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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 05/02/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1079/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di appello di Ancona, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Maria Ida Ercoli Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile sopra rubricata promossa da:
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Ciccolini e dall'Avv. Andrea Recchi, con elezione di domicilio presso il loro studio sito in Roma, via P. Emilio 28;
APPELLANTE contro
(C.F. e P.I. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizia Cangemi e domiciliato presso il suo studio in Ascoli Piceno, via D'Ancaria n.50;
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 563/2021, pubblicata il 27.7.2021, emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno a definizione del giudizio iscritto al n.
2225/2018 R.G. pagina 1 di 10
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ill.mo Collegio adito, in riforma dell'impugnata sentenza e in accoglimento dell'appello proposto, adversiis rejectis, così statuire: in via principale, accertato e dichiarato che la responsabilità del sinistro per cui è causa è da ascrivere, ai sensi dell' art. 2051 c.c.al , per Controparte_1
l'effetto, condannare il predetto Ente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti dall'appellante in conseguenza del sinistro del Parte_1
21.07.2017, che si richiedono nella misura di €.27.080,80, oltre alle spese di CTU
(pari complessivamente ad €.1.464,00) e così per un totale di €.28.544,8 o in quella diversa maggiore o minor somma che dovesse diversamente essere accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo effettivo.
In via subordinata: accertato e dichiarato che la responsabilità del sinistro per cui
è causa è da ascrivere, ai sensi dell' art. 2051 c.c.al , Controparte_1 atteso il concorso di colpa del danneggiato ex art 1227 c.c., nella misura del 50%, nella causazione dell'evento, condannare il predetto Ente al risarcimento del 50% dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti dall'appellante in Parte_1 conseguenza del sinistro del 21.07.2017, che si richiedono, per l'intero, nella misura di €.27.080,80, oltre alle spese di CTU (pari complessivamente ad
€.1.464,00) e così per un totale di €.28.544,8 o in quella diversa maggiore o minor somma che dovesse diversamente essere accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo effettivo.
In ogni caso, vinte le spese del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Sig. avverso Parte_1 la sentenza n. 563/2022 del Tribunale di Ascoli Piceno.
In via meramente subordinata, si chiede che, nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza di primo grado, chiede l'eventuale condanna al
pagina 2 di 10 risarcimento del danno venga contenuta al minimo ritenendo prevalente il concorso del danneggiato nella causazione del sinistro de quo.
Con vittoria di spese di lite”.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in qualità di genitrice Parte_2 esercente la responsabilità genitoriale sul minore , conveniva dinanzi Parte_1 al Tribunale di Ascoli Piceno il Comune di , al fine di ottenere il CP_1 risarcimento dei danni - quantificati in €.41.090,00 - subiti dal figlio a Pt_1 seguito della caduta avvenuta in data 21.7.2017, alle ore 17:50 ca., mentre con la propria bicicletta percorreva il tratto di strada lungo via Scirola di detto
Comune, deducendo la responsabilità dell'Ente convenuto, ai sensi dell'art. 2051
c.c., ovvero - in via subordinata - dell'art. 2043 c.c.
In particolare, parte attrice allegava che mentre il affrontava una curva Pt_1 volgente a destra in compagnia di suo zio, perdeva l'equilibrio e cadeva a terra, a causa del manto stradale disconnesso e, nell'occorso riportava lesioni personali, consistite nel trauma contusivo della spalla destra, gomito destro e caviglia destra, con micro-distacco parcellare del malleolo peroneale, con prognosi di 15 giorni, successivamente prolungata di ulteriori 75 giorni.
Si costituiva il , per contestare la domanda ex adverso Controparte_1 proposta, dovendosi - a suo avviso - attribuire l'evento dannoso, in via esclusiva, alla condotta disattenta ed incauta del giovane ciclista, contestando - inoltre -
l'eccessività della quantificazione dei danni lamentati da parte attrice.
All'esito dell'istruttoria, con la sentenza appellata, il Tribunale di Ascoli Piceno rigettava la domanda attorea, condannando (nella qualità di Parte_2 esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore ), alla Parte_1 refusione - in favore del convenuto - delle spese di lite.
