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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/06/2025, n. 2014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2014 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile,
in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4403/2020 r.g.
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Speranza Faenza come da Parte_1 mandato in atti, attrice
E
in persona dell'Amministratore p.t., corrente in Maglie, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Buccarella come da mandato in atti, convenuto
NONCHE'
in persona dei legali rappresentanti p.t., corrente in Controparte_2
Milano, rappresentata e difesa dall'Avv. Luisa Tricarico come da mandato in atti, chiamata in causa avente ad oggetto: risarcimento danni
Conclusioni delle parti: Nell'udienza del 03 marzo 2025 venivano precisate le conclusioni nei termini di cui in verbale.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione del 09.06.2020, ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce il esponendo: - Controparte_1 di essere proprietaria dell'appartamento al piano rialzato facente parte dello stabile condominiale denominato - che, tra il 28 e il 29 ottobre 2017, a Controparte_1 causa della rottura della tubazione condominiale passante all'interno della muratura dell'appartamento di lei, si verificava una perdita d'acqua che procurava l'allagamento sia dei muri perimetrali di alcune camere del suo appartamento, che del relativo pavimento, rivestito in parquet; - che ella aveva riportato danni per € 15.992,60 ( di cui: per la tinteggiatura delle pareti: € 4.000,00 esclusa Iva;
per lo smantellamento del parquet danneggiato e la posa in opera di nuovo parquet: €
3.904,00; € 8.088,60 per l'acquisto di mq. 130 di nuovo parquet da sostituire con quello danneggiato); - che, allertato l'allora amministratore del Condominio, quest'ultimo aveva denunciato il sinistro alla IN AS ass.ni s.p.a. in virtu' di polizza assicurativa–globale fabbricati per il risarcimento provocato da parti comuni;
- che IN AS aveva inviato un proprio tecnico al fine di valutare i danni subiti dall'attrice, senza tuttavia provvedere al relativo risarcimento;
- che nessun esito aveva sortito il successivo invito alla negoziazione assistita;
- che la responsabilità del sinistro era da ascriversi al convenuto per la cattiva condizione delle CP_1 tubature condominiali da cui era scaturita la perdita d'acqua.
Concludeva chiedendo: a. in via preliminare, accertare, dichiarare e riconoscere il unico responsabile dell'allagamento descritto e, per Controparte_1
l'effetto, condannarlo al pagamento dei danni da essa subiti, nella misura di €
15.992,60 o in quella diversa accertanda in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo;
b. con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12.10.2020 si costituiva in giudizio il che, contestate deduzioni e domande Controparte_1 attoree, chiedeva: a) in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per incompletezza dell'atto introduttivo;
b) sempre in via preliminare, di essere autorizzato a chiamare in causa la Compagnia IN LI; c) in via principale, nel merito, rigettare la domanda attorea;
d) in subordine, nell'ipotesi di soccombenza, condannare IN LI a garantirlo e manlevarlo da ogni somma che avesse dovuto pagare all'attrice in virtù di Contratto di Assicurazione, Polizza
Globale Fabbricati stipulata fra le parti;
e) con vittoria di spese e compensi di lite.
Autorizzata ed eseguita la chiesta chiamata in causa;
con comparsa depositata in data 15.03.2021 si costituiva in giudizio che, Controparte_3 contestato quanto ex adverso dedotto e richiesto, concludeva chiedendo:
1. preliminarmente, dichiarare nullo ed improcedibile l'atto di citazione;
2. accertare e dichiarare irrituale, illegittimo e improponibile la domanda attorea e, conseguentemente, la carenza di legittimazione passiva della Compagnia rispetto alla chiamata in causa da parte del Condominio;
3. gradatamente, rigettare la domanda perché infondata in fatto e diritto;
4. in subordine, dichiarare la responsabilità colposa dell'attrice per aggravio del danno, ex artt. 1227, I comma, e 1117 c.c., con proporzionale riduzione della pretesa creditoria;
5. dare atto, in ogni caso, che le somme richieste erano in parte non dovute ed in parte esagerate, riducendole alla luce delle risultanze istruttorie;
6. nell'ipotesi di accoglimento della domanda, limitare le somme dovute in favore dell'attrice in applicazione della riduzione proporzionale della sottoassicurazione pari al 34,50% e delle franchigie contrattuali previste a termine di polizza;
7. sempre nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda, dichiarare che le spese di costituzione del non potevano CP_1 gravare sulla Compagnia, tenuto conto dell'azione diretta che l'attrice aveva nei confronti di in virtù dell'invocata polizza;
8. con vittoria di spese e Controparte_2 competenze di lite.
