Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/01/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la Corte di Appello di Napoli – Sezione Specializzata in materia di Imprese – riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Caterina Molfino Presidente rel. est.
dott. Paolo Celentano Consigliere
dott. Giovanni Galasso Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3050 del Ruolo Generale degli affari contenziosi del 2023 , avente ad oggetto: azione di responsabilità vs gli organi amministrativi e di controllo
TRA
( c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avvocato Giuseppe Maturo ( c.f. in virtù di procura alle liti CodiceFiscale_2
apposta in calce all'atto di appello
APPELLANTE
CONTRO
capitale ridotto”, [P. Controparte_1
IVA ], in persona del Curatore dr. rappresentata e difesa, P.IVA_1 CP_2
giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione in virtù di autorizzazione del Giudice
Delegato (ammessa al patrocinio a spese dello Stato ex art. 144 del D.P.R. n. 115/2002), dall'avv. Mauro Carrozzini [codice fiscale ] C.F._3
APPELLATO
NONCHE'
procura speciale ad litem rilasciata in calce alla comparsa di costituzione dall'Avv.
Giuseppina Melillo (c.f. ) CodiceFiscale_5
SVOLGIMENTO del PROCESSO e CONCLUSIONI
Con sentenza n. 14/2019 dell'8.3.019, il Tribunale di Benevento ha dichiarato il fallimento della in persona dell'amministratore in carica Controparte_4 CP
, nominato in data 7.12.2015.
[...]
La suddetta carica era stata ricoperta dall'epoca della costituzione della società, 7.6.2013, da , fino alla sua sostituzione il 7.12.2015 . Parte_1
Con citazione notificata il 12.10.2020, il Curatore ha convenuto dinanzi al Tribunale di
Benevento i due amministratori per ottenere il risarcimento dei danni da mala gestio della società ex art. 2043 c.c. e 146 L.F. per aver assunto condotte gravemente pregiudizievoli determinanti danni per la società e per i creditori sociali.
In particolare, la Curatela ha allegato che:
- un unico bilancio è stato depositato – il 30.9.2014, quindi dal pregresso amministratore – datato al 31.12.2013;
- dagli atti, dalla documentazione acquisita al fallimento e dalle indagini del curatore nonché dal parere motivato espresso dallo stesso in virtù delle risultanze postfallimentari, è emersa la grave responsabilità dei già amministratori, ai sensi dell'art. 146 L.F., sia sotto il profilo della responsabilità verso la società (art. 2392 e
2476 c.c.) sia sotto il profilo della responsabilità verso i creditori sociali (art. 2394
c.c.) e della responsabilità per affari intrapresi dopo il verificarsi di un fatto che avrebbe dovuto determinare lo scioglimento della società, oltre che in via extracontrattuale ex art. 2043 c.c..
Nel giudizio dinanzi al Tribunale di Benevento si sono costituiti entrambi i convenuti, contestando la domanda e chiedendone il rigetto. A seguito di declaratoria di incompetenza in favore del Tribunale delle Imprese di Napoli, la Curatela ha riassunto tempestivamente il giudizio reiterando le seguenti conclusioni : “a) pronunziare declaratoria nei confronti dei convenuti, attesa la di loro responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale, anche ex art. 2043 c.c., ex art. 146 l. fall. e comunque per le ragioni tutte esposte, nei confronti della società, dei creditori sociali, e per essi del fallimento istante;
b) condannare consequenzialmente essi convenuti come innanzi generalizzati, in solido, al risarcimento in favore del istante dei danni derivati allo stesso ed in particolare alla somma di euro 862.371,82 (salvo CP_1
l'eventuale incremento da accertare in via definitiva) e l'attivo come rinvenuto (praticamente nullo) o comunque in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, ed in ogni caso, occorrendo, con criterio equitativo;
il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi, gli uni cumulativamente all'altra, da computare dalla domanda al soddisfo; c) condannare i convenuti in solido, inoltre, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre al rimborso per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge”.
In fase di riassunzione si è costituito solo il chiedendo il rigetto della domanda Pt_1
deducendo che parte attrice non aveva provato il nesso causale tra le condotte di mala gestio
a lui imputate ed il danno.
Con sentenza n. 5252/2023, i due amministratori sono stati condannati in solido al risarcimento dei danni cagionati alla società fallita ed ai creditori, in favore del CP_1
attore, nella misura di Euro 968.851,43 – corrispondente al deficit fallimentare - e con separato decreto sono stati condannati a rifondere in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 TUSG 115/2002 le spese per la rappresentanza e difesa del , ammesso al CP_1
PSS.