Il Giudice di prime cure, in particolare, riteneva che la parte attrice non avesse assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente ex art. 2697 c.c. e che, inoltre, la verificazione dell'evento dannoso dovesse ricollegarsi alla condotta colposa del ragazzo - idonea a configurare il caso fortuito interrompendo il nesso causale - con esclusione della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.
pagina 3 di 10 Avverso detta sentenza ha proposto appello - nelle more divenuto Parte_1 maggiorenne - chiedendo l'accoglimento del gravame e la conseguente riforma della pronuncia impugnata, per non aver il Tribunale correttamente valutato le risultanze istruttorie, che - invero - deporrebbero per la ricorrenza, nel caso di specie, della responsabilità da cose in custodia in capo al Controparte_1
proprietario della strada.
[...]
L'Ente appellato, ritualmente costituitosi, ha chiesto il rigetto dell'appello ex adverso interposto - in quanto infondato in fatto e diritto - e la conferma della sentenza gravata.
In data 19.9.2024, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Devono, preliminarmente, esaminarsi le eccezioni di inammissibilità del gravame ex art.348 bis c.p.c. - sollevate dal - per mancata Controparte_1 ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello, stante, in primis, la mancata indicazione - nel corpo del medesimo - delle modifiche che si vorrebbe apportare al provvedimento gravato e, inoltre, l'asserita manifesta infondatezza dell'impugnazione medesima.
Siffatte censure vanno disattese, dal momento che il potere-dovere del giudice dell'appello in subiecta materia è esercitabile prima della trattazione e, più precisamente, in sede di udienza ex art. 350 c.p.c.
In proposito, si osserva che, alla stregua del costante orientamento della S.C., “la facoltà per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. prima di procedere alla trattazione, sicché tale facoltà è preclusa ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 350, quali l'aver dato atto della presenza delle parti, della costituzione della parte appellata e dell'avvenuto scambio della relativa comparsa, con rinvio "per la trattazione" ad un'udienza successiva, e il conseguente vizio dell'ordinanza può essere fatto valere con ricorso per
Cassazione, trattandosi di violazione della legge processuale” (ex multis Cass.,
pagina 4 di 10 Sent. n. 14696/2016).
Non avendo questa Corte ravvisato ictu oculi i presupposti per acclarare la manifesta infondatezza dell'appello, ha reso una delibazione - implicita - di rigetto della relativa questione (in tal senso, Cass. civ., Sent. n. 34595/2019).
L'appello, pertanto, è pienamente scrutinabile nel merito.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata per avere il giudicante travisato le risultanze istruttorie: in particolare, dalle dichiarazioni del teste oculare ) emergerebbe, nel caso di specie, la Testimone_1 piena responsabilità dell'Ente e - di converso - l'assenza di una condotta colposa del danneggiato, potendosi dedurre - dalle dichiarazioni rese dal medesimo teste
- che il procedeva a velocità moderata e che non era presente in loco Pt_1 alcuna segnaletica che avvertisse della presenza di irregolarità sul manto stradale, le quali - d'altronde - non risultavano visibili a distanza.
Nel caso di specie, ad avviso del ricorrente, il convenuto - sul quale CP_1 grava la responsabilità custodiale della strada in oggetto, ex art. 2051 c.c. - non avrebbe attuato quanto era in suo dovere, non avendo adottato alcun tipo di intervento preventivo idoneo a scongiurare possibili danni - quali quelli in concreto riportati dall'attore - che eziologicamente possono scaturire, sulla base di un giudizio di prevedibilità ex ante, dalla res custodita, non avendo al contempo assolto all'onere probatorio impostogli ex lege.
Con separata doglianza, poi, l'appellante lamenta la violazione dell'art. 1227 c.c., per non essere stato dimostrato, nel caso di specie, che il fatto del danneggiato avesse i caratteri dell'autonomia, eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità e che fosse - da solo - idoneo a produrre l'evento, escludendo fattori causali concorrenti.
Con terzo motivo d'appello, infine, l'appellante censura la pronuncia gravata per violazione del principio di economia processuale, nella parte in cui il giudicante - ancorché la C.T.U. medico legale ammessa deponesse per la compatibilità delle lesioni riportate dal con la dinamica del sinistro, conformemente a quanto Pt_1 prospettato dal danneggiato - ha rigettato la domanda, così determinando un inutile dispendio di tempo e di risorse.
pagina 5 di 10 Da ultimo, l'appellante censura l'omessa analisi - da parte del Giudice di prime cure - di taluni aspetti risarcitori, quali i pregiudizi sofferti dal rispetto alla Pt_1 vita di relazione e familiare e la conseguente compromissione della vita di relazione, oltre all'ulteriore pregiudizio alla capacità di svolgere attività extra- lavorative.
