Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 11/02/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5247 /2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO VOLONTARIA GIURISDIZIONE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, iscritto al n. r.g. 5247 /2024 V.G., su ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 23/12/2024, da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARINA Parte_1 C.F._1
MAGISTRELLI, parte elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore, giusta procura in atti;
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASSIMO CP_1 C.F._2
MONALDI, parte elettivamente domiciliata in Fermo, C.so Cavour n. 43, presso il difensore, giusta procura in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente Parte_1 CP_1 sottoscritto e depositato in data 23.12.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno premesso di aver contratto matrimonio
1
Civile dello stesso Comune, Registro Atti di Matrimonio, Anno 2008, Numero 5, Parte II, Serie
A, Ufficio 1, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Premesso, altresì, che dall'unione coniugale è nato, in data 15.09.2011 a Civitanova Marche, il figlio e di essersi separati in forza di con sentenza n. 713/2023, pronunciata Per_1 dall'intestato Tribunale e pubblicata il 27.09.2023, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) entrambi i coniugi rinunciano al mantenimento reciproco e dichiarano che nulla è dovuto a titolo divorzile l'un l'altro;
2) La casa coniugale sita in Magliano di Tenna in Via della Libertà n. 10 viene temporaneamente assegnata alla sig.ra che ivi abiterà unitamente al figlio fino al completamento della classe terza media e Pt_1 Per_1 comunque non oltre il mese di agosto 2025; dal mese di settembre 2025 il sig. riprenderà pieno ed esclusivo possesso della casa coniugale mentre la CP_1 sig.ra lascerà l'immobile per trasferirsi, unitamente al figlio in un'altra abitazione in Pt_1 Per_1
Montegiorgio (FM) o Fermo o comunque zone limitrofe a seconda anche della futura scuola superiore del figlio
Per_1
3) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_1 presso l'abitazione materna;
4) I tempi di frequentazione del minore con i genitori saranno regolati con le seguenti modalità: Il padre potrà vederlo e tenerlo con sé a week end alternati dal venerdì dall'uscita da scuola fino alle 21,30 (22,30 nel periodo estivo) della domenica quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione dalla madre;
nella settimana in cui il padre terrà il figlio nel week end, potrà tenerlo il lunedì dall'uscita da scuola sino alle 21,30 (nel periodo non scolastico dalla mattina sino alle 22,30) riaccompagnandolo a casa dalla madre.
Nella settimana in cui invece non lo avrà nel weekend, il padre lo terrà con sé per tre giorni infrasettimanali, indicativamente il martedì, il mercoledì ed il giovedì dall'uscita da scuola del martedì fino alle 21,30 del giovedì, con pernottamento incluso, quando lo riaccompagnerà a casa dalla madre o, nel periodo non scolastico, dalla mattina del martedì fino alle 21,30 del giovedì.
Ogni eventuale modificata della ripartizione di cui sopra dovrà essere preventivamente concordata tra genitori. Le parti si impegnano a garantire, salvo diverso accordo fra genitori, il rispetto delle modalità di visita senza coinvolgere il figlio Per_1
Durante le vacanze natalizie il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio per 7 giorni da concordare con la madre entro il 1° dicembre di ogni anno, alternandosi negli anni tra i genitori i due periodi che vanno dal 23 dicembre
2 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 7 gennaio.
Durante le vacanze pasquali trascorrerà con un genitore dal Giovedì Santo al martedì, alterandosi Per_1 negli anni con l'altro genitore. Negli anni in cui il genitore non avrà con sé il figlio nel periodo pasquale, trascorrerà con lui le festività del 25 aprile e 1° maggio.
Durante le vacanze estive il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio per 14 giorni (di cui 7 gg consecutivi in agosto e 7 gg consecutivi in altro periodo), nel periodo che sarà deciso di comune accordo tra i genitori entro il 3 giugno di ogni anno.
I genitori si impegnano a far sì che il minore coltivi un rapporto con entrambe le famiglie d'origine.
A tal fine il sig. si rende disponibile a far sì che, quando il figlio lo vorrà e comunque nel periodo non CP_1 scolastico e previa approvazione del possa trascorrere qualche giorno presso l'abitazione della CP_1 Per_1 zia materna che risiede a Roma.
