Rigetto
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentario • 1
- 1. Contrasto alla ludopatia, il ruolo strategico del distanziometroAccesso limitatoMaurizio De Giorgi · https://www.altalex.com/ · 21 gennaio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 15/12/2025, n. 9893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9893 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09893/2025REG.PROV.COLL.
N. 07881/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7881 del 2024, proposto da All Star s.r.l., nella persona del legale rappresentante pro tempore ; rappresentata e difesa dall’avv. Cino Benelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
Comune di Reggio Emilia, nella persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Berenice Stridi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, sez. I, 4 aprile 2024 n.72, che ha respinto il ricorso n. 119/2020 R.G. proposto per l’annullamento dei seguenti atti del Comune di Reggio Emilia, conosciuti in data imprecisata, concernenti la chiusura di sale giochi e scommesse gestite dalla Allstar S.r.l.:
a) dell'ordinanza 30 ottobre 2019 n. 800, con cui il Dirigente dello Sportello attività produttive ed edilizia ha ordinato la chiusura della sala giochi e scommesse sita in viale Piave 13;
b) dell'ordinanza 30 ottobre 2019 n. 801 del 30 ottobre 2019, con cui lo stesso Dirigente ha ordinato la chiusura della sala giochi e scommesse sita in via Gigli 7/a;
visto il ricorso con i relativi allegati;
visti gli atti tutti di causa;
udito il relatore dott. GI FU alla pubblica udienza del giorno 23 ottobre 2025;
uditi, altresì, i difensori delle parti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
1.La All Star s.r.l. svolge attività di sala giochi/sala scommesse/VLT sul territorio del Comune di Reggio Emilia e in particolare nei locali di Viale Piave n. 13 e via Gigli n.7/A., mediante licenza ex art. 88 t.u.l.p.s. ottenuta il 15 maggio 2017 dalla Questura di Modena con apparecchi VLT (art. 110 co. 6 lett. b) t.u.l.p.s.) ubicata ad una distanza inferiore a 500 mt. da un luogo sensibile (ovvero da una scuola materna).
1.1. Con deliberazione di Giunta Regionale n. 831/2017 venivano approvate le modalità applicative del divieto alle sale da gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito (L.R. 5/2013 come modificata dall’art.48 della L.R. 18/16).
1.2. In relazione alle citate attività, la All Star s.r.l. è stata attinta dalle ordinanze di chiusura emesse dal Comune di Reggio Emilia n. 800 e 8001 del 30 ottobre 2019, in ragione dell’applicazione della Legge Regionale dell’Emilia-Romagna 4 luglio 2013 n. 5 in tema di contrasto, prevenzione e riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, cui è stata data attuazione con le deliberazioni della Giunta Regionale 12 giugno 2017 n. 831 e 21 gennaio 2019 n. 68.
2. Avverso dette ordinanze di chiusura la società ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con richiesta di misure cautelari sospensive, successivamente trasposto in sede giurisdizionale (ricorso recante r.g. 708/2017) innanzi al T.A.R. Emilia Romagna a seguito dell’opposizione del Comune di Reggio Emilia.
3. Con distinto ricorso ( recante r.g. 22/2018) proposto sempre innanzi al T.A.R. Emilia Romagna, sede di Bologna, la società All Star s.r.l. ha impugnato, tra l’altro, anche gli atti presupposti a quelli impugnati con il ricorso recante r.g. 708/2017, vale a dire la deliberazione della Giunta comunale 12 dicembre 2017 n. 221, recante la mappatura dei luoghi sensibili e degli esercizi di cui all’art. 6, comma 2- bis , della Legge Regionale dell’Emilia-Romagna 4 luglio 2013 n. 5; il provvedimento dirigenziale del 20 febbraio 2018, recante l’individuazione degli esercizi oggetto di applicazione della disciplina (con aggiornamento e rettifiche dei locali); la deliberazione della Giunta Regionale 12 giugno 2017 n. 831, recante «Modalità applicative del divieto alle sale gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito»; la deliberazione della Giunta comunale 28 giugno 2018 n. 112, di integrazione della mappatura dei luoghi sensibili e degli esercizi di cui all’art. 6 comma 2- bis della Legge Regionale dell’Emilia-Romagna 4 luglio 2013 n. 5.
3.1. Con sentenza 18 aprile 2023 n. 236 il T.A.R. Emilia Romagna, sede di Bologna, ha rigettato il ricorso recante r.g. 22/2018.