I motivi d'appello - che, in quanto connessi, possono essere trattati congiuntamente - risultano infondati.
Ed invero, come chiarito in più occasioni dalla Suprema Corte, l'applicazione delle regole di cui all'art. 2051 c.c., presuppone sempre che il danneggiato dimostri il fatto dannoso e il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno e - ove la cosa in custodia sia di per sé statica ed inerte - provi che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (tra le altre, Cass. n. 1064/2018; Cass. n.
11526/2017; Cass. n. 2660/2013; Cass. n. 12895/2016).
E' stato poi affermato che, ai fini di cui all'art. 2051 c.c., il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo del danneggiato e che - qualora si accerti che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato - deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla res, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (Cass. n. 23584/2013; Cass. n. 12895/2016).
A tale riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha posto in evidenza due aspetti di fondamentale importanza: da un lato, il concetto di prevedibilità dell'evento dannoso e, dall'altro, quello del dovere di cautela da parte del soggetto che entra in contatto con la cosa e ha definito il concetto di prevedibilità come “concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo” ed ha evidenziato che “ove tale pericolo sia visibile, si richiede dal soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perché la situazione di rischio è percepibile con
l'ordinaria diligenza” (Cass. civ. n. 11526/2017 ed altre richiamate in motivazione).
pagina 6 di 10 Com'è noto, alla stregua del consolidato orientamento di legittimità “Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art.
1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva” (Cass., Ordinanza n. 30775/2017).
Facendo corretta applicazione dei principi indicati dalla S.C., deve affermarsi che
“quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa (…)
o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia stato concorso causale tra i due fattori, costituisce valutazione di merito da compiere sul piano del nesso eziologico, sottendendo un bilanciamento con i doveri di precauzione e cautela.
A tal fine, ove la condotta del danneggiato assurga, per l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, al rango di causa autonomamente sopravvenuta dell'evento del quale la cosa abbia infine costituito, in questo senso, una mera occasione, viene meno il nesso eziologico con la "res", anche se la condotta del danneggiato possa ritenersi astrattamente prevedibile, ma debba essere esclusa come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale da verificare dunque secondo uno "standard" oggettivo”.
A conclusione di tale disamina, la Cassazione ha precisato che “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile, nei termini appena specificati, che detto comportamento superi il nesso eziologico astrattamente
pagina 7 di 10 individuabile tra fatto ed evento dannoso.” (in tal senso, da ultimo: Cass. civ.
Sez. III Ord., 15/09/2023, n. 26682).
Nella fattispecie al vaglio della Corte, il sinistro produttivo del danno - secondo la dinamica allegata dall'appellante (caduta del ragazzo dalla bicicletta a causa della sconnessione/dissesto/disomogeneità del fondo stradale) - ha trovato conferma nell'istruttoria svolta.
Ciononostante, non può pervenirsi all'affermazione di responsabilità del CP_1 convenuto.
Nel caso di specie, infatti, dalla visione della documentazione fotografica allegata all'atto di citazione, emerge che la disomogeneità/dissesto del tratto di strada ove
è accaduto il sinistro era ben visibile a distanza (anche a causa della sua apprezzabile estensione e della differenza di colore tra l'asfalto e i “rattoppi”) e, dunque, la situazione di pericolo era facilmente prevedibile ed evitabile con l'uso dell'ordinaria diligenza.
Sempre dalla documentazione fotografica in atti, si desume, inoltre, che le anomalie presenti sul manto stradale potevano essere agevolmente evitate prestando la dovuta attenzione e/o, se del caso, modificando la traiettoria di marcia, data l'ampiezza della carreggiata e l'ottima visibilità.
Del tutto corretto e condivisibile risulta, pertanto, il percorso logico seguito dal
Giudice di prime cure, il quale - considerata la buona illuminazione del tratto stradale e avuto riguardo alla conformazione del territorio - ha ritenuto che sarebbe stato sufficiente adottare delle normali cautele per interrompere il dinamismo causale del danno (cfr. ex multis Cass., Sent., n. 9863/ 2023), dal momento che la disomogeneità del fondo stradale era perfettamente visibile a distanza.
