CA
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 06/10/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1267/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione I Civile
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Gabriella Ratti – Presidente relatore dott.ssa Silvia Orlando – Consigliere dott.ssa Eleonora Pappalettere - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di appello iscritto al n. di R.G. 1267/2023 e promosso da:
rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Sperandii ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dell'avv. Domenico Morabito - come da procura in atti
- appellante -
Contro
e, per essa, la procuratrice in Controparte_1 Controparte_2 persona del suo Direttore Generale, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Mancusi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giulia Prunas Tola Arnaud - come da procura in atti
- appellata –
E contro
Controparte_3
- appellata contumace -
Conclusioni delle parti
pagina 1 di 12 Per parte appellante: “In via principale: - riformare in toto la sentenza n. 483/2023
Rep. n. 900/2023 emessa in data 20.06.2023 e pubblicata in data 10.07.2023 dal
Tribunale di Cuneo, Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del GU
Dott.ssa Chiara Martello, a definizione della causa rubricata al n. R.G. 2199/2021, non notificata e per l'effetto, dichiarare ammissibile, per le ragioni indicate nel presente atto di appello, l'opposizione tardiva spiegata dalla IG.ra , ai sensi e per gli Parte_1 effetti dell'art. 650 c.p.c., avverso il suddetto decreto ingiuntivo opposto n. 982/2015
(R.G. n. 2315/2015), stante la manifesta nullità e/o inesistenza della notifica di quest'ultimo; - riformata in toto la sentenza n. 483/2023 Rep. n. 900/2023 emessa in data 20.06.2023 e pubblicata in data 10.07.2023 dal Tribunale di Cuneo, Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del GU Dott.ssa Chiara Martello, a definizione della causa rubricata al n. R.G. 2199/2021, non notificata e dichiarare ammissibile, per le ragioni indicate nel presente atto di appello, l'opposizione tardiva spiegata dalla IG.ra
, ai sensi e per gli effetti dello art. 650 c.p.c., pronunciarsi sulle domande Parte_1 promosse dall'odierna appellante nel primo grado di giudizio che di seguito si ripropongono e precisamente: In via preliminare: - dichiarare l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di Cuneo in favore, alternativamente, dei Tribunali di MA,
AL o Bologna e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto emesso dal
Tribunale di Cuneo in data 15.06.2015, depositato in pari data, in favore della CP_3 ed in danno della opponente IG.ra ; Nel merito e in via principale: -
[...] Parte_1 dichiarare nullo e/o inefficace e/o di nessun effetto giuridico e, per l' effetto, revocare in toto il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Cuneo in data 15.06.2015, depositato in pari data, in favore della ed in danno della opponente Controparte_3
IG.ra , perché palesemente infondato sia in fatto che in diritto;
In via Parte_1 subordinata: - e salvo gravame, previa comunque revoca dell'opposto decreto ingiuntivo ed in ragione delle contestazioni di cui in narrativa in tema di indeterminatezza della sorte ingiunta e di conclamata usurarietà degli interessi moratori, rideterminare il credito ingiunto nella minor somma che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria e/o di espletanda
CTU contabile ovvero a quella diversa somma che risulterà equa e di giustizia;
In ogni caso: - ordinare, in caso di accoglimento dell'opposizione spiegata dalla IG.ra Pt_1
la cancellazione del nominativo di quest'ultima dalla Centrale Rischi della Banca
[...]
d'Italia e/o di eventuali Banche dati private, disponendo nelle more, ed in pendenza del presente giudizio, la rettifica di detta segnalazione in “credito contestato”; - con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre I.V.A. e C.A.P. come
pagina 2 di 12 per legge, da distrarsi direttamente in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario;
In via istruttoria, stante il disconoscimento da parte della IG.ra Pt_1 dell'autografia delle sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento recante
[...] la data del 19.02.2008, si chiede che venga ordinata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 210
c.p.c., a controparte, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, l'esibizione dell'originale di detto contratto;
Ancora in via istruttoria, si richiede sin da ora
l'ammissione di CTU contabile volta a rideterminare l'effettivo dare-avere tra le parti in causa con epurazione dal contratto di finanziamento per cui è causa delle somme addebitate per oneri e spese non pattuite e per interessi usurari a qualsiasi titolo richiesta”.
Per l'appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, Controparte_1 contrariis reiectis, così giudicare: In via principale nel merito: dichiarare inammissibile e in ogni caso rigettare, poiché infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto dalla sig.ra
e per l'effetto confermare la sentenza n. 483/2023 pubbl. il 10/07/2023 Parte_1
Repert. n. 900/2023 del 10/07/2023 emessa dal Tribunale di Cuneo nell'ambito del giudizio avente RG n. 2199/2021; In via subordinata nel merito: in caso di accoglimento delle conclusioni di parte appellante accertare e dichiarare che, Parte_2
è creditrice nei confronti della sig.ra della somma di
[...] Parte_1
€26.247,84 oltre spese e compensi liquidati nella procedura monitoria ed oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino all'effettivo soddisfo e, per l'effetto, condannare la sig.ra al pagamento in favore di della somma di Parte_1 Controparte_1
€26.247,84 oltre alle spese e compensi liquidati nella procedura monitoria ed oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino all'effettivo soddisfo o di quella ritenuta di giustizia all'esito del giudizio. In via ulteriormente subordinata nel merito: condannare la sig.ra al versamento in favore di di quanto Parte_1 Controparte_1 indebitamente percepito in virtù del contratto n. 1345881 nella somma risultante di giustizia all'esito del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
In via istruttoria:
Con espressa riserva di precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate in corso di causa in conseguenza delle eventuali domande ed eccezioni sollevate da controparte. In ogni caso con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.”
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 12
1. Con ricorso depositato in data 28 maggio 2015, Controparte_3 otteneva dal Tribunale di Cuneo il Decreto Ingiuntivo n. 982/2015 del 15 giugno 2015 con cui ingiungeva a , quale titolare della Ditta Individuale "Hotel La Parte_1
Curva", il pagamento della somma di euro 26.247,84, oltre accessori e spese, a titolo di saldo residuo del contratto di finanziamento n. 1345881. Tale decreto ingiuntivo veniva notificato a mezzo del servizio postale presso l'Hotel La Curva, che lo riceveva in data 4 settembre 2015.