3.2. Tale pronuncia è stata impugnata dinanzi a questa Sezione del Consiglio di Stato, che, con la sentenza 4 dicembre 2024, n. 9721, ha respinto l’appello.
4. Nel ricorso recante r.g. 708/2017, la società ha dedotto le seguenti censure, articolate in un unico capo: “ Violazione dei princìpi di ragionevolezza, proporzionalità ed esigibilità. Violazione dei princìpi di correttezza, trasparenza e buona fede. Violazione dell’art. 41 CDFUE. Violazione dell’art. 6 CEDU. Violazione dell’art. 1 Protocollo Addizionale CEDU. Violazione degli artt. 3, 24, 41, 42, 43, 97, 111 e 113 Cost. Violazione degli artt. 1, 3 e 10 L. n. 241/1990. Violazione dell’art. 6 L.R. Emilia Romagna n. 5/2013. Violazione delle deliberazioni G.R. nn. 831/2017 e 68/2019. Eccesso di potere per carenza o erronea valutazione dei presupposti. Eccesso di potere per sviamento. Eccesso di potere per carenza di istruttoria ”.
5.Il T.a.r., con la decisione 4 aprile, n. 72, ha respinto il ricorso.
6.La società ha proposto appello per i motivi riportati nella parte in diritto.
7.Si è costituito nel giudizio di secondo il Comune di Reggio Emilia, chiedendo di dichiarare l’appello infondato.
8.Alla pubblica udienza del 23 ottobre 2025 la Sezione ha trattenuto il ricorso in decisione.
DIRITTO
1.Con il primo mezzo di gravame la parte appellante deduce lo stretto nesso di nesso di presupposizione tra le ordinanze impugnate nell’ambito del presente procedimento e gli atti presupposti costituiti dalla deliberazione della Giunta comunale 12 dicembre 2017 n. 221, recante la mappatura dei luoghi sensibili e degli esercizi di cui all’art. 6, comma 2-bis, della Legge Regionale dell’Emilia-Romagna 4 luglio 2013 n. 5, dal provvedimento dirigenziale del 20 febbraio 2018, recante l’individuazione degli esercizi oggetto di applicazione della disciplina (con aggiornamento e rettifiche dei locali), dalla deliberazione della Giunta Regionale 12 giugno 2017 n. 831, recante «Modalità applicative del divieto alle sale gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito», dalla deliberazione della Giunta comunale 28 giugno 2018 n. 112, di integrazione della mappatura dei luoghi sensibili e degli esercizi di cui all’art. 6 comma 2-bis della Legge Regionale dell’Emilia-Romagna 4 luglio 2013 n. 5.
1.1. Ad avviso della parte appellante, in ragione di siffatto nesso di consequenzialità necessaria, nella ipotesi l’appello di cui al ricorso recante n. 8985/2023 R.G. (e, pertanto, di annullamento dei provvedimenti comunali presupposti), dovrebbero ritenersi automaticamente caducate le ordinanze di chiusura emesse dal Comune di Reggio nell’Emilia.
1.2. Il motivo è infondato.
Come si evidenziato al punto 3.2. della parte in fatto, questa Sezione, con la decisione 4 dicembre 2024, n. 9721, ha riconosciuto la legittimità dei provvedimenti regionali e comunali sulla base dei quali sono state adottate le ordinanze di chiusura emesse dal Comune di Reggio Emilia n. 800 e 8001 del 30 ottobre 2019. Ne deriva la inconfigurabilità, pertanto, della fattispecie patologica, evocata con il presente motivo di appello, della illegittimità derivata.
2. Con un secondo mezzo di gravame la parte appellante lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha escluso “l’effetto espulsivo” sul territorio del Comune di Reggio Emilia delle sale gioco scommesse.
2.1. Ciò anche alla luce del principio di proporzionalità in quanto, nella prospettiva in esame, la verifica della mancanza dell’effetto espulsivo dovrebbe essere svolta in concreto e non in astratto.
Proprio muovendo da una valutazione in concreto dell’effetto espulsivo, assume l’appellante di essersi trovata nella materiale impossibilità di procedere alla delocalizzazione a fronte dell’obiettiva insufficienza delle aree ospitali disponibili.
2..2. Il motivo è infondato.
Sul punto è sufficiente, in primo luogo, richiamare quanto di recente affermato dalla Sezione con la, più volte citata, decisione del 4 dicembre 2024, n. 9721, in relazione al generale meccanismo del distanziometro, secondo la quale “ È infondato il primo motivo, centrato sull’illegittimità del meccanismo del distanziometro, in primo luogo considerato in astratto come tale, e in subordine per come avrebbe in concreto operato nel territorio di Reggio Emilia.
