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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/06/2025, n. 2253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2253 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
– PRIMA SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Giudice Onorario
in funzione di Giudice unico, Avv. Ornella Mannino, al termine della discussione orale disposta ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. 5328/2021 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dagli Parte_1
Avv.ti Ilaria Zitarosa ed Antonio Bove ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Antonio Bove in Salerno al Largo Dogana Regia, n. 15
– ricorrente –
CONTRO
1 – Controparte_1
in persona del Direttore Dr. –, rappresentato e difeso, congiuntamente e CP_2
disgiuntamente, dai funzionari delegati Dr. e Dr. Antonio Di Palma ed Parte_2
elettivamente domiciliato presso la alla Via Controparte_1
Bartolomeo Prignano, n. 3
– resistente –
Avente ad oggetto: opposizione Decreto di ingiunzione n. 775136 /A/SA emesso in data 24
Maggio 2021 dal , Controparte_1 [...]
e notificato il 31 Maggio 2021. Controparte_3
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza del 20 Maggio 2025, all'esito della discussione e della Camera di Consiglio, il Giudice decide la presente controversia dando pubblicamente lettura del dispositivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n.
69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
Con ricorso ex art. 2 2 legge n. 689/81 e succ. m.i. e art. 6 del D.Lgs. n. 150/2011, il Sig.
ha proposto formale opposizione avverso il Decreto di ingiunzione n. 775136 Parte_1
/A/SA emesso in data 24 Maggio 2021 dal , Controparte_1 [...]
, e notificato il 31 Maggio Controparte_3
2021, con il quale quest'ultimo ha sanzionato la violazione dell' art. 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, modificato ed integrato dal decreto legislativo
2 25.05.2017 n. 90, per aver acquisito in trasferimento denaro contante, per un importo complessivo di € 5.000,00 senza il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e
[...]
Controparte_4
Ha eccepito preliminarmente la tardività del provvedimento impugnato, atteso che, stante la commissione dell'infrazione il 12 Marzo 2018, la notifica della violazione è avvenuta con nota prot. n. 0009264 del 19.2.2020 (peraltro successivamente comunicata), a distanza,
quindi, di quasi due anni, ben oltre il termine massimo di 120 giorni previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 50 D. Lgs. n. 231/07 e 14 L. n. 689/81.
Nel merito, ha dedotto l'insussistenza della violazione ascrittagli, atteso che la fattispecie di cui all'art. 49, comma primo, del D. Lgs. N. 231/07 e ss.mm.ii. riguarda esclusivamente il trasferimento di denaro contante da un soggetto ad un altro, laddove, nella fattispecie, il ricorrente avrebbe eseguito detto trasferimento in proprio favore.
Ha eccepito altresì l'illegittimità del decreto impugnato avendo comprovato in sede di osservazioni, anche con dichiarazione sostitutive di notorietà ed allegazione di copia dei biglietti aerei concernenti il viaggio effettuato a New York, che la somma versata dal ricorrente sul proprio conto corrente n. 4725 acceso presso la filiale di Corso Garibaldi della li era stata regalata dalla madre e dalla zia, per un totale di € 2.500 ciascuna, in vista CP_5
di un soggiorno a New York della durata di 90 giorni, effettuato il 18 Marzo 2018.
Si è costituito il Controparte_6
– contrastando le avverse deduzioni, delle quali ha chiesto il rigetto, ed instando
[...]
per la conferma del provvedimento impugnato.
Svolta la comparizione delle parti, sospesa l'esecutività del decreto di ingiunzione impugnato con contestuale rigetto delle prove testimoniali articolate dal ricorrente siccome
3 ininfluenti ai fini della decisione del giudizio, all'udienza del 20 Maggio 2025, la causa, a seguito di discussione orale e di ritiro in Camera di Consiglio, assenti i procuratori costituiti,
autorizzati ad allontanarsi, era decisa dando pubblicamente lettura del dispositivo della sentenza.
L'eccezione di tardività formulata dal ricorrente è fondata e merita conseguentemente.
Ed invero, la segnalazione della Banca Nazionale del Lavoro filiale di Salerno è avvenuta in data 13 Dicembre 2019, a fronte di un'infrazione risalente al 12 Marzo 2018, e, dunque, ben oltre il termine di cui all'art. 51, comma primo del D. Lgs. 231/2007 a mente del quale i soggetti obbligati alla segnalazione dell'infrazione al , quando hanno notizia di CP_7
violazione delle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14, e all'articolo
50, ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'Economia e delle Finanze, e per esso alle RTS competenti per territorio.
Ciò è del resto, oltre che documentalmente provato, anche riconosciuto dalla
[...]
, la quale, in caso di accoglimento di detta doglianza, ha Controparte_1
Contr richiesto “che il venga ritenuto indenne delle spese di giudizio, per le quali chiede espressamente di essere manlevato dall'Istituto di credito onerato alla trasmissione della notizia criminis, alla cui inerzia oltre il termine sullo stesso incombente è imputabile l'eventuale vizio procedimentale” (cfr. memoria difensiva).
L'impugnazione merita conseguentemente accoglimento.
Spese compensate, stante la particolarità della questione esaminata.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di
Giudice unico, Avv. Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile
4 iscritta in primo grado al n. 5328/2021 R.G. – uditi i procuratori delle parti, ogni altra richiesta, difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede: 1) ACCOGLIE
l'opposizione e, per l'effetto, ANNULLA il Decreto di ingiunzione n. 775136 /A/SA emesso in data 24 Maggio 2021 dal Controparte_8
e notificato il 31 Maggio 2021; 2)
[...]
COMPENSA le spese di giudizio.
Riserva gg. 15 per il deposito della sentenza.
Sentenza resa ex art. 429 cod. proc. civ..
Così deciso in Salerno, lì 20 Maggio 2025
Il Gop
Avv. Ornella Mannino
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