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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 870/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FACCIOLLA EUGENIO, Presidente
BUCARELLI ENZO, EL
LEONARDO FILIPPO PE, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4798/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Dei Plutino N. 4 89127 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7030101666 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7030101666 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7030101666 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 212/2026 depositato il
27/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio l'ufficio del Ministero delle finanze (Agenzia delle Entrate).
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava l'avviso di accertamento n.
TD7030101666/2024 notificato in data 18/04/2025, con cui l'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria, considerata l'omessa presentazione del Modello Unico SC/2019, in applicazione delle disposizioni dell'art. 39 comma 2 del D.P.R. 600/1973, accertava per l'anno di imposta 2018 nei confronti della ricorrente
Ricorrente_1 SRL un reddito complessivo da sottoporre a tassazione pari ad € 78.469,00, a fronte di quello dichiarato pari ad € 0,00.
La società ricorrente esercita l'attività di “Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse” – codice
920009 effettuato per mezzo di distributori automatici.
Dai dati in possesso dell'Ufficio risultava che la stessa non avesse presentato il Modello Unico
SC 2019 per l'anno d'imposta 2018; mentre avesse presentato in data 30/04/2019 il modello Iva/2019
(identificativo n. 18541110407 – 0000001), indicando nel quadro VE al rigo VE33 operazioni esenti per
€.12.150,00 e nel quadro VF acquisti per €.2.911,00ed una imposta in detrazione pari a 0; ha omesso la presentazione del Modello IRAP 2019 per l'anno d'imposta 2018.
L'Ufficio, sulla base della autorizzazione del Direttore Nominativo_1 delle Entrate della Calabria n. 22/2019 – prot. n. 16928/2019 del 30/05/2019, richiedeva ai soggetti indicati nell'art. 32, comma 1, n. 7, del DPR 600/73, le indagini bancarie ricevute le quali invitava la parte a giustificare tutte le movimentazioni analiticamente inserite nell'invito n. I00368/2024 richiedendo anche, per l'anno d'imposta 2018, l'esibizione di precisa documentazione contabile ed extracontabile attestante la corretta contabilizzazione delle movimentazioni finanziarie (vedi dettaglio invito).
la Ricorrente_1 SRL, nel corso del contraddittorio svoltosi in data 10/09/2024 (p.v. prot. n. 133234), per il tramite di un professionista delegato, esibiva SOLO PARTE della documentazione contabile amministrativa.
Sulla base dell'ammontare delle movimentazioni finanziarie rilevate, l'Ufficio, quindi, computava un totale di ricavi pari ad € 265.816,00 cui veniva applicata la redditività media del settore calcolata nella misura del
29,52% per un reddito imponibile di € 78.469,00.
Con il ricorso la società eccepiva che l'Ufficio non aveva dato atto delle ragioni per le quali le giustificazioni offerte in sede di contraddittorio preventivo non fossero idonee a superare la presunzione legale relativa di cui all'art. 32 Dpr 600/73 e eccepiva l'irrilevanza di alcune delle movimentazioni finanziarie in entrata riscontrate dall'Ufficio, nonché l'errata determinazione del campione assunto a parametro ai fini del computo della redditività media, di cui pure si chiede il ricalcolo con aliquota del 20,00% da applicarsi ai soli versamenti contestati di € 132.535,00.
In particolare la società oltre ad avere fornito l'indicazione del beneficiario aveva esibito i contratti per l'affidamento delle attività di promozione, pubblicizzazione e diffusione dei giochi a distanza, stipulati con la
Società_3 SRLS e con la Società_4 SRL nonché gli ulteriori contratti di partecipazione in scommesse sportive assistite stipulati con i sig. Nominativo_2, Nominativo_3, Nominativo_4, Nominativo_5, Pierpaoli e Nominativo_6, Nominativo_7, Nominativo_6, Nominativo_8 e Nominativo_9.
