Sentenza 13 marzo 2008
Massime • 1
Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, la mancata comparizione del querelante all'udienza dibattimentale, fuori dall'ipotesi di ricorso immediato al giudice, non può essere interpretata come remissione tacita della querela.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/03/2008, n. 17663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17663 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 13/03/2008
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 676
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 004342/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA;
nei confronti di:
1) CI AU, N. IL 18/02/1971;
avverso SENTENZA del 25/10/2006 GIUDICE DI PACE di GELA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LICARI CARLO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. FAVALLI Mario, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio.
OSSERVA
Il Giudice di pace di Gela, con la sentenza indicata in epigrafe ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di AR CL in ordine al reato ascrittogli di cui all'art. 590 c.p., siccome estinto per remissione di querela, a causa della mancata comparizione della parte lesa.
Ricorre il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Caltanissetta, denunciando violazione di legge, sul rilevo che l'omessa comparizione della persona offesa non sarebbe incompatibile con la volontà di punizione, in difetto di ulteriori e significativi elementi indizianti la volontà di remissione. La censura è fondata e va accolta.
Va, in primo luogo, precisato che, in tema di procedimento dinanzi al giudice di pace, la previsione di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art.28, comma 3 - per la quale la mancata comparizione della p.o.
equivale a remissione di querela - trova applicazione esclusivamente in riferimento alla procedura attivata con il ricorso immediato al giudice, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. cit., in quanto un siffatto comportamento è incompatibile con la persistente volontà di punizione.
Per contro, nell'ipotesi, come quello di specie, in cui, la citazione a giudizio sia stata disposta dalla polizia giudiziaria alla stregua dell'art. 20 del cit. D.Lgs., a seguito di presentazione di querela- denuncia, trovano applicazione i principi generali in materia di remissione tacita di querela ex art. 152 c.p.. Orbene, poiché la remissione tacita deve consistere in una inequivoca manifestazione di volontà, che si concreti in un comportamento incompatibile con la volontà di persistere nella richiesta di punizione, tale non può essere considerata la mancata comparizione della persona offesa all'udienza dibattimentale. Il giudice di pace di Gela ha fatto, pertanto, erronea applicazione delle norme vigenti, onde si impone l'annullamento della pronuncia impugnata, con rinvio al medesimo giudice per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Gela, altro magistrato.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2008