1.1. Con atto di citazione del 21.07.2021 la IG.ra proponeva opposizione Parte_1 tardiva ex art. 650 c.p.c. al suddetto Decreto Ingiuntivo (affermando di essere venuta a conoscenza del provvedimento solo casualmente, il 22.06.2021, a causa di una segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia), eccependo la nullità della notificazione del provvedimento eseguita presso un indirizzo non più ad essa riconducibile (in quanto da tempo aveva spostato la propria residenza a MA) e ad una ditta individuale cancellata dal Registro Imprese in data 15 maggio 2008; in via preliminare eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Cuneo e, nel merito, sollevava eccezione di disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento, di indeterminatezza dell'importo ingiunto e di usurarietà degli interessi moratori pattuiti.
1.2. Si costituiva ritualmente in giudizio la cessionaria del credito, Controparte_1 quale terza intervenuta ex art. 111 c.p.c., eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione per difetto dei presupposti di cui all'art. 650 c.p.c. stante la regolarità della notifica (eseguita presso l'indirizzo indicato nel contratto) e la conoscenza anteriore del decreto ingiuntivo da parte della provata da una proposta di definizione Pt_1 bonaria avanzata tramite proprio legale in data 9 ottobre 2015 quando l'opponente era ancora nei termini per l'opposizione ordinaria ex art. 645 c.p.c.; nel merito, CP_1 contestava la fondatezza dell'opposizione ed insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
1.3. Non si costituiva invece Controparte_3
pagina 4 di 12 1.4. Il Tribunale di Cuneo, con ordinanza del 5 gennaio 2022, ritenuta l'eccezione preliminare di inammissibilità idonea a definire il giudizio, rinviava per la precisazione delle conclusioni senza concedere i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e, con la
Sentenza n. 483/2023 pubblicata il 10.07.2023, definiva il giudizio come segue:
• Dichiarava la contumacia di Controparte_3
• Riteneva inammissibile la richiesta di estromissione dal giudizio di in CP_3 assenza di adesione di tutte le parti (compresa quella della stessa che non si CP_3 era neppure costituita in giudizio);
• Dichiarava, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione tardiva ex art. 650
c.p.c., escludendo la sussistenza di un vizio inficiante la regolarità del procedimento notificatorio (in quanto il D.I. era stato notificato a mezzo del servizio postale presso l'indirizzo dell'opponente risultante dal contratto di finanziamento in data 4 settembre
2015 e ricevuto dal gestore dell'Hotel) e ritenendo che la signora avesse avuto Pt_1 contezza del D.I. già in data 9 ottobre 2015, quando era ancora in termini per l'opposizione ordinaria, essendo documentata e prodotta in atti da parte della convenuta una proposta transattiva non contestata specificamente dall'opponente, recante la suddetta data;
di conseguenza, l'opposizione tardiva (promossa il 23 luglio 2021), non era tempestivamente proposta (per mancato rispetto del termine di 40 giorni) né
l'opponente aveva allegato o provato il caso fortuito o la forza maggiore quali cause ostative assolute alla conoscenza dell'atto;
• Confermava il decreto ingiuntivo n. 982/2015 e lo dichiarava esecutivo ex art. 653
c.p.c., per effetto della dichiarata inammissibilità dell'opposizione tardiva, con condanna della opponente alla refusione delle spese di lite in favore di liquidate Controparte_1 in Euro 2.906,00, oltre accessori.
2. Avverso la suddetta sentenza del Tribunale di Cuneo, con appello notificato in data 11 ottobre 2023, ha interposto gravame reiterando i motivi di nullità della Parte_1 notifica, contestando l'erronea valutazione della conoscenza del decreto ingiuntivo e riproponendo le eccezioni di incompetenza territoriale, disconoscimento della firma e usura del contratto di finanziamento già formulate in primo grado.
Più specificamente:
• Con il primo motivo di appello, l'appellante censura la statuizione sull'inammissibilità dell'opposizione fondata sulla nullità/inesistenza della notificazione in quanto la si identifica con la persona fisica del Controparte_4
pagina 5 di 12 titolare e la notifica del provvedimento monitorio impugnato andava fatta presso la sua residenza (allora in MA) ai sensi degli artt. 138 e 139, I comma, c.p.c. e non presso la sede dell'Hotel a SA SO, attività, peraltro, cessata dal
15.05.2008, oltre sette anni prima della notifica (avvenuto il 4.09.2015), con cancellazione dal Registro delle Imprese. Anche aderendo al criterio del domicilio contrattuale, la notifica andava considerata nulla in quanto il contratto indicava come domicilio eletto non SA SO (CN), ma LA (RM), Via Pietro Fumaroli n.
7 (Art. 22 del contratto). In ogni caso, il contratto andava considerato inopponibile alla signora in quanto quest'ultima aveva disconosciuto, in primo grado, Pt_1
l'autografia delle sottoscrizioni apposte sullo stesso, chiedendone la verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c., disconoscimento parimenti non valutato dal Tribunale. In accoglimento di tale motivo di appello la signora insiste quindi per la Pt_1 declaratoria di nullità della notificazione e l'ammissibilità della spiegata opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.
• Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 650, 115, 116
c.p.c. e 2697 c.c.) l'appellante censura le conclusioni del Tribunale sulla presunta conoscenza tempestiva del provvedimento monitorio e sostiene che le modalità della notifica, essendo stata effettuata ed indirizzata solo a "Hotel La Curva", soggetto giuridicamente inesistente e diverso dal debitore ingiunto, non consentivano che l'atto entrasse nella sfera di conoscibilità dell'effettivo destinatario;
la conoscenza effettiva del decreto ingiuntivo sarebbe avvenuta solo in data 22.06.2021 a seguito di una mail inviata da e quindi l'opposizione tardiva (notificata il Controparte_1
23.07.2021) sarebbe stata tempestiva, risultando integrato il primo presupposto dalla nullità della notifica medesima, previsto ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per l'opposizione.
