Ordinanza cautelare 23 marzo 2022
Sentenza 17 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 23/03/2022, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/03/2022
N. 00272/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 272 del 2022, proposto da
LI IA S.p.A. a Socio Unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Ielo, Giovanni Mangialardi e Paola Iatì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Mangialardi in Milano, via Matteo Bandello, 5;
contro
Comune di Carovigno, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Frediani, Andrea Ciardo, Riccardo Schininà e Francesco Androne, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento del 23 dicembre 2021, con il quale il Comune di Carovigno - Area 3 Sportello Unico per l'Edilizia - ha rigettato l’istanza di autorizzazione presentata l’8/7/2021 e ordinato a IL AL S.p.A. di sospendere i lavori di installazione di una Stazione Radio Base per telefonia mobile in Carovigno, Via Polinisso s.n.c., N.C.T. foglio 48, mapp. 1327 (cod. impianto “BR72012_004 - Carovigno Ovest”),
- dell'art. 61 Regolamento Edilizio approvato con delibera di Consiglio Comunale del 10 agosto 2020, n. 13;
- di ogni altro atto presupposto, collegato e/o conseguenziale, ancorché non noto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Carovigno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 22 marzo 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Considerato che, a una sommaria delibazione propria della fase cautelare, il ricorso appare fondato, in quanto:
risulta essersi effettivamente formato il silenzio - assenso sull’istanza di autorizzazione presentata dalla Società odierna ricorrente in data 8 luglio 2021, ai sensi dell’art. 87 comma 9 del D. Lgs. n. 259/2003 e ss.mm., per l’installazione di una Stazione Radio Base per telefonia mobile in Via Polinisso s.n, atteso che: quanto alla mancata predisposizione del “Programma stralcio annuale di installazione” previsto dall’art. 7 della L.R. n.5/2002, tale circostanza appare incidere solo, ai sensi del successivo articolo 8, sulla possibilità di proporre, in luogo dell'autorizzazione, la Dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), mentre nella fattispecie, la Società ricorrente ha proposto domanda di autorizzazione e, comunque, tale incombente non rientra tra i documenti previsti dall’All. 13 Modello A” indicato dal citato art. 87 del D. Lgs. n. 259/2003; del pari ininfluente, ai fini della formazione del silenzio - assenso appare il preventivo parere dell’Ufficio Patrimonio dell’Ente da richiedersi ai sensi art. 61 del Regolamento Edilizio del Comune resistente (attestante l’assenza di immobili od aree pubbliche su cui in via prioritaria rispetto alle aree private, dovranno essere installate queste infrastrutture), trattandosi di incombente non previsto dalla normativa statale citata e costituente un illegittimo aggravamento del procedimento autorizzatorio; in ogni caso, tali adempimenti avrebbero potuto essere richiesti dall’Amministrazione Comunale entro il termine perentorio di 15 giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione de qua; non appaiono neppure applicarsi i limiti di distanza dalle strade previsti per le ordinarie costruzioni edilizie, per l’installazione di opere, quali quella in esame, assimilate alle infrastrutture di urbanizzazione primaria e gli artt. 65 e 67 del D.P.R. n. 380/2001 (riguardando il collaudo statico dell’opera) non impediscono la formazione del silenzio assenso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza accoglie l’istanza cautelare formulata dalla Società ricorrente e per l'effetto:
a) sospende l’efficacia dei provvedimenti comunali impugnati;
b) fissa per la trattazione nel merito del ricorso l'udienza pubblica del 22.11.2022.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 22 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO