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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/06/2025, n. 1478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1478 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4142/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4142/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MACHIRELLI Parte_1 C.F._1
GIOVANNA, elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR 57 40026 IMOLA presso il difensore avv. MACHIRELLI GIOVANNA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BENINI LILIANA, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in VIA CASTIGLIONE 47 40124 BOLOGNA presso il difensore avv.
BENINI LILIANA
CONVENUTA
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(Castel San Pietro, 28.8.1983) ricorre nei confronti di (Napoli, Parte_1 CP_1
25.5.1984) chiedendo la separazione personale dalla moglie, con la quale ha contratto matrimonio concordatario celebrato a Napoli il 9.4.2005: trascritto nei registri della Stato civile del Comune di
Napoli al n.8 Parte 2, Serie A, sez. S dell'anno 2005.
Dal ricorso 20.3.2024
La coppia ha una figlia (15.12.2013 – oggi 11 anni). La casa familiare è di proprietà del Per_1 marito (in Mordano – BO - via Roma 15), mentre la moglie è proprietaria di altro appartamento (in
Ravenna ID AN, via Omero 17). In estate 2023 la moglie gli avrebbe confidato che è finito pagina 1 di 11 l'affetto coniugale e, ad ottobre 2023, gli ha chiesto espressamente di lasciare la casa, per cui il marito è andato via a dicembre ('23).
è titolare di ditta individuale, la moglie (licenziata, alla data del ricorso in NASPI) è in cerca Parte_1 di lavoro.
Chiede: l'affido condiviso della bambina, la sua collocazione con sé, con conseguente assegnazione della casa familiare, un calendario di visite madre/figlia, il mantenimento ordinario a carico del padre al
100% oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si è costituita la moglie con comparsa 24.5.2024 non opponendosi alle domande sul vincolo.
Contesta, invece, la ricostruzione avversaria, affermando che è stato il marito ad aver perso progressivamente interesse per la moglie. Lo stesso, il 3.12.2023, ha abbandonato la casa familiare, trasferendosi dai suoi genitori (a Dozza) lasciando la famiglia senza risorse economiche.
Chiede: l'affido condiviso della bambina, la sua collocazione con sé, con conseguente assegnazione della casa familiare, un calendario di visite padre/figlia, un assegno maritale di €.800, un assegno per la figlia, a carico del padre, di €.600 oltre all'80% delle spese straordinarie.
Sostanzialmente le parti hanno poi ribadito le loro rispettive posizioni già esposte ed articolate negli altri atti del giudizio (memorie e repliche ex art.473-bis. 17 c.p.c.), avanzando altresì le loro istanze istruttorie.
All'udienza di comparizione personale dinanzi al giudice relatore, le parti – sentite personalmente in contraddittorio tra loro - ribadivano sostanzialmente le loro rispettive posizioni e tesi già esposte in modo esauriente nei loro atti di costituzione in giudizio.
All'udienza 25.6.2024 le parti sono state sentite in contraddittorio tra loro
Il ricorrente dichiarava:
<Da settembre 2023, dopo le vacanze estive, il rapporto si è incrinato, ci sono stati “sbalzi”. Poi lei è andata dalla sua famiglia, quindi è tornata ed è aumentata la distanza tra di noi. Ha smesso di prendersi cura della famiglia. Mi ha detto “non ti amo più”, abbiamo cominciato a discutere in casa e mi ha invitato ad uscire di casa. Abbiamo discusso delle cose che non andavano. Mi ha dato fastidio che lei ha parlato di me alle mie spalle con un mio collega e con i suoi familiari. Abbiamo cominciato
