Articolo 1 della Legge 27 dicembre 1975, n. 791
Articolo 2
Versione
7 febbraio 1976
Art. 1.
Gli interessi relativi al conto intestato al Ministero del tesoro, presso la Banca nazionale del lavoro, a norma dell'articolo 1, secondo comma, dell'accordo italo-tedesco stipulato a Bonn il 2 giugno 1961 e reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263 , saranno versati, a partire dal 1973, suddivisi in parti uguali, all'Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti di sterminio ed alla Associazione nazionale ex internati.
Entrata in vigore il 7 febbraio 1976