Nella specifica della ripresa, con riferimento al dettaglio delle movimentazioni e alle giustificazioni offerte al fine di superare la presunzione legale relativa, evidenziava, in relazione ai:
• BONIFICI RICEVUTI DALLA Società_3 SRLS A SEGUITO DEL CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA ATTIVITÀ DI PROMOZIONE, PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE DEI GIOCHI
A DISTANZA PER UN TOTALE DI € 16.335,00 che i detti bonifici trovavano fondamento nei contratti per l'affidamento della attività di promozione, pubblicizzazione e diffusione dei giochi a distanza, stipulati
• BONIFICI RICEVUTI DAI SIGG. PIERPAOLI, Nominativo_5, Nominativo_7, Nominativo_6, Nominativo_8 E Nominativo_9 PER CONTRATTI DI PARTECIPAZIONE IN SCOMMESSE SPORTIVE ASSISTITE PER UN TOTALE DI € 95.000,00 s che i detti bonifici trovavano fondamento nei contratti di partecipazione in scommesse sportive assistite (a titolo esemplificativo, come le somme versate dal sig. Nominativo_5 per un importo pari ad € 20.000,00 in data 16/10/2018 venivano successivamente accreditate nei giorni successivi alla Società_3 Srls.) Pertanto anche i predetti movimenti per un ammontare pari ad € 95.000,00 non potranno che essere computati in diminuzione dall'ammontare dei maggior ricavi accertati.
• IN RELAZIONE AI PRELEVAMENTI ritenuti dall'Ufficio non giustificati per un ammontare complessivo pari ad € 125.648,50 deve rilevarsi come nel caso di specie la presunzione di imponibilità fosse stata superata dall'indicazione del beneficiario, dovendosi comunque escludersi tutti i bonifici effettuati dalla società ricorrente nei confronti della società Società_3 SRLS nonché dei soggetti che avevano sottoscritto contratti di partecipazione in scommesse sportive assistite (cfr contratti stipulati con i sigg. Nominativo_2, Nominativo_3, Nominativo_4, Nominativo_5, Pierpaoli e Nominativo_6, Nominativo_7, Nominativo_6, Nominativo_8 e Nominativo_9 ), residuando così soltanto prelevamenti non giustificati non superiori ad € 700,00.
• IN RELZIONE ALLA REDDITIVITA' APPLICATA (pari al 29.52%) riteneva che quella corretta non potesse essere superiore al 20,00 % (sulle movimentazioni residue pari ad € 13.600,00 - corrispondenti alla minor somma dei versamenti e prelevamenti effettivamente non giustificati) dal momento che la redditività del 29,52% individuata dall'Ufficio, è viziata dalla inclusione di alcune imprese similari con redditività assolutamente non riscontrabili in base all'id quod plerumque accidit (vedi percentuali del 89,87% evidentemente originate dalla rilevazione di componenti straordinarie di reddito che non possono essere prese a base del calcolo).
Si costituiva l'ente impositore Agenzia delle Entrate che sosteneva la legittimità del proprio operato. Nello specifico ha evidenziato che la società
non ha esibito parte della documentazione contabile amministrativa obbligatoria;
ha indicato le giustificazioni delle operazioni, tuttavia per la maggior parte di esse, a supporto, non ha allegato documentazione contabile e/o bancaria;
pertanto, non ha fornito chiarimenti in relazione alle singole movimentazioni finanziarie di accredito e di addebito dettagliatamente riepilogati negli allegati allo stesso invito”.
che la motivazione circa l'inefficacia probatoria delle giustificazioni fornite – condivisibile o meno dalla società verificata – è comunque presente nell'atto impositivo, ove peraltro sono specificamente riportate in apposito grafico le operazioni attive e passive oggetto di espresso riconoscimento e contestate precedentemente con invito.
Che il ricorrente non solleva alcuna eccezione in ordine al residuo importo di € 24.000,00 (€ 135.335,00 -
€111.33500), di cui va quindi affermata la definitività
Che in relazione ai prelevamenti ritenuti dall'Ufficio non giustificati l'ammontare complessivo è pari ad
€.125.648,50 – a fronte di un contestato pari ad € 130.481,09 (vedi avviso di accertamento pag.15) – e che il ricorrente ometta di sollevare alcuna eccezione in ordine al residuo importo di € 4.832,59 (€ 130.481,09 -
€125.648,50) di cui va quindi affermata la definitività; trattasi di prelevamenti effettuati presso il Banca_1 (Banca_2) relativi al rapporto n.27564 (€.3.727,59) e quelli relativi al rapporto n. 65080540 )
€.1.105,00 con Banca_2.
che le giustificazioni addotte non possono trovare accoglimento al lume del consolidato insegnamento professato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di indagini finanziarie atteso che la società non ha fornito documentazione contabile riconducibile alle già menzionate movimentazioni bancarie, in grado di provare le commissioni e i corrispettivi, di cui ai suddetti contratti che recentemente sulle stesse questioni oggetto del presente giudizio ma per l'anno 2017 si è pronunciata un'altra Sezione della Corte rigettando il ricorso (sentenza n.5832/03/2025 del 03/04/2025 depositata in data 11/08/2025).
