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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/11/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. Un. n. 478/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE SESTA CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
riunito in camera di consiglio con la presenza dei Magistrati: dott.ssa Maurizia Giusta Presidente dott.ssa Carlotta Pittaluga Giudice dott. Stefano Miglietta Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento P.U. n. 478/2025 avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio di (C.F. Parte_1
, P.VA , titolare dell'omonima ditta individuale C.F._1 P.VA_1 con sede legale in Druento (TO), Via Puccini 8, CAP 10040.
* * * * * Letto il ricorso presentato dal P.M. dott.ssa Virginie Tedeschi, per l'apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio di , titolare di un'omonima ditta Parte_2 individuale;
esaminati gli atti, la documentazione prodotta le risultanze delle informative acquisite ai sensi degli artt. 41, comma 6 e 42 CCII;
ascoltato il Giudice relatore in camera di consiglio;
ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art 27 CCII, avendo l'impresa sede legale nel Circondario del Tribunale di Torino e non essendo emersi elementi che giustifichino l'individuazione di una diversa sede effettiva;
ritenuta sussistente la legittimazione del P.M. ricorrente ai sensi dell'art. 38, comma 1, CCII;
dato atto che il convenuto non si è costituito in giudizio, ma, convocato all'udienza mediante notificazione ai sensi dell'art. 40 CCII, è comparso innanzi al Giudice istruttore;
rilevato che ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art.49, co.5, CCII poiché l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente superiore ad € 30.000,00, considerato che
1 dall'ultima informativa acquisita dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione risulta un debito nei confronti dell'Erario di € 2.180.258,18; rilevato che l'impresa esercita un'attività commerciale ed è pertanto soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII;
ritenuto che l'impresa non sia qualificabile come “impresa minore” ai sensi dell'art. 2, co.1, lett. d) CCII, in quanto l'indebitamento risulta superiore agli € 500.000; ritenuto, ai sensi degli artt. 2, lett. b, e 121 CCII, che l'impresa del convenuto si trovi in una situazione di insolvenza, che risulta desumibile dalle seguenti circostanze:
• l'assenza – a quanto consta – di finanza o beni prontamente liquidabili con cui fare fronte al notevole stock debitorio maturato;
• l'incapacità di far fronte ai debiti emersi nel corso del presente giudizio;
• le dichiarazioni ampiamente confessorie rilasciate dal debitore comparso all'udienza, il quale ha confermato circostanze da si desume chiaramente lo stato di insolvenza;
ritenuto pertanto di dover dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio del debitore convenuto;
considerato che il Professionista chiamato a svolgere le funzioni di Curatore è iscritto all'Albo dei Gestori della crisi di impresa previsto dall'art. 356 CCII, risulta possedere i requisiti richiesti dall'art. 358, comma 1, CCII, e non appare rientrare tra i soggetti indicati dall'art. 358, comma 2; tenuto conto, nella scelta del Curatore, dei degli elementi di valutazione previsti dall'art. 358, comma 3, CCII;
P.Q.M.
dichiara ad ogni effetto di legge l'apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio di (C.F. , P.VA , titolare Parte_1 C.F._1 P.VA_1 dell'omonima ditta individuale con sede legale in Druento (TO), Via Puccini 8, CAP 100400; nomina Giudice delegato per la procedura il dott. Stefano Miglietta; nomina Curatore il dott. , con Studio in Torino;
Persona_1 invita il Curatore a far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro il termine di due giorni successivi alla comunicazione della nomina, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 126 CCII, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co.3, 356 e 358 CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
2 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e VA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
fissa l'udienza per la formazione dello stato passivo il giorno 12 febbraio 2026, alle ore 16:30, nell'aula n. 9 del Palazzo di Giustizia;
assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima di tale udienza per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, secondo quanto disposto dall'art. 201 CCII, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito. dispone che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII. Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 16/10/2025
Il Presidente Il Giudice est. (dott.ssa Maurizia Giusta) (dott. Stefano Miglietta)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE SESTA CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
riunito in camera di consiglio con la presenza dei Magistrati: dott.ssa Maurizia Giusta Presidente dott.ssa Carlotta Pittaluga Giudice dott. Stefano Miglietta Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento P.U. n. 478/2025 avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio di (C.F. Parte_1
, P.VA , titolare dell'omonima ditta individuale C.F._1 P.VA_1 con sede legale in Druento (TO), Via Puccini 8, CAP 10040.