Nel contesto sopra delineato, pertanto, il danneggiato avrebbe dovuto adottare maggior cautela ed attenzione nel procedere, in ragione di una situazione (come si è detto) evidente e chiaramente percepibile ad ogni utente mediamente accorto.
pagina 8 di 10 In siffatte circostanze, il non accorgersi dell'esistenza di un'ampia sconnessione dell'asfalto, visibile - si ribadisce - anche a distanza, non può essere ritenuto un comportamento ragionevole ed accettabile (Cass. n. 25460/2020).
La S.C., in analoga fattispecie, ha ribadito che “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” e allora “al ciclista che avrebbe dovuto osservare un grado maggiore di diligenza non spetta alcun risarcimento del danno patito a seguito della caduta determinata da alcuni avvallamenti sul manto stradale” (Cass. n. 34883/2021).
Nel caso di specie, pertanto, il comportamento dell'attore, odierno appellante deve considerarsi causa interruttiva del nesso eziologico, con conseguente esclusione della responsabilità del ex art. 2051 c.c. CP_1
Per le considerazioni svolte, correttamente la domanda formulata dall'attore è stata integralmente respinta dal Giudice di primo grado con la sentenza impugnata che va, quindi, integralmente confermata.
Ogni ulteriore censura mossa dall'appellante resta assorbita.
In applicazione del principio della soccombenza, l'appellante va condannato a rifondere alla controparte le spese del presente grado, che vengono liquidate come da dispositivo (escluso l'importo relativo alla voce “istruttoria/trattazione”, in mancanza della relativa attività processuale).
Ricorrono i presupposti ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
pagina 9 di 10
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 563/2021 del Tribunale di Ascoli Piceno, pubblicata il
27.7.2021, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento, in favore di , Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite del presente grado, che si liquidano in €.3.473,00, oltre spese generali al 15%, Iva e Cap come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002 per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
Così deciso in Ancona in camera di consiglio del 22.1.2025.
Il Consigliere Estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di appello di Ancona, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Maria Ida Ercoli Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile sopra rubricata promossa da:
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Ciccolini e dall'Avv. Andrea Recchi, con elezione di domicilio presso il loro studio sito in Roma, via P. Emilio 28;
APPELLANTE contro
(C.F. e P.I. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizia Cangemi e domiciliato presso il suo studio in Ascoli Piceno, via D'Ancaria n.50;
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 563/2021, pubblicata il 27.7.2021, emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno a definizione del giudizio iscritto al n.
2225/2018 R.G. pagina 1 di 10
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ill.mo Collegio adito, in riforma dell'impugnata sentenza e in accoglimento dell'appello proposto, adversiis rejectis, così statuire: in via principale, accertato e dichiarato che la responsabilità del sinistro per cui è causa è da ascrivere, ai sensi dell' art. 2051 c.c.al , per Controparte_1
l'effetto, condannare il predetto Ente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti dall'appellante in conseguenza del sinistro del Parte_1
21.07.2017, che si richiedono nella misura di €.27.080,80, oltre alle spese di CTU
(pari complessivamente ad €.1.464,00) e così per un totale di €.28.544,8 o in quella diversa maggiore o minor somma che dovesse diversamente essere accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo effettivo.
In via subordinata: accertato e dichiarato che la responsabilità del sinistro per cui
è causa è da ascrivere, ai sensi dell' art. 2051 c.c.al , Controparte_1 atteso il concorso di colpa del danneggiato ex art 1227 c.c., nella misura del 50%, nella causazione dell'evento, condannare il predetto Ente al risarcimento del 50% dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti dall'appellante in Parte_1 conseguenza del sinistro del 21.07.2017, che si richiedono, per l'intero, nella misura di €.27.080,80, oltre alle spese di CTU (pari complessivamente ad
€.1.464,00) e così per un totale di €.28.544,8 o in quella diversa maggiore o minor somma che dovesse diversamente essere accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo effettivo.
In ogni caso, vinte le spese del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Sig. avverso Parte_1 la sentenza n. 563/2022 del Tribunale di Ascoli Piceno.
