Sentenza 6 maggio 2015
Massime • 1
Il reato di manipolazione di mercato, previsto dall'art. 185 del D.Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58, ha natura di mera condotta per la cui integrazione è sufficiente che siano posti in essere comportamenti diretti a cagionare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, senza che sia necessario il verificarsi di tale evento; tuttavia, la natura di pericolo concreto di tale delitto esige, ai fini del perfezionamento del reato, la manifestazione fenomenica della idoneità dell'azione a mettere in pericolo l'interesse protetto dalla norma, costituito dal corretto ed efficiente andamento del mercato al fine di garantire che il prezzo del titolo nelle relative transazioni rifletta il suo valore reale e non venga influenzato da atti o fatti artificiosi o fraudolenti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente la sentenza impugnata avesse escluso la sussistenza del reato sulla base di un giudizio controfattuale, all'esito del quale aveva concluso che una diversa condotta degli imputati non avrebbe comportato un differente atteggiarsi del prezzo del titolo).
Commentari • 4
- 1. Sulla non configurabilità del reato di manipolazione del mercatoGiulia Mentasti · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la sentenza che può leggersi in allegato, la Corte di Cassazione affronta il peculiare problema della configurabilità del reato di manipolazione del mercato ex art. 185 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria: d'ora in avanti TUF) nella procedura di IPO (acronimo di Initial Public Offering), ossia nel corso di quella particolare tipologia di offerta pubblica di vendita o di sottoscrizione finalizzata – tramite una sorta di sollecitazione all'investimento – alla diffusione dei titoli di una società tra il pubblico, necessaria per …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale F. Spartaco, F. Ernesto e P. Lenka erano stati ritenuti responsabili del delitto di cui agli artt. 110 c.p. e 185 d.lgs. 58/1998, per avere, in concorso tra loro e tramite una pluralità di proposte di negoziazione (165 sedute e 330 aste), operato su azioni di Terni Energia s.p.a. (società operante nel settore fotovoltaico), in un periodo immediatamente successivo alla quotazione della società sul mercato Expandi (a seguito della comunicazione di un collocamento riservato agli investitori istituzionali - c.d. I.P.O. - luglio 2008) ed in vista di un successivo …
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- 4. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 4 febbraio 2019
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale F. Spartaco, F. Ernesto e P. Lenka erano stati ritenuti responsabili del delitto di cui agli artt. 110 c.p. e 185 d.lgs. 58/1998, per avere, in concorso tra loro e tramite una pluralità di proposte di negoziazione (165 sedute e 330 aste), operato su azioni di Terni Energia s.p.a. (società operante nel settore fotovoltaico), in un periodo immediatamente successivo alla quotazione della società sul mercato Expandi (a seguito della comunicazione di un collocamento riservato agli investitori istituzionali - c.d. I.P.O. - luglio 2008) ed in vista di un successivo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/2015, n. 45347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45347 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2015 |
Testo completo
j 45 347 / 15 47 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 06/05/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA 479/2015- - Presidente - N. ARTURO CORTESE Dott. - Consigliere - Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO REGISTRO GENERALE N. 25861/2014 - Consigliere - Dott. ADET TONI NOVIK Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI - Rel. Consigliere - Dott. RAFFAELLO MAGI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MILANO BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. (BBVA) nei confronti di: BONSIGNORE VITO N. IL 03/07/1943 CALTAGIRONE FRANCESCO AN N. IL 02/03/1943 CIMBRI AR N. IL 31/05/1965 CONSORTE NI N. IL 16/04/1948 OP IL N. IL 25/05/1967 FA AN N. IL 11/10/1936 GNUTTI EMILIO N. IL 06/08/1947 LE DO N. IL 17/04/1940 LONATI ETTORE N. IL 08/06/1938 LONATI TI N. IL 27/06/1944 IC FA N. IL 11/10/1962 SACCHETTI IVANO N. IL 27/07/1944 STATUTO GIUSEPPE N. IL 26/02/1967 UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A. BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA S.C.A.R.L. HOPA S.P.A. avverso la sentenza n. 114/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del 06/12/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/05/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PAOLA FILIPPI che ha concluso per l'an anuuliomento ' ་༦ ཨཽཎཾ dille printe impugnate suche il nato i grants for pusud done,istaut o I con nduwo inna atpuolicea cowl juder pruned mille Norriton www.рошился Conclusioni delle parti private: L'avv. Accinni per la parte civile BA di IL chiede l'accoglimento del ricorso. L'avv. Coppi per l'imputato ZI chiede che i ricorsi del pubblico ministero e della parte civile siano dichiarati inammissibili. L'avv. Severino per l'imputato ON chiede che i ricorsi siano dichiarati inammissibili, e in subordine rigettati. L'avv. Dedola per gli imputati ON e CC conclude per l'inammissibilità e in subordine per il rigetto dei ricorsi. L'avv. Squbbi per gli imputati ON e CC si associa alle conclusioni LLavv. Dedola, precisando che la sentenza impugnata è una sentenza di assoluzione, e non di proscioglimento. L'avv. Biancolella per l'imputato LE conclude per l'inammissibilità e in subordine per il rigetto dei ricorsi. : . L'avv. Biancolella per l'imputato Statuto chiede il rigetto del ricorso, conclusione alla quale si associa l'avv. Trofino, 1 L'avv. Krogh per gli imputati AT OR e AT IO si riporta alle memorie difensive e chiede il rigetto dei ricorsi, che si collocano ai limiti LLammissibilità. L'avv. Ravaglia per gli imputati AT si associa alle conclusioni LLavv. Krogh e si riporta alle memorie depositate. L'avv. Zaccone per gli imputati MB e RE, nonché per gli enti UN Gruppo Finanziario s.p.a. e Hopa s.p.a., chiede il rigetto dei ricorsi. L'avv. Feno per l'imputato RE chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile per carenza di interesse all'impugnazione del pubblico ministero. L'avv. Alleva per l'ente NC Popolare LLIA NA chiede il rigetto dei ricorsi. L'avv. Bonvicini per l'imputato UT rileva che la parte civile non aveva concluso nei confronti LLimputato nel giudizio di primo grado e chiede il rigetto del ricorso del pubblico ministero. - : RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza n. 49362 del 7.12.2012 la 5^ sezione penale di questa Corte Suprema ha annullato con rinvio, su ricorso del Procuratore generale della Repubblica di Milano e della parte civile BA di IL BBVA, la sentenza pronunciata il 30.05.2012 con cui la Corte d'appello di Milano, riformando sul punto la sentenza di condanna pronunciata il 31.10.2011 dal Tribunale di Milano, . aveva assolto, perché il fatto non sussiste, IT RE, CO AE ON, RL MB, VA ON, NI OP, NT ZI, MI UT, UI LE, OR AT, IO AT, NO IC, VA CC e IU Statuto dal reato di manipolazione del mercato ex art. 185 D.Lgs. n. 58 del 1998, oggetto del capo d'imputazione sub A, revocando di conseguenza le sanzioni amministrative irrogate alle società UN Gruppo Finanziario s.p.a., NC Popolare LLIA NA s.c.r.l. ed Hopa s.p.a., . quali enti amministrativamente responsabili della condotta degli imputati ai sensi degli artt. 5 e 25-sexies D.Lgs. n. 231 del 2001, nonché le statuizioni civili in . favore della parte civile costituita BA IL Vizcaya Argentaria s.a.; e aveva contestualmente confermato la condanna di VA ON e VA CC per il reato di ostacolo alle funzioni di vigilanza ex art. 2638 comma 2 cod. civ., oggetto del capo B, nonché del solo ON anche per il reato di abuso di : informazioni privilegiate ex art. 184 comma 1 lett. b) D.Lgs. n. 58 del 1998, . ascritto al capo C, con condanna dei predetti alle conseguenti statuizioni risarcitorie in favore della OB, riducendo la sanzione pecuniaria irrogata alla UN Gruppo Finanziario s.p.a. per l'operato degli amministratori ON e CC. In particolare, per quanto qui interessa, la sentenza di annullamento aveva : giudicato incensurabile, in sede di legittimità, l'esclusione della sussistenza di un patto parasociale avente ad oggetto l'astensione dei contraenti dall'adesione all'OPS relativa all'acquisto delle azioni NL lanciata dal BA di IL, sulla quale la sentenza annullata aveva basato l'assoluzione degli imputati dal concorso nel reato di aggiotaggio contestato con riguardo alla "controscalata" del capitale sociale della NL operata dalla UN, ma aveva contestualmente censurato la decisione della Corte territoriale di ritenere che l'esclusione di tale dato fattuale precludesse l'esame di altri possibili profili di responsabilità degli imputati in ordine al reato di cui all'art. 185 D.Lgs. n. 58 del 1998, ricavabili . dalle condotte in concreto accertate nel giudizio di merito con riguardo, da un lato, alla falsità dei comunicati ripetutamente emessi dalla UN a giustificazione dei propri acquisti di azioni NL, basati sull'affermazione non : veritiera LLesclusivo interesse a tutelare con tali acquisti la joint venture in atto con NL Vita, e con riguardo, dall'altro, alla natura artificiosa degli acquisti, indiretti di azioni NL effettuati da UN per interposta persona o mediante le modalità rappresentate dalla contemporanea stipulazione di contratti di opzione c.d. put e call (funzionali a rendere vincolante il successivo trasferimento, alla scadenza, delle azioni a UN), e alla loro (eventuale) idoneità a integrare altrettante ipotesi di aggiotaggio informativo o manipolativo realizzate mediante comportamenti animati da un complessivo disegno fraudolento volto ad alterare l'andamento normale del prezzo del titolo NL sul mercato azionario, anche attraverso collegamento illecito di condotte singolarmente lecite. La pronuncia di annullamento e l'esigenza di celebrare un nuovo giudizio a carico degli imputati era dunque fondata sul vizio riscontrato nella motivazione della sentenza d'appello in ordine alla valutazione LLidoneità a integrare il reato di cui al capo A, in concorso con gli altri elementi costitutivi della fattispecie penale, delle condotte realizzate in qualità di autori materiali dal ON e dal CC, in concorso col MB, nonché del contributo causale che fosse stato . (eventualmente) consapevolmente e volontariamente apportato al progetto di . : "controscalata" occulta della NL dagli imputati aderenti al c.d. contropatto (secondo un elemento psicologico da accertarsi anche sulla base dei contenuti delle conversazioni intercettate), nonché ancora della veste di promotore del progetto di "controscalata" ANria assunto dal ZI in qualità di governatore all'epoca della NC d'Italia, anche mediante gli ostacoli frapposti all'OPS del BA di IL, nonché infine del ruolo dei soggetti apicali della NC OP LLIA NA e della società Hopa s.r.l., LE e UT, negli acquisti interposti di azioni NL per conto di UN;
con conseguente devoluzione al giudice di rinvio del compito di colmare la relativa lacuna motivazionale.