a dormire in letti separati da ottobre 2023. Io sono andato via di casa, dopo che mi aveva invitato più volte a farlo, a dicembre 2023. Sono andato via anche per la bambina, perché le discussioni, un paio di volte, sono capitate anche davanti alla bambina. Queste discussioni avvenivano con dialoghi a voce alta ma niente più. Sono andato a vivere dai miei genitori. Sulle regole di visita alla bambina: il venerdì sera la vado a prendere da scuola e la riporto dalla madre la domenica sera (quando è con me il weekend). Durante la settimana, la bambina sta con me o il lunedì o il mercoledì (nelle settimane in cui non vedo la bambina il weekend). Quando la bambina trascorre il weekend con me, le visite infrasettimanali avvengono il martedì dall'uscita di scuola e il giovedì dall'uscita di scuola. Non ci sono problemi particolari, comunichiamo tra di noi. Nei mesi di febbraio-maggio 2024 ho avuto problemi a prendere la bambina per portarla a scuola: ho dovuto telefonare quotidianamente alla bambina. La casa familiare è di mia proprietà, già pagata. Sul mantenimento della bambina: da dicembre ho pagato le utenze della casa e il doposcuola, nonché la mensa della scuola;
ho pagato il vestiario;
ma non do un assegno mensile;
ho pagato inoltre i finanziamenti della casa di ID AN pagina 2 di 11 (casa di villeggiatura al mare). Per il mutuo di questa casa di ID AN ho dovuto ipotecare la casa familiare. Sono un piccolo artigiano (muratore); percepisco 1600 euro di netto mensile;
non ho altri beni immobili di proprietà; non ho altre entrate;
ho finanziamenti in atto per i mobili della casa di
ID AN (rate di euro 205 mensili, sto quasi per finire di pagare); ho un altro finanziamento di euro 108 al mese, che finirà tra un paio di mesi;
per i cellulari di mia moglie e di mia figlia, verso euro
50 al mese, e finirò tra un anno;
pago Sky della casa in cui abito;
internet; il furgone con cui lavoro
(euro 174 al mese per un altro anno circa); euro 384 per l'automobile, pagamento che finirà tra due anni e mezzo;
non ho investimenti in atto.>>
La convenuta dichiarava:
<Abbiamo avuto un paio di anni di crisi;
ho invitato mio marito a fare terapia di coppia ma ha sempre rifiutato. Per un anno intero ho insistito in questa proposta ma lui mi ha sempre “aggredito” dicendo che “erano soldi spesi per una sconosciuta”. “Aggredito” nel senso che alzava la voce quando parlavamo della terapia di coppia. Quindi, diversi anni di crisi in cui lui ha sempre fatto “i comodi suoi”. Tornava a casa da lavoro alle due o tre di pomeriggio, trovava tutto pronto, sbraitava al telefono con artigiani ecc. e io lo invitavo a tenere toni pacati perché non mi piaceva questo clima di tensione in casa, soprattutto mentre facevo fare i compiti a mia figlia. Lui era sempre nervoso per motivi di lavoro e l'agitazione si riversava sull'ambiente familiare. È finita l'intimità ma abbiamo sempre dormito insieme durante la crisi. C'è stata una forte discussione con parolacce-insulti da parte sua nei miei confronti, davanti a nostra figlia (discussione legata sempre all'invito di fare la terapia di coppia) e il 3 dicembre 2023 lui è andato via di casa. Io e la bambina siamo rimasti nella casa familiare. Per quanto riguarda la gestione della bambina, tra di noi inizialmente non c'è stato un buon rapporto perché eravamo molto arrabbiati entrambi;
poi ci siamo messi d'accordo; adesso non ci parliamo da dieci giorni. Nella pratica, ci parliamo tramite messaggi, a volte con chiamate (ma appunto da dieci giorni non ci sentiamo affatto). La bambina vede il padre;
lui chiama la figlia direttamente al cellulare di lei (cellulare che io non ho mai voluto;
lui ha comprato il cellulare a mia insaputa;
io sono contraria al cellulare). La bambina è sempre stata il lunedì e il giovedì con il padre e io sono sempre stata d'accordo, e weekend alterni. Dal punto di vista economico, il padre non dà nulla per la bambina. È vero che lui ha pagato tutto quello che lui ha appena detto, ma lo ha fatto anche con
i miei soldi, prelevati dal mio conto corrente. Nel momento in cui abbiamo preso casa a ID AN, intestata a me, abbiamo acceso un mutuo, un mutuo trentennale per euro 575 mensili (per ogni rata).
C'è anche un altro mutuo utilizzato per pagare le spese di gestione. Mio marito non mi dà nulla per le spese della bambina. Di proprietà ho solo la casa di ID AN. Pago il mutuo in questione tutto io.
Ho un finanziamento per pagare le spese di un centro estetico (per un trattamento estetico) per 120 euro mensili (finirò di pagarlo tra quattro mesi). Al momento sono disoccupata e percepisco la Naspi.
