Sentenza 2 luglio 2007
Massime • 1
Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, la scelta della persona offesa di proporre querela, e non di presentare ricorso immediato al giudice, impedisce di subordinare la valutazione dei suoi successivi comportamenti all'iniziativa di conciliazione. Ne consegue che, se quest'ultima viene attivata, la mancata comparizione del querelante all'udienza assume l'inequivocabile valore di un'indisponibilità a revocare la manifestata volontà di punizione, a nulla rilevando che il giudice abbia significato nell'invito a comparire che l'eventuale assenza sarebbe stata da lui intesa come remissione tacita di querela, non potendo egli attribuire valenza extraprocessuale a un comportamento che ha valenza solo per il processo.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/07/2007, n. 28573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28573 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 02/07/2007
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - N. 1092
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 004108/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA DI TRIESTE;
nei confronti di:
1) HI PA N. IL 03/02/1957;
avverso SENTENZA del 04/12/2006 GIUDICE DI PACE di TRIESTE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROTELLA MARIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. MELONI V., di annullamento. RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
1 - Il Procuratore Generale di Trieste ricorre per violazione di legge contro sentenza del Giudice di Pace, che dichiara n.d.p.
contro
CC PA per lesione in danno di ES PA, per remissione tacita di querela. La sentenza motiva che la persona offesa "benché le fosse stato espressamente comunicato che la sua presenza era necessaria per il tentativo obbligatorio di conciliazione e che la sua mancata comparizione sarebbe stata interpretata come volontà di non perseguire la querelata di rimettere la querela" non si è presentata all'udienza, e rileva un contrasto interno alla giurisprudenza di questa stessa Sezione che, talora, invece ha formulato il principio cui si attiene.
2 - Il ricorso è fondato.
La giurisprudenza cui fa riferimento il Giudice di Pace in sentenza (Cass., sez. 5^, n. 5575/01, e così 31963/01, G. in proc. Pompei, CED rv. 219714), si poneva in contrasto con altra precedente (cfr. per tutte idem, 8372/00, Di Piazza, rv. 217075). Il contrasto fu segnalato dal Massimario (n. 1065/01). Di seguito, a parte alcune pronunce del 2002 e 2003, risulta definitivamente superato da costanti e conformi decisioni di questa Corte (tra cui Cass. Sez. 5^ n. 12861/05, CED rv. 231688, la sentenza menzionata nel ricorso, idem, 6771/06, rv. 234000 e prima ancora la n. 15093/04, rv. 228761). Queste sentenze, riprendendo il solco dell'indirizzo originario, affermano che "la mancata comparizione della persona offesa in udienza costituisce manifestazione di una sua facoltà processuale. Come tale non può essere valutata come comportamento extraprocessuale significativo della volontà inespressa di remissione di querela".
E pongono distinzione tra l'ipotesi in cui il processo sia stato promosso dall'offeso con ricorso immediato al Giudice di Pace D.Lgs. n. 274 del 2000, ex artt. 21 e 28, e quella in cui si procede come d'ordinario solo per querela della persona offesa, che fa capo all'art. 152 c.p.. La distinzione, qui si precisa, ha fondamento espresso di carattere sistematico, perché la disciplina del procedimento del Giudice di Pace, in assenza di specifiche previsioni (D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 2), è dettata dal Codice Procedurale che, per la remissione di querela, si riferisce alla norma sostanziale dell'art. 152 c.p.. Ne segue che non è possibile estendere la norma di carattere eccezionale, di cui all'art. 28 cit., ai casi in essa non previsti. E la ratio è evidente. La scelta della persona offesa di proporre querela, e non anche di presentare ricorso immediato al Giudice di Pace, impedisce di subordinare la valutazione dei suoi successivi comportamenti all'iniziativa di conciliazione. Pertanto se il Giudice di Pace la invita per il tentativo di conciliazione a comparire in udienza, la sua mancata comparizione assume il senso evidente d'indisponibilità a revocare la manifestata volontà di punizione, ancorché il Giudice abbia significato nell'invito che la sua assenza sarà intesa quale remissione tacita di querela, perché il Giudice non può attribuire apodittica valenza extraprocessuale ad un comportamento che ha valenza solo per il processo.
P.Q.M.
annulla l'impugnata sentenza con rinvio per nuovo esame al Giudice di Pace di Trieste.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2007