2. Con sentenza pronunciata il 6.12.2013 la Corte d'appello di Milano, all'esito del giudizio di rinvio, ribadiva l'assoluzione degli imputati dal reato di aggiotaggio sub A (per il quale erano nel frattempo maturati i termini di prescrizione) perché il fatto non sussiste, revocando di conseguenza la sanzioni pecuniarie irrogate per tale titolo agli enti ritenuti amministrativamente responsabili LLillecito, nonché le statuizioni civili in favore del BA di IL. Quanto alla contestazione di aggiotaggio informativo, la Corte territoriale rilevava l'oggettivo mendacio di una serie di comunicati UN, a partire da quello del 23.05.2005 diretto alla OB, dissimulanti il vero scopo perseguito dalla società di acquisire il controllo della NL sotto le vesti di un dichiarato interesse a consolidare invece, mediante il progressivo incremento della propria partecipazione ANria, l'investimento effettuato nella joint venture assicurativa NL Vita;
la reticenza, l'incompletezza e la non veridicità delle relative comunicazioni era d'altronde già stata accertata con riguardo al reato sub B, per il quale la condanna pronunciata nei confronti dei vertici di UN (ON e س 2 CC) era divenuta definitiva, in relazione all'ostacolo frapposto alle funzioni di vigilanza svolte dalla OB. La Corte territoriale dava quindi atto LLutilizzabilità, ai fini della decisione e nel : rispetto del principio del libero convincimento del giudice, della relazione OB del 22.10.2008, acquisita agli atti, quale contributo tecnico proveniente dall'organo ufficialmente preposto al controllo del corretto funzionamento delle regole del mercato azionario e investito istituzionalmente di funzioni di collaborazione con l'autorità giudiziaria nell'individuazione di fatti penalmente rilevanti, relazione che aveva individuato come non veritieri i comunicati UN contenenti le informazioni sulla dimensione della propria partecipazione in NL, con particolare riguardo all'omessa indicazione dei patti parasociali conclusi con una serie di aziende ANrie e alla qualificazione come potenziali, anziché come effettive, delle partecipazioni sottostanti ai contratti di opzione stipulati con una serie di investitori, pur ritenendo inidonea la falsità del relativo quadro informativo a tradursi in una manipolazione del mercato. Quanto alla contestazione di aggiotaggio manipolativo, la Corte territoriale rilevava che le precedenti decisioni di merito, inclusa quella annullata dalla Corte di legittimità, avevano riconosciuto che le condotte di acquisto indiretto di partecipazioni azionarie NL da parte di UN, compiute per interposta persona o mediante la stipulazione di contratti di opzione c.d. put e call (assimilabili negli effetti a una vendita a termine e funzionali a "parcheggiare" presso terzi le azioni così acquistate, in attesa delle autorizzazioni di AN all'incremento della partecipazione ANria), pur integrando operazioni negoziali in sé singolarmente lecite, erano astrattamente idonee a realizzare nel loro complessivo collegamento funzionale l'elemento di artificiosità stigmatizzato dalla norma penale, finalizzato a occultare al mercato il progetto di controscalata della NL perseguito da UN, mirante a conseguire una posizione dominante nella AN mediante una partecipazione azionaria superiore al 30% eludendo l'OPA obbligatoria prevista dalla legge;
rilevava tuttavia che, poiché al 18.07.2005 la partecipazione complessivamente detenuta da UN in NL, direttamente e per il tramite delle operazioni sopra descritte, era pari al 24,6%, il superamento della soglia del 30% senza ricorrere all'OPA (alterando il corso del prezzo del titolo NL sul mercato, protetto dalla norma incriminatrice), costituente l'obiettivo perseguito da UN con mezzi in ipotesi artificiosi, postulava necessariamente un accordo parasociale occulto coi c.d. contropattisti, la cui esistenza era stata esclusa dalla sentenza annullata con statuizione ormai definitiva. Quanto alla posizione dei contropattisti e all'eventuale idoneità della loro condotta a contribuire, in modo consapevole e deliberato, al progetto di scalata ANria di UN senza passare, a differenza del BA di IL, dal lancio di س 3 : un'OPA obbligatoria al momento del raggiungimento della partecipazione del 30% (che avrebbe imposto la fissazione di un prezzo predeterminato dei titoli, diverso da quello contrattabile sul mercato), OPA che era stata invece lanciata solo dopo l'acquisizione della maggioranza assoluta del capitale sociale, la Corte territoriale dava atto del ruolo di interlocutore obbligato del c.d. "contropatto" - titolare di una partecipazione complessiva in NL nell'ordine del 26-27% per - chiunque intendesse scalare la AN, tale da rendere necessaria, secondo la sentenza di primo grado, l'elaborazione di una strategia preventiva da parte di UN contemplante una sinergia operativa coi contropattisti, anche al fine di contenere i costi economici LLoperazione. Il giudice di rinvio riteneva insussistente la prova di un concorso efficiente e consapevole dei contropattisti al perseguimento dello scopo del raggiungimento del controllo, non disvelato al mercato, del 30% delle azioni NL senza lanciare I'OPA obbligatoria, in tesi perseguito da UN, valorizzando proprio il ruolo di interlocutori e controparti di UN degli esponenti del contropatto, titolari di un interesse proprio e autonomo a massimizzare il valore patrimoniale della loro partecipazione azionaria in relazione alle scalate contemporaneamente in atto della NL da parte di UN e del BA di IL, che giustificava logicamente un atteggiamento unitario e compatto dei contropattisti nella trattativa, condotta in funzione dei loro interessi e non in adesione a quelli di UN, come riscontrato dal contenuto di numerose telefonate rivelanti l'atteggiamento non univoco degli interlocutori in ordine alla condotta da adottare nei confronti di UN, dettando condizioni e talora frapponendo ostacoli;
e riteneva che anche il contenuto apparentemente indiziante di un atteggiamento di supporto a UN - delle conversazioni intercorse il 6 e 9 luglio 2005 tra ON e OP e il 2 luglio 2005 tra ON e AN si inseriva in realtà in una trattativa ancora in corso e in fase di evoluzione, nella quale gli esponenti del contropatto non erano ancora allineati sulla medesima posizione ed erano anzi talora fautori di scelte antitetiche, che non escludevano un disimpegno da UN per aderire a un'offerta più vantaggiosa che fosse stata formulata dal BA di IL, così che anche l'atteggiamento attendista rispetto all'OPS lanciata dalla AN spagnola appariva in realtà riconducibile a una scelta puramente speculativa e mercantilistica, in attesa LLevolversi della situazione e della possibilità di cedere le azioni al miglio offerente, e non già frutto di una preordinata adesione al progetto di controscalata di UN. In particolare, la Corte territoriale evidenziava, al fine di contraddire l'ipotesi di un attendismo verso l'OPS del BA di IL subordinato agli interessi di UN, le lamentele esternate da ON in alcune telefonate sulle difficoltà della trattative col contropatto, e spiegava la scelta dei contropattisti di cedere le سا loro azioni non direttamente a UN, ma a soggetti terzi dalla stessa individuati, con l'esigenza, propria ed esclusiva dei cedenti ed animata da esclusive ragioni mercantilistiche, di perfezionare la trattativa prima del termine del 22.07.2005 fissato per la scadenza LLOPS lanciata dalla AN spagnola, in modo da lasciarsi aperta la possibilità di un'adesione in extremis alla relativa offerta, così da incrementare il prezzo ricavabile dalla cessione delle azioni arrivato a 2,70 euro per azione dall'offerta iniziale di 2,60; rilevava altresì, a giustificazione logica LLadesione dei contropattisti all'offerta di UN anziché a quella del BA di IL, l'oggettiva maggiore convenienza economica (che costituiva l'unico elemento reale di valutazione tenuto in conto dai contropattisti) della proposta di acquisto di UN, che prevedeva il pagamento delle azioni per contanti, e non mediante un concambio azionario come invece previsto dalla proposta di acquisto (mantenuta ferma) della AN spagnola, così che la scelta finale del contropatto di aderire all'offerta di UN era riconducibile ad esclusive logiche economiche, non inquinate da una preordinata strategia di contrasto all'operato del BA di IL. La Corte territoriale escludeva anche qualsiasi concorso dei contropattisti nell'ipotesi di aggiotaggio informativo, fondata sulla costruzione di un obbligo giuridico di intervenire a rettificare il mendacio contenuto nelle comunicazioni UN, che era estraneo alla contestazione formulata nel capo d'imputazione e non era comunque configurabile nei suoi presupposti fattuali in capo a - soggetti estranei a UN, che non potevano conoscere la veridicità o meno delle informazioni da questa fornite. Quanto alla posizione degli altri imputati, la Corte d'appello rilevava che la sussistenza del reato di aggiotaggio postula, come elemento costitutivo, la concreta idoneità della condotta a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, che la sentenza di condanna di primo grado aveva rapportato non già all'andamento normale del prezzo dei titoli sul mercato, ma al parametro di determinazione legale derivante dalla normativa sull'OPA, attraverso la violazione della relativa disciplina resa possibile (in tesi) dal raggiungimento con modalità artificiose e occulte da parte di UN della quota di partecipazione del 30% in NL, senza rendere nota la circostanza al mercato e dover lanciare così un'OPA obbligatoria;