• Con il terzo motivo di appello l'appellante si duole che il Tribunale abbia attribuito alla lettera del 09.10.2015 (doc. 4 di parte terza intervenuta) il valore di prova decisiva della conoscenza del decreto ingiuntivo, avendo errato nell'applicare il principio di non contestazione ai documenti provenienti da terzi estranei alla lite, senza accertarne la provenienza, la veridicità e la gravità: tale documento, infatti, provenendo dal legale del padre della signora poteva assumere un valore Pt_1 meramente indiziario, non sufficiente a fondare il convincimento del giudice in assenza di altri elementi probatori;
in ogni caso, il documento di cui si discute era stato specificamente contestato dall'opponente in sede di comparsa conclusionale di pagina 6 di 12 primo grado, ossia nella prima difesa utile, non essendo stati concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
• Con il quarto motivo di gravame viene invece censurata la decisione in punto spese per violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. essendo, la condanna dell'opponente contraddittoria e illogica, vista la declaratoria di inammissibilità della domanda di di succedere alla posizione processuale della cedente, CP_1 opposta principale, ed essendo stata resa, la Controparte_3 pronuncia, tra le parti originarie.
• Con un ultimo motivo di gravame, in conseguenza dell'accoglimento dell'opposizione tardiva, l'appellante reitera le eccezioni già sollevate in primo grado di: i) incompetenza territoriale del Tribunale di Cuneo in favore di quello di MA (ai sensi dell'art. 18 c.p.c. quale luogo di residenza della signora o, Pt_1 alternativamente di AL (ai sensi dell'art. 20 c.p.c. quale luogo di sottoscrizione del contratto di finanziamento); ii) Disconoscimento delle firme apposte sul contratto posto a fondamento del D.I.; iii) indeterminatezza e illegittimità dell'importo ingiunto per spese e oneri non pattuiti, errato calcolo del capitale residuo ed anatocismo;
iv) usurarietà degli interessi moratori (pattuiti al 30% nominale annuo, ovvero 34,49% effettivo, superiore alla soglia del 18,750% o 21,72%).
Per i motivi come sopra brevemente richiamati l'appellante, previa sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo o della sentenza impugnata, ha insistito per l'integrale riforma della medesima e ha chiesto alla Corte di dichiarare ammissibile l'opposizione tardiva, di revocare il D.I. per incompetenza e/o nel merito e di ordinare la cancellazione/rettifica dalla Centrale Rischi, con vittoria di spese del doppio grado.
2.1. Si è tempestivamente costituita nel presente giudizio di appello Controparte_1 insistendo per il rigetto del gravame poiché infondato in fatto e in diritto. In particolare, parte appellata: i) ha ribadito la validità della notifica, poiché l'indirizzo a SA
SO via Galassia n. 115 era la residenza risultante dal documento d'identità del legale rappresentante e dalla visura camerale all'epoca del contratto, non avendo mai ricevuto comunicazione di cambio o modifica del suddetto indirizzo;
ii) ha affermato che la signora non aveva contestato specificamente la documentazione allegata in primo grado Pt_1
(nello specifico, la comunicazione a firma del legale recante una proposta transattiva) e che l'opposizione tardiva era inammissibile per mancato rispetto del termine di 40 giorni dalla conoscenza effettiva del provvedimento monitorio (09.10.2015); iii) ha rilevato che pagina 7 di 12 il disconoscimento della firma era pretestuoso, in quanto la proposta di una soluzione transattiva costituiva un riconoscimento del debito per facta concludentia; iv) quanto all'incompetenza territoriale, ha sostenuto che il Tribunale di Cuneo era stato correttamente adito ai sensi dell'art. 19 c.p.c., trattandosi nella fattispecie di persona giuridica o trattata come tale, con finalità pertinenti all'attività commerciale;
v) ha infine contestato le eccezioni di usura e anatocismo, sostenendo che i tassi corrispettivi e moratori fossero conformi ai limiti di legge, anche grazie alla presenza di una "clausola di salvaguardia" nell'art. 18 del contratto che impediva in radice il superamento del tasso soglia.
Per le sopraesposte argomentazioni, ha concluso insistendo per la CP_1 declaratoria di inammissibilità dell'appello, per il suo rigetto e conferma integrale della sentenza del Tribunale di Cuneo.
3. All'esito dell'udienza di comparizione parti, svolta per trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in data 12/03/2024, la Corte, dichiarando preliminarmente la contumacia di
, risultata non costituita, ha rinviato all'udienza di Controparte_3 rimessione a decisione con assegnazione alle parti dei termini a ritroso ex art. 352 c.p.c. ed ha poi rimesso la causa al Collegio per la sentenza. Con separata ordinanza del 20 marzo 2024 la Corte ha inoltre rigettato, in quanto inammissibile, l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado proposta da parte appellante, rilevando che: “[…]in caso di rigetto dell'opposizione il titolo esecutivo è costituito dal decreto e non dalla sentenza, se non per le voci di condanna contenute in sentenza e non oggetto del decreto;
che, pertanto, l'istanza con cui è stata chiesta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza è inammissibile nella parte che concerne il credito oggetto del decreto ingiuntivo e le spese della fase monitoria;
che, quanto al capo della sentenza che ha condannato la parte opponente, attuale appellante, alla rifusione delle spese a favore della parte attuale appellata, la modestia dell'importo non giustifica il provvedimento di sospensione richiesto […]”.
4. La Corte ritiene che l'appello proposto dalla IG.ra avverso la Sentenza Parte_1
n. 483/2023 del Tribunale di Cuneo debba essere integralmente rigettato.
5. I primi tre motivi di appello riguardano la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione tardiva proposta ai sensi dell'art. 650 c.p.c. dalla IG.ra e Parte_1
pagina 8 di 12 le questioni qui rilevanti si basando sulla (i) sulla regolarità della notificazione e sulla (ii) conoscenza del provvedimento monitorio.