Con una citazione notificata alla Curatela ed al a mezzo pec il 21.6.2023, il CP
si è appellato a questa Corte per ottenere la riforma della decisione di primo grado Pt_1
e, quindi, il rigetto delle domande a lui rivolte.
A sostegno del gravame ha lamentato ( riassumendo le doglianze secondo lo schema espositivo definito “sintesi” a pag. 6 dell'atto di appello):
a) “ la carenza di prova in ordine alla omessa consegna delle scritture contabili da parte del al successivo amministratore;
Pt_1 b) la carenza di prova della distrazione dell'attivo;
c) la carenza di prova dell'omessa tenuta delle scritture da parte del , fatto da Pt_1
cui il Tribunale ha fatto discendere l'impossibilità per la curatela di recuperare eventuali crediti della società;
d) la mancata prova del nesso eziologico tra l'omesso deposito del bilancio dell'esercizio “2013”, unica omissione accertata in capo al , ed il presunto Pt_1
danno addotto dal fallimento;
e) omessa prova della responsabilità del in relazione ad eventuali danni subiti Pt_1
dalla società e/o dai soci o creditori, quindi dal;
CP_1
f) erronea liquidazione equitativa del danno dedotto da controparte”.
Il si è costituito il 26.7.2023 per resistere all'appello di cui ha chiesto la CP_1
declaratoria di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, il rigetto.
Con una “comparsa di costituzione” depositata l'1.9.2023, si è costituito CP
, amministratore in carica alla data del fallimento, argomentando di non avere
[...]
avuto nessuna effettiva responsabilità gestoria della società, in ragione del rapporto di fiducia che ha avuto con il , che lo aveva più volte “rassicurato sul buon Pt_1
andamento della società”. Ha allegato che le perdite indicate dalla curatela si erano
“evidentemente” create anteriormente alla sua nomina e che nessuna responsabilità poteva a lui essere imputata. Ha chiesto “ riformare la sentenza n. 5252/2023 …….impugnata con il presente giudizio e rigettare la domanda di risarcimento” nei propri riguardi, con il favore delle spese di giudizio.
Non essendo state coltivate le istanze di sospensiva ex art. 283 c.p.c. incardinate nell'atto di costituzione da ciascun amministratore, la Corte ha fissato l'udienza di conclusioni e, a seguito di discussione orale, si è riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è ammissibile a norma dell'art. 342 c.p.c. – nella formulazione applicabile ratione temporis di cui al D. Lgs. 149/2022 – posto che, pure se l'atto introduttivo è caratterizzato da notevole prolissità narrativa, a pagina sei contiene una sintesi numerata delle doglianze, cui può riconoscersi sufficiente chiarezza e specificità.
Nel merito, l'appello è palesemente infondato in quanto le doglianze sottoposte dal alla Corte, da esaminare congiuntamente stante la loro connessione, sono attinenti Pt_1
a circostanze e difese tutte smentite nel giudizio di primo grado, nell'ambito del quale l'odierno appellante non ha offerto alcun contributo probatorio di contrasto alle allegazioni della Curatela ed alle emergenze documentali raccolte.
Quanto alla omessa tenuta delle scritture contabili, di cui alle lett. a) e c) della sintesi, deve premettersi subito che bene ha fatto il giudice di primo grado a ritenere provata la circostanza a carico di entrambi gli amministratori – colpevoli di una chiara e grave condotta inadempiente - posto che il in primo grado non ha avuto cura di Pt_1
provare quanto flebilmente affermato, cioè di averle consegnate al nuovo amministratore, pur a fronte di specifica allegazione, circostanziata e descrittiva, del mancato rinvenimento delle scritture e del contenuto delle dichiarazioni – di segno opposto - rese dall'amministratore al Curatore.
Quanto alle altre doglianze, giova evidenziare che nel giudizio di primo grado il Pt_1
non ha contestato le seguenti emergenze:
- esistenza e quantificazione del passivo in complessivi € 968.851,43 ( di cui 659,58 di cui alla domanda della Camera di Commercio di Benevento, € 861.712,24 di cui alla domanda dell'Agenzia Entrate Riscossione, € 65.455,00 di cui alla domanda della Cassa Edile Provincia di Benevento ed € 41.024,61 di cui alla domanda tardiva dell'Agenzia Entrate Riscossione);
- l'inesistenza dell'attivo, risultata dal verbale d'inventario del 19/04/2019;
- il mancato rinvenimento di scritture contabili nella sede della società o presso l'amministratore o presso un professionista di fiducia;
- il deposito di un solo bilancio, al 31.12.2013, effettuato in data 30.9.2014;
- il mancato deposito dei bilanci per i sei anni successivi.