riteneva che l'assenza di prova del contributo occulto apportato dai contropattisti alla strategia perseguita da UN escludeva che quest'ultima potesse effettivamente controllare il 30% delle azioni NL prima di raggiungere la quota del 51%, in modo da dover lanciare l'OPA al raggiungimento della prima soglia;
in ogni caso, la Corte territoriale escludeva, anche alla stregua del contenuto delle relazioni OB, che si fosse determinato un pericolo concreto di alterazione del valore LLazione NL sul mercato, in سا 5 quanto il prezzo del titolo era rimasto sempre stabilmente superiore, e con tendenza al rialzo, rispetto al valore di concambio previsto dall'OPS del BA di IL, ancor prima LLinizio della controscalata di UN e delle notizie inveritiere dalla stessa diffuse sulle finalità delle sue acquisizioni, e ciò in ragione : sia della scarsa appetibilità LLofferta di acquisto formulata dalla AN spagnola, sia della generale aspettativa, diffusa nel mercato, LLintervento di un altro competitor interessato all'acquisizione di NL, a prescindere dalla sua individuazione in UN, così che l'andamento del valore del titolo non era stato distorto dal falso quadro informativo offerto da UN sulla quota della sua reale partecipazione in NL, posto che gli aspetti salienti della sua strategia acquisitiva erano stati esattamente percepiti dagli operatori interessati, come confermato dal fatto che il prezzo del titolo era rimasto stabile anche all'annuncio che UN doveva lanciare l'OPA obbligatoria;
l'esclusione LLelemento oggettivo del reato comportava dunque l'assoluzione di tutti gli imputati.
3. Avverso la sentenza pronunciata in sede di rinvio hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano e la parte civile BA IL Vizcaya Argentaria s.a.. 3.1. Il ricorso del Procuratore generale della Repubblica deduce sette motivi di doglianza. Col primo motivo, il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione LLart. 627 comma 3 cod.proc.pen. e mancanza di motivazione sulle condotte di aggiotaggio informativo in relazione ai comunicati UN del 7, 10, 11 e 17 luglio 2005, riguardanti lo stato delle trattative coi contropattisti, la cui natura mendace era stata contestata nel capo d'imputazione ed era stata ritenuta dalla sentenza annullata con riguardo al reato sub C. Col secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione LLart. 627 comma 3 cod. proc.pen. e mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alle condotte di acquisto indiretto di azioni NL da parte di UN;
deduce la sottrazione della sentenza impugnata all'obbligo di uniformarsi al principio enunciato nella sentenza di annullamento, avendo sostanzialmente omesso di valutare se gli acquisti indiretti di azioni NL effettuati da UN integrassero, in relazione alla situazione concreta in cui erano avvenuti e alla complessiva funzione che UN aveva ad essi attribuito, gli artifici costitutivi del reato di aggiotaggio, in funzione di eludere l'obbligo LLopa fissato dalla legge al raggiungimento della soglia del 30% del capitale sociale, occultando al mercato la scalata così effettuata e "parcheggiando" presso terzi le azioni acquistate in via indiretta in attesa del rilascio delle autorizzazioni della NC d'Italia; lamenta l'omessa valutazione dello scopo decettivo raggiunto da UN con le condotte manipolative poste in essere nelle comunicazioni informative e nel س rastrellamento di azioni, tanto da trarre in inganno anche la OB sulle sue reali intenzioni, dissimulate sotto quelle LLapparente tutela dei propri interessi in NL Vita. Col terzo motivo, il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione LLart. 627 comma 3 cod. proc.pen. e mancanza di motivazione sul contributo causale dei contropattisti. Il ricorrente deduce l'erronea esclusione di tale contributo nella fase ideativa della controscalata di NL da parte di UN, per effetto LLomessa valutazione del ruolo del governatore di AN ZI come istigatore e promotore LLoperazione, in particolare nei confronti di ON contattato tramite AN;
rileva che il contributo causale dei contropattisti nella fase esecutiva LLoperazione emergeva dal contenuto delle telefonate intercettate e dalla cessione delle loro azioni nei tempi e modi decisi da UN ai soggetti di sua fiducia da essa indicati, al fine di eludere i limiti imposti dalla legge alla misura della partecipazione azionaria. Col quarto motivo, il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione LLart. 627 comma 3 cod. proc.pen. e mancanza o manifesta illogicità della motivazione sul contributo causale di ZI, ON e UT, nelle rispettive qualità di governatore di AN, di amministratore delegato della NC OP LLIA NA e di presidente della società Hopa s.r.l., secondo le condotte consistite per il primo (ZI) nell'aver istigato, promosso ed esecutivamente assecondato la scalata di UN a NL mediante un sollecito rilascio delle autorizzazioni necessarie e aderendo a una motivazione che sapeva fittizia, contemporaneamente ostacolando l'opa promossa da BBVA, per il secondo (ON) nell'aver reso disponibili a UN, per il suo progetto di scalata, azioni NL in forza di accordi tenuti occulti al mercato, per il terzo (UT) nell'aver acquistato azioni NL operando quale fiduciario di UN. Il ricorrente lamenta l'omesso esame da parte del giudice di rinvio delle condotte ascritte agli imputati, nonostante l'invito formulato al riguardo dalla sentenza di annullamento;
censura in particolare l'omessa valutazione del contributo apportato da LE alla falsità del comunicato UN del 18.07.2005 con cui UN aveva indicato il possesso di una partecipazione del 46% in NL, omettendo di conteggiare l'ulteriore 5%, che consentiva di raggiungere e superare la maggioranza assoluta del capitale sociale, messo a disposizione da BPER in base a patti parasociali occulti, secondo una condotta concretamente idonea a incidere sensibilmente sul prezzo del titolo;
lamenta l'illogicità di aver E fatto precedere l'esame del requisito della sensibile alterazione del prezzo alla valutazione LLidoneità della condotta a determinarla. Col quinto motivo, il ricorrente lamenta mancanza di motivazione sulla concreta س 7 idoneità della condotta degli imputati ad alterare sensibilmente il prezzo delle azioni NL, nonché omessa valutazione di argomentazioni decisive. Il ricorrente lamenta l'acritico recepimento da parte della sentenza impugnata delle conclusioni della relazione OB del 22.10.2008, senza valutarne la correttezza dei presupposti di fatto e del procedimento logico seguito;
contesta k l'utilizzo probatorio da parte della Corte territoriale non già dei fatti materiali documentati dalla relazione, ma anche dei giudizi valutativi in essa formulati, senza tenere conto degli esiti LLapprofondita istruttoria dibattimentale celebrata nel processo penale rispetto al quadro limitato esaminato dalla OB nel 2008; lamenta l'omessa considerazione delle argomentazioni esposte dalla pubblica accusa nella memoria del 30.10.2013, aventi ad oggetto l'analitica ricostruzione delle variazioni del prezzo del titolo NL nel periodo considerato e il relativo collegamento con le attività manipolative di UN e degli imputati;
rileva la natura di reato di pericolo concreto del delitto di aggiotaggio, l'idoneità della cui condotta deve essere accertata col criterio della prognosi postuma con riguardo ai mezzi utilizzati e al contesto concreto delle operazioni manipolative, utilizzando come parametro di riferimento la figura LLinvestitore ragionevole e valorizzando agli effetti della prova del reato la distorsione del mercato effettivamente determinatasi e l'effettiva alterazione del prezzo del titolo NL durante la controscalata di UN (nel senso che lo stesso non era stato determinato dal libero gioco della domanda e LLofferta), tanto che il prezzo di mercato non si era allineato a quello LLOPA;