In via meramente subordinata, si chiede che, nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza di primo grado, chiede l'eventuale condanna al
pagina 2 di 10 risarcimento del danno venga contenuta al minimo ritenendo prevalente il concorso del danneggiato nella causazione del sinistro de quo.
Con vittoria di spese di lite”.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in qualità di genitrice Parte_2 esercente la responsabilità genitoriale sul minore , conveniva dinanzi Parte_1 al Tribunale di Ascoli Piceno il Comune di , al fine di ottenere il CP_1 risarcimento dei danni - quantificati in €.41.090,00 - subiti dal figlio a Pt_1 seguito della caduta avvenuta in data 21.7.2017, alle ore 17:50 ca., mentre con la propria bicicletta percorreva il tratto di strada lungo via Scirola di detto
Comune, deducendo la responsabilità dell'Ente convenuto, ai sensi dell'art. 2051
c.c., ovvero - in via subordinata - dell'art. 2043 c.c.
In particolare, parte attrice allegava che mentre il affrontava una curva Pt_1 volgente a destra in compagnia di suo zio, perdeva l'equilibrio e cadeva a terra, a causa del manto stradale disconnesso e, nell'occorso riportava lesioni personali, consistite nel trauma contusivo della spalla destra, gomito destro e caviglia destra, con micro-distacco parcellare del malleolo peroneale, con prognosi di 15 giorni, successivamente prolungata di ulteriori 75 giorni.
Si costituiva il , per contestare la domanda ex adverso Controparte_1 proposta, dovendosi - a suo avviso - attribuire l'evento dannoso, in via esclusiva, alla condotta disattenta ed incauta del giovane ciclista, contestando - inoltre -
l'eccessività della quantificazione dei danni lamentati da parte attrice.
All'esito dell'istruttoria, con la sentenza appellata, il Tribunale di Ascoli Piceno rigettava la domanda attorea, condannando (nella qualità di Parte_2 esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore ), alla Parte_1 refusione - in favore del convenuto - delle spese di lite.
Il Giudice di prime cure, in particolare, riteneva che la parte attrice non avesse assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente ex art. 2697 c.c. e che, inoltre, la verificazione dell'evento dannoso dovesse ricollegarsi alla condotta colposa del ragazzo - idonea a configurare il caso fortuito interrompendo il nesso causale - con esclusione della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.
pagina 3 di 10 Avverso detta sentenza ha proposto appello - nelle more divenuto Parte_1 maggiorenne - chiedendo l'accoglimento del gravame e la conseguente riforma della pronuncia impugnata, per non aver il Tribunale correttamente valutato le risultanze istruttorie, che - invero - deporrebbero per la ricorrenza, nel caso di specie, della responsabilità da cose in custodia in capo al Controparte_1
proprietario della strada.
[...]
L'Ente appellato, ritualmente costituitosi, ha chiesto il rigetto dell'appello ex adverso interposto - in quanto infondato in fatto e diritto - e la conferma della sentenza gravata.
In data 19.9.2024, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Devono, preliminarmente, esaminarsi le eccezioni di inammissibilità del gravame ex art.348 bis c.p.c. - sollevate dal - per mancata Controparte_1 ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello, stante, in primis, la mancata indicazione - nel corpo del medesimo - delle modifiche che si vorrebbe apportare al provvedimento gravato e, inoltre, l'asserita manifesta infondatezza dell'impugnazione medesima.
Siffatte censure vanno disattese, dal momento che il potere-dovere del giudice dell'appello in subiecta materia è esercitabile prima della trattazione e, più precisamente, in sede di udienza ex art. 350 c.p.c.
In proposito, si osserva che, alla stregua del costante orientamento della S.C., “la facoltà per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. prima di procedere alla trattazione, sicché tale facoltà è preclusa ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 350, quali l'aver dato atto della presenza delle parti, della costituzione della parte appellata e dell'avvenuto scambio della relativa comparsa, con rinvio "per la trattazione" ad un'udienza successiva, e il conseguente vizio dell'ordinanza può essere fatto valere con ricorso per
Cassazione, trattandosi di violazione della legge processuale” (ex multis Cass.,
pagina 4 di 10 Sent. n. 14696/2016).