In linea generale, la Corte osserva che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che (Cass.SS.UU.14572 del 22/06/2007): “Ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all'art. 650 cod. proc. civ.) non è sufficiente
l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario. Ove la parte opposta intenda contestare la tempestività dell'opposizione tardiva di cui all'art.
650 cod. proc. civ., in relazione alla irregolarità della notificazione così come ricostruita dall'opponente, sulla stessa ricade l'onere di provare il fatto relativo all'eventuale conoscenza anteriore del decreto da parte dell'ingiunto che sia in grado di rendere
l'opposizione tardiva intempestiva e, quindi, inammissibile”.
Nel caso in esame e quanto al primo punto, il Tribunale ha escluso la sussistenza di un vizio inficiante la regolarità del procedimento notificatorio in quanto ha Controparte_1 provato che la notificazione del titolo esecutivo, avvenuta in data 4 settembre 2015, è stata effettuata presso l'indirizzo risultante dal contratto di finanziamento, identificato come Via Galassia n. 115 SA SO, indirizzo che era la residenza della Pt_1 titolare firmataria dell'Hotel La Curva, come risultava dalla visura camerale estratta alla data del contratto e alcuna comunicazione era stata trasmessa alla o alla CP_3
circa la variazione dell'indirizzo di residenza indicato in contratto, come previsto CP_1 dall'art. 2 delle condizioni generali del contratto di finanziamento medesimo. Ora, seppure - come argomentato da parte appellante - il contratto reca, oltre all'indirizzo di residenza della parte richiedente, altresì l'indicazione del (diverso) domicilio a cui effettuare le comunicazioni inerenti il rapporto contrattuale, in LA, via Pietro
Fumaroli n. 7, osserva la Corte che nel caso non si tratta di una “comunicazione” contrattuale ma della notifica di un decreto ingiuntivo e che non ha mai Parte_3 informato della variazione della propria residenza: il che esclude la CP_3 sussistenza del “caso fortuito” che, come è noto, opera quando la mancata conoscenza è dovuta a causa non imputabile, causa non imputabile qui evidentemente non sussistente.
pagina 9 di 12 Quanto sopra è sufficiente, ad avviso della Corte, a far ritenere inammissibile l'opposizione tardiva, tuttavia, nel caso di specie - e con questo si passa all'esame del secondo punto - vi è prova in atti che, come osservato dal primo giudice, l' odierna appellante aveva acquisito l'effettiva contezza del decreto ingiuntivo quando era ancora in termini per proporre tempestiva opposizione (circostanza, quest'ultima, che rende irrilevante la prospettata eventuale irregolarità della notifica).
Dall'esame della documentazione allegata dalla terza interveniente è Controparte_1 infatti emerso che aveva avuto notizia del decreto ingiuntivo n. 982/2015 Parte_1 già in data 9 ottobre 2015, quando era ancora nei termini per proporre l'opposizione ordinaria (ex art. 645 c.p.c.). Tale conoscenza deriva dalla circostanza che il legale del padre dell'opponente aveva formulato direttamente al legale della società, una offerta volta a definire in via stragiudiziale la controversia insorta tra le parti, argomentando circa le difficoltà economiche della diretta ingiunta signora e recando, Pt_1 puntualmente, gli estremi del Decreto Ingiuntivo di cui si tratta. Premesso che secondo costante giurisprudenza, anche di legittimità, il termine per l'opposizione tardiva decorre dal momento in cui la parte acquisisce, in qualunque modo, la conoscenza dell'esistenza del decreto e che tale proposta transattiva rappresenta, anche ad avviso della Corte, un
"pacifico ed evidente riconoscimento del debito" da parte dell'appellante che non si concilia con la successiva eccezione di tardiva conoscenza, ciò che qui rileva è che tale circostanza costituisce un elemento grave, preciso e concordante del fatto che la sig.ra attraverso padre, abbia avuto conoscenza dell'avvenuto notifica del decreto Pt_1 monitorio. Non è infatti ragionevole ritenere che il padre si sia fatto carico di rivolgersi ad un avvocato ed incaricarlo di tentare una soluzione transattiva senza informare in alcun modo la figlia del provvedimento monitorio in questione: è invece molto oiù probabile che il genitore, informata la figlia dell'arrivo di un decreto ingiuntivo, abbia -
d'accordo con la stessa e tramite un legale - contattato la creditrice per tentare una soluzione bonaria.
6. Quanto sopra, comporta l'assorbimento dell'ultimo motivo di gravame ed il rigetto del quarto, afferente le spese processuali di primo grado che è stata Parte_3 condannata a rimborsare a infatti, in sostanza, il Tribunale si è limitato Controparte_1 ad escludere l'estromissione dal giudizio di Plusvalore in assenza del consenso di tutte le parti, pur precisando che la cessione del credito determina la successione a titolo particolare nel diritto controverso. (pagg. 8 e 9 della sentenza appellata).
pagina 10 di 12 7. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto del valore della domanda, dell'attività espletata e del tenore delle difese, secondo i parametri minimi: si riconoscono pertanto a favore di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, euro 1.029,00 per la fase di studio, euro 709,00 per la fase introduttiva ed euro 1.735,00 per la fase decisionale, per complessivi euro 3.473,00 oltre
IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge.
8. La Corte dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
DPR 115/02 perché la parte appellante sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione I civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Tribunale di Cuneo n. 483/2023 Parte_1 pubblicata in data 10.07.2023 nei confronti di e per essa, la Controparte_1 procuratrice in persona del direttore generale e legale Controparte_5 rappresentante pro tempore, nonché di Controparte_3
Ogni contraria istanza disattesa:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto
-Condanna l'appellante a pagare all'appellata costituita Parte_1 CP_1
e per, essa la procuratrice u.s. in persona del direttore
[...] Controparte_2 generale, le spese del grado, liquidate in complessivi euro 3.473,00 oltre rimborso spese generali 15%, Iva e C.p.a.;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, comma 1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile della Corte
d'Appello in data 26 settembre 2025.