* * * * * Letto il ricorso presentato dal P.M. dott.ssa Virginie Tedeschi, per l'apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio di , titolare di un'omonima ditta Parte_2 individuale;
esaminati gli atti, la documentazione prodotta le risultanze delle informative acquisite ai sensi degli artt. 41, comma 6 e 42 CCII;
ascoltato il Giudice relatore in camera di consiglio;
ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art 27 CCII, avendo l'impresa sede legale nel Circondario del Tribunale di Torino e non essendo emersi elementi che giustifichino l'individuazione di una diversa sede effettiva;
ritenuta sussistente la legittimazione del P.M. ricorrente ai sensi dell'art. 38, comma 1, CCII;
dato atto che il convenuto non si è costituito in giudizio, ma, convocato all'udienza mediante notificazione ai sensi dell'art. 40 CCII, è comparso innanzi al Giudice istruttore;
rilevato che ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art.49, co.5, CCII poiché l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente superiore ad € 30.000,00, considerato che
1 dall'ultima informativa acquisita dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione risulta un debito nei confronti dell'Erario di € 2.180.258,18; rilevato che l'impresa esercita un'attività commerciale ed è pertanto soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII;
ritenuto che l'impresa non sia qualificabile come “impresa minore” ai sensi dell'art. 2, co.1, lett. d) CCII, in quanto l'indebitamento risulta superiore agli € 500.000; ritenuto, ai sensi degli artt. 2, lett. b, e 121 CCII, che l'impresa del convenuto si trovi in una situazione di insolvenza, che risulta desumibile dalle seguenti circostanze:
• l'assenza – a quanto consta – di finanza o beni prontamente liquidabili con cui fare fronte al notevole stock debitorio maturato;
• l'incapacità di far fronte ai debiti emersi nel corso del presente giudizio;
• le dichiarazioni ampiamente confessorie rilasciate dal debitore comparso all'udienza, il quale ha confermato circostanze da si desume chiaramente lo stato di insolvenza;
ritenuto pertanto di dover dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio del debitore convenuto;
considerato che il Professionista chiamato a svolgere le funzioni di Curatore è iscritto all'Albo dei Gestori della crisi di impresa previsto dall'art. 356 CCII, risulta possedere i requisiti richiesti dall'art. 358, comma 1, CCII, e non appare rientrare tra i soggetti indicati dall'art. 358, comma 2; tenuto conto, nella scelta del Curatore, dei degli elementi di valutazione previsti dall'art. 358, comma 3, CCII;
P.Q.M.
dichiara ad ogni effetto di legge l'apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio di (C.F. , P.VA , titolare Parte_1 C.F._1 P.VA_1 dell'omonima ditta individuale con sede legale in Druento (TO), Via Puccini 8, CAP 100400; nomina Giudice delegato per la procedura il dott. Stefano Miglietta; nomina Curatore il dott. , con Studio in Torino;
Persona_1 invita il Curatore a far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro il termine di due giorni successivi alla comunicazione della nomina, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 126 CCII, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co.3, 356 e 358 CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
2 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e VA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
fissa l'udienza per la formazione dello stato passivo il giorno 12 febbraio 2026, alle ore 16:30, nell'aula n. 9 del Palazzo di Giustizia;
assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima di tale udienza per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, secondo quanto disposto dall'art. 201 CCII, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito. dispone che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII. Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 16/10/2025
Il Presidente Il Giudice est. (dott.ssa Maurizia Giusta) (dott. Stefano Miglietta)
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