A fronte di tali emergenze non contestate, le doglianze del appaiono inconsistenti. Pt_1 Deve premettersi che la Curatela del fallimento ha esercitato con l'atto introduttivo, in conformità dei propri poteri, sia l'azione sociale di responsabilità, disciplinata dall'art.2393
c.c. ( azione sociale di responsabilità) funzionale al risarcimento dei danni cagionati alla società a seguito dell'inadempimento commesso con dolo o con colpa dagli amministratori ai doveri giuridici loro imposti dalla legge o dallo statuto, sia l'azione dei creditori sociali, regolamentata dall'art. 2394 c.c., volta a ristorare i danni da essi subiti dall'inosservanza, con dolo o con colpa, da parte degli amministratori degli obblighi di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, da cui sia derivata la sua insufficienza al soddisfacimento completo dei loro crediti.
Ebbene, poiché l'azione di responsabilità sociale ex art. 2393 c.c., ha natura contrattuale, presupponendo un danno prodotto alla società dall'inadempimento - doloso o colposo - degli amministratori ai doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo, chi agisce con l'azione di responsabilità sociale ha l'onere di individuare i comportamenti contrari alla legge o allo statuto posti in essere dai convenuti in responsabilità, il danno che ne è conseguito ed il nesso causale tra il comportamento denunciato e il danno di cui si chiede il risarcimento;
spetta invece ai convenuti, ai sensi dell'art. 1218 c.c., dimostrare che l'inadempimento agli obblighi legali o statutari è derivato da fatti ad essi non imputabili.
Con l'atto di citazione la Curatela ha contestato ai due amministratori succedutisi una specifica grave negligenza per la mancata tenuta dei libri e delle scritture contabili, “per il quanto meno a far data dal 1/01/2014 alla data di cessazione dalla carica (atto Parte_1
del 18/10/2015 iscritto il 17/12/2015) e per il per il periodo successivo” ( sic in Controparte_3
atto introduttivo) con inosservanza dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dall'atto costitutivo della società.
Inoltre ha contestato la grave imperizia mostrata nella conduzione della società, tenuto conto dei risultati negativi realizzati in uno stretto spazio temporale e della falsa rappresentazione della situazione patrimoniale non riscontrata nei fatti rispetto a quanto inserito nell'unico bilancio presentato, chiuso al 31.12. 2013.
Ha allegato che in sede di inventario in sostanza non sono stati rinvenuti beni di sorta e che, tenuto conto della qualità e quantità dei crediti ammessi al passivo ( creditori Cassa Edile Provincia di Benevento, Agenzia Entrate Riscossione e Camera di Commercio di
Benevento), doveva ritenersi che la società fallita aveva svolto una consistente attività nel campo edilizio e delle costruzioni, i cui frutti, tuttavia, non sono stati in alcun modo rinvenuti nelle casse della società.
Il Tribunale ha correttamente interpretato le emergenze processuali ed ha ricostruito mediante presunzioni gravi, precise e concordanti ed in assenza di contributi probatori di contrasto l'esistenza di condotte pregiudizievoli dei due amministratori, responsabili per aver condotto la società con evidente imperizia nel far crescere in modo esponenziale il passivo già nei primi anni di vita della società e per aver distratto l'attivo; sul punto il
Tribunale ha precisato correttamente che l'esistenza dell'attivo “disperso” è risultata indirettamente provata dal fatto che la società ha accumulato un elevato debito previdenziale nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – dal che deriva logicamente che aveva avuto un notevole volume di affari in coerenza con l'oggetto sociale - e che in sede di inventario nessuno strumento di lavoro, attrezzatura, automezzo, macchinario ( immobilizzazioni materiali) è stato rinvenuto, circostanza di chiara interpretazione se riferita ad una impresa edilizia, che senza beni strumentali non avrebbe potuto in alcun modo operare.