Ho lavorato fino a febbraio 2023 e prima facevo la preparatrice di merci alla Lidl di Massa
Lombarda. Ho cessato il lavoro per problemi di salute alla schiena (il rapporto di lavoro è cessato con il mio licenziamento).>>
Il tentativo di conciliazione ha dato esito negativo.
Su espresso invito del Giudice le parti trovavano un accordo limitato alla frequentazione della bambina per il periodo estivo (2024) che si approssimava, e che il giudice faceva proprio con ordinanza pronunciata alla stessa udienza. pagina 3 di 11 Questo il calendario estivo
Le parti danno atto di aver raggiunto il seguente accordo per il periodo estivo (dal mese di luglio e fino al 15 settembre): il padre vedrà e terrà con sé la figlia liberamente previo accordo con la madre (tenendo conto delle esigenze della figlia) e in mancanza di accordo in ogni caso i fine settimana alternati: dal venerdì alle
18:00 alla domenica sera alle 21:30, quando la dovrà riaccompagnare a casa della madre (dopo averla fatta cenare); nel corso di tutte le settimane, il martedì dalle 17:00 alle 21:30 e il giovedì dalle 17:00 fino alle 09:30 del mattino successivo;
nel mese di agosto, la minore trascorrerà i primi 15 giorni (1-15 agosto) con la madre e i secondi 16 giorni con il padre (16-31 agosto).
A questo punto, il Giudice (ai sensi dell'art.473-bis. 21 c.p.c.) proponeva: affido condiviso, collocazione della minore con la madre nella casa familiare;
il padre andrà a vivere nella casa al mare di ID AN;
tempi di visita ampi del padre, che saranno stabiliti secondo il calendario standard.
Nella stessa udienza il ricorrente proponeva euro 400,00 per la bambina, 80% delle spese straordinarie, assegno unico alla madre (che già lo percepisce), euro 200,00 alla madre finché non troverà collocazione lavorativa.
La convenuta non accettava la proposta e non ne formulava neppure una propria, reiterando unicamente le conclusioni della sua comparsa di costituzione.
Con ordinanza 8.7.2024 il giudice, in tema di provvedimenti temporanei ed urgenti (ex art.473-bis. 22,
1° co. c.p.c.), decideva nel modo che segue: la moglie ha capacità lavorative – ha sempre lavorato e la cessazione della sua attività è stata determinata, a suo dire, dal fatto che si trattasse di lavoro usurante (incompatibile con sue condizioni di salute, comunque non gravi o altrimenti limitative). Ella ha parlato all'udienza 25.6.2024 di licenziamento, ma la circostanza non è documentata (la cessazione del rapporto di lavoro è del
17.2.2023).
La è proprietaria di immobile (casa di villeggiatura al mare) di cui sta pagando le rate di CP_1 mutuo. Il fatto di avere acquistato un immobile e di pagare interamente la rata del mutuo la descrive soggetto con capacità reddituali solide. Sarebbe, altrimenti, davvero incomprensibile l'acquisto di una casa di villeggiatura il 13.12.2022 al prezzo di €.108.000 e poi lasciare il lavoro a febbraio dell'anno successivo. Sia che si sia trattato di dimissione che di licenziamento, la ragione della cessazione del rapporto (stando alle allegazioni della stessa ) è da rinvenire nelle sue condizioni di salute, che CP_1 sono oggetto di certificazione inviata al datore di lavoro fin dal 28.9.2021 (doc.17 fasc. conv.).
Ella stessa afferma (ed è oggetto di sue richieste di prova testimoniale) di essersi già attivata per trovare una nuova collocazione appropriata nel mondo del lavoro.
La casa familiare, già interamente pagata, è di proprietà esclusiva del marito. , al momento, Parte_1 non ha spese abitative, infatti è tornato a vivere dai suoi genitori;
nella sua memoria 4.6.2024 ha però definito tale soluzione come temporanea, per cui deve ritenersi che dovrà trovare nuova collocazione abitativa ed affrontare le relative spese.
pagina 4 di 11 appare troppo coinvolta nelle difficili dinamiche genitoriali per cui è necessario un incarico al Per_1 servizio sociale per un supporto alla genitorialità ed eventualmente (solo se dovesse risultare assolutamente necessario) un supporto psicologico per la figlia.
La moglie percepisce già il 100% dell'assegno unico.