ricostruisce l'andamento del 1 prezzo LLazione NL in corrispondenza alla sequenza delle operazioni di UN finalizzate a scalare la AN, ed evidenzia l'inidoneità dei "rumors" giornalistici a orientare correttamente le scelte degli investitori (ragionevoli). Col sesto motivo, il ricorrente lamenta manifesta illogicità della motivazione sulla : efficacia dei "rumors", che non avevano la medesima affidabilità dei comunicati ufficiali provenienti da UN, così da rendere il ragionamento probatorio del giudice di rinvio contrario a massime di esperienza. Col settimo motivo, il ricorrente lamenta mancanza di motivazione sul giudizio controfattuale, inosservanza o erronea applicazione LLart. 185 D.Lgs. n. 58 del 1998 con riguardo alla nozione di "alterazione", e travisamento del fatto. Il ricorrente lamenta in particolare l'errore di diritto in cui era incorsa la sentenza impugnata nell'affermare la necessità di variazioni improvvise di prezzo per integrare il requisito della sensibile alterazione, che comprende invece qualsiasi ipotesi di distorsione (incluso il mantenimento di un valore stabile quando il prezzo dovrebbe invece spontaneamente modificarsi), nonché il travisamento del fatto consistito nel descrivere in rialzo costante il titolo NL di cui la OB aveva evidenziato invece anche i ribassi (dopo l'8 aprile e dopo il 18 luglio aw 2005); rileva che anche il trend al rialzo del titolo non seguiva una logica autonoma, ma era determinato dalle manovre di UN, tanto che il prezzo LLopa lanciata infine da UN contemplava un prezzo unitario di 2,70 a fronte di un valore di 2,55. 3.2. Il ricorso del BA di IL deduce tre motivi di gravame, coi quali, sulla premessa che la sentenza impugnata aveva esaminato solo alcuni degli aspetti • devoluti dalla sentenza di annullamento, autolimitando in modo arbitrario i temi d'indagine, lamenta: . violazione degli artt. 627 comma 3 e 628 cod.proc.pen., nonchè mancanza della motivazione, con riguardo all'omesso esame del ruolo nella vicenda del governatore di AN ZI, in relazione alla condotta di promotore della controscalata NL, agli ostacoli frapposti all'OPS di BBVA e alla conseguente i omissione dei doveri di imparzialità nei confronti dei due concorrenti al controllo della NL, nonchè al contributo causale così apportato al reato di aggiotaggio, trascurando altresì di considerare la natura artificiosa degli acquisti indiretti di azioni posti in essere da UN per incrementare la propria partecipazione in NL e il peso LLinfluenza esercitata da ZI sulla decisione presa dai contropattisti, e in particolare da ON e da coloro che ricoprivano funzioni amministrative nel c.d.a. di NL, di cedere le loro azioni a UN;
- violazione degli artt. 627 comma 3 e 628 cod. proc.pen., nonchè mancanza e + contraddittorietà della motivazione, con riguardo all'omesso esame del ruolo nella vicenda LLamministratore delegato della NC OP LLIA : NA LE, che aveva inficiato la motivazione della sentenza sotto l'aspetto LLomessa considerazione della natura decettiva, funzionale a ingannare il mercato, del contenuto del comunicato stampa del 18.07.2005 con cui UN aveva dichiarato di controllare 46,95% del capitale sociale di NL, tale da implicare l'obbligo di promuovere un'opa ma non ancora di consentire il controllo di diritto della AN, mentre in realtà la quota di partecipazione superava il 50% in forza del pacchetto azionario apparentemente detenuto da BPER, ma già acquistato in via indiretta da UN (tanto che la OB aveva sanzionato LE - e la AN da lui amministrata proprio per aver tenuto occulto al mercato il patto parasociale stipulato con UN), secondo una condotta di cui la sentenza di に annullamento aveva indicato la necessità di valutare l'incidenza; l'occultamento della fondamentale notizia della conseguita maggioranza assoluta LLazionariato di NL aveva dunque svolto una funzione perturbatrice del mercato, idonea a . : integrare il pericolo concreto che realizza il reato di aggiotaggio;
- violazione degli artt. 627 comma 3 e 628 cod. proc.pen. ed erronea applicazione della legge penale con riguardo al reato di cui all'art. 185 TUF, nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione sul punto;
il ricorrente deduce la سا natura assertiva e apodittica della ritenuta assenza di concreta incidenza sulle determinazioni del mercato delle manipolazioni informative operate da UN con le comunicazioni la cui natura mendace era stata riconosciuta dalla sentenza di annullamento;
lamenta l'omessa considerazione della natura artificiosa degli acquisti indiretti di azioni NL operati da UN, sotto il profilo (indicato dalla sentenza di annullamento) della loro complessiva funzione decettiva, recependo acriticamente le conclusioni della relazione OB sull'assenza di un turbamento : del mercato;
rileva che proprio la costituzione di parte civile della OB nei confronti di ON, CC e MB, deducendo di essere stata ingannata dalle relative comunicazioni, rendeva inverosimile che le comunicazioni mendaci dei vertici UN, ritenute idonee a ingannare l'organo di vigilanza, non avessero ingannato (anche) il mercato, che non disponeva delle notizie oggetto del reato di abuso di informazioni privilegiate ascritto al ON e per il quale la condanna LLimputato era divenuta definitiva.
4. I difensori degli imputati ZI, ON e AT (OR e IO) hanno depositato memorie con cui replicano in modo articolato ai motivi di ricorso del Procuratore generale della Repubblica e della parte civile.
4.1. La difesa di ZI NT deduce che la sentenza del giudice di rinvio si era attenuta puntualmente alle direttive indicate da questa Corte nella sentenza di annullamento, prendendo definitivamente atto LLinsussistenza LLelemento materiale del reato di aggiotaggio, che era emersa dalle risultanze processuali fin dal giudizio di primo grado (ed era già stata ampiamente illustrata nella memoria difensiva in data 30.09.2011, di cui la difesa LLimputato richiamava i contenuti, unitamente a quelli degli originari motivi di appello); rileva che la congruità e la correttezza giuridica della motivazione con cui la sentenza impugnata aveva ritenuto l'inidoneità oggettiva delle condotte ascritte ai coimputati ad integrare il reato precludeva l'indagine sulla ipotizzata (quanto contestata dalla difesa) responsabilità concorsuale del prevenuto, non essendo configurabile un interesse dei ricorrenti alla completezza puramente formale della motivazione (di cui lo stesso ZI sarebbe altrimenti legittimato a lamentare la lesione); deduce l'inammissibilità dei motivi di ricorso, analiticamente esaminati nella memoria, a fronte della puntuale adeguatezza delle argomentazioni del giudice di rinvio, che rendeva la relativa motivazione insindacabile in sede di legittimità, rilevando con specifico riguardo al ricorso della parte civile - l'insussistenza in capo al BA di IL, che aveva realizzato una cospicua plusvalenza dalla cessione del proprio pacchetto azionario conseguente alla successiva adesione all'OPA lanciata da Paribas, della qualità di soggetto danneggiato dal reato.
4.2. La difesa di ON CO AE rileva che i motivi di ricorso si سا 10 risolvono nel riproporre una rilettura in fatto della vicenda processuale su aspetti che sono stati ampiamente e puntualmente esaminati dalla sentenza impugnata, che ha motivatamente escluso qualsiasi profilo di concorso LLimputato nelle condotte ascritte ai vertici di UN, rispetto ai cui obiettivi gli esponenti del "contropatto", e tra essi ON, erano portatori di interessi del tutto autonomi e indipendenti.
4.3. La difesa di OR e IO AT, oltre a dedurre l'assenza di interesse del pubblico ministero a impugnare una sentenza di assoluzione per un reato ormai estinto per prescrizione (memoria avv. Ravaglia), rileva la genericità LLaccusa mossa agli imputati, ai quali non era stata attribuita alcuna condotta accertata storicamente, diversa dall'ipotizzata partecipazione all'accordo parasociale occulto coi vertici di UN la cui esistenza era stata definitivamente esclusa con statuizione passata in giudicato (memoria avv. Krogh).
5. La difesa di parte civile ha depositato memoria di replica alle deduzioni della difesa LLimputato ZI, nella quale ribadisce le ragioni delle censure mosse i alla sentenza impugnata con riguardo alla posizione del governatore della NC d'Italia, nonchè l'interesse autonomo della parte civile a ricorrere ex art. 576 del codice di rito avverso la sentenza assolutoria di merito per far valere le proprie ragioni risarcitorie nei confronti del prevenuto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi del Procuratore generale della Repubblica di Milano e della parte civile sono infondati e devono essere entrambi rigettati, per le ragioni che seguono.
