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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 01/08/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2145/2025 REGOLAMENTAZIONE
RESPONSABILITÀ GENITORIALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 2145/2025, promossa con ricorso depositato il 27/05/2025 da:
1) Parte_1 nato a [...] il [...],
cittadino: italiano, Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...],
con l'Avv. Maria Lara Ronchi;
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...],
cittadina: svizzera, Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] lett. E,
con l'Avv. Tiziana Sartorio;
con i seguenti figli minorenni: , nato a [...] il [...]. Persona_1
pagina 1 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso depositato in data 27/05/2025, richiedevano pronuncia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale inerente la prole, alle seguenti condizioni:
1. Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni R_ sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la madre. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il minore, relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto dei bisogni, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà con sé. R_
2. Sul diritto-dovere di visita paterno, il minore trascorrerà con il padre: i fine settimana in via alternata, dal sabato alle ore 20:00, quando la madre lo porterà a casa del padre
(qualora il padre, in procinto di cambiare abitazione, continui a vivere e risiedere nel
Comune di Germignaga o nel Comune di UI. Diversamente sarà il padre ad andare a prendere a casa della mamma alle ore 20.30), al lunedì mattina, allorquando il R_ padre provvederà ad accompagnare a scuola;
durante ciascuna settimana, dal R_ martedì dalle ore 18.30, quando il padre andrà a prenderlo a casa della mamma, al giovedì, allorquando il padre provvederà ad accompagnare a scuola . R_
- durante le vacanze estive, entrambi i genitori avranno la facoltà di intrattenersi con il figlio per un periodo 15 giorni, anche non consecutivi, ma comunque comprensivi dei fine settimana per ogni eventuale periodo, da concordare con l'altro genitore entro il 30 aprile di ogni anno;
- per quanto concerne le vacanze natalizie e pasquali, verranno trascorse dal minore con ciascun genitore secondo il principio dell'alternanza e, precisamente, R_ trascorrerà il 24 dicembre dalle ore 19.00 fino al 25 dicembre alle ore 18.00 con un genitore e il 25 dicembre dalle ore 18.00 fino al 26 dicembre alle ore 20.00 con l'altro genitore e così alternativamente nelle annualità. Ad anni alterni anche il 31 dicembre e il
1° gennaio, la Santa Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
Tenuto conto degli impegni lavorativi di ciascun genitore, previo accordo tra gli stessi,
l'alternanza sopra indicata potrà essere modificata nell'interesse esclusivo del minore,
pagina 2 di 5 così come i tempi di permanenza dall'uno o dall'altro genitore durante le relative vacanze scolastiche.
- Il giorno del compleanno del papà e della Festa del Papà, potrà stare con il R_ padre;
il giorno del compleanno della mamma e della Festa della Mamma potrà stare con la madre. Il giorno del compleanno del bambino, il genitore che non avrà R_ secondo il calendario delle visite sopra previsto, previo avviso, potrà fare visita al bambino e portargli il proprio regalo.
- In ogni caso, è fatta salva la possibilità per le parti di modificare il calendario di visita sopra indicato, previo accordo, pattuendo anche eventuali estensioni, laddove concretamente attuabili, tenuto conto dell'interesse del minore.
3. Il SI. a partire dalla mensilità di giugno 2025, contribuirà al mantenimento del Pt_1 figlio , corrispondendo alla SI.ra , la somma mensile di € 550,00, da R_ Pt_2 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 1° di ogni mese, oltre al
50% delle spese straordinarie secondo il protocollo attualmente in uso presso il
Tribunale di Varese. Fino ad allora il padre contribuirà nella misura di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, come fino ad oggi fatto.
Le spese straordinarie anticipate interamente da un genitore, dovranno essere rimborsate a quest'ultimo nella misura del 50% dall'altro genitore entro e non oltre la prima settimana del mese successivo al mese in cui risultano essere state pagate.
I genitori concordano sin da ora che, qualora entrambi impegnati al lavoro, qualora dovessero avvalersi del servizio di baby sitter, la relativa spesa sarà a carico di ciascuno nella misura del 50%.