P.Q.M.
autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
dispone l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori;
le decisioni di maggiore Per_1 interesse per la figlia saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando ha la figlia presso di sé; costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma 2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
dispone la loro collocazione prevalente presso la madre;
assegna la casa familiare alla madre;
dispone che il padre veda e tenga con sé la figlia liberamente previo accordo con la madre e in mancanza di accordo in ogni caso i fine settimana alternati: dal venerdì (all'uscita dalla scuola) al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola;
nelle settimane in cui la terrà nel weekend, un pomeriggio infrasettimanale (da concordarsi), dall'uscita della scuola fino alla mattina successiva (con pernotto) quando la riaccompagnerà a scuola, in mancanza di accordo il martedì; nelle altre settimane (in cui non trascorrerà il weekend con la figlia) due pomeriggi infrasettimanali (da concordarsi), dall'uscita della scuola fino alla mattina successiva (con pernotto) quando la riaccompagnerà a scuola, in mancanza di accordo nelle giornate di mercoledì e venerdì; per sette giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, iniziando dagli anni pari, ricomprendendovi Natale o Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; nel periodo estivo, per quattro settimane (anche non consecutive) da concordarsi (dal prossimo anno
2025) entro il mese di maggio precedente;
con decorrenza dalla domanda, pone a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie, a titolo di contributo al suo mantenimento, la somma mensile di euro 200,00 (duecento) annualmente rivalutabili, da versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
con decorrenza dalla domanda, pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma mensile di €.300,00 (trecento) annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat (da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
pone a carico di entrambi le spese straordinarie (come da Protocollo): per il padre nella misura dell'80% ed il restante 20% a carico della madre. Dispone la corresponsione alla madre dell'assegno unico per la figlia nella misura del 100%.
Il Giudice, con la stessa ordinanza, non ammetteva le prove – ritenute inammissibili, in quanto vertenti su circostanze pacifiche, o irrilevanti, o rappresentanti una valutazione, ovvero da provarsi documentalmente, così come le ulteriori richieste apparivano meramente esplorative (con particolare pagina 5 di 11 riferimento alle reciproche richieste di ordini di esibizione ex art.210 c.p.c. su documentazione reddituale).
Al tempo stesso, alla luce delle allegazioni delle parti, era conferito incarico al servizio sociale competente per territorio per predisporre ed attuare il percorso di sostegno alla genitorialità, con supporto psicologico per la minore (ove ritenuto necessario), con assegnazione di un termine per il deposito di una relazione di aggiornamento.
All'udienza 17.12.2024, presenti anche le parti personalmente, emergeva che il ricorrente era stato assunto come lavoratore dipendente, con decorrenza novembre 2024.
Aprigliano, sul punto, dichiarava:
<Sono un lavoratore dipendente. Adesso ho degli orari fissi: 7.30 -12.00 e dalle 13.00 alle 16.30 dal lunedì al venerdì.
Prima non avevo un orario fisso.
Il mio stipendio è un po' calato, adesso percepisco 1900 euro netti al mese per 13 mensilità, con possibilità di un bonus di fine anno. Prima erano circa 2500 euro al mese.
Lavoro a Ozzano dell'Emilia.>>
La difesa della , invece, evidenziava che la situazione della moglie erano ancora precaria. Ella CP_1 fino al febbraio 2025 avrebbe percepito la NASPI. Pur avendo cercato lavoro durante l'estate, dopo il periodo di prova, la sua posizione lavorativa non era stata regolarizzata con un contratto. Nel lasso temporale ottobre-novembre 2024 aveva svolto lavoro “a chiamata”.
dichiarava al riguardo: CP_1
<Percepisco 400 euro di NASPI, che terminerà a febbraio 2025. A fine ottobre 2024 ho svolto una attività fino al 30 novembre 2024, come aiuto barista.
Adesso mi sono attivata per cercare lavoro, anche presso il centro per l'impiego.
Devo fare anche un corso obbligatorio con cadenza settimanale. Avevo trovato questo lavoretto come aiuto barista con contratto a chiamata, per la mattina, e mi consente di occuparmi di mia figlia. Ho percepito circa 21 euro al giorno.
Sto cercando lavoro sempre tramite il centro per l'impiego. Al momento non ho prospettive concrete.>>
All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa era trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti.
