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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 07/11/2025, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2612/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 2612 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da:
(P.I. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del Direttore Generale Dott. con sede legale in Via Parte_2 Pt_1
Catalocchino n. 9, elettivamente domiciliata in Via Bellieni n. 5 presso lo studio Pt_1
dell'Avv. Alessandro Guido Demartis, che la rappresenta e difende per delega in atti;
ricorrente contro
, nato a [...] [...] (c.f. ), residente Controparte_1 Pt_1 C.F._1
in Bonorva, Corso Umberto I n. 127, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
AN CO MU del foro di ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pt_1
alla via Bellieni n. 5; Pt_1
resistente
pagina 1 di 5 la causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
nell'interesse della ricorrente: come da ricorso del 06.11.2024; nell'interesse della resistente:
come da comparsa di costituzione e risposta del 18.07.2025 e ribadite nei rispettivi scritti conclusivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., esponeva quanto segue: Parte_1
- che con ordinanza resa nel procedimento esecutivo R.G. 290/2022, il Giudice
dell'Esecuzione del Tribunale di Sassari ordinava ad (terzo pignorato) il Parte_1
pagamento, in favore del sig. (creditore procedente), della somma Controparte_2
mensile, pari ad un quinto dell'emolumento, dovuta da a Parte_1 Controparte_1
(debitore esecutato), nonché 1/5 del TFR in caso di risoluzione anticipata sino alla concorrenza dell'importo di €. 42.465,38 oltre interessi e spese;
- che non procedeva al pagamento;
Pt_1
- che in data 6 marzo 2023 il sig. procedeva con pignoramento presso terzi CP_2
contro (quale debitore esecutato) e contro il suo tesoriere Banco di Sardegna Parte_1
(terzo pignorato), iscritto a ruolo col n. R.G. 223/2023, che veniva definito con ordinanza di assegnazione del 14 aprile 2023 con la quale il Giudice dell'Esecuzione ordinava al Banco di
Sardegna S.p.A. il pagamento di € 52.569,84 in favore del sig. ; Controparte_2
- che in data 16 maggio 2023 la tesoreria dell' corrispondeva al sig. Parte_1
la somma di €. 53.295,16; Controparte_2
Parte
- che detta somma, tuttavia, non era dovuta da al dott. in quanto egli aveva CP_1
rassegnato le proprie dimissioni in data 3 ottobre 2022, per cui l'accantonamento delle somme pignorate era terminato con la mensilità di novembre 2022 come da nota ARES pagina 2 di 5 Sardegna del 10 aprile 2022, con la conseguenza che la somma finale accantonata ai fini del
Parte pignoramento era di €. 8.932,32, a fronte di un pagamento da parte del tesoriere al creditore procedente di €. 53.295,16;
- che pertanto il sig. si sarebbe ingiustificatamente arricchito ex art. 2041 c.c. CP_1
della differenza.
Concludeva chiedendo la condanna del sig. al pagamento della somma di €. CP_1
41.926,59, oltre interessi maturati fino alla data di effettivo pagamento in favore di
[...]
Con vittoria di spese di lite. Pt_1
Si costituiva in giudizio , riconoscendo in fatto la ricostruzione della Controparte_1
ricorrente ma contestando l'ammissibilità della domanda spiegata ex art. 2041 c.c. per difetto del requisito della sussidiarietà della tutela azionata. In particolare, esponeva che Pt_1
sarebbe rimasta inerte e non avrebbe tutelato le proprie ragioni attraverso gli strumenti apprestati dall'ordinamento, primo fra tutti l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.,
per contestare il diritto del creditore a procedere esecutivamente per una somma notevolmente superiore a quella che poteva vantare nei confronti di Contestava Pt_1
Parte inoltre che lo spostamento patrimoniale dal patrimonio dell' a quello del sig.