In relazione alla difesa di parte resistente e alle produzioni effettuate il ricorrente nulla osservava e replicava.
Il ricorso è infondato e, quindi, va rigettato.
Questa Corte condivide quanto già statuito nella sentenza n. 5832/03/2025 del 03/04/2025 depositata in data 11/08/2025).
L'omessa esibizione della documentazione richiesta legittima gli accertamenti bancari effettuati.
In relazione alle deduzioni del ricorrente con le “spiegazioni” fornite per escludere il recupero deve rilevarsi che le stesse non sono state supportate, né nella fase amministrativa né in quella giurisdizionale, dalla necessaria documentazione a supporto.
La documentazione fornita è infatti parziale e non tale da giustificare la maggior parte delle operazioni in contestazione.
Peraltro, in relazione alla motivazione dell'avviso di accertamento, lo stesso esplicita i motivi di non idoneità delle giustificazioni della società in ordine all'irrilevanza fiscale delle movimentazioni finanziarie.
In ordine, poi, alla redditività media la Corte ritiene che il dato di base sia stato legittimamente tratto dai dati forniti da altri contribuenti operanti nel medesimo settore di attività della società ricorrente e dislocati nello stesso territorio;
Lo stesso è dunque stato tratto da un idoneo gruppo rappresentativo cui fare oggettivo riferimento Peraltro, deve evidenziarsi che le controdeduzioni dell'Agenzia, sui distinti motivi di gravame, non sono state successivamente contestate da parte ricorrente.
Le spese, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, seguono la soccombenza e devono essere liquidate tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4 comma 1 del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 2022.
Tenuto conto del valore della controversia e dei conseguenti compensi tabellari previsti per i giudizi innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado, devono, pertanto, essere, liquidati complessivi euro 1.311,00 applicando i minimi tabellari previsti per il valore della controversia in considerazione della non particolare complessità della controversia oltre oneri dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese del presente giudizio liquidate in complessivi € 1.311,00 oltre oneri dovuti.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FACCIOLLA EUGENIO, Presidente
BUCARELLI ENZO, EL
LEONARDO FILIPPO PE, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4798/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Dei Plutino N. 4 89127 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7030101666 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7030101666 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7030101666 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 212/2026 depositato il
27/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio l'ufficio del Ministero delle finanze (Agenzia delle Entrate).
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava l'avviso di accertamento n.
TD7030101666/2024 notificato in data 18/04/2025, con cui l'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria, considerata l'omessa presentazione del Modello Unico SC/2019, in applicazione delle disposizioni dell'art. 39 comma 2 del D.P.R. 600/1973, accertava per l'anno di imposta 2018 nei confronti della ricorrente
Ricorrente_1 SRL un reddito complessivo da sottoporre a tassazione pari ad € 78.469,00, a fronte di quello dichiarato pari ad € 0,00.
La società ricorrente esercita l'attività di “Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse” – codice
920009 effettuato per mezzo di distributori automatici.
Dai dati in possesso dell'Ufficio risultava che la stessa non avesse presentato il Modello Unico
SC 2019 per l'anno d'imposta 2018; mentre avesse presentato in data 30/04/2019 il modello Iva/2019
(identificativo n. 18541110407 – 0000001), indicando nel quadro VE al rigo VE33 operazioni esenti per
€.12.150,00 e nel quadro VF acquisti per €.2.911,00ed una imposta in detrazione pari a 0; ha omesso la presentazione del Modello IRAP 2019 per l'anno d'imposta 2018.
L'Ufficio, sulla base della autorizzazione del Direttore Nominativo_1 delle Entrate della Calabria n. 22/2019 – prot. n. 16928/2019 del 30/05/2019, richiedeva ai soggetti indicati nell'art. 32, comma 1, n. 7, del DPR 600/73, le indagini bancarie ricevute le quali invitava la parte a giustificare tutte le movimentazioni analiticamente inserite nell'invito n. I00368/2024 richiedendo anche, per l'anno d'imposta 2018, l'esibizione di precisa documentazione contabile ed extracontabile attestante la corretta contabilizzazione delle movimentazioni finanziarie (vedi dettaglio invito).
la Ricorrente_1 SRL, nel corso del contraddittorio svoltosi in data 10/09/2024 (p.v. prot. n. 133234), per il tramite di un professionista delegato, esibiva SOLO PARTE della documentazione contabile amministrativa.
