungo- manifesta la volontà di recuperare sé stesso per cercare di esercitare la funzione di padre. 7) Anche il sig. dovrà CP_1
essere sottoposto ad un periodo di monitoraggio di sei mesi (o di diversa durata), durante il quale gli incontri con il bambino (anche due a settimana) dovranno avvenire in maniera protetta, ovvero alla presenza degli operatori dei servizi sociali, che ne valuteranno tempi e modalità. Se questi lo riterranno opportuno, e solo al concretizzarsi e consolidarsi del rapporto padre/figlio (che dovrà avere la priorità), sarà possibile affiancare la figura dalla nonna, sia come ausilio, sia al fine di garantire una ripresa dei rapporti tra il bambino e la famiglia paterna. 8) Stante la problematica recidivante, il sig. dovrebbe continuare il percorso riabilitativo CP_1 dalla tossicodipendenza;
un'eventuale interruzione significherebbe rinunciare a porre solide basi all'esercizio della genitorialità, rischiando concretamente di fare passi indietro riguardo la propria persona e il rapporto con il figlio. 9) Egualmente, il percorso di riabilitazione dovrà essere affiancato da quello multidisciplinare di tipo psicoterapeutico, utile all'elaborazione delle problematiche e delle dinamiche personali e di coppia, nonché ad elaborare, maturare e consolidare la propria funzione di genitore.”
Con ordinanza del 27/03/2024, resa all'esito dell'udienza del 05/03/2024, veniva disposto, in via provvisoria, l'affido esclusivo di alla madre Controparte_3
“rilevato che, così come relazionato dal personale educativo della casa-famiglia pagina 7 di 18 “Compagni di Strada”, “si mostra come una madre amorevole e ben Parte_1
sintonizzata con i bisogni di accudimento e di cura del proprio figlio;
è empaticamente protettiva, affettivamente presente e rispondente. Si occupa personalmente di soddisfare i bisogni fisiologici, di igiene e di cura, di sicurezza e di protezione del proprio bambino e, non solo, altrettanto appare disponibile e supportiva per gli altri ospiti presenti.” (cfr. relazione depositata in data
22/12/2023); rilevato, di converso, che il non ha negato la propria CP_1
dipendenza da cocaina, così come dallo stesso spontaneamente dichiarato all'udienza del 26/09/2023 (“Rispetto alle accuse mosse dalla mia ex compagna, in particolare rispetto all'uso di cocaina, confermo il mio problema”), ed ha, altresì, confermato di aver avuto atteggiamenti gravemente minacciosi nei confronti della ricorrente (cfr. verbale di udienza del 26/09/2023: “A domanda dell'avv. Boccia
(“Come mai manda messaggi vocali del tipo “Scanno te e tua madre come porci”?), il risponde: “non nego di aver mandato un messaggio di questo tenore. CP_1
Tuttavia, in quell'occasione ero ubriaco e innervosito dal comportamento della la quale non mi dava notizie di mio figlio.”); ritenuto che, pertanto, allo _1
stato e fatto salvo ogni futuro provvedimento, debba disporsi, seppur in via provvisoria, l'affido esclusivo del minore alla madre, con Controparte_3
collocamento presso il domicilio della stessa;
ritenuto, altresì, che per le motivazioni suesposte e tenuto conto che il risulta, ad oggi, ancora gravato da divieto di CP_1
avvicinamento nei confronti della ex compagna e del figlio, giusta misura cautelare emessa dal G.I.P. dott. Mariano Sorrentino in data 06/09/2023, vadano esclusi incontri in presenza tra il minore ed il padre;
ritenuto, altresì, che debbano essere allo stato sospesi i collegamenti video tra il padre ed il minore, atteso che, così come riferito dal personale educativo della Casa-famiglia “Compagni di Strada”, tale modalità di contatto appare incompatibile con la tenera età del piccolo (“Si _3
è constatato che tale modalità non è consona a garantire la relazione genitoriale, nell'interesse superiore del minore”, cfr. relazione del servizio sociale del Comune di
Lauria del 26/10/2023); ritenuto, in ogni caso, che debba essere disposto un periodo di monitoraggio semestrale sulla relazione tra madre e figlio a cura dei Servizi
Sociali territorialmente competenti, i quali, all'esito predisporranno apposita relazione;
P.Q.M.
dispone, in via provvisoria, l'affido esclusivo di Controparte_3
alla madre, con collocamento presso il domicilio della stessa;
dispone che i Servizi pagina 8 di 18 Sociali territorialmente monitorino le condotte tenute dalle parti per i prossimi sei mesi e relazionino all'esito; rinvia, per il prosieguo, all'udienza del 14/10/2024, disponendo che la stessa sia sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter
c.p.c.”