(con effetto liberatorio per il D'Agostino) sarebbe avvenuto sine titulo, in CP_2
quanto troverebbe la sua fonte e la sua giustificazione in un provvedimento del Giudice
dell'Esecuzione (ordinanza di assegnazione del 14 aprile 2023).
Concludeva chiedendo dichiararsi inammissibile e/o infondata la domanda del ricorrente.
Con vittoria di spese di lite.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e tenuta a decisione sulle conclusioni di cui all'atto introduttivo di ciascuna parte.
***
Il ricorso è infondato nei termini di seguito indicati. pagina 3 di 5 Sono pacifiche le circostanze di fatto della vicenda, come è incontestato da parte del sig. CP_1
che abbia pagato una somma di cui lui era debitore. In diritto, deve rilevarsi che la domanda è Pt_1
stata proposta da richiamando l'istituto dell'arricchimento senza causa. Ebbene, vi è il carattere Pt_1
patrimoniale ed effettivo dell'arricchimento, essendo pacifico il pagamento da parte di e a tale Pt_1
arricchimento è corrisposto l'impoverimento del patrimonio della ricorrente. Tuttavia, va osservato che
è principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui l'azione di ingiustificato arricchimento deve ritenersi esclusa in ogni caso in cui il danneggiato, secondo una valutazione da compiersi in astratto,
prescindendo quindi dalla previsione del suo esito, possa esercitare un'altra azione, per farsi indennizzare il pregiudizio subito (Cass. II, n. 4246/2024; Cass. I, n. 5396/2014). Tale azione è
preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico (Cass. S.U., n. 33954/2023). Ciò significa anche che l'azione ex art. 2041 c.c. non risulta proponibile quando il danneggiato avrebbe potuto esercitare un'azione tipica che si è prescritta (Cass. III, n. 6735/2024) o un'azione in relazione alla quale si è verificata una decadenza (Cass. S.U., n. 28042/2008). Nel caso in cui vi è stata un'esecuzione forzata, come in quello di specie, si deve ritenere che non è possibile proporre azioni di ripetizione dell'indebito o di arricchimento senza causa, finalizzate a limitare o far venir meno gli effetti dell'esecuzione stessa, dopo la dopo la chiusura del procedimento di esecuzione forzata e la scadenza dei termini per le relative opposizioni, in quanto l'ammissibilità di tale azione si porrebbe in contrasto sia con i principi del sistema procedurale che con le regole specifiche dello strumento oppositivo.
Invero, il giudice dell'esecuzione deve controllare anche se il credito preteso dal creditore pignorante corrisponda alle indicazioni del titolo esecutivo, ferma restando la possibilità di proporre opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento che riconosca l'eccedenza quantitativa del credito azionato rispetto a quello effettivamente spettante (Cass. 10 settembre 1996 n. 8215, cit., e 16 febbraio 2000 n. pagina 4 di 5 1728). Infatti, "l'accoglimento dell'azione di arricchimento richiederebbe l'accertamento che lo
spostamento patrimoniale attuato dalla compiuta esecuzione è privo di "giusta causa". Ciò potrebbe
affermarsi solo con l'accertamento dell'illegittimità dell'esecuzione, che non è possibile al di fuori delle
opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, oppure del giudizio di impugnazione o riesame del
provvedimento giurisdizionale provvisoriamente esecutivo posto a base dell'esecuzione, poiché un
simile accertamento si porrebbe in diretta contraddizione con l'inoppugnabilità dei provvedimenti
emessi in sede di esecuzione" (ex multis Tribunale Ancona sez. II, 20/10/2014, n.1721).
Per tali motivi il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il D.M. vigente, parametri minimi,
ad eccezione della fase istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente alla rifusione al resistente delle spese di lite che liquida in €.
2.906,00, oltre rimborso c.u. e spese vive, rimborso forfettario 15%, iva e cnpa, oltre oneri di legge.
Così deciso in Sassari in data 07.11.2025.
