Cass. pen., sez. V, sentenza 01/04/2008, n. 28152
CASS
Sentenza 1 aprile 2008

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La mancata comparizione del querelante - nel procedimento davanti al giudice di pace, instaurato a seguito di citazione a giudizio disposta dal PM, ex art. 20 D.Lgs. n. 274 del 2000 - non integra la remissione tacita di querela, in quanto, in tal caso, trovano applicazione le regole generali di cui all'art. 152 cod. pen. che richiede, a tal fine, un'inequivocabile manifestazione di volontà concretantesi in una condotta incompatibile con la volontà di persistere nella richiesta di punizione, la quale non può essere ravvisata nella mancata presentazione della persona offesa all'udienza dibattimentale.

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  • 1Remissione della querela: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 25 agosto 2022

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 01/04/2008, n. 28152
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28152
Data del deposito : 1 aprile 2008

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