All'esito dell'udienza del 14/10/2024, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 10/03/2025, assegnando alle parti i termini massimi previsti dall'art. 473-bis.28 c.p.c.
In data 22/11/2024 veniva depositata in atti ordinanza del 21/11/2024, emessa dal
Tribunale Penale di Lagonegro in composizione collegiale, di rigetto dell'istanza di revoca della misura cautelare in corso di esecuzione che, a parziale modifica delle modalità esecutive, autorizzava , per quanto di competenza e fatte CP_1
salve le concorrenti determinazioni e le necessarie autorizzazioni di competenza del
Tribunale per i Minorenni di Potenza e del Tribunale di Lagonegro Sezione Civile, ad incontrare il figlio minore una volta a settimana in ambiente protetto e _3
sotto la costante e necessaria supervisione dei Servizi Sociali territorialmente competenti.
Con note di precisazione delle conclusioni depositate in data 09/01/2025 parte ricorrente, si riportava ai propri atti chiedendo l'accoglimento delle domande avanzate nel ricorso introduttivo, ovvero la collocazione del picco presso la _3 madre, l'affido esclusivo alla stessa e la sospensione della potestà genitoriale del padre.
Con comparsa conclusionale depositata in data 03/02/2025, parte resistente chiedeva l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella memoria difensiva, in tutti gli atti di parte nonché verbali di causa.
Con comparsa conclusionale depositata in data 07/02/2025 il curatore speciale evidenziava, in considerazione del diritto del minore alla bigenitorialità, che il piccolo aveva diritto ad avere e a coltivare nel tempo un rapporto anche con _3
il padre ritenendo necessario un provvedimento che consenta gli incontri settimanali, il ripristino del rapporto padre/figlio, il monitoraggio del sig. con CP_1
acquisizione da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti di relazioni periodiche.
Con note di trattazione scritta del 05/03/2025, parte ricorrente si riportava ai propri atti, verbali di causa, alle note di precisazione conclusioni depositate il 10/01/2025. pagina 9 di 18 Con note ex art. 127-ter c.p.c. depositate il 05/03/2025 parte resistente si riportava ai propri scritti difensivi, precisava le conclusioni come in atti chiedendone l'integrale accoglimento.
Con note ex art. 127-ter c.p.c. per la trattazione cartolare dell'udienza del 10/3/2025, depositate in data 06/03/2025, l'avv. si riportava alle conclusioni CP_2 rassegnate in atti, chiedendone l'accoglimento.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione previa trasmissione degli atti al P.M. per le proprie conclusioni.
In data 13/05/2025 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole.
Sull'affidamento del figlio minore (nato il [...]) e sul diritto di _3
visita del genitore non collocatario.
In ordine alla domanda di affidamento del figlio minore formulata Controparte_3
dalla ricorrente, giova preliminarmente evidenziare che il secondo comma dell'art. 155 c.c.., nel testo novellato dalla L. n. 54 del 2006, sulla premessa che anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore avesse diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi e ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, nonché a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti, stabiliva che il giudice dovesse valutare prioritariamente la possibilità di affidare i minori ad entrambi i genitori e che la potestà genitoriale fosse esercitata da entrambi.
La norma precisava, altresì, che il giudice “determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore”.
Dalle disposizioni introdotte dalla c.d. legge sull'affidamento condiviso emergeva, quindi, la necessità di articolare, per il minore, uno schema di vita tale da consentirgli, da un lato, di mantenere una valida e significativa relazione con entrambi i genitori, dall'altro, di fare affidamento su un ambiente abitativo, inteso, questo, come centro degli affetti e degli interessi, stabile, e di non essere, almeno tendenzialmente, sradicato dal luogo di appartenenza e dalle altre relazioni familiari significative.