Assegnato termine per l'introduzione della mediazione obbligatoria, conclusasi negativamente;
concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.; reso dall'attrice l'interrogatorio formale deferitole;
escussi i testi ammessi;
formulata con provvedimento del 20.11.2023 proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c., rifiutata dall'attrice; disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio; nell'udienza del
03.03.2025 venivano precisate le conclusioni e in quella successiva del 16.06.2025, previo deposito di note e all'esito della discussione orale, il Tribunale riservava la causa in decisione, senza l'assegnazione di ulteriori termini.
L'avvenuta rottura di una tubatura condominiale di condotta delle acque può ritenersi provata in virtù della denunzia all'epoca sporta dall'Amministratore del ritualmente prodotta in atti;
i testi escussi hanno poi confermato che da CP_1 tale tubatura vi era stato riversamento di acqua nell'appartamento attoreo . Per_ Dall'elaborato del C.t.u. Ing. disposto in corso di causa (le cui conclusioni questo Giudice ritiene di condividere, in quanto adeguatamente argomentate dal punto di vista logico e giuridico e frutto di accurate indagini in loco) si evince tuttavia che non tutti i danni lamentati dalla parte attrice sono strettamente riconducibili alla rottura accidentale della tubazione condominiale.
In particolare, nella relazione si legge, quanto al parquet, che i danni lamentati sono stati certamente determinati dall'assoggettamento dei materiali di cui è costituito (ancora oggi presenti) all'azione deformatrice dell'acqua.
Il C.t.u. chiarisce innanzitutto che la pavimentazione esistente è un parquet laminato, di spessore presunto pari a mm 8,00 e che esso, seppur costruito per resistere anche in ambienti con forte umidità, venuto accidentalmente a contatto con l'acqua, aveva generato dei rigonfiamenti che compromettevano la planarità della pavimentazione;
confermava pertanto che il fenomeno che aveva interessato il parquet laminato dell'appartamento attoreo era conseguenza della rottura accidentale della tubazione e che il ritardo nella sua riparazione non aveva potuto procurare alcun aggravio di spesa.
Per quanto concerne i danni lamentati dall'attrice nelle murature, il C.t.u. chiarisce che, anche a ritenere verosimile che esse siano venute a contatto con l'acqua fuoriuscita dalla tubazione rotta, risultava ugualmente verosimile ritenere che il tempo di permanenza dell'acqua nell'appartamento non era stato sufficiente a far innescare fenomeni di umidità di risalita tali da compromettere l'integrità delle pitture delle murature e dei soffitti;
e ciò anche in considerazione della circostanza che l'umidità di risalita nei muri si manifesta con il tipico profilo continuo
(caratterizzato da un'altezza pressoché costante su tutto il perimetro dei muri contaminati), mentre nell'appartamento attoreo erano presenti solo fenomeni localizzati di degrado.
A parere di questo Giudicante (sulla scorta di quanto ritenuto dal C.t.u.) detti danni devono invece ascriversi in parte a fenomeni di condensa (che esulano dall'evento dannoso che ci occupa, risultando piuttosto addebitabili a mancata aerazione dell'appartamento), e in parte al salnitro, ossia alla presenza nei materiali edili del nitrato di potassio, la cui efflorescenza provoca visivamente il tipico effetto del degrado locale degli intonaci nei punti di sua maggior concentrazione e, pertanto, non può riconoscersene il chiesto ristoro.
In ordine alla quantificazione dei soli danni riconducibili alla rottura della tubazione condominiale, dalla relazione del C,t.u. si evincono i lavori necessari per il ripristino del parquet danneggiato, consistenti in: a) smontaggio di infissi interni per agevolare posa del nuovo parquet; b) rimozione del battiscopa per agevolare posa del nuovo parquet; c) rimozione del parquet danneggiato e smaltimento a discarica autorizzata del materiale di risulta;
d) fornitura e posa in opera di nuovo parquet; e) posa in opera del battiscopa precedentemente rimosso;
f) posa in opera degli infissi precedentemente smontati.
