Sentenza 4 maggio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/05/2002, n. 6396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6396 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA I06 3 9 6 / 02 IN NOME DEL POPOLO LI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 20054/00 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Cron. 18358 Dott. Bruno BATTIMIELLO Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Consigliere Ud. 16/01/02 Dott. Florindo MINICHIELLO Dott. IO AMOROSO - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: RA OV, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BERTOLONI 27, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO CIOCIOLA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO GIORDANO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
FFSS SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGRE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che lo rappresenta e 2002 difende unitamente agli avvocati RAFFAELE DE LUCA 201 -1- TAMAJO, SALVATORE TRIFIRO', giusta delega in atti;
controricorrente del Tribunale di avverso la sentenza n. 7460/99 TORINO, depositata il 06/11/99 R.G.N. 2265/98; - audita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/02 dal Consigliere Dott. IO AMOROSO;
udito l'Avvocato VACIRCA per delega CIOCIOLA;
udito l'Avvocato MARESCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 20054/2000 ud. 16 gennaio 2002 Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Torino, riformando la decisione di primo grado appellata dalla Ferrovie dello TA S.p.A., rigettava la domanda con la quale RA IO, ex dipendente della società appellante, aveva chiesto la riliquidazione dell'indennità di buonuscita, conteggiando nella sua base di calcolo, ai sensi dell'art. 1 legge 29 gennaio 1994 n. 87, il sessanta per cento della indennità integrativa speciale - anziché il quarantotto per cento come erroneamente aveva fatto la predetta società e con la condanna di questa al pagamento dell'importo corrispondente alla differenza fra quanto corrisposto a tale titolo e quanto invece dovuto. Il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione, cui la intimata ha resistito con controricorso, illustrato con memoria. Motivi della decisione Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 n.3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 1, lettera b), legge n. 87 del 1994 e sostiene che la sentenza impugnata, limitando la computabilità dell'indennità integrativa speciale, ai fini della liquidazione della buonuscita, nella misura del quarantotto per cento, non ha tenuto conto della lettera della norma denunciata, la quale, invece, prevede in modo espresso che la prima indennità sia computata per il sessanta per cento ai fini della determinazione della buonuscita. L'interpretazione da esso proposta, aggiunge il ricorrente, è coerente anche con l'intenzione del Legislatore, che, nello stabilire, ai fini in questione, le quote di incidenza della predetta indennità nella misura del trenta per cento per i dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975 n. 70 e del sessanta per cento per i dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni e degli iscritti all'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello TA, si prefiggeva di ottenere la “omogeneizzazione” del trattamento economico in questione tra settore pubblico e privato;
ed è in linea pure con i principi costituzionali richiamati dal Giudice delle leggi con la pronuncia n. 243 del 1993. Il ricorso è infondato. La norma denunciata è stata emanata a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale 19 maggio 1993 n. 243 dichiarativa della illegittimità costituzionale delle disposizioni concernenti il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, dei dipendenti pubblici e delle Ferrovie dello TA (per questi ultimi, degli articoli 14 della legge 14 dicembre 1973 n. 829 e 21 della legge 17 maggio 1985 n. 210), nella parte in cui non prevedono meccanismi legislativi di computo dell'indennità integrativa speciale. L'art. 1 della legge 29 gennaio 1994 n. 87, stabilisce che “In attesa della omegeneizzazione dei trattamenti retributivi e pensionistici per i lavoratori dei vari comparti della pubblica amministrazione e per i lavoratori privati... l'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni, viene computata, a decorrere dal 1° dicembre 1994, nella base di calcolo della indennità di buonuscita e di analoghi trattamenti di fine servizio determinati in applicazione delle norme già vigenti con riferimento allo stipendio ed agli altri elementi retributivi utili: a) per i dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, nella misura di una quota pari al 30 per cento dell'indennità integrativa speciale annua in godimento alla data della cessazione dal servizio con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità; b) per i dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni, nonché per gli iscritti all'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello TA (OPAFS), nella misura di una quota pari al 60 per cento dell'indennità integrativa speciale annua in god mento alla data di cessazione dal servizio con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita o analogo trattamento". 