I genitori prevedono sin da ora che, qualora , previo accordo tra gli stessi, R_ venga ospitato dal nonno materno per un periodo di vacanza durante la pausa scolastica estiva, le spese di viaggio di andata e di ritorno per il bambino saranno divise al 50% tra la RA e il signor Pt_2 Pt_1
Gli assegni familiari o equiparati continueranno ad essere percepiti in via esclusiva dalla SI.ra . Pt_2
4. Il signor si obbliga a cedere e vendere la di lui quota del 50% della casa Parte_1 familiare, con quanto l'arreda e la correda, unitamente alla quota del 50% del relativo box di pertinenza, entrambi siti in UI (VA), Via Lugano n. 42 E/D, il tutto come meglio identificato in premessa, alla SI.ra , la quale, a sua volta, si Parte_2
pagina 3 di 5 impegna ed obbliga ad acquistare la quota del 50% della casa familiare con quanto l'arreda e la correda e del relativo box di pertinenza, per la complessiva somma di €
75.000,00= (settantacinquemilaeuro/00). Il prezzo indicato verrà corrisposto dalla RA al SI. come segue: quanto ad € 5.000,00= Pt_2 Pt_1
(cinquemilaeuro/00), a titolo di acconto prezzo, alla sottoscrizione del presente ricorso congiunto e per l'effetto il signor ne rilascerà relativa quietanza;
la differenza di Pt_1
€ 70.000,00= (settantamilaeuro/00) verrà corrisposta dalla RA in sede di Pt_2 stipula dell'atto notarile di trasferimento della quota di proprietà dell'immobile. Si precisa che il prezzo complessivo di vendita tiene, altresì, conto delle spese straordinarie afferenti l'immobile de quo e già deliberate delle quali si farà esclusivo carico la SI.ra
. L'atto notarile di trasferimento sarà celebrato entro e non oltre 15 giorni Pt_2 dalla data di celebrazione effettiva della fissanda udienza di comparizione delle parti, a ministero Notaio scelto dalla SI.ra che ne sosterrà integralmente gli Pt_2 oneri/tasse/imposte conseguenti.
5. Il SI. contestualmente alla vendita, si impegna ed obbliga ad estinguere, in via Pt_1 esclusiva, il residuo mutuo. I costi di cancellazione dell'ipoteca saranno sostenuti interamente dal signor così come i costi per la predisposizione della Pt_1 documentazione necessaria per l'atto di compravendita di competenza del venditore;
6. Le parti si danno reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo dei documenti di identità riguardanti il minore ed idonei all'espatrio, nonché al rilascio di un passaporto direttamente intestato a . R_
7. Nessuna ulteriore richiesta viene avanzata dalle parti, avendo i medesimi regolato ogni ulteriore rapporto economico – patrimoniale riguardante l'intercorso rapporto;
8. Le presenti condizioni saranno operanti a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (atti regolarmente comunicati al P.M. in data 29/05/2025, senza osservaizoni ostative comunicate).
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia richiesta. La domanda congiunta dei genitori indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici inerenti la prole.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) OMOLOGA per ogni effetto di legge gli accordi intercorsi fra , nato Parte_1
a Varese il 18.04.1980, e , nata a [...] il Parte_2
04.12.1982, inerenti la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore , nato a [...] il [...], alle condizioni Persona_1 stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23/07/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 5 di 5
RESPONSABILITÀ GENITORIALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 2145/2025, promossa con ricorso depositato il 27/05/2025 da:
1) Parte_1 nato a [...] il [...],
cittadino: italiano, Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...],
con l'Avv. Maria Lara Ronchi;
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...],
cittadina: svizzera, Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] lett. E,
con l'Avv. Tiziana Sartorio;
con i seguenti figli minorenni: , nato a [...] il [...]. Persona_1
pagina 1 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso depositato in data 27/05/2025, richiedevano pronuncia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale inerente la prole, alle seguenti condizioni:
1. Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni R_ sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la madre. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il minore, relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto dei bisogni, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà con sé. R_
2. Sul diritto-dovere di visita paterno, il minore trascorrerà con il padre: i fine settimana in via alternata, dal sabato alle ore 20:00, quando la madre lo porterà a casa del padre
(qualora il padre, in procinto di cambiare abitazione, continui a vivere e risiedere nel
Comune di Germignaga o nel Comune di UI. Diversamente sarà il padre ad andare a prendere a casa della mamma alle ore 20.30), al lunedì mattina, allorquando il R_ padre provvederà ad accompagnare a scuola;
durante ciascuna settimana, dal R_ martedì dalle ore 18.30, quando il padre andrà a prenderlo a casa della mamma, al giovedì, allorquando il padre provvederà ad accompagnare a scuola . R_
- durante le vacanze estive, entrambi i genitori avranno la facoltà di intrattenersi con il figlio per un periodo 15 giorni, anche non consecutivi, ma comunque comprensivi dei fine settimana per ogni eventuale periodo, da concordare con l'altro genitore entro il 30 aprile di ogni anno;
- per quanto concerne le vacanze natalizie e pasquali, verranno trascorse dal minore con ciascun genitore secondo il principio dell'alternanza e, precisamente, R_ trascorrerà il 24 dicembre dalle ore 19.00 fino al 25 dicembre alle ore 18.00 con un genitore e il 25 dicembre dalle ore 18.00 fino al 26 dicembre alle ore 20.00 con l'altro genitore e così alternativamente nelle annualità. Ad anni alterni anche il 31 dicembre e il
1° gennaio, la Santa Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
Tenuto conto degli impegni lavorativi di ciascun genitore, previo accordo tra gli stessi,
l'alternanza sopra indicata potrà essere modificata nell'interesse esclusivo del minore,
pagina 2 di 5 così come i tempi di permanenza dall'uno o dall'altro genitore durante le relative vacanze scolastiche.
