Sentenza 12 dicembre 2005
Massime • 1
Non si ha remissione tacita della querela nel caso di omessa comparizione dell'offeso dal reato nel processo penale, trattandosi di comportamento omissivo, improduttivo di qualsiasi effetto sulla procedibilità dell'azione penale; nè alla omessa comparizione può attribuirsi l'anzidetto valore, previamente notificando alla persona offesa l'avvertimento che la sua assenza sarebbe interpretata come remissione tacita della querela, posto che questa, che è solo extraprocessuale, non può essere integrata da un comportamento processuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/12/2005, n. 6771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6771 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 12/12/2005
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 2440
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 022690/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE di FERMO;
nei confronti di:
1) LONGO ALBERTA, N. IL 06/12/1971;
avverso sentenza del 03/02/2004 CORTE APPELLO di ANCONA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amato Alfonso;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Delehaye E. che ha concluso per l'ann.to cr;
udito il difensore Avv. Luzzi M..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Fermo dichiarava ndp nei confronti di Longo Alberta in ordine al reato di diffamazione, siccome estinto per remissione tacita di querela, a causa della mancata comparizione della p.o. all'udienza dibattimentale, che faceva presumere il venir meno della volontà di punizione della stessa.
Ricorre il P.G. presso la Corte d'Appello di Ancona, che deduce l'inosservanza di legge, poiché la mancata comparizione del querelante non è significativa dell'intento di recedere dall'istanza di punizione e ad essa la legge non riconnette effetti di tal natura. Il ricorso è fondato.
Non si ha remissione tacita della querela nel caso di omessa comparizione della p.o. e di mancata costituzione di parte civile, trattandosi di comportamenti omissivi, improduttivi di qualsiasi effetto sulla procedibilità dell'azione penale (Cass. Sez. 4^, 01.02.2004, n. 5815, ric. P.G. in proc. Marcoionni). Tanto è a dire che nell'ipotesi in cui alla p.l. sia notificato, per l'udienza dinanzi al giudice di pace, l'avviso con l'avvertimento che la sua assenza sarà interpretata come remissione tacita di querela. Questa, infatti, è prevista solo con riguardo alla remissione extraprocessuale, con la conseguenza che un comportamento processuale non può costituire espressione dell'intento di remissione;
ne', d'altro canto, il querelante ha l'obbligo di comparire e, comunque, la legge non ricollega la predetta conseguenza alla sua assenza (Cass. Sez. 5^, 15.02.2005, n. 12861, P.G. in proc. Marcangeli). La sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al tribunale di Fermo per nuovo giudizio.
P.T.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio al tribunale di Fermo per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2006