Sulla base dell'ammontare delle movimentazioni finanziarie rilevate, l'Ufficio, quindi, computava un totale di ricavi pari ad € 265.816,00 cui veniva applicata la redditività media del settore calcolata nella misura del
29,52% per un reddito imponibile di € 78.469,00.
Con il ricorso la società eccepiva che l'Ufficio non aveva dato atto delle ragioni per le quali le giustificazioni offerte in sede di contraddittorio preventivo non fossero idonee a superare la presunzione legale relativa di cui all'art. 32 Dpr 600/73 e eccepiva l'irrilevanza di alcune delle movimentazioni finanziarie in entrata riscontrate dall'Ufficio, nonché l'errata determinazione del campione assunto a parametro ai fini del computo della redditività media, di cui pure si chiede il ricalcolo con aliquota del 20,00% da applicarsi ai soli versamenti contestati di € 132.535,00.
In particolare la società oltre ad avere fornito l'indicazione del beneficiario aveva esibito i contratti per l'affidamento delle attività di promozione, pubblicizzazione e diffusione dei giochi a distanza, stipulati con la
Società_3 SRLS e con la Società_4 SRL nonché gli ulteriori contratti di partecipazione in scommesse sportive assistite stipulati con i sig. Nominativo_2, Nominativo_3, Nominativo_4, Nominativo_5, Pierpaoli e Nominativo_6, Nominativo_7, Nominativo_6, Nominativo_8 e Nominativo_9.
Nella specifica della ripresa, con riferimento al dettaglio delle movimentazioni e alle giustificazioni offerte al fine di superare la presunzione legale relativa, evidenziava, in relazione ai:
• BONIFICI RICEVUTI DALLA Società_3 SRLS A SEGUITO DEL CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA ATTIVITÀ DI PROMOZIONE, PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE DEI GIOCHI
A DISTANZA PER UN TOTALE DI € 16.335,00 che i detti bonifici trovavano fondamento nei contratti per l'affidamento della attività di promozione, pubblicizzazione e diffusione dei giochi a distanza, stipulati
• BONIFICI RICEVUTI DAI SIGG. PIERPAOLI, Nominativo_5, Nominativo_7, Nominativo_6, Nominativo_8 E Nominativo_9 PER CONTRATTI DI PARTECIPAZIONE IN SCOMMESSE SPORTIVE ASSISTITE PER UN TOTALE DI € 95.000,00 s che i detti bonifici trovavano fondamento nei contratti di partecipazione in scommesse sportive assistite (a titolo esemplificativo, come le somme versate dal sig. Nominativo_5 per un importo pari ad € 20.000,00 in data 16/10/2018 venivano successivamente accreditate nei giorni successivi alla Società_3 Srls.) Pertanto anche i predetti movimenti per un ammontare pari ad € 95.000,00 non potranno che essere computati in diminuzione dall'ammontare dei maggior ricavi accertati.
• IN RELAZIONE AI PRELEVAMENTI ritenuti dall'Ufficio non giustificati per un ammontare complessivo pari ad € 125.648,50 deve rilevarsi come nel caso di specie la presunzione di imponibilità fosse stata superata dall'indicazione del beneficiario, dovendosi comunque escludersi tutti i bonifici effettuati dalla società ricorrente nei confronti della società Società_3 SRLS nonché dei soggetti che avevano sottoscritto contratti di partecipazione in scommesse sportive assistite (cfr contratti stipulati con i sigg. Nominativo_2, Nominativo_3, Nominativo_4, Nominativo_5, Pierpaoli e Nominativo_6, Nominativo_7, Nominativo_6, Nominativo_8 e Nominativo_9 ), residuando così soltanto prelevamenti non giustificati non superiori ad € 700,00.
• IN RELZIONE ALLA REDDITIVITA' APPLICATA (pari al 29.52%) riteneva che quella corretta non potesse essere superiore al 20,00 % (sulle movimentazioni residue pari ad € 13.600,00 - corrispondenti alla minor somma dei versamenti e prelevamenti effettivamente non giustificati) dal momento che la redditività del 29,52% individuata dall'Ufficio, è viziata dalla inclusione di alcune imprese similari con redditività assolutamente non riscontrabili in base all'id quod plerumque accidit (vedi percentuali del 89,87% evidentemente originate dalla rilevazione di componenti straordinarie di reddito che non possono essere prese a base del calcolo).