17.1 Sul primo punto, la legittimità del distanziometro in astratto, il Collegio non ritiene di doversi discostare da quanto già affermato dalla costante giurisprudenza della Sezione, per tutte dalla sentenza 26 ottobre 2023 n.9271.
17.1.1 Il cd. distanziometro -ovvero in sintesi una normativa che vieta l’apertura e l’esercizio di sale gioco o scommesse come quella gestita dalla ricorrente appellante a distanza pari o inferiore ad un certo valore, indicato dalla normativa stessa, da luoghi cd. sensibili- è istituto presente nel nostro ordinamento, attraverso le varie leggi regionali che lo prevedono, da ormai più di un decennio.
17.1.2 La giurisprudenza costituzionale – in particolare le sentenze 10 novembre 2011 n.300 e 11 maggio 2017 n.108- se ne è occupata anzitutto per escludere che una legislazione di questo tipo violi l’art. 117 comma 2 lettera h) e comma 3 della Costituzione in quanto invasiva della competenza statale in materia di ordine e sicurezza pubblica e in proposito ha affermato che si tratta di norme “dichiaratamente finalizzate a tutelare soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale, e a prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo, nonché ad evitare effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica” che si preoccupano non dell’ordine pubblico in quanto tale, quanto “delle conseguenze sociali dell’offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché dell’impatto sul territorio dell’afflusso a detti giochi degli utenti”, come afferma la sentenza 300/2011.
17.1.3 La Corte non ha preso espressamente in esame la possibilità che il distanziometro possa risultare costituzionalmente illegittimo in quanto produrrebbe in tesi un “effetto espulsivo” dal territorio del Comune interessato di un’attività in sé lecita e autorizzata. Sulla base delle motivazioni riportate, che si riferiscono in sintesi a ragioni di utilità sociale, la costante giurisprudenza di questo Consiglio ha però ritenuto manifestamente infondata la relativa questione, argomentando in sintesi dall’art. 41 Cost. che come è noto consente “programmi e controlli” sull’attività economica privata allo scopo di indirizzarla a “fini sociali”: così per tutte C.d.S. sez. IV 8 marzo 2023 n.2422 e sez. VI 11 marzo 2019 n.1618.
17.1.4 La stessa giurisprudenza, per tutte da ultimo la citata sentenza 1618/2023, considera poi non rilevante in proposito in mancanza del decreto ministeriale di recepimento l’art. 1 comma 1049 della l. 27 dicembre 2017 n.205, per cui “Al fine di consentire l'espletamento delle procedure di selezione di cui ai commi 1047 e 1048, le regioni adeguano le proprie leggi in materia di dislocazione dei punti vendita del gioco pubblico all'intesa sancita in sede di Conferenza unificata in data 7 settembre 2017”.
17.1.5 Nel concreto, la giurisprudenza in esame ha considerato poi legittimo il distanziometro nel momento in cui la distanza minima da rispettare sia fissata in un valore non eccessivo, compreso fra i 300 e i 500 metri di cui si tratta, con la conseguenza di lasciare disponibile per esercitare l’attività in esame una percentuale anche modesta, ma comunque esistente, del territorio comunale.
17.1.6 Si veda ad esempio il caso deciso da C.d.S. sez. V 16 dicembre 2022 n.11036, in cui a fronte di una distanza minima da rispettare di 500 metri, prevista dalla stessa legislazione dell’Emilia Romagna qui in questione, si è escluso l’effetto espulsivo in presenza di una superficie utile per insediare l’attività pari in percentuale a circa l’1% del territorio comunale e in valore assoluto a circa 170 ha. Di contro, nel caso deciso da C.d.S. sez. III 10 febbraio 2016 n.579 si è ritenuta irragionevole una distanza minima di 1000 metri, non come conseguenza di un suo presunto effetto espulsivo, ma perché fissata da un regolamento senza una completa istruttoria sulla sua congruità.
17.1.7 Il Collegio osserva poi che questa conclusione, per cui il distanziometro non ha di per sé effetto espulsivo, risulta ancora più condivisibile alla luce dell’ulteriore sentenza di questo Consiglio sez. V 18 ottobre 2023 n.9071, secondo la quale una sala gioco o scommesse legittimamente aperta non può essere costretta a delocalizzare o a chiudere per effetto della successiva apertura di un’attività sensibile a distanza inferiore a quella prescritta.
