Art. 1.
Gli interessi relativi al conto intestato al Ministero del tesoro, presso la Banca nazionale del lavoro, a norma dell'articolo 1, secondo comma, dell'accordo italo-tedesco stipulato a Bonn il 2 giugno 1961 e reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263 , saranno versati, a partire dal 1973, suddivisi in parti uguali, all'Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti di sterminio ed alla Associazione nazionale ex internati.
Gli interessi relativi al conto intestato al Ministero del tesoro, presso la Banca nazionale del lavoro, a norma dell'articolo 1, secondo comma, dell'accordo italo-tedesco stipulato a Bonn il 2 giugno 1961 e reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263 , saranno versati, a partire dal 1973, suddivisi in parti uguali, all'Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti di sterminio ed alla Associazione nazionale ex internati.