Non avendo questa Corte ravvisato ictu oculi i presupposti per acclarare la manifesta infondatezza dell'appello, ha reso una delibazione - implicita - di rigetto della relativa questione (in tal senso, Cass. civ., Sent. n. 34595/2019).
L'appello, pertanto, è pienamente scrutinabile nel merito.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata per avere il giudicante travisato le risultanze istruttorie: in particolare, dalle dichiarazioni del teste oculare ) emergerebbe, nel caso di specie, la Testimone_1 piena responsabilità dell'Ente e - di converso - l'assenza di una condotta colposa del danneggiato, potendosi dedurre - dalle dichiarazioni rese dal medesimo teste
- che il procedeva a velocità moderata e che non era presente in loco Pt_1 alcuna segnaletica che avvertisse della presenza di irregolarità sul manto stradale, le quali - d'altronde - non risultavano visibili a distanza.
Nel caso di specie, ad avviso del ricorrente, il convenuto - sul quale CP_1 grava la responsabilità custodiale della strada in oggetto, ex art. 2051 c.c. - non avrebbe attuato quanto era in suo dovere, non avendo adottato alcun tipo di intervento preventivo idoneo a scongiurare possibili danni - quali quelli in concreto riportati dall'attore - che eziologicamente possono scaturire, sulla base di un giudizio di prevedibilità ex ante, dalla res custodita, non avendo al contempo assolto all'onere probatorio impostogli ex lege.
Con separata doglianza, poi, l'appellante lamenta la violazione dell'art. 1227 c.c., per non essere stato dimostrato, nel caso di specie, che il fatto del danneggiato avesse i caratteri dell'autonomia, eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità e che fosse - da solo - idoneo a produrre l'evento, escludendo fattori causali concorrenti.
Con terzo motivo d'appello, infine, l'appellante censura la pronuncia gravata per violazione del principio di economia processuale, nella parte in cui il giudicante - ancorché la C.T.U. medico legale ammessa deponesse per la compatibilità delle lesioni riportate dal con la dinamica del sinistro, conformemente a quanto Pt_1 prospettato dal danneggiato - ha rigettato la domanda, così determinando un inutile dispendio di tempo e di risorse.
pagina 5 di 10 Da ultimo, l'appellante censura l'omessa analisi - da parte del Giudice di prime cure - di taluni aspetti risarcitori, quali i pregiudizi sofferti dal rispetto alla Pt_1 vita di relazione e familiare e la conseguente compromissione della vita di relazione, oltre all'ulteriore pregiudizio alla capacità di svolgere attività extra- lavorative.
I motivi d'appello - che, in quanto connessi, possono essere trattati congiuntamente - risultano infondati.
Ed invero, come chiarito in più occasioni dalla Suprema Corte, l'applicazione delle regole di cui all'art. 2051 c.c., presuppone sempre che il danneggiato dimostri il fatto dannoso e il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno e - ove la cosa in custodia sia di per sé statica ed inerte - provi che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (tra le altre, Cass. n. 1064/2018; Cass. n.
11526/2017; Cass. n. 2660/2013; Cass. n. 12895/2016).
E' stato poi affermato che, ai fini di cui all'art. 2051 c.c., il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo del danneggiato e che - qualora si accerti che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato - deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla res, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (Cass. n. 23584/2013; Cass. n. 12895/2016).
A tale riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha posto in evidenza due aspetti di fondamentale importanza: da un lato, il concetto di prevedibilità dell'evento dannoso e, dall'altro, quello del dovere di cautela da parte del soggetto che entra in contatto con la cosa e ha definito il concetto di prevedibilità come “concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo” ed ha evidenziato che “ove tale pericolo sia visibile, si richiede dal soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perché la situazione di rischio è percepibile con
l'ordinaria diligenza” (Cass. civ. n. 11526/2017 ed altre richiamate in motivazione).
pagina 6 di 10 Com'è noto, alla stregua del consolidato orientamento di legittimità “Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art.
1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva” (Cass., Ordinanza n. 30775/2017).
Facendo corretta applicazione dei principi indicati dalla S.C., deve affermarsi che
“quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa (…)
o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia stato concorso causale tra i due fattori, costituisce valutazione di merito da compiere sul piano del nesso eziologico, sottendendo un bilanciamento con i doveri di precauzione e cautela.