Le loro conclusioni finali: per l'attore: come da ricorso introduttivo, reiterando le istanze istruttorie disattese. per la convenuta: come da comparsa di costituzione.
L'attore ha anche insistito, in sede di precisazione delle conclusioni, alle prove articolate e richieste nelle proprie memorie istruttorie. Ad avviso del Collegio l'ordinanza del giudice relatore con cui le diverse istanze istruttorie sono state respinte perché superflue ed irrilevanti, merita conferma. Invero le prove costituende chieste ed articolare devono ritenersi inammissibili, in quanto vertenti su circostanze in parte irrilevanti ai fini della decisione, in parte perché rappresentanti valutazioni di natura soggettiva, come tali precluse ai testimoni.
pagina 6 di 11 La pronuncia sul vincolo
Così limitata oggi la decisione che il Collegio è chiamato ad assumere, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 cod. civ. L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dal tenore del ricorso e della comparsa di risposta, che dal fatto che e la separazione di fatto che ormai si protrae da tempo, nonché dall'esito negativo del tentativo di conciliazione. Non può, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
L'affido della figlia minore, in assenza di elementi che dimostrino la contrarietà agli interessi della minore, deve seguire la regola generale del c.d. affido condiviso (ex art.337 quater c.c.).
Sul punto, sono di rilievo, ai fini di assumere le decisioni relativi all'affido, alla collocazione prevalente della prole minorenne, nonché ai tempi di visita e frequentazione di questa da parte del genitore non collocatario, anche gli esiti della relazione redatta e depositata da parte del servizio sociale appositamente incaricato dal giudice allo scopo di monitorare le condizioni familiari.
Una sintesi della relazione 6.12.2024
I Servizi sociali hanno incontrato i genitori e la minore.
Le parti hanno ricostruito la storia personale e del nucleo.
Il sig. , in merito alla crisi coniugale, ha riferito di essere stato infastidito da una confidenza Parte_1 che la moglie avrebbe fatto a un amico comune circa i propri sentimenti: ha raccontato, inoltre, che le continue discussioni e litigi di coppia avvenivano davanti alla figlia e che entrambi hanno ritenuto opportuno separarsi, anche per restituire stabilità e serenità alla minore.
La sig.ra ha imputato la crisi familiare al periodo in cui il marito aveva iniziato una attività CP_1 lavorativa in proprio, attività che lo avrebbe portato ad essere meno presente in casa e soprattutto più nervoso, che si sarebbe manifestato con urla e sbraiti in casa.
Anche la sig.ra ha confermato che le liti avvenivano davanti alla figlia e che per tale motivo entrambi i genitori hanno ritenuto opportuno separarsi, anche per poter restituire al un clima di serenità e Per_1 tranquillità.
In merito alla frequentazione padre-figlia, trascorre con il padre weekend alternati e che nelle Per_1 giornate di martedì e giovedì trascorre il pomeriggio con il padre, con pernottamento.
La minore, inoltre, ha confermato che le vacanze estive sono state trascorse in parte con la madre e i nonni materni e in parte con il padre, in Calabria, nella regione di origine dello stesso.
Il Servizio, con l'autorizzazione dei genitori, ha contattato la pediatra della minore: la dr.ssa ha riferito che nel 2023 non è stata emotivamente bene a causa dei litigi e dei conflitti intrafamiliari che Per_1 avvenivano in sua presenza e di avere, pertanto, svolto alcuni incontri con la minore per sostenerla.
La dr.ssa, inoltre, riferisce di aver parlato dello stato emotivo di con i genitori, raccomandando Per_1 loro di pensare al benessere della ragazza.
Ha aggiunto, infinte, che attualmente le è parsa abbastanza serena. Per_1
Valutazioni conclusive:
In merito alla separazione coniugale e ai trascorsi periodi intrafamiliari che possono aver recato a momenti di disagio e tristezza dovuti alla conflittualità dei genitori, pare che la situazione si sia Per_1 stabilizzata e la coppia genitoriale abbia trovato un equilibrio al fine della corretta gestione di . Per_1
pagina 7 di 11 I genitori hanno affrontato con la minore il tema legato alla cessazione della convivenza familiare, spiegandone le ragioni e agevolandola nella comprensione.
