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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 09/04/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 296/2024 RG promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. MINGRONE Parte_1
ELEONORA
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. CP_1
FOLINO CRISTINA NICOLETTA
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al 9.4.2025.
Con ricorso depositato in data 7.2.2024 il ricorrente indicato in epigrafe, premettendo di aver lavorato dall'1.04.1995 e fino al 28.02.2021, come operaio artigiano-edile, alle dipendenze di varie ditte edili e da ultimo per la S.R.L. AD, rappresentava di essersi occupato del montaggio di ponteggi, armature e casseforme per edifici in cemento armato, di costruire e riparare case in legno, balconi, tettoie, pergole, box auto in legno, tetti, rivestimenti e coperture in legno massiccio o lamellare;
rappresentava di aver inutilmente chiesto all' , con domanda del 11.07.2022, il riconoscimento di malattia professionale CP_1 di “bulging L3-L4, L5-S1 ed ernia L4-L5”, rivendicando la costituzione e la corresponsione dell'indennizzo per inabilità permanente.
Nella resistenza dell' secondo cui il ricorrente non avrebbe assolto l'onere, sullo stesso CP_1 incombente, di provare l'esposizione al rischio di contrarre la patologia denunciata, dovendosi pertanto escludere la sussistenza di un rapporto di causalità diretta tra la malattia professionale e l'attività lavorativa svolta, la causa è stata istruita mediante l'escussione dei testimoni citati dal ricorrente, l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'espletamento di consulenza medico-legale.
Ciò posto, proprio alla stregua delle risultanze istruttorie, la domanda non merita accoglimento.
Preliminarmente occorre osservare che, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 1124/1965, come integrato dalla pronuncia additiva della Corte Costituzionale n. 179/1988, “l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro”; tale principio è stato ulteriormente ribadito dall'art. 10, comma 4 del D. Lgs.
n. 38/2000, alla stregua del quale sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle di cui al citato T.U. delle quali il lavoratore dimostri l'origine professionale.
Ed invero, anche sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale invalso in materia, può affermarsi che, mentre la riconducibilità della patologia sofferta dal prestatore di lavoro alle previsioni di cui alle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124/1965 esclude la necessità di provare l'esistenza del nesso di causalità tra il morbo contratto e l'attività professionale svolta, nel caso in cui si tratti di malattie non tabellate, oppure non rientri nella previsione tabellare l'attività lavorativa in concreto espletata o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalle predette tabelle al fine di ricomprendere l'attività stessa nell'ambito delle loro previsioni, incombe sul prestatore assicurato l'onere di dimostrare la sussistenza del nesso eziologico secondo i criteri ordinari.1
All'uopo, va evidenziato che, nel caso di specie, l'onere della prova in ordine all'eziologia professionale della malattia denunciata gravava interamente in capo al ricorrente, non potendo sussistere alcuna presunzione legale trattandosi di malattia denunciata oltre il periodo massimo di indennizzabilità, nel caso di specie pari ad un anno (cessazione lavorazione 28.2.2021, denuncia dell'11. 7.2022). Ebbene, le risultanze testimoniali sono risultate insufficienti a comprovare gli assunti attorei in quanto il primo testimone escusso all'udienza del 15.11.2024, sig. Tes_1
, ha dichiarato di essere a conoscenza dei fatti di causa non perché collega di
[...] lavoro del ricorrente, ma in quanto “compaesano” “A. D. R.: “Sono a conoscenza dei fatti per cui
è causa perchè siamo compaesani con la parte ricorrente, vivendo entrambe nel comune di Crucoli, e lo conosco da circa 30 anni e da sempre l'ho visto lavorare nel campo dell'edilizia come operaio. Inoltre negli anni