Si costituiva l'ente impositore Agenzia delle Entrate che sosteneva la legittimità del proprio operato. Nello specifico ha evidenziato che la società
non ha esibito parte della documentazione contabile amministrativa obbligatoria;
ha indicato le giustificazioni delle operazioni, tuttavia per la maggior parte di esse, a supporto, non ha allegato documentazione contabile e/o bancaria;
pertanto, non ha fornito chiarimenti in relazione alle singole movimentazioni finanziarie di accredito e di addebito dettagliatamente riepilogati negli allegati allo stesso invito”.
che la motivazione circa l'inefficacia probatoria delle giustificazioni fornite – condivisibile o meno dalla società verificata – è comunque presente nell'atto impositivo, ove peraltro sono specificamente riportate in apposito grafico le operazioni attive e passive oggetto di espresso riconoscimento e contestate precedentemente con invito.
Che il ricorrente non solleva alcuna eccezione in ordine al residuo importo di € 24.000,00 (€ 135.335,00 -
€111.33500), di cui va quindi affermata la definitività
Che in relazione ai prelevamenti ritenuti dall'Ufficio non giustificati l'ammontare complessivo è pari ad
€.125.648,50 – a fronte di un contestato pari ad € 130.481,09 (vedi avviso di accertamento pag.15) – e che il ricorrente ometta di sollevare alcuna eccezione in ordine al residuo importo di € 4.832,59 (€ 130.481,09 -
€125.648,50) di cui va quindi affermata la definitività; trattasi di prelevamenti effettuati presso il Banca_1 (Banca_2) relativi al rapporto n.27564 (€.3.727,59) e quelli relativi al rapporto n. 65080540 )
€.1.105,00 con Banca_2.
che le giustificazioni addotte non possono trovare accoglimento al lume del consolidato insegnamento professato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di indagini finanziarie atteso che la società non ha fornito documentazione contabile riconducibile alle già menzionate movimentazioni bancarie, in grado di provare le commissioni e i corrispettivi, di cui ai suddetti contratti che recentemente sulle stesse questioni oggetto del presente giudizio ma per l'anno 2017 si è pronunciata un'altra Sezione della Corte rigettando il ricorso (sentenza n.5832/03/2025 del 03/04/2025 depositata in data 11/08/2025).
In relazione alla difesa di parte resistente e alle produzioni effettuate il ricorrente nulla osservava e replicava.
Il ricorso è infondato e, quindi, va rigettato.
Questa Corte condivide quanto già statuito nella sentenza n. 5832/03/2025 del 03/04/2025 depositata in data 11/08/2025).
L'omessa esibizione della documentazione richiesta legittima gli accertamenti bancari effettuati.
In relazione alle deduzioni del ricorrente con le “spiegazioni” fornite per escludere il recupero deve rilevarsi che le stesse non sono state supportate, né nella fase amministrativa né in quella giurisdizionale, dalla necessaria documentazione a supporto.
La documentazione fornita è infatti parziale e non tale da giustificare la maggior parte delle operazioni in contestazione.
Peraltro, in relazione alla motivazione dell'avviso di accertamento, lo stesso esplicita i motivi di non idoneità delle giustificazioni della società in ordine all'irrilevanza fiscale delle movimentazioni finanziarie.
In ordine, poi, alla redditività media la Corte ritiene che il dato di base sia stato legittimamente tratto dai dati forniti da altri contribuenti operanti nel medesimo settore di attività della società ricorrente e dislocati nello stesso territorio;
Lo stesso è dunque stato tratto da un idoneo gruppo rappresentativo cui fare oggettivo riferimento Peraltro, deve evidenziarsi che le controdeduzioni dell'Agenzia, sui distinti motivi di gravame, non sono state successivamente contestate da parte ricorrente.
Le spese, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, seguono la soccombenza e devono essere liquidate tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4 comma 1 del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 2022.
Tenuto conto del valore della controversia e dei conseguenti compensi tabellari previsti per i giudizi innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado, devono, pertanto, essere, liquidati complessivi euro 1.311,00 applicando i minimi tabellari previsti per il valore della controversia in considerazione della non particolare complessità della controversia oltre oneri dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese del presente giudizio liquidate in complessivi € 1.311,00 oltre oneri dovuti.