2. Occorre preliminarmente verificare la sussistenza di un interesse del pubblico ministero a impugnare la sentenza assolutoria del giudice di rinvio (che, se dovesse essere escluso, imporrebbe la immediata declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi LLart. 591 comma 1 lett. a) del codice di rito), contestata da talune difese sotto il profilo della - pacifica ricorrenza della causa di estinzione del reato di cui all'art. 185 D.Lgs. n. 58 del 1998 rappresentata dalla prescrizione maturata già al momento della pronuncia della sentenza impugnata, che dovrebbe essere senz'altro dichiarata da questa Corte in caso di ritenuta fondatezza del gravame della parte pubblica, essendo definitivamente inibita l'affermazione della penale responsabilità degli imputati e la pronuncia di una sentenza di condanna (agli effetti penali) nei loro confronti in caso di eventuale accoglimento del ricorso. : Questa Corte ha, infatti, affermato il principio secondo cui è inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto in presenza, già al momento della pronuncia della sentenza, di una causa estintiva del reato (come la prescrizione), salvo che emerga un interesse concreto del ricorrente alla سا 11 dichiarazione della causa di estinzione del reato rispondente a una ragione (anche) esterna al processo obiettivamente riconoscibile (Sez. 5 n. 30939 del 24/06/2010, Rv. 247971, che ha individuato tale interesse nello svolgimento e nell'esito di un procedimento disciplinare per i medesimi fatti oggetto del processo penale); l'impugnazione della parte pubblica deve, invero, perseguire un risultato non solo teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole (Sez. 6 n. 27355 del 15/03/2013, Rv. 255740). Un interesse concreto del pubblico ministero ricorrente, nella fattispecie interno al processo, all'annullamento LLassoluzione degli imputati, in funzione della declaratoria di estinzione (per prescrizione) del reato di manipolazione del mercato, è sicuramente ravvisabile nel caso in esame, per effetto quantomeno del contestuale esercizio nel (medesimo) processo penale LLazione, di cui è titolare esclusivo il pubblico ministero, di accertamento della responsabilità amministrativa, ai sensi degli artt. 5 e 25-sexies D.Lgs. n. 231 del 2001, delle persone giuridiche UN Gruppo Finanziario s.p.a., NC Popolare LLIA NA s.c.r.l., Hopa s.p.a., in relazione alle condotte penalmente rilevanti che ne costituiscono il presupposto ascritte alle persone fisiche degli imputati - accusati di aver commesso il reato nell'interesse o a vantaggio delle società di cui ricoprivano le cariche apicali, e che ha determinato la condanna degli enti, da parte della sentenza di primo grado, al pagamento di consistenti sanzioni pecuniarie: l'autonomia della responsabilità amministrativa della persona giuridica (rispetto alla responsabilità penale del suo soggetto apicale), espressamente affermata dall'art. 8 comma 1 (lett. b) D.Lgs. n. 231 del 2001, comporta che essa sussista e permanga anche quando reato presupposto sia dichiarato estinto per prescrizione (o comunque per causa diversa dall'amnistia), così che il pubblico ministero è titolare di un evidente interesse all'accertamento in via incidentale della sussistenza del fatto che costituisce il reato (Sez. 6 n. 21192 del 25/01/2013, Rv. 255369), per quanto prescritto, al fine di veder confermate le statuizioni pecuniarie a carico degli enti e in favore dello Stato. Sotto tale assorbente profilo, il ricorso del Procuratore generale è, dunque, senz'altro ammissibile.
3. Sempre in via preliminare, deve ritenersi corretta la decisione della Corte territoriale di esaminare nel merito, in sede di giudizio di rinvio, le risultanze processuali, al fine di pervenire al proscioglimento pieno degli imputati, con la formula assolutoria LLinsussistenza del fatto, anziché limitarsi all'immediata declaratoria ex art. 129 del codice di rito della causa di non punibilità rappresentata dall'intervenuta prescrizione del reato. Anche a prescindere dalle argomentazioni con cui la sentenza impugnata ha ritenuto la ricorrenza del requisito LLevidenza della prova LLinsussistenza del سا 12 fatto-reato, che ai sensi del 2° comma LLart. 129 cod. proc.pen. legittima la prevalenza LLassoluzione nel merito sulla dichiarazione della causa estintiva del reato, va ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno definitivamente chiarito che il giudice LLimpugnazione non può esimersi dalla valutazione del compendio probatorio allorchè debba comunque pronunciare ai sensi LLart. 578 del codice di rito, in presenza della prescrizione del reato, sulle statuizioni civili contenute nella sentenza di condanna di primo grado (il cui esame era devoluto al giudice di rinvio a seguito LLannullamento della sentenza assolutoria d'appello), nel qual caso il proscioglimento nel merito è legittimo anche quando debba essere pronunciato ai sensi del capoverso LLart. 530 cod.proc.pen. per mancanza, contraddittorietà o insufficienza della prova della sussistenza del fatto (Sez. Un. n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244273 Tettamanti).
4. Sono complessivamente infondate le censure, variamente articolate nei motivi di ricorso tanto del pubblico ministero quanto della parte civile, che lamentano la violazione, da parte del giudice di rinvio, LLambito del devoluto dalla sentenza di annullamento, che sarebbe stato erroneamente individuato, se non addirittura arbitrariamente autolimitato, dalla Corte territoriale con riguardo all'esame degli elementi costitutivi del fatto-reato e all'articolazione logico-giuridica del percorso motivazionale che ha condotto all'assoluzione degli imputati. Dalla lettura della sentenza (n. 49362 del 2012) della 5^ Sezione di questa Corte, risulta chiaramente che l'annullamento della sentenza in data 30.05.2012 della Corte d'appello di Milano, che aveva assolto gli imputati, perché il fatto non sussiste, dal reato di cui all'art. 185 D.Lgs. n. 58 del 1998, era stato pronunciato per vizio di motivazione, consistito testualmente "nell'aver indebitamente - omesso di verificare se, pur nella riconosciuta insussistenza del patto parasociale valorizzato dal giudice di prima istanza, in base alla ricostruzione della complessa vicenda, così come recepita in sede di appello, fossero enucleabili altri profili di corresponsabilità di tutti gli imputati per concorso nel delitto di aggiotaggio informativo e manipolativo descritto nel capo d'imputazione", demandando di conseguenza al giudice di rinvio il compito di colmare con la propria disamina la relativa lacuna "in piena libertà decisionale e col solo obbligo di motivare adeguatamente il proprio convincimento" (pagina 16 della sentenza). Alla stregua dei principi consolidati elaborati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, la Corte territoriale, investita del giudizio di rinvio, era dunque legittimata a compiere, con piena autonomia di giudizio, un nuovo e completo riesame del materiale probatorio disponibile coi medesimi poteri che aveva il giudice d'appello la cui sentenza era stata annullata, senza essere vincolata alla ricostruzione e alla valutazione del fatto operata nei precedenti gradi di merito, 13 potendo formare il proprio libero convincimento anche sulla base di elementi di valutazione prima trascurati, colmando i vuoti motivazionali e le incongruenze o incompletezze rilevate nel processo decisionale, col solo limite di non poter fondare la decisione sugli stessi argomenti censurati o coperti dal giudicato (parziale) della sentenza di annullamento tra i quali assume particolare rilievo l'accertata inesistenza del patto parasociale tra UN e gli azionisti NL riuniti nel c.d. "contropatto", al quale la sentenza di condanna di primo grado aveva attribuito valenza decisiva ai fini della prova della sussistenza del reato di : aggiotaggio e di dover fornire un'adeguata motivazione sui punti della - decisione sottoposti al suo (rinnovato) esame (ex plurimis, Sez. 2 n. 27116 del 22/05/2014, Rv. 259811; Sez. 5 n. 42814 del 19/06/2014, Rv. 261760). È stato in particolare affermato da questa Corte che non viola l'obbligo di uniformarsi al principio di diritto, statuito dalla sentenza di annullamento, il giudice di rinvio che, dopo l'annullamento per vizio di motivazione, pervenga alla medesima decisione della sentenza annullata sulla scorta di un percorso argomentativo in parte diverso e in parte arricchito rispetto a quello censurato in sede di legittimità (Sez. 4 n. 44644 del 18/10/2011, Rv. 251660: il principio, affermato con riguardo alla conferma di una sentenza di condanna, è senz'altro estensibile, negli stessi termini, al caso qui in esame della conferma della - - sentenza di assoluzione), con la precisazione che eventuali valutazioni di fatto che fossero contenute nella pronuncia di annullamento non sono vincolanti per il giudice di rinvio, ma rilevano esclusivamente come punti di riferimento al fine LLindividuazione del vizio o dei vizi segnalati, e non come dati che si impongono per la decisione demandata in sede di rinvio (Sez. 4 n. 20044 del 17/03/2015, Rv. 263864). Di conseguenza, non è censurabile, sotto il profilo della violazione LLobbligo di uniformarsi (ex art. 627 comma 3 cod. proc.pen.) alle questioni di diritto decise dalla sentenza di annullamento, l'importanza decisiva attribuita dal giudice di rinvio, nella sentenza qui impugnata, alla ritenuta assenza di prova della sussistenza LLelemento di natura oggettiva, necessario a integrare il reato di aggiotaggio, costituito dall'idoneità concreta della condotta ascritta agli imputati a provocare sul mercato un'alterazione sensibile del prezzo dello strumento finanziario rappresentato dal titolo NL, sulla scorta di una valutazione che la Corte territoriale ha giudicato assorbente rispetto alla disamina di altri elementi : : di fatto che la sentenza di annullamento aveva indicato quali dati di riferimento, non necessariamente vincolanti, nell'ambito della valutazione demandata al - giudice di rinvio da compiersi in ordine all'apprezzamento di possibili profili di - responsabilità concorsuale