Sentenza 1 aprile 2008
Massime • 1
La mancata comparizione del querelante - nel procedimento davanti al giudice di pace, instaurato a seguito di citazione a giudizio disposta dal PM, ex art. 20 D.Lgs. n. 274 del 2000 - non integra la remissione tacita di querela, in quanto, in tal caso, trovano applicazione le regole generali di cui all'art. 152 cod. pen. che richiede, a tal fine, un'inequivocabile manifestazione di volontà concretantesi in una condotta incompatibile con la volontà di persistere nella richiesta di punizione, la quale non può essere ravvisata nella mancata presentazione della persona offesa all'udienza dibattimentale.
Commentario • 1
- 1. Remissione della querela: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 25 agosto 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/04/2008, n. 28152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28152 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 01/04/2008
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 325
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 004371/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA;
nei confronti di:
1) DI SI EL ON, N. IL 29/08/1965;
avverso SENTENZA del 29/09/2006 GIUDICE DI PACE di GELA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIZZUTI GIUSEPPE. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 29.9.2006 il giudice di pace di Gela dichiarava non doversi procedere nei confronti DI SI EM IA in ordine al reato di cui all'art. 582 c.p., perché estinto per remissione tacita di querela.
Avverso la predetta sentenza il procuratore generale presso la corte d'appello di Caltanissetta proponeva ricorso per cassazione,deducendo violazione di legge (D.Lgs. n. 274 del 2000, artt. 20, 21, art. 152 c.p.) e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta valutazione della mancata comparizione della persona offesa all'udienza dibattimentale come remissione tacita della querela. Il ricorso è fondato.
Invero, nel procedimento dinanzi al giudice di pace la mancata comparizione della persona offesa equivale a remissione di querela solo allorché sia stato presentato ricorso immediato al giudice ai sensi del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 21, in quanto un siffatto comportamento è incompatibile con la persistente volontà di punizione;
viceversa, nell'ipotesi in cui, come nella specie, la citazione a giudizio sia stata disposta ai sensi del precedente art. 20, a seguito di presentazione di querela, trovano applicazione le regole generali in materia di remissione tacita di quest'ultima a norma dell'art. 152 c.p., che richiedono un'inequivocabile manifestazione di volontà, concretatesi in una condotta incompatibile con la volontà di insistere nella richiesta di punizione, la quale non può essere ravvisata nella mancata presentazione della persona offesa all'udienza dibattimentale (Cass. Pen. Sez. 5^, 6.12.2004, n. 5671, CED 230740). Pertanto, deve essere provveduto coma da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
Annulla la sentenza impugnata con rinvio all'ufficio del giudice di pace di Gela, per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 1 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2008