Cass. pen., sez. II, sentenza 02/12/2004, n. 5437
CASS
Sentenza 2 dicembre 2004

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Massime1

Nei confronti del tossicodipendente in custodia cautelare in carcere per uno dei delitti previsti dall'art. 407 comma secondo cod. proc. pen. che abbia scelto di sottoporsi ad un programma di recupero, la concedibilità di misure alternative alla detenzione non è vietata ma è sempre subordinata alla valutazione dell'esistenza delle ordinarie esigenze cautelari secondo i criteri fissati dagli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen. ed all'accertamento che tali esigenze non possano che essere soddisfatte solo con la misura della custodia in carcere.

Commentario1

  • 1arresti domiciliari e programma terapia
    Andrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 3 febbraio 2026

    2. Gli arresti domiciliari nei confronti del tossicodipendente che abbia già in corso un programma terapeutico di recupero Come anzidetto, l'Art. 89 TU 309/90 presume che la custodia cautelare intramuraria ex Art. 285 Cpp possa ostacolare la ratio della “cura” dell'infrattore tossicomane. Sicché, il cpv. 1 comma 1 Art. 89 TU 309/90 dispone che “qualora ricorrano i presupposti per la custodia cautelare in carcere, il giudice, ove non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, dispone gli arresti domiciliari quando imputata è una persona tossicodipendente o alcoldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 02/12/2004, n. 5437
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5437
Data del deposito : 2 dicembre 2004

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