Né può ritenersi, come vorrebbe l'appellante, che a suo carico non sarebbero emerse responsabilità gestorie ma unicamente il mancato deposito del bilancio del 2014, stante il fatto che – anche in ragione dell'assenza di contributi probatori di contrasto da parte del in relazione alla consegna delle scritture contabili all'amministratore subentrato – Pt_1
l'omessa tenuta delle scritture contabili – di per sé valutabile come condotta di mala gestio
- è stata correttamente addebitata anche a lui e costituisce condotta che va ad aggiungersi e combinarsi con il mancato deposito del bilancio al 31.12.2014, pacificamente omesso.
Dall'omessa tenuta delle scritture è derivata l'impossibilità per la Curatela di verificare l'esistenza e ricostruire la consistenza dell'attivo che nel bilancio 2013 il dichiarava Pt_1
ammontare a ben 206.735,00 euro – di cui si sono perse le tracce da un punto di vista documentale e materiale. Correttamente il Tribunale ha richiamato l'indirizzo di legittimità di cui all'arresto delle
S.S.U.U. n. 9100/2015 ( ribadito, tra le altre, in Cass. n. 15245/2022) secondo il quale “
In tema di azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 l.fall., la mancanza di scritture contabili, ovvero la loro sommarietà o inintelligibilità, non è di per sé sufficiente a giustificare la condanna dell'amministratore in conseguenza dell'impedimento frapposto alla prova occorrente ai fini del nesso eziologico rispetto ai fatti causativi del dissesto, in quanto la stessa presuppone che sia comunque previamente assolto l'onere della prova circa l'esistenza di condotte per lo meno astrattamente causative di un danno patrimoniale, restando perciò applicabile il criterio del deficit fallimentare soltanto come criterio equitativo, per l'ipotesi di impossibilità di quantificare esattamente il danno in conseguenza dell'affermazione di esistenza della prova - almeno presuntiva - di condotte di tal genere”.
Nel caso in esame, da un lato sono state provate documentalmente condotte in concreto
– non solo astrattamente – causative del danno patrimoniale ( la sparizione dell' attivo, pur a fronte della desunta operatività dell'impresa, anche come assenza di immobilizzazioni materiali) e, dall'altro, che tali condotte fossero da addebitare ad entrambi gli amministratori secondo un principio di regolarità causale, essendo del tutto irragionevole il rimpallo di responsabilità tentato da entrambi;
ne è conseguita la corretta configurazione del danno arrecato alla società ed ai creditori, commisurato al cd. sbilancio, cioè alla differenza tra passivo ed attivo, secondo il criterio equitativo ammesso da consolidata giurisprudenza di legittimità ( anche Cass. 13220/2021).
Né può condividersi l'assunto del secondo il quale l'importo di oltre duecentomila Pt_1
euro appostato come attivo da crediti in realtà non avrebbe potuto essere considerato
“distratto” perché, in sostanza, non era stato incassato, affermazione di cui non ha offerto alcuna prova. Ed infatti, tenuto conto della contraddizione evidenziata tra debiti accumulati conseguenti a forza lavoro impiegata ed inesistenza dell'attivo, è doveroso presumere che i crediti siano stati riscossi e non versati nelle casse sociali;
nell'ipotesi contraria si era in presenza di perdita totale del capitale con conseguente obbligo degli amministratori di adottare le misure previste dall'art. 2482 ter c.c., che prescrive la convocazione “senza indugio” dell'assemblea per assumere le decisioni tese al ripianamento del capitale, oppure pervenire allo scioglimento della società a norma dell'art. 2484 comma 1 n. 4) c.c. . Tutto questo non è stato fatto, quindi, nell'ipotesi genericamente prospettata dallo stesso appellante, si sarebbe scelta la continuazione dell'attività, scelta non saggia e non corretta cui è conseguito il fallimento della società; ne consegue che la prova del nesso causale tra la condotta dell'amministratore e il danno patito sarebbe in re ipsa.
Maggiormente rispondente al tessuto processuale è, invece, l'evidenziata distrazione dell'attivo, accompagnata dalla costante omessa tenuta dei libri contabili, inadempimento agli obblighi dettati all'art. 2083 c.c., da cui è derivata l'impossibilità della ricostruzione puntuale del patrimonio sociale e della movimentazione succedutasi.