2 La questione (oggetto del presente giudizio) dell'interpretazione della norma ora riportata è stata sottoposta per la prima volta all'esame di questa Corte con altra controversia, relativa a dipendenti dell'Ente Poste Italiane, e in tale occasione la Corte (cfr. sentenza 12 ottobre 2000 n. 13624) ha affermato il principio di diritto, secondo cui la suddetta disposizione, "nello stabilire l'inclusione dell'indennità integrativa speciale nella base di computo dell'indennità di buonuscita e nel limitare, contestualmente, tale inclusione alla percentuale del sessanta per cento, ha perseguito esclusivamente lo scopo di fissare la misura nella quale il primo dei detti emolumenti è da comprendere nel coacervo di quelli destinati a confluire nella base contributiva necessaria alla liquidazione del secondo, non anche ad impedire che la determinazione della consistenza di quest'ultima avvenga mediante applicazione generalizzata a tutte le componenti della base di computo, e quindi anche alla suddetta percentuale dell'indennità integrativa speciale, della falcidia ex d.P.R. n. 1032 del 1973, imposta per giungere alla quantificazione della frazione di indennità di buonuscita riferibile a ciascun anno di servizio". In linea con questo principio - che, confermato da Cass. 16 novembre 2000 n. 14836, in altra fattispecie riguardante sempre i dipendenti postali, e poi da Cass. 18 marzo 2000 n.14926 e 24 maggio 2001 n. 7090, relative ai dipendenti delle Ferrovie dello TA, deve essere qui ulteriormente ribadito per le persuasive ragioni che lo sostengono - è la sentenza impugnata, per cui devono essere disattese le censure che ad essa sono mossi col ricorso e che si incentrano sulla formulazione letterale della norma. Invero, proprio con riferimento al dato testuale, si deve sottolineare, come è già stato rilevato da questa Corte nelle richiamate sentenze, che la legge del 1994 si è limitata ad inserire la indennità integrativa speciale nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita - che per quanto concerne i ferrovieri, e secondo la disciplina dell'art. 14 della legge 14 dicembre 1973 n. 829, doveva essere corrisposta dall'OPAFS in una somma pari alla “risultante dal prodotto dei mesi di servizio utile per un dodicesimo dell'ottanta per cento del totale dell'ammontare dell'ultimo stipendio mensile, 3 dell'eventuale assegno personale pensionabile e del compenso ex combattenti" senza fare alcun cenno ad autonomi sistemi di calcolo dell'indennità integrativa speciale, per la quota fissata dal Legislatore, rispetto a quello concernente tutti gli altri elementi da considerare, nella percentuale valorizzata, per legge, dell'ottanta per cento. Una volta posta l'indennità integrativa speciale, per la quota specificata (sessanta per cento), sullo stesso piano delle altre voci retributive (fra cui essa pure rientra), da considerare ai fini della determinazione della indennità buonuscita, non si potrebbe assolutamente giustificare, secondo quanto già osservato dal giudice del merito, un frazionamento di uno schema, che in assenza di contrarie disposizioni, non può che rimanere unitario, così come previsto dal Legislatore. Non va infatti tralasciato che il richiamo contenuto nell'art. 1 della legge n. 87 del 1994 al computo della indennità integrativa speciale "nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita e di analoghi trattamenti di fine servizio determinati in applicazione delle norrne vigenti con riferimento allo stipendio ed agli altri elementi retributivi considerati utili" deve essere inteso come sottoposizione della voce aggiuntiva, nella quota precisata, alla parziale utilizzazione prevista per le altre componenti. Né valide argomentazioni in contrario possono desumersi dai lavori preparatori della normativa in esame, poiché fermo peraltro il rilievo che essi non potrebbero mai condurre ad un'interpretazione del precetto normativo in palese contrasto con la voluntas legis quale obiettivatasi nel testo definitivo e da tenere distinta dalla volontà dei singoli partecipanti al processo formativo della norma (v. Cass. 21 maggio 1988 n.3550) - dai vari disegni di legge presentati in date successive e di iniziativa di diversi parlamentari, congiuntamente discussi dopo essere stati conglobati in un testo unificato, risulta solo l'intendimento di includere la indennità integrativa speciale nella base per il calcolo della buonuscita spettante ai dipendenti dello TA, degli enti pubblici e delle aziende autonome statali, senza evidenziare per tale voce da includere un sistema di calcolo diverso da quello in vigore per gli altri elementi retributivi. 4 66Infine, quanto all'asserita necessità di una “lettura della norma in senso conforme ai principi costituzionali, il Collegio -non senza rinviare, anche per tale parte, alle considerazioni svolte nella citata sentenza n.13624 del 12 ottobre 2000- osserva che non possono giovare alla tesi sostenuta dal ricorrente, né il richiamo alla differente percentuale di utilizzazione della indennità integrativa speciale ai fini del calcolo della buonuscita, prevista nella misura del trenta per cento per i dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975 n. 70, in quanto la mancanza di una successiva riduzione ai fini del calcolo della buonuscita non deriva dalla entità della percentuale contenuta nella misura del trenta cento, ma dal medesimo criterio di applicazione previsto per gli altri elementi di calcolo, che per i dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975 n. 70 devono essere considerati per intero;
né il richiamo alla previsione, contenuta nell'art. 2 della legge n. 87 del 1994, di un contributo previdenziale obbligatorio a carico del personale iscritto alle gestioni previdenziali, e dovuto sulla quota dell'indennità integrativa speciale da computare nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita, in quanto, in base al tenore letterale della legge e secondo un criterio logico-sistematico, la percentuale su cui calcolare il contributo deve essere corrispondente alla quota di indennità integrativa speciale utilizzata ai fini del calcolo della buonuscita, cioè il quarantotto per cento (pari all'ottanta per cento del sessanta per cento). Il ricorso va dunque rigettato. I Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio di D , LLO SSA 10 BO , TA legittimità. . I 3 I SPESA T D 3 R A 5 ELL'A ST . PO N N
P. Q. M.
D G 3 IM SI O -7 A A 1-8 SEN D D , E E 1 I T La Corte rigetta il ricorso e compensa spese. ISTRO A EN E G O ES IRITT G G E L E R D Così deciso, in Roma, il 16 gennaio 2002. A LL O E D Il Presidente Il Consigliere Gune fou IL CANCEL WERE Depositato in Cancelleria 4 MA6.2002 oggi, The aisille ANCELLIERE