17.1.8 Solo per completezza si aggiunge, ancorché la questione non sia stata sollevata in modo espresso dalla parte appellante, che la giurisprudenza sopra citata, per tutte appunto C.d.S. 2422/2023 e 1618/2019, non ha ritenuto di promuovere sul punto rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea. Ciò argomentando anzitutto dagli articoli 36, 49, 52 e 56 del TFUE, che ammettono le misure derogatorie in materia di libera circolazione delle merci e di prestazione dei servizi “che siano giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica”, nonché argomentando dalla giurisprudenza della Corte di giustizia che consente agli Stati membri di adottare restrizioni al gioco d’azzardo lecito giustificate da ragioni imperative di interesse generale, quali la tutela dei consumatori e la prevenzione della frode e dell'incitamento dei cittadini ad una spesa eccessiva legata al gioco: per tutte Corte di giustizia UE 22 ottobre 2014 C-344/13 e C-367/13 e 30 giugno 2011 C-212/08.17.1.9 In altre parole, così espressamente C.d.S. 1618/2019, si è ritenuta ricorrere una fattispecie di acte clair, che esclude la necessità di rinvio pregiudiziale. Questa conclusione va ribadita anche alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia stessa, in particolare della sentenza 6 ottobre 2021, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi, C-561/19, trattandosi di un caso in cui la corretta interpretazione del diritto dell’Unione si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi .”.
2.3. In relazione al rispetto del principio di proporzionalità, la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha, inoltre, più volte affermato che il limite distanziale, comportante il divieto di esercizio delle sale da gioco, delle sale scommesse e dei punti di raccolta in locali che si trovino a una distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili, costituisce mezzo idoneo al perseguimento degli obiettivi prefissati di contrasto al fenomeno della c.d. della ludopatia (così, con specifico riferimento alla normativa della Regione Emilia Romagna, , Cons. Stato, pareri n. 686/21, n. 1840/21 e 550/22; ma, più in generale, cfr. tra le altre anche Cons. Stato, V, 6 luglio 2018, n. 4147).
2.4. Parimenti infondata è, ad avviso del Collegio, la questione della ricorrenza nel caso in esame di un effetto espulsivo nel concreto, dovuto cioè, secondo quanto assume la parte appellante, non alla disciplina generale, ma alla particolare disciplina urbanistica adottata dal Comune nel momento storico rilevante.
In relazione a tale profilo, come si è in passato già avuto modo di chiarire, la violazione del principio di proporzionalità nei confronti dei titolari degli esercizi soggetti a chiusura si potrebbe configurare, non solo ove la imposizione dei limiti distanziali determinasse nel territorio comunale la totale inibizione allo svolgimento dell'attività di esercizio di punti di gioco e di raccolta di scommesse, ma anche se l'individuazione delle aree destinate rendesse impossibile o estremamente gravosa la delocalizzazione delle attività esistenti, per insufficienza quantitativa o per limitazioni urbanistico edilizie. (Cons. Stato, parere n. 550/22)
Nel caso in esame, tuttavia, tali ultime evenienze non si sono verificate.
2.5. L’assunto trova riscontro negli esiti della verificazione disposta nel giudizio di primo grado, dai quali si desume che “ La delocalizzazione rimane infatti possibile e ammessa in diversi ambiti della città, nelle quantità prima ricordate: 296,8 ha, pari a circa il 6,4% del Territorio urbanizzato ”.
Il Consiglio di Stato (cfr. sez. V, 4-12-2019, n. 8298) ha, peraltro, al riguardo chiarito che, “ in presenza dell’astratta possibilità di delocalizzazione in altre aree del territorio comunale, la sua difficile attuazione in concreto, in ragione del fatto che non risultano esistenti locali commerciali liberi, è elemento irrilevante, in quanto non si tratta di una conseguenza imputabile alla misura restrittiva oggetto di contestazione e, dunque, di una barriera all’ingresso di carattere normativo, ma piuttosto di un impedimento meramente fattuale, dipendente dallo stato di fatto dei luoghi. Trattasi nella specie di una situazione non dissimile da quella in cui viene a trovarsi un qualsiasi operatore economico che intenda reperire un locale commerciale idoneo per avviare una nuova attività commerciale e si trovi di fronte ad un panorama immobiliare in cui tutti i locali commerciali sono già occupati, con la sola differenza che in questo caso la cerchia degli immobili disponibili è più ristretta; osservandosi, altresì, che la limitazione prospettata si presenta come temporanea, per essere lo scenario cittadino continuamente mutevole. ” (v. Parere del Consiglio di Stato n. 686/2021).