La predisposizione e l'attuazione di tale programma per il minore erano affidate, in primo luogo, proprio ai genitori, nell'esercizio, in maniera condivisa, della potestà parentale.
pagina 10 di 18 In questo quadro normativo è intervenuta la legge n. 154 del 2013, che ha, anzitutto, sostituito, all'art. 316 c.c., l'espressione “potestà genitoriale” con quella di
“responsabilità genitoriale”, intendendo, quest'ultima, come quella situazione giuridica complessa idonea a riassumere i doveri, gli obblighi e i diritti derivanti per il genitore dalla filiazione.
Il legislatore ha dato, in tal modo, preminente rilievo al concetto di responsabilità che, più che un potere, individua, quindi, una funzione ed un compito, che è quello di considerare il minore un soggetto di diritti e un centro di imputazione di interessi che i genitori hanno il dovere, e, quindi la responsabilità, di tutelare.
In definitiva, il combinato disposto degli artt. 316, comma 4, 337-ter, comma 3 - che ha il contenuto del previgente l'articolo 155, co. 3 c.c. - e 337-quater c.c. consente di ribadire che l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale ed il correlativo diritto del minore alla “bigenitorialità” costituiscono principi generali dell'ordinamento.
In conformità a tali rilievi, la costante giurisprudenza della S.C. ha ripetutamente affermato che la regola prioritaria dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, il quale costituisce l'unico criterio di valutazione (Cass. 16593/2008, Cass.,
17191/2011).
L'individuazione delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, non tipizzate dal legislatore, è demandata alla decisione del giudice, che dovrà accertare se la peculiarità della fattispecie giustifichi, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo.
La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, al riguardo, chiarito che la mera conflittualità esistente fra i coniugi non preclude l'affidamento condiviso, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il precedente istituto dell'affidamento congiunto.
La S.C. ritiene, invece, che, per operare una deroga alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o, comunque, tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, come nell'ipotesi di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza (Cass., 16593/2008).
pagina 11 di 18 Discende da tali considerazioni che la scelta dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione, non più solo in positivo, sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche, in negativo, sulla inidoneità educativa del genitore che si esclude dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio, dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (Cass. 7477/2014).
Tanto premesso in punto di diritto, ritiene il Collegio che debba essere confermato l'affidamento esclusivo del piccolo alla ricorrente , così _3 Parte_1
come già disposto in via provvisoria dal Giudice delegato alla trattazione con provvedimento emesso in corso di causa in data 27/3/2024, posto che la madre appare allo stato l'unico genitore adeguato a svolgere il suo ruolo genitoriale.
Tali conclusioni scaturiscono dal fatto che il indagato per i reati previsti CP_1 dall'art. 572 cpv. c.p., 582, 585, in relazione all'art. 576, co. 1, n.2 e n. 5, risulta allo stato ancora gravato dal divieto di avvicinamento alla ex compagna , Parte_1
in quanto persona offesa, nonché al figlio minore in forza di misura _3
cautelare emessa in data 06/09/2023 dal GIP presso il Tribunale di Lagonegro (dott.
Mariano Sorrentino), poi confermata dal GIP in data 14/09/2023 e ulteriormente confermata, seppur con una parziale modifica nelle modalità di attuazione di cui appresso si dirà, con provvedimento reso dalla Sezione Penale del Tribunale di
Lagonegro in composizione collegiale in data 21/11/2024. Ed invero, per quanto emerge anche dalla motivazione posta a fondamento dell'ordinanza di conferma della misura cautelare del 14/09/2023, l'estensione del divieto di avvicinamento dell'indagato al figlio minore appare giustificata dal fatto che il bambino risulta essere stato indirettamente coinvolto in alcuni dei litigi intervenuti tra i genitori, al punto da rendere necessaria l'emissione di un provvedimento di urgenza da parte del
Tribunale per i Minorenni di Potenza, che ha infatti inizialmente collocato il piccolo in una comunità, vietando temporaneamente ogni rapporto tra padre e figlio. _3
Il inoltre, sentito all'udienza del 26/09/2023, ha confermato la propria CP_1