Entrambi i genitori hanno affermato di frequentarsi reciprocamente, anche in occasione degli accompagnamenti della sig.ra da parte del sig. , dato che lei non ha l'auto. CP_1 Parte_1
I genitori hanno riferito di collaborare per il benessere della figlia e di interagire soprattutto con l'uso dei messaggi.
pare attualmente serena e tranquilla e non si ravvedono elementi di pregiudizio che possano Per_1 ostacolare il benessere psicofisico della minore.
Il Servizio scrivente non ritiene di inviare la coppia genitoriale a un percorso di sostegno alla genitorialità.
La collocazione sarà presso l'abitazione familiare, dove la minore vive già con la madre, secondo una situazione di fatto già esistente, avendo la minore nella casa familiare il proprio habitat domestico
(centro di affetti, di interessi e consuetudini di vita): conseguentemente la casa familiare è assegnata alla madre.
Analogo ragionamento deve farsi con riguardo alle modalità di visita e frequentazione del padre (non collocatario) con il figlio, nonché su tale regolamentazione propria dei periodi festivi (Natale, Pasqua, estate) che, così come precisate in dispositivo, consentono la realizzazione della bi-genitorialità, con la presenza e partecipazione di entrambi i genitori nell'evoluzione della vita del figlio, nell'adempimento del loro diritto-dovere di genitori.
Le modalità stabilite in corso di causa appaiono del tutto adeguate al caso in esame.
Gli aspetti economici
Le condizioni di reddito
Attore – artigiano
P.F. 2021 = reddito netto €.29.345
P.F. 2022 = reddito netto €.45.725
P.F. 2023 = reddito netto €.30.038
PF. 2024 = reddito netto €.58.887
È andato a vivere dai propri genitori e non ha, al momento, spese abitative.
Convenuta
Mod.730/21 = al mese netti circa €.1.000
Mod.730/22 = al mese netti circa €.970 Mod.730/23 = al mese netti circa €.
1.100 CU 2024 (Naspi) = imponibile annuo €.7.600 CP_2
Ella è proprietaria dell'immobile sito a ID AN (doc. 23 fascicolo convenuta) acquistato a dicembre 2022 come casa del mare per le vacanze estive di tutta la famiglia (doc. 9 fascicolo convenuta), sul quale però grava un mutuo trentennale con rate mensili di circa €.570.
Dai suoi documenti bancari risultano alcune operazioni di rilievo: sullo stesso conto corrente bancario risulta addebito mutuo casa circa 570 (doc.21). Contratto di mutuo 13.12.2022, per €.145.000 in 120 mesi tasso fisso 2,50, 360 rate di mutuo = 30 anni. Risulta la percezione dell'assegno unico per il figlio
(di entità variabile).
Abita, con la bambina, la casa familiare di proprietà esclusiva del marito.
pagina 8 di 11 L'assegno di mantenimento per la figlia Riguardo all'assegno per il mantenimento della figlia minore a favore del genitore collocatario, il suo ammontare è determinato secondo il dettato dell'art.337 ter, co. 4° c.c., tenendo conto: dell'età della figlia della coppia, delle capacità di reddito dei genitori (come emerge dalla loro documentazione reddituale in atti), con particolare riguardo a quella del genitore obbligato, ai tempi di permanenza della figlia con ciascun genitore.
Nel caso in esame l'assegno può congruamente indicarsi in €.300,00 mensili;
esso sarà soggetto a rivalutazione annua secondo gli indici Istat, da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese.
Le spese straordinarie (meglio elencate in dispositivo come da apposito protocollo) vanno poste a carico di entrambi i genitori. Considerato il divario reddituale esistente oggi, nella misura dell'80% a carico del padre e del restante 20% a carico della madre.
Per quanto riguarda l'assegno unico, il Giudice – con l'ordinanza 8.7.2024 ex art.473-bis. 22, 1° co.
c.p.c. – lo ha stabilito al 100% in favore della madre perché il padre si era disponibile a ciò all'udienza
25.6.2024.
Non essendo stato raggiunto un accordo, neppure sulla proposta del giudice, il ricorrente ha, poi, concluso coma da ricorso introduttivo. In tale situazione, allora, a fronte di un affido condiviso di
, l'assegno unico è percepito dai genitori al 50% per legge, per cui il tribunale non può Per_1 modificare tale determinazione in assenza di consenso di entrambi;
certamente tale percezione viene considerata ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento per la prole. L'assegno maritale domandato dalla convenuta (ex art.156 c.c.).
