Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 2621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2621 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza del
05.03.2025, disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia di lavoro iscritta al R. G. n. 24884/2024, avente ad oggetto: pagamento assegno nucleo familiare.
TRA
(c.f.: ) elettivamente domiciliata in Napoli Parte_1 C.F._1 alla Via Giordano Bruno 169, presso lo studio degli avv.ti Antonio Rianna ed Isabella Maselli, che la rappresentano e difendono;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente e legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso dall' Avv. Diodata Ardolino, elettivamente domiciliato in Napoli via A. De
Gasperi n.55
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER : dichiararsi cessata materia del contendere, con condanna delle spese Parte_1 di lite con attribuzione.
1
PER L' dichiararsi cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 18.11.2024, la ricorrente premetteva di aver ottenuto il riconoscimento della pensione di reversibilità da lavoro dipendente del coniuge categoria SO (pensioni ai superstiti liquidate a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti), certificato numero
003510020125881, con decorrenza dal 01.12.2019, senza ottenere la liquidazione della maggiorazione a titolo di assegni per il nucleo familiare ex art.2 L.153/88;
Esponeva che, in data 06.06.2023, inoltrava all' di domanda per il riconoscimento degli CP_1 Pt_2 assegni per il nucleo familiare per il riconoscimento della provvidenza con decorrenza dal 01.12.2019, data del riconoscimento della pensione di reversibilità del coniuge;
CP_ Evidenziava che l' aveva effettuato il ricalcolo della pensione CAT SO a decorrere dal 01.01.2024 con liquidazione solo da maggio 2024.
Lamentava, pertanto, il mancato riconoscimento della prestazione e relativo pagamento per il periodo antecedente, ossia dal 01.12.2019 a maggio 2024.
Tanto premesso, la ricorrente adiva innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, CP_ l' per così provvedere: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire gli assegni per il nucleo familiare ex art.2 L.153/88 con decorrenza dal 01.12.2019, data di riconoscimento della pensione ai superstiti in cui la ricorrente aveva già compiuto il sessantacinquesimo anno d'età, o, in subordine, dalla diversa data secondo giustizia e fino al maggio 2024; e, per l'effetto, condannare l' a corrispondere CP_1 alla ricorrente il relativo importo;
Il tutto con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio, deducendo di aver provveduto, in data 10.01.2025, a riliquidare la pensione cat. SO (certificato numero
003510020125881) con decorrenza 12/2019.
Acquisita la documentazione prodotta, l'udienza del 05.03.2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., in cui le parti chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere, con statuizione sulle sole spese di lite.
La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n.
2 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice
(cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
CP_ Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, nella specie, è pacifico tra le parti che l' abbia riconosciuto il beneficio di cui in ricorso dall'1.12.2019 ed abbia provveduto a liquidare la prestazione dedotta in giudizio a febbraio 2025 (cfr. copia comunicazione di riliquidazione del 10.01.2025).
Pertanto, il riconoscimento del diritto azionato solo successivamente alla proposizione della domanda determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, il loro interesse a proseguire il giudizio in uno con l'obbligo del giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
3. Residua la questione delle spese di lite.
Nel caso in esame, come detto, è pacifica la sussistenza del diritto azionato;
è, tuttavia, documentato che il pagamento veniva corrisposto successivamente alla proposizione del ricorso, depositato in data
18.11.2024 e notificato in data 17.12.2024.
CP_ Pertanto, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, l' va condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n.
3 147/2022; liquidazione effettuata in misura minima tenuto conto dell'effettiva attività difensiva svolta, con attribuzione in favore degli avv.ti Antonio Rianna ed Isabella Maselli.
P.Q.M.
Il dott. Giuseppe Gambardella, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
• condanna l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 900,00 oltre I.VA., C.P.A. e spese generali come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 1.4.2025 Il Giudice del lavoro
dott. Giuseppe Gambardella
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