degli imputati nel delitto di aggiotaggio informativo e manipolativo descritto in rubrica, diversi dalla stipulazione, ormai definitivamente س 14 esclusa con statuizione irrevocabile, di un patto parasociale occulto tra UN e gli esponenti del "contropatto" avente per oggetto l'impegno giuridicamente vincolate assunto dai secondi di non aderire alla OPS del BA di IL e di trasferire le proprie azioni NL alla UN secondo tempi e modalità concordate in guisa da consentire a quest'ultima di eludere l'obbligo di lanciare l'OPA prevista dalla legge al momento del superamento della partecipazione azionaria del 30% del capitale sociale della AN. L'esame, in via prioritaria, del tema decisivo riguardante l'esistenza o meno di un pericolo concreto di sensibile alterazione del prezzo LLazione NL sul mercato non era, infatti, in alcun modo precluso o altrimenti limitato - dal dictum della sentenza di annullamento, che vincolava, in termini solo negativi (e non anche positivi), il giudice di rinvio esclusivamente a non ricadere nel medesimo errore di impostazione giuridica, censurato nella sentenza annullata, nell'interpretazione dei limiti imposti al giudice d'appello dall'operatività del principio devolutivo sancito dall'art. 597 del codice di rito, (errore) consistito nel ritenere inibita in sede di giudizio di impugnazione la possibilità di discostarsi dalla ricostruzione accusatoria recepita dal giudice di primo grado nella verifica dei profili di responsabilità penale ascrivibili agli imputati sulla base dei fatti descritti nel capo d'imputazione relativo al reato di cui all'art. 185 D.Lgs. n. 58 del 1998. 5. La natura di reato di pericolo concreto del delitto di aggiotaggio (previsto dagli artt. 2637 cod. civ. e 185 D.Lgs. n. 58 del 1998) deve ritenersi acquisita nella giurisprudenza di questa Corte, che ne ha evidenziato la natura di reato di mera condotta per la cui integrazione è sufficiente che siano posti in essere i comportamenti diretti a cagionare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, senza che sia necessario il verificarsi di tale evento (Sez. n. 28932 del 4/05/2011, Rv. 253754; Sez. 5 n. 25450 del 3/04/2014, Rv. 260751): la natura concreta del pericolo esige, perché il reato si perfezioni, la manifestazione fenomenica LLidoneità LLazione a provocare quella sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari che realizza il contenuto offensivo tipico della fattispecie, consistente nella messa in pericolo LLinteresse protetto rappresentato dal corretto ed efficiente andamento del mercato degli strumenti finanziari e delle operazioni che in esso si svolgono, al fine di garantire che il prezzo del titolo nelle relative transazioni rifletta il suo valore reale ed effettivo e non venga influenzato da atti o fatti artificiosi e fraudolenti (Sez. 2 n. 12989 del 28/11/2012, in motivazione); così che la condotta LLagente è in grado di esplicare concretamente la propria capacità decettiva e manipolativa, che basta a integrare il reato, e che deve essere accertata secondo il criterio della prognosi postuma, solo quando si manifesta sul mercato. La sentenza impugnata ha escluso che sussista la prova della concreta idoneità سا 15 delle condotte ascritte agli imputati (diverse dalla stipulazione del patto parasociale originariamente ipotizzato tra UN e i contropattisti) a ingannare il mercato sul valore reale del titolo NL, sulla base di un percorso argomentativo adeguatamente motivato e immune da vizi logico-giuridici, che rende la decisione incensurabile dalla Corte di legittimità.
5.1. La sentenza del giudice di rinvio ha esplicitato, in particolare alle pagine da 22 a 25 della motivazione, le ragioni per cui ha ritenuto di dover escludere, sulla base di un giudizio controfattuale, che una condotta diversa degli imputati rispetto a quelle descritte nell'imputazione come dirette a ingannare sul piano informativo o a manipolare altrimenti in modo artificioso il mercato avrebbe comportato un differente atteggiarsi del prezzo del titolo NL nelle contrattazioni, posto che esso era invece rimasto sempre tendenzialmente stabile, e anzi caratterizzato nell'intero periodo da un andamento rialzista, mantenendosi costantemente superiore, in modo sensibile, al valore di concambio implicito nella OPS del BA di IL (che prevedeva uno scambio di titoli azionari, e non il loro acquisto per contanti), sia prima che dopo l'inizio delle condotte informative e acquisitive di UN finalizzate alla controscalata (in tesi occulta) della NL, riflettendo la percezione diffusa del mercato in ordine alla probabilità elevata LLingresso in campo di un altro soggetto interessato ad acquisire il controllo della AN italiana, e alla conseguente aspettativa generale del lancio di un'offerta di acquisto concorrente con quella della AN spagnola. L'esistenza di un quadro cognitivo in parte falsato dalle informazioni diffuse da UN e dalle condotte poste in essere dai suoi vertici (in particolare ON e CC), in concorso secondo la tesi accusatoria con gli altri imputati, per - - occultare le reali dimensioni della partecipazione acquisita (direttamente o indirettamente) nel capitale azionario della NL, non si è dunque rivelata, secondo la sentenza impugnata, in grado di incidere in modo concreto sulla consapevolezza autonomamente acquisita dal mercato, e dagli investitori in esso operanti, LLeffettiva discesa in campo della cordata capeggiata da UN per contrastare la OPS del BA di IL e della (conseguente) sussistenza delle premesse per il futuro lancio di un'OPA obbligatoria, così da escludere, secondo un giudizio formulato ex ante sulla base del criterio della prognosi postuma, l'idoneità di un simile quadro a produrre un effetto distorsivo del mercato e del valore finanziario del titolo NL, il cui prezzo si era infatti mantenuto stabilmente votato al rialzo, seguendo un andamento regolare e costante privo delle oscillazioni e degli strappi necessari a integrare - per quanto qui rileva - quella "sensibile alterazione" richiesta per la perfezione LLelemento costitutivo del reato di cui all'art. 185 D.Lgs. n. 58 del 1998, tanto che una variazione di tale trend non si era verificata nemmeno al momento LLannuncio (il 18.07.2005) سا 16 LLOPA obbligatoria da parte di UN, in tal modo confermando che si trattava di un evento atteso dagli investitori e, in definitiva, noto al mercato. La sentenza impugnata ha corroborato le proprie conclusioni sul fatto, decisivo al fine di escludere la sussistenza del reato di aggiotaggio, che il mercato aveva recepito compiutamente la strategia operativa di UN, cogliendone autonomamente gli aspetti salienti e decisivi, così da essere in grado di ponderare e orientare le proprie scelte a prescindere dalle condotte manipolative che fossero state poste in essere dai vertici di UN col concorso - ipotizzato - degli altri imputati (e da escludere, di conseguenza, che il prezzo del titolo NL potesse dipendere o essere condizionato da variabili diverse da quelle obiettivamente rispondenti al gioco ordinario della domanda e LLofferta), operando un richiamo testuale al contenuto della relazione ON del 22.10.2008, secondo cui "il mercato disponeva comunque di un set informativo sufficiente a percepire correttamente come l'assetto proprietario di NL si modificava, e in particolare che gli acquisti effettuati dalle banche paciscenti rispondevano alle finalità di costituire un fronte opposto all'OPS promossa da BBVA" (pagina 24 della sentenza), ritenendo perciò che prezzo del titolo formatosi nel periodo marzo-luglio 2015 interessato dalle condotte degli - - imputati già inglobasse l'informazione sull'esistenza di una scalata parallela (da parte di UN) alla NL, tanto attesa dal mercato da comportare un rialzo del prezzo LLazione a livelli superiori rispetto al valore della OPS effettuata dal BA di IL. Sul punto, il giudice di rinvio non si è limitato a recepire acriticamente, come lamentato nel ricorso del Procuratore generale, i contenuti meramente valutativi (e come tali opinabili) della relazione ON, ma ha legittimamente utilizzato nella formazione del suo (libero) convincimento - nella dichiarata consapevolezza di non essere vincolato dai giudizi espressi in una relazione funzionale a un diverso e autonomo piano valutativo (pagina 25) - l'elemento storico-fattuale rappresentato dalle conclusioni formulate in una relazione ufficiale redatta da un organo tecnico, come la ON, istituzionalmente preposto alla vigilanza sul corretto funzionamento delle regole del mercato azionario e investito del compito di individuare e segnalare all'autorità giudiziaria i fatti di rilevanza penale accertati nello svolgimento della propria attività, (conclusioni) che sono state tratte sulla scorta di dati oggettivi direttamente rilevati dall'analisi LLandamento del prezzo del titolo NL sul mercato nel periodo considerato, e da ritenersi perciò muniti di una propria attendibilità intrinseca, che hanno determinato la ON a non costituirsi parte civile nei confronti degli imputati per il reato di cui all'art. 185 D.Lgs. n. 58 del 1998 (diversamente da quanto avvenuto per il reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, di cui 17 سا all'art. 2638 comma 2 cod. civ., ascritto al ON e al CC al capo B della rubrica). La Corte territoriale, a conferma LLandamento stabile e lineare del titolo NL dopo l'annuncio della OPS del BA di IL, nonché LLapprezzamento progressivo del valore LLazione al di sopra del prezzo di concambio offerto dalla AN spagnola in stretta correlazione al diffuso interesse per il titolo manifestato dal libero gioco del mercato, legato all'aspettativa del lancio di una possibile offerta concorrente ovvero di un possibile rilancio da parte di BBVA, in conformità - dunque - alle ordinarie dinamiche del mercato delle contrattazioni finanziarie, ha valorizzato altresì le coerenti risultanze della testimonianza del funzionario ON (Salini) escusso nel corso LListruttoria dibattimentale di primo grado, così che la relativa valutazione non soffre, anche sotto tale profilo, delle carenze motivazionali lamentate dal pubblico ministero ricorrente.