La Presidente Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 11 di 12 pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione I Civile
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Gabriella Ratti – Presidente relatore dott.ssa Silvia Orlando – Consigliere dott.ssa Eleonora Pappalettere - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di appello iscritto al n. di R.G. 1267/2023 e promosso da:
rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Sperandii ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dell'avv. Domenico Morabito - come da procura in atti
- appellante -
Contro
e, per essa, la procuratrice in Controparte_1 Controparte_2 persona del suo Direttore Generale, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Mancusi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giulia Prunas Tola Arnaud - come da procura in atti
- appellata –
E contro
Controparte_3
- appellata contumace -
Conclusioni delle parti
pagina 1 di 12 Per parte appellante: “In via principale: - riformare in toto la sentenza n. 483/2023
Rep. n. 900/2023 emessa in data 20.06.2023 e pubblicata in data 10.07.2023 dal
Tribunale di Cuneo, Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del GU
Dott.ssa Chiara Martello, a definizione della causa rubricata al n. R.G. 2199/2021, non notificata e per l'effetto, dichiarare ammissibile, per le ragioni indicate nel presente atto di appello, l'opposizione tardiva spiegata dalla IG.ra , ai sensi e per gli Parte_1 effetti dell'art. 650 c.p.c., avverso il suddetto decreto ingiuntivo opposto n. 982/2015
(R.G. n. 2315/2015), stante la manifesta nullità e/o inesistenza della notifica di quest'ultimo; - riformata in toto la sentenza n. 483/2023 Rep. n. 900/2023 emessa in data 20.06.2023 e pubblicata in data 10.07.2023 dal Tribunale di Cuneo, Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del GU Dott.ssa Chiara Martello, a definizione della causa rubricata al n. R.G. 2199/2021, non notificata e dichiarare ammissibile, per le ragioni indicate nel presente atto di appello, l'opposizione tardiva spiegata dalla IG.ra
, ai sensi e per gli effetti dello art. 650 c.p.c., pronunciarsi sulle domande Parte_1 promosse dall'odierna appellante nel primo grado di giudizio che di seguito si ripropongono e precisamente: In via preliminare: - dichiarare l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di Cuneo in favore, alternativamente, dei Tribunali di MA,
AL o Bologna e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto emesso dal
Tribunale di Cuneo in data 15.06.2015, depositato in pari data, in favore della CP_3 ed in danno della opponente IG.ra ; Nel merito e in via principale: -
[...] Parte_1 dichiarare nullo e/o inefficace e/o di nessun effetto giuridico e, per l' effetto, revocare in toto il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Cuneo in data 15.06.2015, depositato in pari data, in favore della ed in danno della opponente Controparte_3
IG.ra , perché palesemente infondato sia in fatto che in diritto;
In via Parte_1 subordinata: - e salvo gravame, previa comunque revoca dell'opposto decreto ingiuntivo ed in ragione delle contestazioni di cui in narrativa in tema di indeterminatezza della sorte ingiunta e di conclamata usurarietà degli interessi moratori, rideterminare il credito ingiunto nella minor somma che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria e/o di espletanda
CTU contabile ovvero a quella diversa somma che risulterà equa e di giustizia;
In ogni caso: - ordinare, in caso di accoglimento dell'opposizione spiegata dalla IG.ra Pt_1
la cancellazione del nominativo di quest'ultima dalla Centrale Rischi della Banca
[...]
d'Italia e/o di eventuali Banche dati private, disponendo nelle more, ed in pendenza del presente giudizio, la rettifica di detta segnalazione in “credito contestato”; - con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre I.V.A. e C.A.P. come
pagina 2 di 12 per legge, da distrarsi direttamente in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario;
In via istruttoria, stante il disconoscimento da parte della IG.ra Pt_1 dell'autografia delle sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento recante
[...] la data del 19.02.2008, si chiede che venga ordinata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 210
c.p.c., a controparte, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, l'esibizione dell'originale di detto contratto;
Ancora in via istruttoria, si richiede sin da ora
l'ammissione di CTU contabile volta a rideterminare l'effettivo dare-avere tra le parti in causa con epurazione dal contratto di finanziamento per cui è causa delle somme addebitate per oneri e spese non pattuite e per interessi usurari a qualsiasi titolo richiesta”.
Per l'appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, Controparte_1 contrariis reiectis, così giudicare: In via principale nel merito: dichiarare inammissibile e in ogni caso rigettare, poiché infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto dalla sig.ra
e per l'effetto confermare la sentenza n. 483/2023 pubbl. il 10/07/2023 Parte_1
Repert. n. 900/2023 del 10/07/2023 emessa dal Tribunale di Cuneo nell'ambito del giudizio avente RG n. 2199/2021; In via subordinata nel merito: in caso di accoglimento delle conclusioni di parte appellante accertare e dichiarare che, Parte_2
è creditrice nei confronti della sig.ra della somma di
[...] Parte_1
€26.247,84 oltre spese e compensi liquidati nella procedura monitoria ed oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino all'effettivo soddisfo e, per l'effetto, condannare la sig.ra al pagamento in favore di della somma di Parte_1 Controparte_1
€26.247,84 oltre alle spese e compensi liquidati nella procedura monitoria ed oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino all'effettivo soddisfo o di quella ritenuta di giustizia all'esito del giudizio. In via ulteriormente subordinata nel merito: condannare la sig.ra al versamento in favore di di quanto Parte_1 Controparte_1 indebitamente percepito in virtù del contratto n. 1345881 nella somma risultante di giustizia all'esito del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
In via istruttoria:
Con espressa riserva di precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate in corso di causa in conseguenza delle eventuali domande ed eccezioni sollevate da controparte. In ogni caso con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.”
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 12
1. Con ricorso depositato in data 28 maggio 2015, Controparte_3 otteneva dal Tribunale di Cuneo il Decreto Ingiuntivo n. 982/2015 del 15 giugno 2015 con cui ingiungeva a , quale titolare della Ditta Individuale "Hotel La Parte_1
Curva", il pagamento della somma di euro 26.247,84, oltre accessori e spese, a titolo di saldo residuo del contratto di finanziamento n. 1345881. Tale decreto ingiuntivo veniva notificato a mezzo del servizio postale presso l'Hotel La Curva, che lo riceveva in data 4 settembre 2015.