Il Giudice
I. Bradamante
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 2612 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da:
(P.I. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del Direttore Generale Dott. con sede legale in Via Parte_2 Pt_1
Catalocchino n. 9, elettivamente domiciliata in Via Bellieni n. 5 presso lo studio Pt_1
dell'Avv. Alessandro Guido Demartis, che la rappresenta e difende per delega in atti;
ricorrente contro
, nato a [...] [...] (c.f. ), residente Controparte_1 Pt_1 C.F._1
in Bonorva, Corso Umberto I n. 127, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
AN CO MU del foro di ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pt_1
alla via Bellieni n. 5; Pt_1
resistente
pagina 1 di 5 la causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
nell'interesse della ricorrente: come da ricorso del 06.11.2024; nell'interesse della resistente:
come da comparsa di costituzione e risposta del 18.07.2025 e ribadite nei rispettivi scritti conclusivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., esponeva quanto segue: Parte_1
- che con ordinanza resa nel procedimento esecutivo R.G. 290/2022, il Giudice
dell'Esecuzione del Tribunale di Sassari ordinava ad (terzo pignorato) il Parte_1
pagamento, in favore del sig. (creditore procedente), della somma Controparte_2
mensile, pari ad un quinto dell'emolumento, dovuta da a Parte_1 Controparte_1
(debitore esecutato), nonché 1/5 del TFR in caso di risoluzione anticipata sino alla concorrenza dell'importo di €. 42.465,38 oltre interessi e spese;
- che non procedeva al pagamento;
Pt_1
- che in data 6 marzo 2023 il sig. procedeva con pignoramento presso terzi CP_2
contro (quale debitore esecutato) e contro il suo tesoriere Banco di Sardegna Parte_1
(terzo pignorato), iscritto a ruolo col n. R.G. 223/2023, che veniva definito con ordinanza di assegnazione del 14 aprile 2023 con la quale il Giudice dell'Esecuzione ordinava al Banco di
Sardegna S.p.A. il pagamento di € 52.569,84 in favore del sig. ; Controparte_2
- che in data 16 maggio 2023 la tesoreria dell' corrispondeva al sig. Parte_1
la somma di €. 53.295,16; Controparte_2
Parte
- che detta somma, tuttavia, non era dovuta da al dott. in quanto egli aveva CP_1
rassegnato le proprie dimissioni in data 3 ottobre 2022, per cui l'accantonamento delle somme pignorate era terminato con la mensilità di novembre 2022 come da nota ARES pagina 2 di 5 Sardegna del 10 aprile 2022, con la conseguenza che la somma finale accantonata ai fini del
Parte pignoramento era di €. 8.932,32, a fronte di un pagamento da parte del tesoriere al creditore procedente di €. 53.295,16;
- che pertanto il sig. si sarebbe ingiustificatamente arricchito ex art. 2041 c.c. CP_1
della differenza.
Concludeva chiedendo la condanna del sig. al pagamento della somma di €. CP_1
41.926,59, oltre interessi maturati fino alla data di effettivo pagamento in favore di
[...]
Con vittoria di spese di lite. Pt_1
Si costituiva in giudizio , riconoscendo in fatto la ricostruzione della Controparte_1
ricorrente ma contestando l'ammissibilità della domanda spiegata ex art. 2041 c.c. per difetto del requisito della sussidiarietà della tutela azionata. In particolare, esponeva che Pt_1
sarebbe rimasta inerte e non avrebbe tutelato le proprie ragioni attraverso gli strumenti apprestati dall'ordinamento, primo fra tutti l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.,
per contestare il diritto del creditore a procedere esecutivamente per una somma notevolmente superiore a quella che poteva vantare nei confronti di Contestava Pt_1
Parte inoltre che lo spostamento patrimoniale dal patrimonio dell' a quello del sig.