Il relativo computo metrico estimativo è stato approntato dal C.T.U. consultando l'Elenco Prezzi della Regione IA (per il cui dettaglio si fa rinvio alla sua relazione), ottenendo l'importo complessivo di € 10.647,46, che questo Giudice ritiene congruo e correttamente determinato.
Va invece escluso che l'attrice possa essere risarcita di ulteriori voci di danno
(riguardanti i costi per liberare l'appartamento dagli arredi e dalla mobilia, nonché di quelli occorrenti per dimorare in un b&b), da essa non ritualmente richiesti.
Al pagamento dell'importo di euro 10.647,46 in favore dell'attrice va pertanto condannato il in quanto proprietario e custode delle condotte Controparte_1 condominiali.
Il per il caso di propria condanna, ha esercitato domanda di CP_1 garanzia e manleva nei confronti della propria compagnia assicurativa.
Orbene, ai sensi dell'art. 10 C.G.A. (prodotte in atti) la società assicurativa chiamata in causa si impegnava nei confronti dell'assicurato a CP_1 indennizzarlo dei danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato provocati da acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici igienici e di riscaldamento installati nel fabbricato;
si impegnava altresì (giusta art. 24 delle
C.G.A.) a tenere indenne l'assicurato di quanto questo fosse stato tenuto CP_1
a pagare -quale civilmente responsabile ai sensi di legge- a titolo di risarcimento danni involontariamente causati a terzi per danneggiamento di cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi inerenti la qualifica di proprietario del fabbricato) .
Dalle medesime Condizioni Generali risulta che terzi devono ritenersi anche i singoli condomini danneggiati (art. 26) e che nelle esclusioni dalla garanzia assicurativa non rientrano i danni conseguenti a spargimento di acqua 'che siano conseguenti a rotture accidentali di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici o di riscaldamento' (art. 25).
Tanto conferma la correttezza della chiamata in causa della Compagnia assicurativa da parte del per essere tenuto indenne dalle richieste CP_1 risarcitorie dell'attrice/condomina.
Infine, le medesime C.G.A., per i danni da acqua condotta, escludono i primi
150 euro per ogni sinistro e prevedono che siano a carico della Società assicuratrice anche le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato
CP_1 Pertanto, la Compagnia assicuratrice chiamata in causa deve essere condannata a manlevare il dalle somme che sarà tenuta a risarcire Controparte_1 all'attrice (al netto della franchigia di euro 150,00), nonché delle spese e competenze di lite da questo sopportate per difendersi in giudizio.
Alla soccombenza segue il regolamento delle spese e dei compensi di lite, liquidate come in dispositivo secondo i valori medi dei parametri di cui al d.m.
147/2022 per lo scaglione di riferimento, per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, ridotti del 30% -ex art. 4, comma 4- per l'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del
Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1) in accoglimento per quanto di ragione delle domande attoree, condanna il al pagamento in favore dell'attrice della somma di Controparte_1 Parte_1 euro 10.647,46 a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'appartamento di lei, sito nel medesimo stabile, in conseguenza della rottura di una tubatura condominiale nella notte fra il 26 e il 27 ottobre 2017;
2) condanna altresì il al pagamento, in favore dell'attrice, Controparte_1 delle spese e competenze di lite, che liquida in complessivi € 3.553,90 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, cap e iva (se dovuta) nelle misure di legge sulle voci soggette;
3) condanna a tenere indenne il Controparte_3 CP_1 dalle conseguenze delle condanne di cui innanzi, sia per il risarcimento dei
[...] danni che per le spese e competenze di giudizio liquidati in favore dell'attrice, al netto della franchigia di euro 150,00;
4) condanna altresì al pagamento, in favore Controparte_3 dell'Avv. Anna Buccarella, difensore del dichiaratasi anticipataria, Controparte_1 delle spese e competenze del presente giudizio, che liquida in complessivi € 3.790,90, di cui euro 237,00 per spese ed euro 3.553,90 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, cap e iva (se dovuta) nelle misure di legge sulle voci soggette;
4) pone definitivamente a carico di le spese ed i Controparte_3 compensi del C.t.u. nominato in corso di lite.
Esecutività come per legge.
Così deciso in Lecce, addì 17 giugno 2025
Il Giudice Onorario
(Avv. Silvia Rosato)