2.6. Inoltre, nel caso in esame, contrariamente a quanto sostiene la parte appellante nella memoria del 18 settembre 2025 a p. 2, non ha neppure presentato un’istanza di delocalizzazione, posto che quella contenuta nel documento contenuto nell’allegato n. 2 all’atto di appello, depositato in data 9 maggio 2025, si riferisce ad altra attività.
2.7. Inoltre, come emerge dalla disamina delle risultanze documentali in atti (cfr. doc. ti 16 e 17 Comune in I grado foliario 9 luglio 2020), le ordinanze impugnate sono state adottate il 30 ottobre 2019, mentre la società appellante era stata resa edotta già dal 30 luglio 2018 della possibilità di delocalizzare. Ne deriva, anche sotto tale diverso profilo temporale, che non trova riscontro nelle risultanze procedimentali l’assunto della parte appellante di una impossibilità non corrisponde al vero l’assunto della ricorrenza nel caso in esame di un “concreto” effetto espulsivo.
2.8. Quanto sopra, lo si aggiunge per completezza, non contrasta con i casi decisi da questa stessa Sezione con le sentenze 10 giugno 2024 nn.5157 e 5160, e sempre relativi al Comune di Reggio Emilia.
In questi casi infatti, a quanto risulta dalla motivazione, le istanze di delocalizzazione erano state presentate, ma il loro esame era stato effettivamente precluso dalla disciplina introdotta dalla delibera di Giunta 5 dicembre 2019 di cui si è detto. L’effetto espulsivo in concreto si poteva quindi dire realizzato a causa della particolare modalità con cui si sono svolti i fatti, modalità evidentemente diversa da quella di cui si ragiona in questa sede.
3. Con un terzo mezzo di gravame la parte appellante lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui non ha censurato la mancata riapertura del procedimento ai sensi della DGR n. 68/2019.
3.1. In particolare, la parte appellante, con la censura in esame, lamenta il fatto che il Comune di Reggio Emilia, a differenza di altri Enti locali, non si sarebbe adeguato a quanto previsto dalla D.G.R. n. 68/2019, non consentendo la riapertura dei procedimenti di delocalizzazione (con salvaguardia degli investimenti) per tutti gli operatori incisi dalla normativa in questione, ivi compresi tutti coloro che sotto la vigenza della pregressa disciplina di cui all’originaria D.G.R. 831/2017 (che non tutelava gli investimenti), non erano stati posti nelle condizioni di poter delocalizzare.
3.2. Il motivo è infondato.
La D.G.R. n. 68 del 21/1/2019 ha previsto un periodo di proroga di sei mesi connesso alla richiesta di delocalizzazione, che in ragione di particolari esigenze ciascun Comune poteva valutare di estendere fino a ulteriori sei mesi. La previsione della “riapertura dei termini per consentire di chiedere la delocalizzazione” è strettamente collegata, infatti, ad una nuova mappatura a seguito di apertura di nuovi luoghi sensibili (nuovi in assoluto o ex dormienti) e a beneficio di chi, trovandosi in regola rispetto alla precedente mappatura, in quanto ubicato ad una distanza superiore ai 500 metri, si ritrova, a seguito della nuova mappatura, ad una distanza inferiore ai 500 metri dai nuovi luoghi sensibili.
Ciò si ricava sia da una interpretazione letterale della DGR in esame, sia da una interpretazione teleologica, posto che la ratio della deroga deve essere ravvisata nella necessità di tutelare il legittimo affidamento di coloro che “regolari ab origine” o “regolarizzati mediante successiva delocalizzazione” potrebbero aver fatto degli investimenti meritevoli di protezione.
