Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/2015, n. 45347
CASS
Sentenza 6 maggio 2015

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Massime1

Il reato di manipolazione di mercato, previsto dall'art. 185 del D.Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58, ha natura di mera condotta per la cui integrazione è sufficiente che siano posti in essere comportamenti diretti a cagionare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, senza che sia necessario il verificarsi di tale evento; tuttavia, la natura di pericolo concreto di tale delitto esige, ai fini del perfezionamento del reato, la manifestazione fenomenica della idoneità dell'azione a mettere in pericolo l'interesse protetto dalla norma, costituito dal corretto ed efficiente andamento del mercato al fine di garantire che il prezzo del titolo nelle relative transazioni rifletta il suo valore reale e non venga influenzato da atti o fatti artificiosi o fraudolenti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente la sentenza impugnata avesse escluso la sussistenza del reato sulla base di un giudizio controfattuale, all'esito del quale aveva concluso che una diversa condotta degli imputati non avrebbe comportato un differente atteggiarsi del prezzo del titolo).

Commentari4

  • 1Sulla non configurabilità del reato di manipolazione del mercato
    Giulia Mentasti · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la sentenza che può leggersi in allegato, la Corte di Cassazione affronta il peculiare problema della configurabilità del reato di manipolazione del mercato ex art. 185 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria: d'ora in avanti TUF) nella procedura di IPO (acronimo di Initial Public Offering), ossia nel corso di quella particolare tipologia di offerta pubblica di vendita o di sottoscrizione finalizzata – tramite una sorta di sollecitazione all'investimento – alla diffusione dei titoli di una società tra il pubblico, necessaria per …

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  • 2Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale F. Spartaco, F. Ernesto e P. Lenka erano stati ritenuti responsabili del delitto di cui agli artt. 110 c.p. e 185 d.lgs. 58/1998, per avere, in concorso tra loro e tramite una pluralità di proposte di negoziazione (165 sedute e 330 aste), operato su azioni di Terni Energia s.p.a. (società operante nel settore fotovoltaico), in un periodo immediatamente successivo alla quotazione della società sul mercato Expandi (a seguito della comunicazione di un collocamento riservato agli investitori istituzionali - c.d. I.P.O. - luglio 2008) ed in vista di un successivo …

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  • 3Art. 25-sexies - Abusi di mercato [41]
    https://www.filodiritto.com/

  • 4Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 4 febbraio 2019

    RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale F. Spartaco, F. Ernesto e P. Lenka erano stati ritenuti responsabili del delitto di cui agli artt. 110 c.p. e 185 d.lgs. 58/1998, per avere, in concorso tra loro e tramite una pluralità di proposte di negoziazione (165 sedute e 330 aste), operato su azioni di Terni Energia s.p.a. (società operante nel settore fotovoltaico), in un periodo immediatamente successivo alla quotazione della società sul mercato Expandi (a seguito della comunicazione di un collocamento riservato agli investitori istituzionali - c.d. I.P.O. - luglio 2008) ed in vista di un successivo …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/2015, n. 45347
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45347
Data del deposito : 6 maggio 2015

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