1.1. Con atto di citazione del 21.07.2021 la IG.ra proponeva opposizione Parte_1 tardiva ex art. 650 c.p.c. al suddetto Decreto Ingiuntivo (affermando di essere venuta a conoscenza del provvedimento solo casualmente, il 22.06.2021, a causa di una segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia), eccependo la nullità della notificazione del provvedimento eseguita presso un indirizzo non più ad essa riconducibile (in quanto da tempo aveva spostato la propria residenza a MA) e ad una ditta individuale cancellata dal Registro Imprese in data 15 maggio 2008; in via preliminare eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Cuneo e, nel merito, sollevava eccezione di disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento, di indeterminatezza dell'importo ingiunto e di usurarietà degli interessi moratori pattuiti.
1.2. Si costituiva ritualmente in giudizio la cessionaria del credito, Controparte_1 quale terza intervenuta ex art. 111 c.p.c., eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione per difetto dei presupposti di cui all'art. 650 c.p.c. stante la regolarità della notifica (eseguita presso l'indirizzo indicato nel contratto) e la conoscenza anteriore del decreto ingiuntivo da parte della provata da una proposta di definizione Pt_1 bonaria avanzata tramite proprio legale in data 9 ottobre 2015 quando l'opponente era ancora nei termini per l'opposizione ordinaria ex art. 645 c.p.c.; nel merito, CP_1 contestava la fondatezza dell'opposizione ed insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
1.3. Non si costituiva invece Controparte_3
pagina 4 di 12 1.4. Il Tribunale di Cuneo, con ordinanza del 5 gennaio 2022, ritenuta l'eccezione preliminare di inammissibilità idonea a definire il giudizio, rinviava per la precisazione delle conclusioni senza concedere i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e, con la
Sentenza n. 483/2023 pubblicata il 10.07.2023, definiva il giudizio come segue:
• Dichiarava la contumacia di Controparte_3
• Riteneva inammissibile la richiesta di estromissione dal giudizio di in CP_3 assenza di adesione di tutte le parti (compresa quella della stessa che non si CP_3 era neppure costituita in giudizio);
• Dichiarava, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione tardiva ex art. 650
c.p.c., escludendo la sussistenza di un vizio inficiante la regolarità del procedimento notificatorio (in quanto il D.I. era stato notificato a mezzo del servizio postale presso l'indirizzo dell'opponente risultante dal contratto di finanziamento in data 4 settembre
2015 e ricevuto dal gestore dell'Hotel) e ritenendo che la signora avesse avuto Pt_1 contezza del D.I. già in data 9 ottobre 2015, quando era ancora in termini per l'opposizione ordinaria, essendo documentata e prodotta in atti da parte della convenuta una proposta transattiva non contestata specificamente dall'opponente, recante la suddetta data;
di conseguenza, l'opposizione tardiva (promossa il 23 luglio 2021), non era tempestivamente proposta (per mancato rispetto del termine di 40 giorni) né
l'opponente aveva allegato o provato il caso fortuito o la forza maggiore quali cause ostative assolute alla conoscenza dell'atto;
• Confermava il decreto ingiuntivo n. 982/2015 e lo dichiarava esecutivo ex art. 653
c.p.c., per effetto della dichiarata inammissibilità dell'opposizione tardiva, con condanna della opponente alla refusione delle spese di lite in favore di liquidate Controparte_1 in Euro 2.906,00, oltre accessori.
2. Avverso la suddetta sentenza del Tribunale di Cuneo, con appello notificato in data 11 ottobre 2023, ha interposto gravame reiterando i motivi di nullità della Parte_1 notifica, contestando l'erronea valutazione della conoscenza del decreto ingiuntivo e riproponendo le eccezioni di incompetenza territoriale, disconoscimento della firma e usura del contratto di finanziamento già formulate in primo grado.
Più specificamente:
• Con il primo motivo di appello, l'appellante censura la statuizione sull'inammissibilità dell'opposizione fondata sulla nullità/inesistenza della notificazione in quanto la si identifica con la persona fisica del Controparte_4
pagina 5 di 12 titolare e la notifica del provvedimento monitorio impugnato andava fatta presso la sua residenza (allora in MA) ai sensi degli artt. 138 e 139, I comma, c.p.c. e non presso la sede dell'Hotel a SA SO, attività, peraltro, cessata dal
15.05.2008, oltre sette anni prima della notifica (avvenuto il 4.09.2015), con cancellazione dal Registro delle Imprese. Anche aderendo al criterio del domicilio contrattuale, la notifica andava considerata nulla in quanto il contratto indicava come domicilio eletto non SA SO (CN), ma LA (RM), Via Pietro Fumaroli n.
7 (Art. 22 del contratto). In ogni caso, il contratto andava considerato inopponibile alla signora in quanto quest'ultima aveva disconosciuto, in primo grado, Pt_1
l'autografia delle sottoscrizioni apposte sullo stesso, chiedendone la verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c., disconoscimento parimenti non valutato dal Tribunale. In accoglimento di tale motivo di appello la signora insiste quindi per la Pt_1 declaratoria di nullità della notificazione e l'ammissibilità della spiegata opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.
• Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 650, 115, 116
c.p.c. e 2697 c.c.) l'appellante censura le conclusioni del Tribunale sulla presunta conoscenza tempestiva del provvedimento monitorio e sostiene che le modalità della notifica, essendo stata effettuata ed indirizzata solo a "Hotel La Curva", soggetto giuridicamente inesistente e diverso dal debitore ingiunto, non consentivano che l'atto entrasse nella sfera di conoscibilità dell'effettivo destinatario;
la conoscenza effettiva del decreto ingiuntivo sarebbe avvenuta solo in data 22.06.2021 a seguito di una mail inviata da e quindi l'opposizione tardiva (notificata il Controparte_1
23.07.2021) sarebbe stata tempestiva, risultando integrato il primo presupposto dalla nullità della notifica medesima, previsto ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per l'opposizione.
