Sentenza 29 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/03/2003, n. 4823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4823 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2003 |
Testo completo
REPU04 8 23 /0 3 ALTANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N.22942/00 Cron. 10885 SEZINE LAVORO Composta dagli IIl.mi Sigg.ri Magistrati: Rep Dott. Stefano CICIRETTI Presidente Ud. del Dott Alberto SPANO Consigliere 17.12.2002 Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Consigliere Dott. Giovanni MAZZARELLA Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere ha pronunciato la scguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: TI LL, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Agostini gista procura a margine e con esso elettivamente domiciliato alla via Arno, 47 in Roma;
-ricorrente- 5550
contro
MINISTERO DELL'INTERNO - intimato- avverso la sentenza del tribunale di Perugia n.14 del 24.7. 2000, reg.gen. n. 1257/1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 dicembre 2002 dal consigliere dott. Fernando Lupi;
Udito il P.M. in persona sle Sostituto Procuratore Generale dott. Umberto De Augustinis che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatto e diritto Il Tribunale di Perugia ha rigettato con sentenza del 7 luglio 2000 l'appello di OS LU nei confronti del Ministero dell'Interno e con esso la domanda di indennità di accompagnamento, escludendo che ne sussistessero i presupposti. „Lejosti. gl Rilevava in fatto che la grave coxartrosi bilaterale da cube ffetto non impedia Temi di deambulare e di cambiare posizione, se pur con l'aiuto di bastoni canadesi c con cautela. Osservava, infine, che non sussistevano altre infermità che potessero impedire il compimento in maniera autonoma degli atti quotidiani della vita. Propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo il OS;
il Ministero dell'Interno non si è costituito. Con l'unico motivo, denunziando į violazione e falsa applicazione degli artt. i della legge n. 18 del 1980 e della legge n.508 del 1988 e degli artt. 421, 437 e 441 c.p.c. ed il vizio di motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), il OS assume che la difficoltà di deambulare, stabilita dalla legge quale requisito dell'indennità di accompagnamento, non deve essere intesa in senso meccanico, come impossibilità di muoversi autonomamente in casa, ma anche fuori del proprio domicilio. Afferma, ancora, che l'incapacità a deambulare non può non precludere le principali funzioni -2- quotidiane della vita In relazione a questi profili l'accertamento del CTU appariva insufficiente ed il Tribunale doveva disporre una nuova consulenza. Le censure sono infondate. In ordine al requisito dell'indennità di accompagnamento dell'incapacità di compiere autonomamente senza aiuto gli atti quotidiani della vita, si rileva che le circostanze pacifiche della possibilità di muoversi autonomamente in casa c l'assenza di altre rilevanti infermità IION evidenziano illogicità del giudizio del Tribunale della possibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, non certamente precluse dalle condizioni fisiche del soggetto. Quanto all'incapacità di deambulare fuori della propria abitazione si rileva che essa è insufficiente a fondare il diritto all'indennità di accompagnamento, in quanto nella fattispecie difetta il carattere permanente dell'incapacità di deambulare che è richiesto dall'art. 1 della legge n. 18 del 1980. Ha ritenuto questa Corte che ai fini della valutazione di detta incapacità "Non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la loro inerenza costante al soggetto e non in rapporto soltanto ad una delle possibili explicazioni del vivere quotidiano, quale ad esempio il portarsi fuori della propria abitazione...". Cfr. Cass. n.931 del 1999 e, nello stesso senso, n.6882 del 2002, In ordine, intine, alla censura, che ha per oggetto il mancato rinnovo della consulenza, si osserva che il OS non contesta, e non contestava in appello, il giudizio sui fatti, e cioè sulla sussistenza e gravità della sua malattia, oggetto della consulenza, ma la valutazione che le predette infermità non integrino i requisiti di -3- legge per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, cioè quel giudizio di relazione tra fattispecie concreta e norma, che compete soltanto al giudice. Non è pertanto censurabile la decisione del Tribunale di non rinnovare la consulenza. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Non si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità essendo l'attore soccombente e l'intimato non costituito.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese. Così deciso in Roma il 17 dicembre 2002 (be/zna cicinetti Il Consigliere est Presidente A CANCELLIERE SS 10 A T . 3 , T 3 A R 5 ES Depositató in Cancellarle LL'A . SP N I E N 3 D -7 G I Joggi, 24 MAR 1903 O S -8 N A 1 SE D 1 IL CANCELLIERE , E I E A O G TR O G T IS A IT L G IR E A R D L L O E D - 4-