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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 07/03/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9339/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Prima - Sezione volontaria giurisdizione in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Teresa Giardino Presidente rel. dott. Gaia Muscato Giudice dott. Ilenia Miccichè Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 9339/2024 promossa congiuntamente da
, nata a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 dell'avv. LORELLA MERCANTI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
LORELLA MERCANTI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo.
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona del dott. Maria Chiara Vedovato.
Avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti: Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in SIRACUSA in data 2/05/2013, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al nr. 40, Parte II, Serie A, Anno 2013, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 29/10/2024.
Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la domanda congiunta presentata dai ricorrenti indicati in epigrafe, a mezzo del ricorso depositato in Cancelleria il 29/10/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.;
Visti i documenti ad esso allegati;
Preso atto delle dichiarazioni delle parti rese personalmente all'udienza tenutasi in presenza in data 25/02/2025;
Letto l'art. 5 l. 898/70, e successive modificazioni;
Verificato che ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. 01.12.70 n. 898, come modificato dal d.lgs. 149/2022;
Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
Visto il parere favorevole del PM;
Ritenuto che la specialità del rito e l'impossibilità della soccombenza determinano il non luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e in SIRACUSA in data 2/05/2013, con atto Parte_1 Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al nr. 40, Parte II, Serie A, Anno 2013, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 29/10/2024, da intendersi integralmente riportate;
- manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 152 septies disp. att. c.c.;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SIRACUSA di provvedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00.
Nulla per spese.
Perugia, 6/03/2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Teresa Giardino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Prima - Sezione volontaria giurisdizione in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Teresa Giardino Presidente rel. dott. Gaia Muscato Giudice dott. Ilenia Miccichè Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 9339/2024 promossa congiuntamente da
, nata a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 dell'avv. LORELLA MERCANTI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
LORELLA MERCANTI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo.
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona del dott. Maria Chiara Vedovato.
Avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti: Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in SIRACUSA in data 2/05/2013, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al nr. 40, Parte II, Serie A, Anno 2013, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 29/10/2024.
Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la domanda congiunta presentata dai ricorrenti indicati in epigrafe, a mezzo del ricorso depositato in Cancelleria il 29/10/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.;
Visti i documenti ad esso allegati;
Preso atto delle dichiarazioni delle parti rese personalmente all'udienza tenutasi in presenza in data 25/02/2025;
Letto l'art. 5 l. 898/70, e successive modificazioni;
Verificato che ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. 01.12.70 n. 898, come modificato dal d.lgs. 149/2022;
Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
Visto il parere favorevole del PM;
Ritenuto che la specialità del rito e l'impossibilità della soccombenza determinano il non luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e in SIRACUSA in data 2/05/2013, con atto Parte_1 Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al nr. 40, Parte II, Serie A, Anno 2013, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 29/10/2024, da intendersi integralmente riportate;
- manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 152 septies disp. att. c.c.;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SIRACUSA di provvedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00.
Nulla per spese.
Perugia, 6/03/2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Teresa Giardino