(con effetto liberatorio per il D'Agostino) sarebbe avvenuto sine titulo, in CP_2
quanto troverebbe la sua fonte e la sua giustificazione in un provvedimento del Giudice
dell'Esecuzione (ordinanza di assegnazione del 14 aprile 2023).
Concludeva chiedendo dichiararsi inammissibile e/o infondata la domanda del ricorrente.
Con vittoria di spese di lite.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e tenuta a decisione sulle conclusioni di cui all'atto introduttivo di ciascuna parte.
***
Il ricorso è infondato nei termini di seguito indicati. pagina 3 di 5 Sono pacifiche le circostanze di fatto della vicenda, come è incontestato da parte del sig. CP_1
che abbia pagato una somma di cui lui era debitore. In diritto, deve rilevarsi che la domanda è Pt_1
stata proposta da richiamando l'istituto dell'arricchimento senza causa. Ebbene, vi è il carattere Pt_1
patrimoniale ed effettivo dell'arricchimento, essendo pacifico il pagamento da parte di e a tale Pt_1
arricchimento è corrisposto l'impoverimento del patrimonio della ricorrente. Tuttavia, va osservato che
è principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui l'azione di ingiustificato arricchimento deve ritenersi esclusa in ogni caso in cui il danneggiato, secondo una valutazione da compiersi in astratto,
prescindendo quindi dalla previsione del suo esito, possa esercitare un'altra azione, per farsi indennizzare il pregiudizio subito (Cass. II, n. 4246/2024; Cass. I, n. 5396/2014). Tale azione è
preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico (Cass. S.U., n. 33954/2023). Ciò significa anche che l'azione ex art. 2041 c.c. non risulta proponibile quando il danneggiato avrebbe potuto esercitare un'azione tipica che si è prescritta (Cass. III, n. 6735/2024) o un'azione in relazione alla quale si è verificata una decadenza (Cass. S.U., n. 28042/2008). Nel caso in cui vi è stata un'esecuzione forzata, come in quello di specie, si deve ritenere che non è possibile proporre azioni di ripetizione dell'indebito o di arricchimento senza causa, finalizzate a limitare o far venir meno gli effetti dell'esecuzione stessa, dopo la dopo la chiusura del procedimento di esecuzione forzata e la scadenza dei termini per le relative opposizioni, in quanto l'ammissibilità di tale azione si porrebbe in contrasto sia con i principi del sistema procedurale che con le regole specifiche dello strumento oppositivo.
Invero, il giudice dell'esecuzione deve controllare anche se il credito preteso dal creditore pignorante corrisponda alle indicazioni del titolo esecutivo, ferma restando la possibilità di proporre opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento che riconosca l'eccedenza quantitativa del credito azionato rispetto a quello effettivamente spettante (Cass. 10 settembre 1996 n. 8215, cit., e 16 febbraio 2000 n. pagina 4 di 5 1728). Infatti, "l'accoglimento dell'azione di arricchimento richiederebbe l'accertamento che lo
spostamento patrimoniale attuato dalla compiuta esecuzione è privo di "giusta causa". Ciò potrebbe
affermarsi solo con l'accertamento dell'illegittimità dell'esecuzione, che non è possibile al di fuori delle
opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, oppure del giudizio di impugnazione o riesame del
provvedimento giurisdizionale provvisoriamente esecutivo posto a base dell'esecuzione, poiché un
simile accertamento si porrebbe in diretta contraddizione con l'inoppugnabilità dei provvedimenti
emessi in sede di esecuzione" (ex multis Tribunale Ancona sez. II, 20/10/2014, n.1721).
Per tali motivi il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il D.M. vigente, parametri minimi,
ad eccezione della fase istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente alla rifusione al resistente delle spese di lite che liquida in €.
2.906,00, oltre rimborso c.u. e spese vive, rimborso forfettario 15%, iva e cnpa, oltre oneri di legge.
Così deciso in Sassari in data 07.11.2025.
Il Giudice
I. Bradamante
pagina 5 di 5