5.2. La sentenza impugnata ha poi motivatamente escluso che l'attitudine a produrre un'alterazione sensibile del prezzo del titolo NL, idonea a porre in concreto pericolo l'interesse protetto del corretto ed efficiente andamento del mercato degli strumenti finanziari, dovesse essere apprezzata, nel caso di specie, con riguardo non già all'andamento normale del valore del titolo secondo le regole ordinarie della domanda e LLofferta, ma con riferimento al diverso parametro - valorizzato e ritenuto dirimente dalla sentenza di primo grado (pagine 169 e 170 della motivazione), e in qualche misura richiamato anche dal Procuratore generale nel secondo motivo del suo ricorso rappresentato dalla - determinazione legale del prezzo del titolo azionario nella misura stabilita (a tutela del principio di parità di trattamento degli investitori) dall'art. 106 comma 2 D.Lgs. n. 58 del 1998, in virtù LLapplicazione della normativa sull'OPA obbligatoria che avrebbe dovuto essere lanciata da UN al momento del superamento della quota del 30% della propria partecipazione sociale in NL, con la conseguenza, testualmente affermata dal giudice di primo grado, che "l'aver agito invece gli imputati liberamente sul mercato, svincolati da limiti di prezzo, costituisce in sé condotta idonea ad alterarlo, qualsiasi sia il segno, positivo o negativo, conseguente a tale condotta" (pagina 169 della sentenza del Tribunale di Milano). L'affermazione LLinsorgenza in capo a UN LLobbligo di promuovere tempestivamente l'offerta pubblica di acquisto totalitaria delle azioni NL presuppone, infatti, il positivo accertamento che fin dagli acquisti di azioni effettuati nel maggio 2005 UN avesse superato la soglia del 30% della quota di partecipazione nel capitale sociale della AN, ciò che postulava a sua volta nella prospettiva della sussistenza del reato di aggiotaggio ritenuta dal giudice di primo grado l'esistenza di un accordo parasociale occulto stipulato coi 18 سا "contropattisti" in grado di consentire a UN il raggiungimento della relativa soglia partecipativa, tanto da indurre il Tribunale a esplicitare il giudizio controfattuale secondo cui, se UN avesse dichiarato tempestivamente di disporre del 30% delle azioni NL in virtù del suddetto accordo, "il prezzo delle 3 azioni NL sarebbe stato determinato in base alle regole previste dall'art. 106 e non dalla libera contrattazione sul mercato, come è invece avvenuto" (pagina 170 della sentenza). L'esistenza LLaccordo occulto con gli esponenti del c.d. "contropatto", necessaria per poter affermare che UN controllasse, indirettamente, una quota di partecipazione tale da far scattare, fin dal 23.05.2005, l'OPA obbligatoria e la conseguente determinazione di un prezzo "legale" del titolo NL nelle successive contrattazioni coi detentori delle azioni operanti sul mercato, è stata invece esclusa, come si è visto, dalla (prima) sentenza d'appello con statuizione coperta da giudicato, che non può più essere rimessa in discussione;
di tal che, anche ritenendo che UN disponesse già della titolarità effettiva dei diritti sulle azioni NL ancora formalmente intestate alle banche paciscenti (NC OP italiana, NC OP di Vicenza, Carige, NC OP LLIA NA), la soglia del capitale NL in tal modo controllata era comunque ancora inferiore al 30% (24,128% secondo il capo d'imputazione), essendo stata tale soglia superata solo il 18.07.2005, allorchè i "contropattisti" formalizzarono la vendita delle loro azioni e UN comunicò la sussistenza delle condizioni per l'offerta pubblica di acquisto che fu allora effettivamente lanciata.
5.3. La sentenza impugnata ha altresì escluso un concorso dei “contropattisti" in condotte idonee ad alterare il prezzo del titolo NL sul mercato, sempre sotto il profilo LLaggiramento LLobbligo di una sua determinazione secondo i criteri legali stabiliti dall'art. 106 D.Lgs. n. 58 del 1998, non solo con riguardo all'assenza di prova (definitivamente accertata) della stipulazione del patto parasociale occulto di cui si è detto, ma anche in relazione all'ipotesi residua - che la sentenza di annullamento aveva esplicitamente demandato al giudice di rinvio di esaminare di un possibile diverso contributo causale da essi deliberatamente apportato (pur in assenza di un obbligo giuridicamente vincolante assunto in tal senso), al progetto di controscalata occulta della NL perseguito dai vertici di UN, mediante condotte che dovrebbero comunque risultare necessariamente funzionali, agli effetti di integrare l'elemento oggettivo del reato di aggiotaggio sotto il profilo decisivo della concreta messa in pericolo del bene protetto, all'elusione della disciplina sull'OPA obbligatoria e, con essa, LLobbligo che ne sarebbe conseguentemente insorto di una determinazione in misura prefissata per legge del prezzo di acquisto LLazione NL: solo in caso di prova positiva di una condotta concertata all'elusione dei relativi obblighi سا 19 potrebbe infatti concretizzarsi la manifestazione di un'effettiva capacità manipolativa del mercato, necessaria a perfezionare il reato, conseguente alla fissazione di un prezzo dello strumento finanziario che continuava a essere rimessa alle libere dinamiche del mercato stesso, anziché essere sostituita imperativamente da un parametro predeterminato ex lege. Il giudice di rinvio ha escluso la sussistenza della prova di una condotta concorsuale (coi soggetti apicali di UN) degli esponenti del "contropatto", da ritenersi imprescindibile agli effetti appena indicati per la realizzazione - - LLoffesa del bene protetto, sulla scorta di argomentazioni, ampiamente sviluppate nella motivazione della sentenza, basate su una lettura delle risultanze istruttorie, convalidata da considerazioni di natura logica, che si rivela munita di una propria intrinseca coerenza e non è perciò sindacabile dal giudice di legittimità. La Corte territoriale ha anzitutto evidenziato la qualità di interlocutori obbligati, necessariamente rivestita dagli azionisti riuniti nel c.d. "contropatto" nei confronti di entrambi i soggetti (BA di IL e UN) che si contendevano il controllo della NL, in ragione della quota di partecipazione nel capitale sociale della AN italiana complessivamente detenuta dai contropattisti in misura pari al 26,78%, tale da assicurare a quello dei due competitors che avesse raggiunto un accordo con loro di conseguire, sommandola alla quota già controllata (28,39% per quanto riguarda la cordata facente capo a BBVA;
24,128% per quanto concerne quella rappresentata da UN e dalle banche con essa paciscenti), la maggioranza assoluta del capitale NL: ciò che conferma la natura dirimente che deve riconoscersi al tema della prova del concorso dei contropattisti nella scalata con modalità illecite della NL attribuita ai vertici di UN rispetto a quello del contributo causale ipotizzato a carico degli altri - soggetti imputati nel presente processo in virtù delle cariche istituzionali o societarie da essi ricoperte (come ZI, LE e UT) agli effetti di -> concretizzare il pericolo, necessario a integrare il reato di aggiotaggio, di un'alterazione qualificata del criterio di determinazione del prezzo del titolo NL sul mercato, nei termini sopra ampiamente descritti, mediante l'elusione LLOPA obbligatoria al superamento della soglia partecipativa prevista dalla legge. In tale contesto e scenario operativo, la sentenza impugnata ha valorizzato la logica puramente speculativa e mercantilistica che aveva ispirato l'atteggiamento e il comportamento complessivo dei contropattisti, interessati in realtà a mantenere viva la contrapposizione in corso tra BA di IL e UN al fine di lucrare il maggior profitto economico possibile dalla cessione delle loro azioni al miglior offerente, secondo una condotta di tipo attendista e ambivalente connotata da una sostanziale autonomia rispetto alle due proposte in campo, e سا 2 20 0 non già animata come invece postulato dalla prospettiva accusatoria da : un'adesione preordinata al progetto di scalata della NL perseguito da UN e da una consapevole e deliberata azione agevolativa e di sostegno causale all'operato dei coimputati ON e CC. Il giudice di rinvio ha, in particolare, escluso la possibilità di attribuire un significato univoco, in senso accusatorio, al contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate tra i protagonisti della vicenda, anche a quelle - come le telefonate intercorse il 6 e 9 luglio 2005 tra ON e uno dei principali esponenti del "contropatto" (OP NI) sulle quali aveva richiamato - l'attenzione la sentenza di annullamento, rilevando come l'intenzione manifestata in tale occasione dal OP di non "darla vinta" agli OL ("perché voglio che la battaglia la vinciamo noi italiani e non loro": pagina 18 della sentenza impugnata) non smentisse il più generale atteggiamento di attendismo, talora rivolto anche a dettare condizioni e frapporre ostacoli anziché a svolgere azione di supporto, assunto nel corso della trattativa nei confronti dei vertici di UN da altri azionisti di primo piano del "contropatto", come ON e IC (tanto da indurre lo stesso ON a lamentarsi apertamente delle difficoltà incontrate nel rapporto con interlocutori, interessati unicamente a spuntare il prezzo migliore, coi quali si augurava in futuro di non avere più nulla a che fare), così da non rendere né certo né scontato il relativo esito finale, che avrebbe potuto concludersi anche con la cessione del pacchetto azionario controllato dai contropattisti al BA di IL se quest'ultimo nelle more avesse presentato un'offerta più vantaggiosa;