• Con il terzo motivo di appello l'appellante si duole che il Tribunale abbia attribuito alla lettera del 09.10.2015 (doc. 4 di parte terza intervenuta) il valore di prova decisiva della conoscenza del decreto ingiuntivo, avendo errato nell'applicare il principio di non contestazione ai documenti provenienti da terzi estranei alla lite, senza accertarne la provenienza, la veridicità e la gravità: tale documento, infatti, provenendo dal legale del padre della signora poteva assumere un valore Pt_1 meramente indiziario, non sufficiente a fondare il convincimento del giudice in assenza di altri elementi probatori;
in ogni caso, il documento di cui si discute era stato specificamente contestato dall'opponente in sede di comparsa conclusionale di pagina 6 di 12 primo grado, ossia nella prima difesa utile, non essendo stati concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
• Con il quarto motivo di gravame viene invece censurata la decisione in punto spese per violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. essendo, la condanna dell'opponente contraddittoria e illogica, vista la declaratoria di inammissibilità della domanda di di succedere alla posizione processuale della cedente, CP_1 opposta principale, ed essendo stata resa, la Controparte_3 pronuncia, tra le parti originarie.
• Con un ultimo motivo di gravame, in conseguenza dell'accoglimento dell'opposizione tardiva, l'appellante reitera le eccezioni già sollevate in primo grado di: i) incompetenza territoriale del Tribunale di Cuneo in favore di quello di MA (ai sensi dell'art. 18 c.p.c. quale luogo di residenza della signora o, Pt_1 alternativamente di AL (ai sensi dell'art. 20 c.p.c. quale luogo di sottoscrizione del contratto di finanziamento); ii) Disconoscimento delle firme apposte sul contratto posto a fondamento del D.I.; iii) indeterminatezza e illegittimità dell'importo ingiunto per spese e oneri non pattuiti, errato calcolo del capitale residuo ed anatocismo;
iv) usurarietà degli interessi moratori (pattuiti al 30% nominale annuo, ovvero 34,49% effettivo, superiore alla soglia del 18,750% o 21,72%).
Per i motivi come sopra brevemente richiamati l'appellante, previa sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo o della sentenza impugnata, ha insistito per l'integrale riforma della medesima e ha chiesto alla Corte di dichiarare ammissibile l'opposizione tardiva, di revocare il D.I. per incompetenza e/o nel merito e di ordinare la cancellazione/rettifica dalla Centrale Rischi, con vittoria di spese del doppio grado.
2.1. Si è tempestivamente costituita nel presente giudizio di appello Controparte_1 insistendo per il rigetto del gravame poiché infondato in fatto e in diritto. In particolare, parte appellata: i) ha ribadito la validità della notifica, poiché l'indirizzo a SA
SO via Galassia n. 115 era la residenza risultante dal documento d'identità del legale rappresentante e dalla visura camerale all'epoca del contratto, non avendo mai ricevuto comunicazione di cambio o modifica del suddetto indirizzo;
ii) ha affermato che la signora non aveva contestato specificamente la documentazione allegata in primo grado Pt_1
(nello specifico, la comunicazione a firma del legale recante una proposta transattiva) e che l'opposizione tardiva era inammissibile per mancato rispetto del termine di 40 giorni dalla conoscenza effettiva del provvedimento monitorio (09.10.2015); iii) ha rilevato che pagina 7 di 12 il disconoscimento della firma era pretestuoso, in quanto la proposta di una soluzione transattiva costituiva un riconoscimento del debito per facta concludentia; iv) quanto all'incompetenza territoriale, ha sostenuto che il Tribunale di Cuneo era stato correttamente adito ai sensi dell'art. 19 c.p.c., trattandosi nella fattispecie di persona giuridica o trattata come tale, con finalità pertinenti all'attività commerciale;
v) ha infine contestato le eccezioni di usura e anatocismo, sostenendo che i tassi corrispettivi e moratori fossero conformi ai limiti di legge, anche grazie alla presenza di una "clausola di salvaguardia" nell'art. 18 del contratto che impediva in radice il superamento del tasso soglia.
Per le sopraesposte argomentazioni, ha concluso insistendo per la CP_1 declaratoria di inammissibilità dell'appello, per il suo rigetto e conferma integrale della sentenza del Tribunale di Cuneo.
3. All'esito dell'udienza di comparizione parti, svolta per trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in data 12/03/2024, la Corte, dichiarando preliminarmente la contumacia di
, risultata non costituita, ha rinviato all'udienza di Controparte_3 rimessione a decisione con assegnazione alle parti dei termini a ritroso ex art. 352 c.p.c. ed ha poi rimesso la causa al Collegio per la sentenza. Con separata ordinanza del 20 marzo 2024 la Corte ha inoltre rigettato, in quanto inammissibile, l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado proposta da parte appellante, rilevando che: “[…]in caso di rigetto dell'opposizione il titolo esecutivo è costituito dal decreto e non dalla sentenza, se non per le voci di condanna contenute in sentenza e non oggetto del decreto;
che, pertanto, l'istanza con cui è stata chiesta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza è inammissibile nella parte che concerne il credito oggetto del decreto ingiuntivo e le spese della fase monitoria;
che, quanto al capo della sentenza che ha condannato la parte opponente, attuale appellante, alla rifusione delle spese a favore della parte attuale appellata, la modestia dell'importo non giustifica il provvedimento di sospensione richiesto […]”.
4. La Corte ritiene che l'appello proposto dalla IG.ra avverso la Sentenza Parte_1
n. 483/2023 del Tribunale di Cuneo debba essere integralmente rigettato.
5. I primi tre motivi di appello riguardano la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione tardiva proposta ai sensi dell'art. 650 c.p.c. dalla IG.ra e Parte_1
pagina 8 di 12 le questioni qui rilevanti si basando sulla (i) sulla regolarità della notificazione e sulla (ii) conoscenza del provvedimento monitorio.