3.3. L’analisi dei precedenti giurisprudenziali conferma le conclusioni qui esposte.
In particolare, si è al riguardo chiarito che “ a norma dell'art. 48, comma 5, della legge regionale Emilia-Romagna n. 18/2016, la Giunta regionale ha definito, con la deliberazione n. 831/2017, le modalità attuative riguardanti l'applicazione delle previsioni di cui al menzionato art. 6, comma 2 bis, della L.R. 5/2013 e succ. mod. alle sale gioco e alle sale scommesse stabilendo, fra l'altro, che: - gli esercenti interessati dai provvedimenti di chiusura avrebbero potuto proseguire l'attività per sei mesi (decorrenti dalla fine della mappatura) con la precisazione che "Il suindicato periodo di sei mesi intercorrente dalla fine della mappatura all'adozione dei conseguenti provvedimenti di chiusura è previsto per contemperare la tutela della salute - a cui il divieto previsto dall'art. 6, comma 2 bis, della legge regionale n. 5 del 2013 è finalizzato - con l'esigenza di tutela della continuità occupazionale di chi è impiegato negli esercizi soggetti a chiusura"; - in aggiunta ai sei mesi di cui sopra, "al fine di consentire la progressiva delocalizzazione delle sale gioco e delle sale scommesse, agli esercenti che intendano proseguire la propria attività in zone non soggette a divieto è [stata] concessa una proroga fino ad un massimo di ulteriori sei mesi rispetto al termine per l'adozione del provvedimento di chiusura"; per poter beneficiare di questa ulteriore proroga (fino a dodici mesi) gli esercenti interessati avrebbero dovuto presentare "nel periodo intercorrente tra la fine della mappatura e l'adozione del provvedimento di chiusura (cioè entro i sei mesi successivi alla fine della mappatura)" al Comune competente la domanda per il rilascio del permesso di 19 costruire ai sensi del comma 3 bis dello stesso art. 6, costituente atto presupposto per l'autorizzazione per l'apertura e l'esercizio di una nuova sala; - infine, in caso di apertura di "nuovi luoghi sensibili", i comuni avrebbero dovuto provvedere "ad aggiornare la mappatura dei luoghi sensibili e ad adottare i provvedimenti conseguenti ai sensi della presente normativa". Successivamente la Giunta regionale ha adottato la deliberazione 21 gennaio 2019 n. 68, con cui ha effettuato delle "precisazioni" concernenti l'attività di delocalizzazione, distinguendo due fattispecie: - il termine massimo di dodici mesi, derivante dalla concessione del termine di sei mesi di proroga "connesso alla richiesta di delocalizzazione" avrebbe potuto essere ulteriormente prorogato per un massimo di altri sei mesi "in ragione di particolari esigenze che ciascun Comune potrà valutare e dovrà adeguatamente motivare nei relativi provvedimenti"; - nella distinta ipotesi in cui invece i Comuni dovessero aggiornare le loro mappature dei siti "sensibili", l'aggiornamento della mappatura, "al fine di salvaguardare gli investimenti effettuati e tutelare il legittimo affidamento degli operatori economici", non avrebbe effetto "per un periodo congruo a consentire l'ammortamento degli investimenti effettuati", comunque non eccedente la durata massima di dieci anni dalla comunicazione dell'aggiornamento ” (Consiglio di Stato, sez. V, 28.12.2022 n. 11426)
3.4. Del resto, l’adesione alla diversa intestazione proposta dalla parte appellante equivarrebbe ad una riapertura generalizzata dei termini in contrasto con le finalità dei divieti e degli obblighi introdotti dalla normativa in questione.
3.5. In applicazione di tali coordinate, come rammentato in occasione dell’esame del secondo mezzo di gravame, dalla documentazione in atti emerge che la parte appellante non ha mai presentato una domanda di delocalizzazione, né quella finalizzata al rilascio del permesso di costruire ovvero di avvio delle attività, secondo le modalità previste dall’art. 7 del D.P.R. 160/2010 e s.m.i., per l’apertura di una nuova sede ubicata in zona non soggetta a divieto né nel primo termine semestrale né nel successivo rinnovo.
Inoltre, nel caso della società appellante, la riapertura dei termini era preclusa proprio dalla circostanza che ab origine le sale giochi si trovavano a una distanza inferiore ai 500 mt. da luoghi sensibile e che, comunque, la società non aveva presentato alcuna istanza di delocalizzazione
Di qui l’infondatezza anche di quest’ultimo motivo di appello.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello deve essere respinto.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano così come da dispositivo, in misura comunque congrua con quanto previsto dal D.M. 13 agosto 2022 n.147 per una causa di difficoltà media e di valore non determinato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello di cui in epigrafe (ricorso n. 7881/2024 R.G.), lo respinge.
Condanna la società appellante a rifondere all’appellata le spese del giudizio, spese che liquida in € 9.000 (novemila/00), oltre rimborso spese forfetario ed accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CO TO AN, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
GI FU, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI FU | CO TO AN |
IL SEGRETARIO