2020 e 2021 ha svolto dei lavori di consolidamento di una strada provinciale nel comune di Crucoli, in
c.da Schino, vicino l'attività di mia moglie che è titolare di una azienda agricola e lo vedevo ogni giorno lavorare”; sebbene il teste abbia ( genericamente) confermato tutti i capitoli di prova dedotti in ricorso, deve ritenersi inverosimile che lo stesso avesse visto lavorare ogni giorno il ricorrente, per circa trenta anni, tanto è vero che dichiarava di non ricordare le ditte per le quali il avesse lavorato (fatta eccezione per gli anni 2020 e 2021 ove confermava di Pt_1 averlo visto quotidianamente lavorare alle dipendenze della ditta ) “ A.D.R. “Confermo Pt_2 il primo capitolo di prova che mi viene letto. Corrisponde al vero che il sig. ha lavorato come operaio, Pt_1 artigiano edile, alle dipendenze di varie ditte edili per oltre 30 anni. Non ricordo però per quali ditte abbia lavorato, ricordo solo che negli anni 2020 e 2021 ha lavorato per la ditta “A.D.R. “Confermo il Pt_2 quarto capitolo di prova che mi viene letto. Corrisponde al vero che il sig. alle dipendenze della Pt_1
AD RL svolgeva mansioni di operaio carpentiere, sempre che per Gad srl si intenda l'impresa Greco di Crucoli, ma non ricordo se tale mansione sia consistita nel provvedere alla messa in opera dei materiali necessari per la costruzione dei solai”. “Confermo il sesto capitolo di prova che mi viene letto. Tes_2
Corrisponde al vero che l'indicata attività è stata svolta dal ricorrente senza soluzione di continuità e per otto ore giornaliere per sei giorni la settimana, almeno per il periodo in cui l'ho visto quotidianamente negli anni 2020 e 2021 come già riferito”. .
Parimenti generica e non sufficientemente circostanziata, rispetto al lungo arco temporale dedotto in ricorso, risulta la testimonianza resa dal sig. , escusso nel Testimone_3 corso della medesima udienza: il teste ha dichiarato di “aver visto lavorare” il ricorrente come muratore per circa quindici anni e di aver anche lavorato insieme a lui, ma di ricordare con precisione solo l'anno 2013 “A. D. R.: “Sono a conoscenza dei fatti per cui è causa poiché l'ho visto lavorare come muratore da circa quindici anni. Abbiamo anche lavorato insieme in quanto io avevo un impresa edile che portava il mio nome e ha lavorato come nel 2013 come muratore. Ha lavorato con me anche in altri anni, ma non ricordo con precisione”; conseguentemente, non può ritenersi che il teste possieda una conoscenza diretta e precisa dei fatti di causa e, in particolare, delle lavorazioni quotidianamente svolte dal ricorrente per oltre trent'anni che, invero, sono state confermate in modo generico.
Ciò posto, il CTU nominato al fine di dirimere le incertezze in ordine all'eziologia professionale della malattia denunciata, con argomentazioni logiche e sufficienti ha escluso la sussistenza di un rapporto di causalità diretta tra la malattia (peraltro ed eziologia multifattoriale), e le mansioni lavorative alle quali il ricorrente è stato adibito nel corso della sua vita professionale, anche avuto riguardo alla durata (cfr. estratto contributivo in atti) ( cfr. relazione tecnica depositata in data 20.3.2025 qui da intendersi integralmente richiamata).
Siffatte conclusioni, peraltro, come esposto in premessa, non possono ritenersi smentite dagli esiti dell'attività istruttoria espletata nel corso del giudizio.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Spese irripetibili in presenza della dichiarazione di cui all'art. 152 disp.att. c.p.c.
Per le medesime argomentazioni le spese di CTU sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 296/2024, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese irripetibili;
- pone a carico dell' le spese di consulenza liquidate con separato decreto. CP_1
Crotone, 09/04/2025
Il Giudice del lavoro
Alessia Vilei 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. ex multis, Cass. Sez. Lav. 30.12.2009 n. 27752.