Sentenza 2 dicembre 2004
Massime • 1
Nei confronti del tossicodipendente in custodia cautelare in carcere per uno dei delitti previsti dall'art. 407 comma secondo cod. proc. pen. che abbia scelto di sottoporsi ad un programma di recupero, la concedibilità di misure alternative alla detenzione non è vietata ma è sempre subordinata alla valutazione dell'esistenza delle ordinarie esigenze cautelari secondo i criteri fissati dagli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen. ed all'accertamento che tali esigenze non possano che essere soddisfatte solo con la misura della custodia in carcere.
Commentario • 1
- 1. arresti domiciliari e programma terapiaAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 3 febbraio 2026
2. Gli arresti domiciliari nei confronti del tossicodipendente che abbia già in corso un programma terapeutico di recupero Come anzidetto, l'Art. 89 TU 309/90 presume che la custodia cautelare intramuraria ex Art. 285 Cpp possa ostacolare la ratio della “cura” dell'infrattore tossicomane. Sicché, il cpv. 1 comma 1 Art. 89 TU 309/90 dispone che “qualora ricorrano i presupposti per la custodia cautelare in carcere, il giudice, ove non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, dispone gli arresti domiciliari quando imputata è una persona tossicodipendente o alcoldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/12/2004, n. 5437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5437 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 02/12/2004
Dott. DI IORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 1775
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TAVASSI Marina - Consigliere - N. 28972/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO MA, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Bologna, sezione impugnazioni cautelari penali, del 20.4.2003;
Visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Marina Tavassi;
Udito il Pubblico Ministero che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IG IO proponeva ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna, sezione impugnazioni cautelari penali, del 20.4.2003, notificata al difensore in data 17.5.2004, ordinanza con la quale era stata rigettata la richiesta di riesame proposta dal medesimo difensore, confermando l'ordinanza emessa dal Tribunale di Ravenna in data 26.3.2004 con cui era stata respinta l'istanza di sostituzione della misura cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari presso la Comunità terapeutica "Molise". Deduceva il ricorrente come unico motivo la violazione e falsa applicazione dell'art. 89 c. 4^ del DPR n. 309/90. Il Tribunale del riesame di Bologna infatti aveva ritenuto che l'invocata misura non potesse essere concessa allorché si proceda per uno dei delitti previsti dall'art. 407 c. 2^ lett. a) nn. 1-6, delitti fra i quali era compreso quello di rapina aggravata. Rileva il ricorrente che la norma richiede che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza per poter applicare la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di tossicodipendenti che abbiano in corso un programma di recupero, ai sensi dell'art. 89, 1^ e 2^ c. del DPR 9.10.90 n. 309, il cui 4^ comma pone una deroga, da intendersi nel senso che quando si procede per uno dei delitti richiamati non sono necessarie esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, ma si applicano le norme ordinarie, quindi gli artt. 275- 278 c.p.p., essendo quindi comunque necessario che il giudice tenga conto della specifica idoneità di tale misura "in relazione alla natura ed al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto" (ex art. 275 1^ c. c.p.p.). Ad avviso del ricorrente, il Tribunale di Bologna ha invece agito come se, ove si proceda per uno dei delitti di cui all'art. 407, c. 2^ lett. a) nn. 1-6, unica misura applicabile sia quella della custodia carceraria. Questa Corte ritiene il ricorso fondato. È vero infatti che l'art. 89 sopra citato prevede, nell'articolazione di cui ai primi due commi, come fatto del tutto eccezionale che possa essere disposta o mantenuta la misura cautelare della custodia carceraria nei confronti dei tossicodipendenti che abbiano in corso un programma terapeutico di recupero (1^ c.) ovvero che intendano sottoporvisi (2^ c). Tale ipotesi è subordinata al vaglio della sussistenza di "esigenze cautelari di eccezionale rilevanza".
È altrettanto vero che il comma 4^ della medesima norma pone una deroga a tale trattamento per l'ipotesi in cui si proceda per uno dei delitti previsti dall'art. 407 c. 2^ lett. a) nn. 1-6, delitti fra i quali è compreso quello di rapina aggravata, contestato al IG, ma tale eccezione non stabilisce come erroneamente affermato dal Tribunale di Bologna, che vi sarebbe un divieto di concessione degli arresti domiciliari presso la comunità terapeutica ove si proceda per uno di detti delitti. La norma in esame va invece intesa, secondo la formulazione del dato testuale e nell'ottica di un corretto coordinamento con le altre norme di rilievo, nel senso che;
non operando il trattamento di favore di cui ai ricordati primi due commi, si debba fare riferimento alle norme generali in tema di misure cautelari personali, contenute nel codice di procedura penale. Per disporre la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un tossicodipendente o di un alcooldipendente, che abbia in corso o intenda sottoporsi ad un programma di recupero terapeutico, va verificata la sussistenza delle ordinarie esigenze cautelari secondo i criteri di cui agli artt. 273-275 c.p.p., e va accertato che tali esigenze possano essere soddisfatte solo con la misura della custodia carceraria.
Alla luce di tali rilievi può affermarsi che l'ordinanza impugnata risulta affetta da violazione di legge laddove ha ritenuto che, allorché si proceda per uno dei delitti di cui all'art. 407 di lett. a) n. 1/6, l'unica misura applicabile sia quella della custodia carceraria.
Deve pertanto essere disposto l'annullamento dell'impugnata ordinanza con rimessione degli atti al Tribunale di Bologna per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte annulla l'impugnata ordinanza e dispone che gli atti siano trasmessi al Tribunale di Bologna per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 2 dicembre 2004. Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2005