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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/12/2025, n. 4643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4643 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, sezione 1^ civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
1. dott. Giuseppe Disabato - Presidente
2. dott.ssa Laura Cantore - Giudice
3. dott.ssa Valeria Guaragnella - Giudice relatore ha pronunciato, con l'intervento del P.M., la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2025 sotto il numero d'ordine 3940, avente per oggetto separazione giudiziale dei coniugi, vertente tra
(avv. D. Marzano) Parte_1
-Ricorrente-
e
(avv. M. Zanivan) CP_1
-Resistente-
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Su richiesta di parte, all'udienza del 28.11.2025 il Giudice delegato ha autorizzato la precisazione delle conclusioni preliminarmente sulla questione di stato.
La causa è stata quindi rimessa direttamente al Collegio.
La domanda di separazione è fondata e pertanto merita accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 c.c. (come novellato dall'art. 33 l. n.
151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, che la prosecuzione della convivenza sia divenuta insopportabile risulta non solo dalla circostanza che il tentativo di conciliazione esperito dal Giudice delegato è fallito, ma anche dal contenuto degli atti.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale a causa delle insanabili divergenze tra le parti. Pertanto, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato, prevista dall'art. 473 bis.22 comma 4° cpc, va dichiarata la separazione personale tra i coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
La causa dovrà quindi proseguire per tutte le altre questioni controverse, come da separata ordinanza collegiale.
La regolamentazione delle spese è rimessa al provvedimento definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 CP_1 già uniti in matrimonio in Bari il giorno 10.09.2015 (atto n. 13, Parte II, Serie A,
2015); manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza;
provvede per l'ulteriore istruzione della causa con separata ordinanza;
spese al definitivo.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Sezione 1^ Civile del
Tribunale, il giorno 16.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Guaragnella Dott. Giuseppe Disabato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, sezione 1^ civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
1. dott. Giuseppe Disabato - Presidente
2. dott.ssa Laura Cantore - Giudice
3. dott.ssa Valeria Guaragnella - Giudice relatore ha pronunciato, con l'intervento del P.M., la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2025 sotto il numero d'ordine 3940, avente per oggetto separazione giudiziale dei coniugi, vertente tra
(avv. D. Marzano) Parte_1
-Ricorrente-
e
(avv. M. Zanivan) CP_1
-Resistente-
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Su richiesta di parte, all'udienza del 28.11.2025 il Giudice delegato ha autorizzato la precisazione delle conclusioni preliminarmente sulla questione di stato.
La causa è stata quindi rimessa direttamente al Collegio.
La domanda di separazione è fondata e pertanto merita accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 c.c. (come novellato dall'art. 33 l. n.
151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, che la prosecuzione della convivenza sia divenuta insopportabile risulta non solo dalla circostanza che il tentativo di conciliazione esperito dal Giudice delegato è fallito, ma anche dal contenuto degli atti.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale a causa delle insanabili divergenze tra le parti. Pertanto, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato, prevista dall'art. 473 bis.22 comma 4° cpc, va dichiarata la separazione personale tra i coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
La causa dovrà quindi proseguire per tutte le altre questioni controverse, come da separata ordinanza collegiale.
La regolamentazione delle spese è rimessa al provvedimento definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 CP_1 già uniti in matrimonio in Bari il giorno 10.09.2015 (atto n. 13, Parte II, Serie A,
2015); manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza;
provvede per l'ulteriore istruzione della causa con separata ordinanza;
spese al definitivo.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Sezione 1^ Civile del
Tribunale, il giorno 16.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Guaragnella Dott. Giuseppe Disabato