Ne consegue che correttamente il Tribunale ha ritenuto che, in mancanza di una prova contraria (il cui onere certamente spettava al convenuto ), il cospicuo passivo Pt_1
accumulato dalla società nel periodo 2014-2018 deve ascriversi ad entrambi gli amministratori in via solidale, per mancanza delle scritture contabili e del deposito dei bilanci in entrambi i periodi di competenza, anzi in sostanziale continuità gestoria. In merito a tale evidenziata “continuità”, illuminanti sono le dichiarazioni rese dal CP
al Curatore nella fase istruttoria fallimentare, che apoditticamente il considera Pt_1
evanescenti, da cui è emerso che l'odierno appellante ed il nuovo amministratore avevano rapporti di fiducia e collaborazione che fanno presumere una totale intesa sul modo di gestire la società.
In definitiva, l'appello del va respinto. Pt_1
Quanto alla posizione processuale del , contumace in sede di riassunzione, la sua CP
comparsa di costituzione va interpretata alla stregua di un appello incidentale, tenuto conto del fatto che, con esso, egli ha espressamente richiesto la riforma della sentenza di primo grado ed il rigetto della domanda nei suoi confronti. Tenuto conto del fatto che la sentenza di primo grado è stata notificata il 23.5.2023, il avrebbe dovuto fare CP
appello incidentale, a tutela della sua autonoma posizione debitoria quale debitore solidale, nel termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., e non lo ha fatto, dato che la sua comparsa di costituzione è stata depositata tardivamente, in data 1.9.2023 . Vero è che l'atto potrebbe valere quale appello incidentale tardivo ex art. 334 c.p.c., posto che il suo deposito è intervenuto nel termine decadenziale dettato dall'art. 343 co. 1 c.p.c.
( cfr. Cass. 15100/2024); in tal caso, tuttavia, l'impugnazione del deve essere CP
scrutinata sotto il profilo della sua ammissibilità ex art. 342 c.p.c.; tale verifica non gli è favorevole.
Ed infatti, la lettura dell'atto introduttivo rivela la sua totale difformità dal modello impugnatorio dettato dall'art. 342 c.p.c. ( nella formulazione applicabile), stante la genericità delle difese – con cui in sostanza il protesta la sua estraneità ai fatti, CP
difesa che si potrebbe logicamente giustificare solo se egli avesse affermato anche di essere stato “costretto” ad accettare la carica di amministratore e/o che l'ha ricoperta solo formalmente, circostanze che non ha affermato - e la mancata specifica critica delle parti della decisione di primo grado relative agli addebiti contestati, tra cui quello dell'omessa tenuta delle scritture, circostanza che egli non ha contestato. Ne consegue che, anche inteso come appello incidentale, esso è inammissibile.
In conclusione, l'appello principale va rigettato, l'appello incidentale va dichiarato inammissibile.
Sul governo delle spese del grado, va applicato il principio di cui all'art. 91 c.p.c.. Tenuto conto dell'ammissione del al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione delle CP_1
spese per la sua rappresentanza e difesa in appello va operata, a carico degli appellanti in solido, in favore dell'Erario. In applicazione dei parametri dettati dal D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, tenuto conto dello scaglione di valore applicabile, parametrato sul decisum, vanno liquidati
€ 3000,00 per la fase di studio, € 1800,00 per l'atto introduttivo, € 3850,00 per la trattazione ed € 4750,00 per la fase decisoria. In totale € 13.400,00 oltre rimborso delle spese generali nella misura di € 2010,00 ( totale generale € 15.410,00 ) oltre eventuali altri accessori se dovuti.
Spese compensate nel rapporto tra il ed il . Pt_1 CP Infine, considerato l'esito dell'appello, occorre, secondo quanto disposto dall'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte di entrambi gli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da ciascuno proposto.
PQM
la Corte d'Appello di Napoli – Sezione Specializzata inmateria di Imprese - come sopra composta, definitivamente giudicando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti della
[...] Controparte_5
nonchè sull'appello incidentale proposto da
[...] CP
, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli – Sezione Specializzata delle
[...]
Imprese n. 5252/2023 pubblicata il 22/05/2023, così provvede:
a) rigetta l'appello principale e dichiara inammissibile l'appello incidentale, confermando interamente la sentenza appellata;
b) condanna gli appellanti in solido al pagamento , in favore dell'Erario, delle spese relative alla rappresentanza e difesa del Fallimento, ammeso al patrocinio a spese dello Stato, liquidate nella misura complessiva di € 15.410,00 oltre diversi ed eventuali oneri di legge;
c) secondo quanto disposto dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dei medesimi appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per gli appelli proposti.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 21/01/2025
Il Presidente estensore
Dott. Caterina Molfino