dipendenza da sostanze stupefacenti, e segnatamente da cocaina (“Rispetto alle accuse mosse dalla mia ex compagna, in particolare rispetto all'uso di cocaina, confermo il mio problema, ma allo stesso tempo confermo anche di aver già intrapreso da circa un mese e mezzo un percorso di disintossicazione presso il
SERD, con l'aiuto anche di psicologi ed educatori”). pagina 12 di 18 Di contro, premesso che le accuse mosse dal – secondo il quale anche la CP_1 avrebbe fatto uso di cocaina – sono rimaste sfornite di qualsivoglia riscontro, _1
per quanto emerge dalle relazioni dei Servizi Sociali, la ricorrente appare un genitore adeguato, atteso che ella “si occupa personalmente di attivandosi _3
adeguatamente per soddisfarne i bisogni di accudimento nutrizionale, materiale, sociale e didattico. Osservando come si relaziona con il figlio si rileva la sicurezza, la competenza e l'amorevolezza con la quale svolge il suo ruolo materno, la _1
sua capacità di sintonizzarsi sui bisogni emotivi e di crescita del bambino ai quali risponde in maniera adeguata e autorevole. Il piccolo è un bambino solare, _3 socievole e all'osservazione mostra uno sviluppo affettivo, fisico, sociale e psichico in linea con l'età anagrafica. Nei colloqui è apparsa sempre molto serena e _1 appagata. L'esperienza della maternità sembra averla resa molto più consapevole del suo ruolo e l'ha responsabilizzata facendole modificare il proprio stile di vita che ora è regolato sulla base delle esigenze e dei ritmi di crescita del bambino. Non sta trascurando anche la sua formazione riuscendo a conciliare lo studio con gli altri impegni casalinghi e materni Ha ripreso a studiare iscrivendosi alla laurea specialistica di psicologia del lavoro presso un'Università telematica. Ha conseguito la patente e di recente ha iniziato a praticare il tirocinio, il martedì ed il giovedi pomeriggio, a completamento di un corso di formazione come tecnico ABA, presso una struttura che si occupa di riabilitazione dei bambini autistici attraverso il metodo ABA, situata a Praia a Mare. Nei due giorni in cui è impegnata con il tirocinio resta con la nonna. L'esperienza che sta facendo è molto _3
soddisfacente e gratificante, riesce con facilità ad entrare in relazione con i bambini che frequentano il centro e spera di poter trovare occupazione nel settore. Le sue frequentazioni amicali attuali si sono allargate e diversificate. È, inoltre, ancora in contatto sia con le educatrici della casa famiglia che con altri ospiti conosciuti durante la sua permanenza in struttura con i quali continua a scambiarsi visite periodiche”.
Il complessivo bilanciamento delle suesposte circostanze giustifica dunque, seppur allo stato dei fatti, una deroga alla regola dell'affido condiviso, tesa ad assicurare al minore figure genitoriali che siano pienamente virtuose, motivo per il quale, come detto, il Collegio ritiene di dover confermare l'affido esclusivo del minore alla pagina 13 di 18 madre, tenuto conto delle riserve in ordine alle capacità genitoriali dal anche CP_1
con riferimento alla sua dipendenza da cocaina quantomeno pregressa.
In considerazione dei timidi segnali positivi mostrati dal negli iniziali incontri CP_1
da remoto con il figlio minore (“Il papà negli svariati tentativi di attrarre
l'attenzione del figlio è sempre stato adeguato, mostrandosi affettuoso, intraprendente e propositivo” cfr. relazione dei Servizi Sociali del 22/12/2023) – incontri poi sospesi per la difficoltà di garantire un colloquio efficace tra il ed CP_1 il figlio, stante la tenera età di quest'ultimo - nonché alla luce del provvedimento del
21/11/2024 del Tribunale di Lagonegro-Sezione Penale, con il quale il è stato CP_1
autorizzato ad incontrare il figlio minore una volta a settimana, in ambiente protetto e sotto la supervisione dei Servizi Sociali territorialmente competenti, al fine di garantire “la duplice esigenza di garantire il ripristino del rapporto genitoriale tra
l'imputato ed il figlio minore e, al contempo di salvaguardare il diritto di quest'ultimo ad intrattenere stabili relazione col padre, in ossequio al principio della bigenitorialità”, deve essere comunque garantita al minore il più possibile la presenza del padre, così da consentire una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori. Conseguentemente appare necessario garantire al genitore non affidatario un adeguato ed effettivo diritto di visita o nel caso, come quello di specie, in cui non vi sia conoscenza tra il minore ed il genitore non affidatario, garantire tempo e modo sufficienti di “conoscere” detto genitore, nel senso di farne proprie, come esperienza viva le attitudini affettive e gli aspetti caratteriali. Ciò, peraltro, in conformità con le conclusioni rassegnate dall'avv.