In linea generale, la Corte osserva che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che (Cass.SS.UU.14572 del 22/06/2007): “Ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all'art. 650 cod. proc. civ.) non è sufficiente
l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario. Ove la parte opposta intenda contestare la tempestività dell'opposizione tardiva di cui all'art.
650 cod. proc. civ., in relazione alla irregolarità della notificazione così come ricostruita dall'opponente, sulla stessa ricade l'onere di provare il fatto relativo all'eventuale conoscenza anteriore del decreto da parte dell'ingiunto che sia in grado di rendere
l'opposizione tardiva intempestiva e, quindi, inammissibile”.
Nel caso in esame e quanto al primo punto, il Tribunale ha escluso la sussistenza di un vizio inficiante la regolarità del procedimento notificatorio in quanto ha Controparte_1 provato che la notificazione del titolo esecutivo, avvenuta in data 4 settembre 2015, è stata effettuata presso l'indirizzo risultante dal contratto di finanziamento, identificato come Via Galassia n. 115 SA SO, indirizzo che era la residenza della Pt_1 titolare firmataria dell'Hotel La Curva, come risultava dalla visura camerale estratta alla data del contratto e alcuna comunicazione era stata trasmessa alla o alla CP_3
circa la variazione dell'indirizzo di residenza indicato in contratto, come previsto CP_1 dall'art. 2 delle condizioni generali del contratto di finanziamento medesimo. Ora, seppure - come argomentato da parte appellante - il contratto reca, oltre all'indirizzo di residenza della parte richiedente, altresì l'indicazione del (diverso) domicilio a cui effettuare le comunicazioni inerenti il rapporto contrattuale, in LA, via Pietro
Fumaroli n. 7, osserva la Corte che nel caso non si tratta di una “comunicazione” contrattuale ma della notifica di un decreto ingiuntivo e che non ha mai Parte_3 informato della variazione della propria residenza: il che esclude la CP_3 sussistenza del “caso fortuito” che, come è noto, opera quando la mancata conoscenza è dovuta a causa non imputabile, causa non imputabile qui evidentemente non sussistente.
pagina 9 di 12 Quanto sopra è sufficiente, ad avviso della Corte, a far ritenere inammissibile l'opposizione tardiva, tuttavia, nel caso di specie - e con questo si passa all'esame del secondo punto - vi è prova in atti che, come osservato dal primo giudice, l' odierna appellante aveva acquisito l'effettiva contezza del decreto ingiuntivo quando era ancora in termini per proporre tempestiva opposizione (circostanza, quest'ultima, che rende irrilevante la prospettata eventuale irregolarità della notifica).
Dall'esame della documentazione allegata dalla terza interveniente è Controparte_1 infatti emerso che aveva avuto notizia del decreto ingiuntivo n. 982/2015 Parte_1 già in data 9 ottobre 2015, quando era ancora nei termini per proporre l'opposizione ordinaria (ex art. 645 c.p.c.). Tale conoscenza deriva dalla circostanza che il legale del padre dell'opponente aveva formulato direttamente al legale della società, una offerta volta a definire in via stragiudiziale la controversia insorta tra le parti, argomentando circa le difficoltà economiche della diretta ingiunta signora e recando, Pt_1 puntualmente, gli estremi del Decreto Ingiuntivo di cui si tratta. Premesso che secondo costante giurisprudenza, anche di legittimità, il termine per l'opposizione tardiva decorre dal momento in cui la parte acquisisce, in qualunque modo, la conoscenza dell'esistenza del decreto e che tale proposta transattiva rappresenta, anche ad avviso della Corte, un
"pacifico ed evidente riconoscimento del debito" da parte dell'appellante che non si concilia con la successiva eccezione di tardiva conoscenza, ciò che qui rileva è che tale circostanza costituisce un elemento grave, preciso e concordante del fatto che la sig.ra attraverso padre, abbia avuto conoscenza dell'avvenuto notifica del decreto Pt_1 monitorio. Non è infatti ragionevole ritenere che il padre si sia fatto carico di rivolgersi ad un avvocato ed incaricarlo di tentare una soluzione transattiva senza informare in alcun modo la figlia del provvedimento monitorio in questione: è invece molto oiù probabile che il genitore, informata la figlia dell'arrivo di un decreto ingiuntivo, abbia -
d'accordo con la stessa e tramite un legale - contattato la creditrice per tentare una soluzione bonaria.
6. Quanto sopra, comporta l'assorbimento dell'ultimo motivo di gravame ed il rigetto del quarto, afferente le spese processuali di primo grado che è stata Parte_3 condannata a rimborsare a infatti, in sostanza, il Tribunale si è limitato Controparte_1 ad escludere l'estromissione dal giudizio di Plusvalore in assenza del consenso di tutte le parti, pur precisando che la cessione del credito determina la successione a titolo particolare nel diritto controverso. (pagg. 8 e 9 della sentenza appellata).
pagina 10 di 12 7. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto del valore della domanda, dell'attività espletata e del tenore delle difese, secondo i parametri minimi: si riconoscono pertanto a favore di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, euro 1.029,00 per la fase di studio, euro 709,00 per la fase introduttiva ed euro 1.735,00 per la fase decisionale, per complessivi euro 3.473,00 oltre
IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge.
8. La Corte dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
DPR 115/02 perché la parte appellante sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione I civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Tribunale di Cuneo n. 483/2023 Parte_1 pubblicata in data 10.07.2023 nei confronti di e per essa, la Controparte_1 procuratrice in persona del direttore generale e legale Controparte_5 rappresentante pro tempore, nonché di Controparte_3
Ogni contraria istanza disattesa:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto
-Condanna l'appellante a pagare all'appellata costituita Parte_1 CP_1
e per, essa la procuratrice u.s. in persona del direttore
[...] Controparte_2 generale, le spese del grado, liquidate in complessivi euro 3.473,00 oltre rimborso spese generali 15%, Iva e C.p.a.;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, comma 1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile della Corte
d'Appello in data 26 settembre 2025.
La Presidente Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 11 di 12 pagina 12 di 12