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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 06/06/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2975/2025 V.G.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori
Magistrati:
dott. IN TO Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al V.G. al n° 2975/2025, promosso congiuntamente da
, con gli avv.ti CAPPUZZO ELIANA e SCHIAVO Parte_1
ELISA ricorrente
e
, con gli avv.ti BEDA DAMIANO e VITALI FLEMMING CP_1
ricorrente
e con l'intervento del P.M. oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
Con ricorso depositato il 20/03/2025, le parti chiedevano congiuntamente al
Tribunale di Padova di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio concordatario, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle trascrizioni dovute, e con ogni conseguente effetto di legge, alle seguenti condizioni, riportate anche nelle note scritte per l'udienza cartolare del
6/05/2025:
il signor si obbliga a versare a titolo di assegno divorzile, entro e non oltre il primo CP_1 giorno di ogni mese, sul conto corrente a intestato alla signora la somma di Parte_1 2
Euro 333,70, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a far data dal
19.01.2025.
FATTO E DIRITTO
I sig.ri e hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio concordatario in data 16.07.1994 a Veggiano (PD), atto trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Veggiano al n. 7, Parte II, serie
A, dell'anno 1994, scegliendo il regime della comunione dei beni.
Dall'unione matrimoniale è nata la figlia , in data 28.12.1995, maggiorenne Per_1 ed economicamente autosufficiente.
Successivamente, cessata l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, la sig.ra adiva l'intestato Tribunale al Parte_1 fine di sentir pronunciare la loro separazione personale. In seguito alla udienza dinnanzi al Presidente delegato del Tribunale, avvenuta il 14.5.2019, la separazione giudiziale veniva pronunciata con Sentenza non definitiva n.
209/2020, pubblicata il 28/01/2020, poi con Sentenza definitiva n. 107/2022, pubblicata il 19.01.2022, la quale è stata poi parzialmente riformata dalla Sentenza
n. 2370/22 della Corte d'Appello di Venezia, pubblicata il 04.11.2022 e passata in giudicato in data 11 gennaio 2023.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3
n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza presidenziale, avvenuta il 14.05.2019.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Dal momento che le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità, delle stesse va preso atto.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sig.ri e in data Parte_1 CP_1 3
16.07.1994 a Veggiano (PD), atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Veggiano (PD) al n. 7, Parte II, serie A, anno
1994;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la
Sentenza nei relativi registri;
3) Prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti come sopra riportate;
4) Spese compensate.
Padova, 3.6.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa IN TO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori
Magistrati:
dott. IN TO Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al V.G. al n° 2975/2025, promosso congiuntamente da
, con gli avv.ti CAPPUZZO ELIANA e SCHIAVO Parte_1
ELISA ricorrente
e
, con gli avv.ti BEDA DAMIANO e VITALI FLEMMING CP_1
ricorrente
e con l'intervento del P.M. oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
Con ricorso depositato il 20/03/2025, le parti chiedevano congiuntamente al
Tribunale di Padova di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio concordatario, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle trascrizioni dovute, e con ogni conseguente effetto di legge, alle seguenti condizioni, riportate anche nelle note scritte per l'udienza cartolare del
6/05/2025:
il signor si obbliga a versare a titolo di assegno divorzile, entro e non oltre il primo CP_1 giorno di ogni mese, sul conto corrente a intestato alla signora la somma di Parte_1 2
Euro 333,70, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a far data dal
19.01.2025.
FATTO E DIRITTO
I sig.ri e hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio concordatario in data 16.07.1994 a Veggiano (PD), atto trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Veggiano al n. 7, Parte II, serie
A, dell'anno 1994, scegliendo il regime della comunione dei beni.
Dall'unione matrimoniale è nata la figlia , in data 28.12.1995, maggiorenne Per_1 ed economicamente autosufficiente.
Successivamente, cessata l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, la sig.ra adiva l'intestato Tribunale al Parte_1 fine di sentir pronunciare la loro separazione personale. In seguito alla udienza dinnanzi al Presidente delegato del Tribunale, avvenuta il 14.5.2019, la separazione giudiziale veniva pronunciata con Sentenza non definitiva n.
209/2020, pubblicata il 28/01/2020, poi con Sentenza definitiva n. 107/2022, pubblicata il 19.01.2022, la quale è stata poi parzialmente riformata dalla Sentenza
n. 2370/22 della Corte d'Appello di Venezia, pubblicata il 04.11.2022 e passata in giudicato in data 11 gennaio 2023.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3
n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza presidenziale, avvenuta il 14.05.2019.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Dal momento che le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità, delle stesse va preso atto.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sig.ri e in data Parte_1 CP_1 3
16.07.1994 a Veggiano (PD), atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Veggiano (PD) al n. 7, Parte II, serie A, anno
1994;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la
Sentenza nei relativi registri;
3) Prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti come sopra riportate;
4) Spese compensate.
Padova, 3.6.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa IN TO