A tal fine, ove la condotta del danneggiato assurga, per l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, al rango di causa autonomamente sopravvenuta dell'evento del quale la cosa abbia infine costituito, in questo senso, una mera occasione, viene meno il nesso eziologico con la "res", anche se la condotta del danneggiato possa ritenersi astrattamente prevedibile, ma debba essere esclusa come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale da verificare dunque secondo uno "standard" oggettivo”.
A conclusione di tale disamina, la Cassazione ha precisato che “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile, nei termini appena specificati, che detto comportamento superi il nesso eziologico astrattamente
pagina 7 di 10 individuabile tra fatto ed evento dannoso.” (in tal senso, da ultimo: Cass. civ.
Sez. III Ord., 15/09/2023, n. 26682).
Nella fattispecie al vaglio della Corte, il sinistro produttivo del danno - secondo la dinamica allegata dall'appellante (caduta del ragazzo dalla bicicletta a causa della sconnessione/dissesto/disomogeneità del fondo stradale) - ha trovato conferma nell'istruttoria svolta.
Ciononostante, non può pervenirsi all'affermazione di responsabilità del CP_1 convenuto.
Nel caso di specie, infatti, dalla visione della documentazione fotografica allegata all'atto di citazione, emerge che la disomogeneità/dissesto del tratto di strada ove
è accaduto il sinistro era ben visibile a distanza (anche a causa della sua apprezzabile estensione e della differenza di colore tra l'asfalto e i “rattoppi”) e, dunque, la situazione di pericolo era facilmente prevedibile ed evitabile con l'uso dell'ordinaria diligenza.
Sempre dalla documentazione fotografica in atti, si desume, inoltre, che le anomalie presenti sul manto stradale potevano essere agevolmente evitate prestando la dovuta attenzione e/o, se del caso, modificando la traiettoria di marcia, data l'ampiezza della carreggiata e l'ottima visibilità.
Del tutto corretto e condivisibile risulta, pertanto, il percorso logico seguito dal
Giudice di prime cure, il quale - considerata la buona illuminazione del tratto stradale e avuto riguardo alla conformazione del territorio - ha ritenuto che sarebbe stato sufficiente adottare delle normali cautele per interrompere il dinamismo causale del danno (cfr. ex multis Cass., Sent., n. 9863/ 2023), dal momento che la disomogeneità del fondo stradale era perfettamente visibile a distanza.
Nel contesto sopra delineato, pertanto, il danneggiato avrebbe dovuto adottare maggior cautela ed attenzione nel procedere, in ragione di una situazione (come si è detto) evidente e chiaramente percepibile ad ogni utente mediamente accorto.
pagina 8 di 10 In siffatte circostanze, il non accorgersi dell'esistenza di un'ampia sconnessione dell'asfalto, visibile - si ribadisce - anche a distanza, non può essere ritenuto un comportamento ragionevole ed accettabile (Cass. n. 25460/2020).
La S.C., in analoga fattispecie, ha ribadito che “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” e allora “al ciclista che avrebbe dovuto osservare un grado maggiore di diligenza non spetta alcun risarcimento del danno patito a seguito della caduta determinata da alcuni avvallamenti sul manto stradale” (Cass. n. 34883/2021).
Nel caso di specie, pertanto, il comportamento dell'attore, odierno appellante deve considerarsi causa interruttiva del nesso eziologico, con conseguente esclusione della responsabilità del ex art. 2051 c.c. CP_1
Per le considerazioni svolte, correttamente la domanda formulata dall'attore è stata integralmente respinta dal Giudice di primo grado con la sentenza impugnata che va, quindi, integralmente confermata.
Ogni ulteriore censura mossa dall'appellante resta assorbita.
In applicazione del principio della soccombenza, l'appellante va condannato a rifondere alla controparte le spese del presente grado, che vengono liquidate come da dispositivo (escluso l'importo relativo alla voce “istruttoria/trattazione”, in mancanza della relativa attività processuale).
Ricorrono i presupposti ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 563/2021 del Tribunale di Ascoli Piceno, pubblicata il
27.7.2021, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento, in favore di , Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite del presente grado, che si liquidano in €.3.473,00, oltre spese generali al 15%, Iva e Cap come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002 per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
Così deciso in Ancona in camera di consiglio del 22.1.2025.
Il Consigliere Estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
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