Sussiste divario reddituale consistente, al tempo stesso, la convenuta ha capacità e potenzialità lavorative per poter produrre reddito. Non ha accettato la proposta del Giudice fondata sull'esistenza di due abitazioni nelle quali i coniugi avrebbero potuto entrambi trovare adeguata sistemazione abitativa per evitare ulteriori spese. Ai sensi dell'art.156, 1° co. c.c., la misura di un assegno maritale per la convenuta si può indicare in €.200 fino a quando la stessa non troverà collocazione lavorativa stabile.
Vista la natura ed i termini della presente decisione, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: pronunzia la separazione personale fra i coniugi:
(nato a [...] – BO- il 28.8.1983) Parte_1
e
(nata a [...] il [...]) CP_1 unitisi con matrimonio concordatario celebrato a Napoli in data 9.4.2005, con atto trascritto nel registro dello stato civile del predetto Comune dell'anno 2005, al numero 8, parte II, serie A, sez. S;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
dispone l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori;
le decisioni di maggiore Per_1 interesse per la figlia saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità,
pagina 9 di 11 dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando ha la figlia presso di sé; costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma 2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
dispone la loro collocazione prevalente presso la madre;
assegna la casa familiare alla madre;
dispone che il padre veda e tenga con sé la figlia liberamente previo accordo con la madre e in mancanza di accordo in ogni caso i fine settimana alternati: dal venerdì (all'uscita dalla scuola) al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola;
nelle settimane in cui la terrà nel weekend, un pomeriggio infrasettimanale (da concordarsi), dall'uscita della scuola fino alla mattina successiva (con pernotto) quando la riaccompagnerà a scuola, in mancanza di accordo il martedì; nelle altre settimane (in cui non trascorrerà il weekend con la figlia) due pomeriggi infrasettimanali (da concordarsi), dall'uscita della scuola fino alla mattina successiva (con pernotto) quando la riaccompagnerà a scuola, in mancanza di accordo nelle giornate di mercoledì e venerdì; per sette giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, iniziando dagli anni pari, ricomprendendovi Natale o Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; nel periodo estivo, per quattro settimane (anche non consecutive) da concordarsi (dal prossimo anno
2025) entro il mese di maggio precedente;
con decorrenza dalla domanda, pone a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie, a titolo di contributo al suo mantenimento, la somma mensile di euro 200,00 (duecento) annualmente rivalutabili, da versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
con decorrenza dalla domanda, pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma mensile di €.300,00 (trecento) annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat (da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
pone a carico di entrambi le spese straordinarie (come da Protocollo): per il padre nella misura dell'80% ed il restante 20% a carico della madre.
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta pagina 10 di 11 concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Dispone la corresponsione alla madre dell'assegno unico per la figlia nella misura del 50% ciascuno.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della sezione prima civile il 7.5.2025.
Il presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4142/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MACHIRELLI Parte_1 C.F._1
GIOVANNA, elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR 57 40026 IMOLA presso il difensore avv. MACHIRELLI GIOVANNA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BENINI LILIANA, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in VIA CASTIGLIONE 47 40124 BOLOGNA presso il difensore avv.
BENINI LILIANA
CONVENUTA
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(Castel San Pietro, 28.8.1983) ricorre nei confronti di (Napoli, Parte_1 CP_1
25.5.1984) chiedendo la separazione personale dalla moglie, con la quale ha contratto matrimonio concordatario celebrato a Napoli il 9.4.2005: trascritto nei registri della Stato civile del Comune di
Napoli al n.8 Parte 2, Serie A, sez. S dell'anno 2005.
Dal ricorso 20.3.2024
La coppia ha una figlia (15.12.2013 – oggi 11 anni). La casa familiare è di proprietà del Per_1 marito (in Mordano – BO - via Roma 15), mentre la moglie è proprietaria di altro appartamento (in
Ravenna ID AN, via Omero 17). In estate 2023 la moglie gli avrebbe confidato che è finito pagina 1 di 11 l'affetto coniugale e, ad ottobre 2023, gli ha chiesto espressamente di lasciare la casa, per cui il marito è andato via a dicembre ('23).
è titolare di ditta individuale, la moglie (licenziata, alla data del ricorso in NASPI) è in cerca Parte_1 di lavoro.