- Il giorno del compleanno del papà e della Festa del Papà, potrà stare con il R_ padre;
il giorno del compleanno della mamma e della Festa della Mamma potrà stare con la madre. Il giorno del compleanno del bambino, il genitore che non avrà R_ secondo il calendario delle visite sopra previsto, previo avviso, potrà fare visita al bambino e portargli il proprio regalo.
- In ogni caso, è fatta salva la possibilità per le parti di modificare il calendario di visita sopra indicato, previo accordo, pattuendo anche eventuali estensioni, laddove concretamente attuabili, tenuto conto dell'interesse del minore.
3. Il SI. a partire dalla mensilità di giugno 2025, contribuirà al mantenimento del Pt_1 figlio , corrispondendo alla SI.ra , la somma mensile di € 550,00, da R_ Pt_2 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 1° di ogni mese, oltre al
50% delle spese straordinarie secondo il protocollo attualmente in uso presso il
Tribunale di Varese. Fino ad allora il padre contribuirà nella misura di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, come fino ad oggi fatto.
Le spese straordinarie anticipate interamente da un genitore, dovranno essere rimborsate a quest'ultimo nella misura del 50% dall'altro genitore entro e non oltre la prima settimana del mese successivo al mese in cui risultano essere state pagate.
I genitori concordano sin da ora che, qualora entrambi impegnati al lavoro, qualora dovessero avvalersi del servizio di baby sitter, la relativa spesa sarà a carico di ciascuno nella misura del 50%.
I genitori prevedono sin da ora che, qualora , previo accordo tra gli stessi, R_ venga ospitato dal nonno materno per un periodo di vacanza durante la pausa scolastica estiva, le spese di viaggio di andata e di ritorno per il bambino saranno divise al 50% tra la RA e il signor Pt_2 Pt_1
Gli assegni familiari o equiparati continueranno ad essere percepiti in via esclusiva dalla SI.ra . Pt_2
4. Il signor si obbliga a cedere e vendere la di lui quota del 50% della casa Parte_1 familiare, con quanto l'arreda e la correda, unitamente alla quota del 50% del relativo box di pertinenza, entrambi siti in UI (VA), Via Lugano n. 42 E/D, il tutto come meglio identificato in premessa, alla SI.ra , la quale, a sua volta, si Parte_2
pagina 3 di 5 impegna ed obbliga ad acquistare la quota del 50% della casa familiare con quanto l'arreda e la correda e del relativo box di pertinenza, per la complessiva somma di €
75.000,00= (settantacinquemilaeuro/00). Il prezzo indicato verrà corrisposto dalla RA al SI. come segue: quanto ad € 5.000,00= Pt_2 Pt_1
(cinquemilaeuro/00), a titolo di acconto prezzo, alla sottoscrizione del presente ricorso congiunto e per l'effetto il signor ne rilascerà relativa quietanza;
la differenza di Pt_1
€ 70.000,00= (settantamilaeuro/00) verrà corrisposta dalla RA in sede di Pt_2 stipula dell'atto notarile di trasferimento della quota di proprietà dell'immobile. Si precisa che il prezzo complessivo di vendita tiene, altresì, conto delle spese straordinarie afferenti l'immobile de quo e già deliberate delle quali si farà esclusivo carico la SI.ra
. L'atto notarile di trasferimento sarà celebrato entro e non oltre 15 giorni Pt_2 dalla data di celebrazione effettiva della fissanda udienza di comparizione delle parti, a ministero Notaio scelto dalla SI.ra che ne sosterrà integralmente gli Pt_2 oneri/tasse/imposte conseguenti.
5. Il SI. contestualmente alla vendita, si impegna ed obbliga ad estinguere, in via Pt_1 esclusiva, il residuo mutuo. I costi di cancellazione dell'ipoteca saranno sostenuti interamente dal signor così come i costi per la predisposizione della Pt_1 documentazione necessaria per l'atto di compravendita di competenza del venditore;
6. Le parti si danno reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo dei documenti di identità riguardanti il minore ed idonei all'espatrio, nonché al rilascio di un passaporto direttamente intestato a . R_
7. Nessuna ulteriore richiesta viene avanzata dalle parti, avendo i medesimi regolato ogni ulteriore rapporto economico – patrimoniale riguardante l'intercorso rapporto;
8. Le presenti condizioni saranno operanti a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (atti regolarmente comunicati al P.M. in data 29/05/2025, senza osservaizoni ostative comunicate).
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia richiesta. La domanda congiunta dei genitori indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici inerenti la prole.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) OMOLOGA per ogni effetto di legge gli accordi intercorsi fra , nato Parte_1
a Varese il 18.04.1980, e , nata a [...] il Parte_2
04.12.1982, inerenti la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore , nato a [...] il [...], alle condizioni Persona_1 stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23/07/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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