, la quale, nella qualità di curatore speciale del piccolo CP_2 CP_2 _3
ha più volte invocato un provvedimento del Tribunale che consenta il ripristino del rapporto padre/figlio sotto il monitoraggio dei Servizi Sociali territorialmente competenti.
Per tali ragioni, ritiene il Collegio che gli incontri tra il padre ed il minore riprendano in ambiente protetto, sotto la supervisione dei Servizi Sociali territorialmente competenti, sì da consentire di instaurare un sereno rapporto tra il ed il CP_1
piccolo I Servizi Sociali territoriali sono in proposito onerati di predisporre _3
un calendario che preveda un incontro a settimana tra il padre ed il figlio, provvedendo a segnalare all'Autorità Giudiziaria qualsiasi situazione pregiudizievole per il minore. Resta inteso che tale modalità di esercizio del diritto di visita da parte pagina 14 di 18 del genitore non collocatario, da un lato, non può prescindere dalla rigorosa collaborazione di quest'ultimo e, dall'altro, è suscettibile di futura modifica in melius, fino alla progressiva ed auspicabile liberalizzazione, in caso di riscontrata acquisizione, da parte del di adeguate capacità genitoriali e di relazione con CP_1 il minore e con l'ex compagna.
Alla luce della perdurante efficacia della misura cautelare del divieto di avvicinamento del alla persona offesa, occorre inoltre disporre che CP_1
l'accompagnamento del minore al punto di incontro previsto dai Servizi _3
Sociali avvenga per il tramite dei nonni materni, e Controparte_5 Controparte_6
o, laddove ciò non sia possibile, mediante la collaborazione del personale
[...]
preposto dei Servizi Sociali.
Sul mantenimento del figlio e sul dovere di contribuzione alle spese straordinarie.
Osserva, inoltre, il Collegio che, secondo il costante orientamento della S.C., sussiste l'obbligo di entrambi i genitori, che svolgono attività lavorativa produttiva di reddito, di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli minori, in proporzione alle proprie disponibilità economiche, ai sensi degli artt. 315 e 316 c.c., in diretta applicazione dell'art. 30 Cost. (Cass. 23630/2009).
In particolare, la madre, convivendo con lui, provvederà direttamente al suo sostentamento, mentre va posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico;
e ciò anche in assenza di domanda di parte, atteso che al
Tribunale è consentito pronunciarsi d'ufficio, posto che i provvedimenti necessari alla tutela degli interessi morali e materiali della prole, qual è l'attribuzione e la determinazione dell'assegno di mantenimento a carico del genitore non affidatario, sono rivolti a soddisfare esigenze e finalità pubblicistiche sottratte all'iniziativa e alla disponibilità delle parti (cfr. Cass. Ord. n. 14830/2017).
Quanto alla misura dell'assegno soccorrono i criteri di cui ai numeri da 1 a 5 dell'art. 337-ter comma 4 c.c.
Passando alla disamina dei singoli criteri indicati dal legislatore per la determinazione del quantum del contributo paterno al mantenimento del figlio, va evidenziato quanto segue.
In primo luogo, si deve tener conto della tenera età del figlio (2 anni e mezzo), con i relativi impegni di accudimento e di istruzione. pagina 15 di 18 In secondo luogo, la durata della convivenza more uxorio è stata estremamente breve, non essendo emersi dagli atti dati che con precisione possano rappresentare il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di tale convivenza.
In terzo luogo, non sono stati previsti tempi di permanenza del figlio presso il genitore non convivente. Di conseguenza la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dal padre è pressoché inesistente.
Rispetto alla situazione reddituale delle parti non vi sono elementi che consentano di parametrare la misura del contributo del genitore non collocatario;
tuttavia, per quanto emerso, risulta che il sia dotato di capacità lavorativa, avendo svolto, CP_1
quantomeno in passato, attività di carrozziere.
Sulla scorta di tali elementi, si ritiene equo confermare a carico del a titolo di CP_1 contributo al mantenimento del minore, un assegno mensile di € 250,00
(duecentocinquanta/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre il pagamento del 50% delle spese mediche non erogate dal Servizio Sanitario
Nazionale, scolastiche e sportive.