5) Fino al mese di dicembre 2024 compreso, il sig. quale contributo al mantenimento del figlio, CP_1 continuerà a corrispondere un assegno mensile pari ad Euro 200,00 da versarsi mediante bonifico sul c/c intestato alla sig.ra entro il 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici Parte_1
ISTAT. A partire dal 1 ° gennaio 2025 tale importo verrà portato ad Euro 300,00 mensili da versarsi con le stesse modalità di cui sopra.
A far data da quando la sig.ra lascerà la casa coniugale, il sig. verserà un assegno mensile di Pt_1 CP_1
€ 400,00, da versarsi mediante bonifico sul c/c intestato alla sig.ra entro il 5 di ogni mese e Parte_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Tale importo viene determinato tenuto conto anche del fatto che la sig.ra al più tardi nell'agosto 2025 lascerà la casa coniugale e pertanto le parti prevedono che il Pt_1 contributo al mantenimento rimarrà a carico del sig. nella misura stabilita di Euro 400,00 anche CP_1 qualora i tempi di frequentazione padrefiglio dovessero essere maggiori rispetto a quelli previsti al punto 4).
6) Le spese straordinarie per il figlio minore, per tali intendendosi quelle di cui al Protocollo vigente - che si allega -, saranno ripartite tra i genitori nella quota del 50 % ciascuno. Le detrazioni e le deduzioni fiscali saranno ripartite tra i genitori con la medesima proporzione;
7) L'Assegno Unico Universale sarà ripartito tra i genitori nella misura del 50% ciascuno come per legge;
gli assegni familiari o ad essi equivalenti, ove reintrodotti e vigenti per legge, saranno attribuiti alla sig.ra Pt_1
8) Con spirito compositivo e bonario le parti confermano (rispetto a quanto già stabilito in sede di separazione) che il sig. verserà alla sig.ra entro e non oltre il 31 dicembre 2024 la somma CP_1 Parte_1 pari ad Euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00) a tacitazione del preteso diritto di credito della medesima che rinuncia pertanto al residuo;
il sig. rinuncia a richiedere, pretendere e ripetere le somme CP_1 accantonare sul conto corrente personale intestato alla sig.ra rinunciando ora per allora a qualsiasi Pt_1
3 richiesta ed azione proposta e/o proponenda per quel titolo e/o ragione da quegli asseritamente vantato.
9) Le parti stabiliscono che le somme accantonate sul libretto postale cointestato saranno ripartite nella misura del 50% ciascuno.
10) Le parti stabiliscono che la sig.ra in riferimento al punto 2) del presente accordo, preleverà dalla Pt_1 casa coniugale, oltre gli effetti personali ed il gatto anche i seguenti beni: sedie esterne (regalate dal cognato Per_2 della sig.ra , camera da letto matrimoniale, chaise longue, monsieur cusine, robot Roomba, asciugatrice, Pt_1 televisore della cucina e televisore del salone, lampade acquistate in Sardegna, albero di natale ed addobbi, camera da letto matrimoniale (regalata dai genitori della , letto, armadio e settimino di Pt_1 Per_1 stoviglie, pentole e bicchieri, biancheria, tavolo della cucina, un condizionatore modello unico.
11) Le parti, con la sottoscrizione del presente accordo e con la puntuale esecuzione di tutte le obbligazioni ivi previste, si dichiarano integralmente soddisfatte e dichiarano di aver regolato tutti i rapporti nascenti in conseguenza del loro matrimonio, con piena soddisfazione di entrambi e senza che alcuno dei due abbia diritto ad ulteriori pretese o a rivendicare alcunché.
12) le parti si impegnano a prestare acquiescenza alla emananda sentenza di divorzio;
13) le spese di lite interamente compensate tra le parti;
14) Il presente accordo viene altresì firmato dai difensori e procuratori delle parti Avv. Marina Magistrelli e
Avv. Massimo Monaldi, per la rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 13 della Legge Professionale”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
Il PM ha spiegato l'intervento in data 04.02.2025.
* * *
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b)
L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
4 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Ponzano di Fermo, in data 10/08/2008; CP_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di lite;
5) Manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ponzano di Fermo, per le annotazioni e gli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del Tribunale, in data 06.02.2025.
Il Presidente
dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est. dott.ssa Mariannunziata Taverna
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