e del resto la prova del concorso dei contropattisti nel reato esigeva, alla stregua delle indicazioni contenute nella sentenza di annullamento, la dimostrazione di un contributo efficiente da essi apportato alla strategia perseguita da UN, nella consapevolezza delle sue connotazioni illecite, non bastando evidentemente allo scopo, secondo la valutazione della Corte territoriale, una semplice manifestazione di intenti di "patriottismo finanziario" come quelli allegati da OP nella conversazione di cui sopra. La decisione finale dei contropattisti di accettare le condizioni offerte da UN è dunque dipesa, secondo la sentenza impugnata, esclusivamente dalla maggiore convenienza economica della relativa proposta contrattuale, che contemplava il pagamento per contanti delle azioni cedute, rispetto a quella - oggettivamente meno appetibile e mai migliorata nel tempo del BA di IL, che prevedeva - : invece uno scambio di titoli azionari, secondo una valutazione ispirata perciò da mere (e del tutto irrilevanti) considerazioni di tornaconto economico, non inquinate da sottostanti accordi o finalità illecite;
e la relativa conclusione, in quanto supportata da un adeguato e coerente percorso argomentativo, non è perciò censurabile in sede di legittimità. سا 21 5.4. In presenza di una lettura complessivamente logica e coerente delle risultanze processuali, è, invero, normativamente precluso alla Corte di cassazione di procedere a una rinnovata valutazione dei dati probatori e degli elementi di giudizio che il giudice di merito ha posto a fondamento della sua decisione, o all'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione : dei fatti e della vicenda processuale, preferiti a quelli adottati dal giudice di rinvio perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, che trasformerebbero la Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto (ex plurimis, Sez. 2 n. 22362 del 19/04/2013, imputato Di Domenica;
Sez. 6 n. 5907 del 29/11/2011, imputato Borella, in motivazione;
Sez. 5 n. 17905 del 23/03/2006, Rv. 234109; Sez. Un. n. 47289 del 24/09/2003, Rv. 226074, imputato Petrella), in quanto la funzione LLindagine di legittimità sulla motivazione della sentenza non è quella di sindacare l'intrinseca attendibilità dei risultati LLinterpretazione delle prove e di attingere il merito LLanalisi ricostruttiva dei fatti, ma soltanto quella di verificare che come avvenuto nel caso di specie - gli elementi probatori posti a base della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee argomentative adeguate, che rendano giustificate, sul piano della consequenzialità, le conclusioni tratte in ordine alla ritenuta insussistenza della capacità concreta delle condotte ascritte agli imputati di provocare quella "sensibile" alterazione del prezzo sul mercato del titolo NL, necessaria a integrare il reato di aggiotaggio. Poiché al giudice di rinvio non era certamente inibito di verificare, prima di esaminare i profili di un'eventuale responsabilità concorsuale degli imputati, la sussistenza LLelemento materiale del reato con riguardo all'offesa del bene protetto (consistente, nella fattispecie, nella sua concreta messa in pericolo), la sentenza gravata ha correttamente e coerentemente ritenuto assorbita nell'accertata esclusione di tale elemento, approfonditamente motivata in tutti i risvolti sopra indicati, ogni altra questione riguardante le condotte dei prevenuti diversi dai "contropattisti", e in particolare dei coimputati ZI, LE e UT.
6. Di conseguenza, le argomentazioni sviluppate nel quinto, sesto e settimo motivo del ricorso del Procuratore generale, rivolte nel loro complesso a censurare la correttezza del ragionamento logico-giuridico con cui la sentenza impugnata ha escluso la concreta sussistenza nei termini fin qui ampiamente w w w w illustrati LLelemento oggettivo del reato di cui all'art. 185 D.Lgs. n. 58 del 1998, quando non si risolvono in inammissibili doglianze di merito dirette a prospettare una diversa ricostruzione in fatto LLandamento del prezzo del titolo NL sul mercato (basata su apprezzamenti di natura essenzialmente valutativa, e inidonei perciò a supportare una pretesa lettura travisante delle relative risultanze da parte della Corte di merito), si rivelano infondate, perché si سا 22 esauriscono nella riproposizione della tesi accusatoria sull'idoneità delle condotte degli imputati a provocare un'effettiva manipolazione e distorsione del prezzo di mercato LLazione NL (che, alla stregua del chiaro disposto della norma incriminatrice, deve peraltro essere "sensibile", e non può spingersi a comprendere qualsiasi minima variazione del valore dello strumento finanziario), in rapporto al parametro di riferimento costituito dalla figura del c.d. investitore ragionevole, che è stata esclusa dal giudice di rinvio con motivazioni logicamente congrue e immuni da errori di diritto, incensurabili dalla Corte di legittimità. A loro volta, i primi quattro motivi di ricorso del pubblico ministero - oltre a prospettare una diversa lettura, in punto di fatto, delle risultanze istruttorie con particolare riguardo al significato probatorio delle telefonate intercettate e delle condotte attribuite a LE UI e agli esponenti del "contropatto" in funzione elusiva degli obblighi di UN in tema di OPA obbligatoria, di cui il ricorrente sollecita a questa Corte un'inammissibile valutazione alternativa rispetto a quella compiuta dal giudice di rinvio - si limitano a insistere in modo inconferente su doglianze, come quelle concernenti la accertata falsità di una serie di comunicati UN, la natura degli accordi raggiunti da UN con le banche paciscenti funzionali all'acquisizione per via indiretta del controllo di consistenti pacchetti di azioni NL, la dedotta esistenza di condotte istigatrici o comunque agevolatrici della scalata di NL da parte di UN, in contrapposizione al BA di IL, ascrivibili agli imputati ZI, LE e UT nelle rispettive vesti istituzionali e imprenditoriali, riguardanti temi d'indagine che la sentenza impugnata ha considerato assorbiti, e non necessitanti perciò di specifico esame, in ragione della ritenuta insussistenza di un'offesa arrecata al bene protetto del delitto di aggiotaggio, e della conseguente inidoneità delle condotte in oggetto, qualora positivamente accertate, a concorrere a una sua concreta messa in pericolo;
la evidenziata incensurabilità della conclusione raggiunta - sul punto dal giudice di rinvio conduce pertanto al rigetto dei relativi motivi di gravame.
7. Parimenti infondati, per le medesime ragioni, sono i motivi di ricorso della parte civile BA di IL, che lamentano l'omesso esame o la mancata valorizzazione da parte della sentenza impugnata della valenza decettiva delle false informazioni contenute nei comunicati UN sulle ragioni degli acquisti di azioni NL, LLincidenza nella vicenda delle violazioni dei doveri di imparzialità e di corretta informazione attribuite al governatore della NC d'Italia ZI e all'amministratore delegato della NC OP LLIA NA LE, nonché delle modalità (in tesi) artificiose degli acquisti indiretti di azioni operati da UN, senza tuttavia confrontarsi in modo puntuale con l'argomento decisivo LLassoluzione degli imputati, costituito dalla motivata esclusione anche in - termini controfattuali di una concreta messa in pericolo del bene protetto سا 23 : dall'art. 185 D.Lgs. n. 58 del 1998. Al rigetto, sotto tale assorbente profilo, del ricorso della parte civile consegue la condanna della stessa al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna la parte civile ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 6 maggio 2015 دسمان ба Il Consigliere estensore Presi Enrico IU Sandrini DEPOSITATA IN CANCELLERIA 13 NOV 2015 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 24