Sulla domanda de potestate di limitazione della responsabilità genitoriale di
. CP_1
Va infine respinta la richiesta di sospensione della responsabilità genitoriale di formulata ex art. 333 c.c. dalla ricorrente. CP_1
Ed invero, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte con ordinanza del settembre 2024 n. 24710, ai fini della sospensione della responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c.., non occorre che la condotta del genitore abbia già causato un danno al figlio, poiché la norma mira ad evitare ogni possibile pregiudizio derivante dalla condotta (anche involontaria) del genitore, rilevando l'obiettiva attitudine di quest'ultima ad arrecare nocumento anche solo eventuale al minore, in presenza di una situazione di mero pericolo di danno (Cass., Sez. I, 11 ottobre 2021, n. 27553).
Allo stesso tempo, tenuto conto dell'estrema delicatezza degli interessi coinvolti “Se non è necessario che un danno si sia già verificato, occorre comunque, affinché si possa adottare il provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale, che vi sia un comportamento del genitore pregiudizievole per il figlio”. Invero, chiarisce sempre la Suprema Corte: “Se non vi è un concreto pregiudizio o un pericolo di concreto pregiudizio, l'autorità giudiziaria non può intervenire con misure sospensive, atteso che i provvedimenti modificativi o limitativi della responsabilità pagina 16 di 18 genitoriale sono preordinati all'esigenza prioritaria dell'interesse del figlio (Cass.,
Sez. I, 27 ottobre 2023, n. 29814).”
Sulla scorta di tali principi, il Collegio rileva che dalle relazioni dei Servizi Sociali non emergono comportamenti del tali da potersi considerare irrispettosi, CP_1
squalificanti, offensivi, violenti, dal punto di vista fisico, verbale o psicologico verso il minore, dovendosi ribadire, al contrario, che nei pochi incontri in videoconferenza effettuati con il piccolo il padre si è mostrato affettuoso e desideroso di _3 attirare l'attenzione del figlio.
Ne consegue che l'aggressività verbale e fisica mostrata dal nei confronti CP_1
della ex compagna, nonché la sua conclamata tossicodipendenza, pur giustificando un provvedimento di affido esclusivo del piccolo alla madre, non _3
presentano di per sé sole la consistenza del pregiudizio legittimante, a norma dell'art. 333 c.c., la pronuncia della sospensione della responsabilità genitoriale del padre, in mancanza di accertate carenze d'espressione delle capacità genitoriali, tenuto anche conto delle verosimili conseguenze dannose che potrebbero riverberarsi in danno del minore in un periodo così delicato per il suo sviluppo psicofisico per effetto di una pronuncia di sospensione del padre.
Il governo delle spese di lite segue la soccombenza di , il quale va CP_1
pertanto condannato a pagare alla controparte, nonché alla curatela speciale del minore – resa necessaria dal comportamento del resistente – le spese processuali sostenute, che si liquidano in applicazione dei valori minimi relativi allo scaglione di riferimento – valore indeterminabile (da € 26.001,00 a 52.000,00) per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
- conferma l'affido esclusivo del figlio minore alla madre _3 _1
;
[...]
- disciplina il diritto-dovere di frequentazione del padre con il CP_1
figlio nei termini di cui in parte motiva, da intendersi in questa sede _3
interamente trascritti;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la CP_1 somma mensile di € 250,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, pagina 17 di 18 a titolo di contributo al mantenimento del figlio da versarsi, entro il _3
giorno 5 del mese;
- pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire, nella misura del
50%, alle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche e sportive, occorrenti per il minore;
- rigetta la domanda de potestate formulata da ex art. 333 c.c.; Parte_1
- condanna al pagamento integrale delle spese di lite sostenute CP_1
dalla ricorrente, che liquida in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre
Iva, Cpa e rimborso forfetario al 15%, con attribuzione all'avv. Antonio Vito
Boccia, dichiaratosi antistatario;
- condanna al pagamento delle spese sostenute dall'avv. Parte_5
nella qualità di curatrice speciale del minore Controparte_2 _3
che liquida in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa
[...]
e rimborso forfetario al 15%;
Si comunichi a cura della Cancelleria alle parti nonché ai Servizi Sociali territorialmente competenti.
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 12/06/2025
Il Giudice Rel./Est.
Dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente
Dott.ssa Antonella Tedesco
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