Chiede: l'affido condiviso della bambina, la sua collocazione con sé, con conseguente assegnazione della casa familiare, un calendario di visite madre/figlia, il mantenimento ordinario a carico del padre al
100% oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si è costituita la moglie con comparsa 24.5.2024 non opponendosi alle domande sul vincolo.
Contesta, invece, la ricostruzione avversaria, affermando che è stato il marito ad aver perso progressivamente interesse per la moglie. Lo stesso, il 3.12.2023, ha abbandonato la casa familiare, trasferendosi dai suoi genitori (a Dozza) lasciando la famiglia senza risorse economiche.
Chiede: l'affido condiviso della bambina, la sua collocazione con sé, con conseguente assegnazione della casa familiare, un calendario di visite padre/figlia, un assegno maritale di €.800, un assegno per la figlia, a carico del padre, di €.600 oltre all'80% delle spese straordinarie.
Sostanzialmente le parti hanno poi ribadito le loro rispettive posizioni già esposte ed articolate negli altri atti del giudizio (memorie e repliche ex art.473-bis. 17 c.p.c.), avanzando altresì le loro istanze istruttorie.
All'udienza di comparizione personale dinanzi al giudice relatore, le parti – sentite personalmente in contraddittorio tra loro - ribadivano sostanzialmente le loro rispettive posizioni e tesi già esposte in modo esauriente nei loro atti di costituzione in giudizio.
All'udienza 25.6.2024 le parti sono state sentite in contraddittorio tra loro
Il ricorrente dichiarava:
<Da settembre 2023, dopo le vacanze estive, il rapporto si è incrinato, ci sono stati “sbalzi”. Poi lei è andata dalla sua famiglia, quindi è tornata ed è aumentata la distanza tra di noi. Ha smesso di prendersi cura della famiglia. Mi ha detto “non ti amo più”, abbiamo cominciato a discutere in casa e mi ha invitato ad uscire di casa. Abbiamo discusso delle cose che non andavano. Mi ha dato fastidio che lei ha parlato di me alle mie spalle con un mio collega e con i suoi familiari. Abbiamo cominciato
a dormire in letti separati da ottobre 2023. Io sono andato via di casa, dopo che mi aveva invitato più volte a farlo, a dicembre 2023. Sono andato via anche per la bambina, perché le discussioni, un paio di volte, sono capitate anche davanti alla bambina. Queste discussioni avvenivano con dialoghi a voce alta ma niente più. Sono andato a vivere dai miei genitori. Sulle regole di visita alla bambina: il venerdì sera la vado a prendere da scuola e la riporto dalla madre la domenica sera (quando è con me il weekend). Durante la settimana, la bambina sta con me o il lunedì o il mercoledì (nelle settimane in cui non vedo la bambina il weekend). Quando la bambina trascorre il weekend con me, le visite infrasettimanali avvengono il martedì dall'uscita di scuola e il giovedì dall'uscita di scuola. Non ci sono problemi particolari, comunichiamo tra di noi. Nei mesi di febbraio-maggio 2024 ho avuto problemi a prendere la bambina per portarla a scuola: ho dovuto telefonare quotidianamente alla bambina. La casa familiare è di mia proprietà, già pagata. Sul mantenimento della bambina: da dicembre ho pagato le utenze della casa e il doposcuola, nonché la mensa della scuola;
ho pagato il vestiario;
ma non do un assegno mensile;
ho pagato inoltre i finanziamenti della casa di ID AN pagina 2 di 11 (casa di villeggiatura al mare). Per il mutuo di questa casa di ID AN ho dovuto ipotecare la casa familiare. Sono un piccolo artigiano (muratore); percepisco 1600 euro di netto mensile;
non ho altri beni immobili di proprietà; non ho altre entrate;
ho finanziamenti in atto per i mobili della casa di
ID AN (rate di euro 205 mensili, sto quasi per finire di pagare); ho un altro finanziamento di euro 108 al mese, che finirà tra un paio di mesi;
per i cellulari di mia moglie e di mia figlia, verso euro
50 al mese, e finirò tra un anno;
pago Sky della casa in cui abito;
internet; il furgone con cui lavoro
(euro 174 al mese per un altro anno circa); euro 384 per l'automobile, pagamento che finirà tra due anni e mezzo;
non ho investimenti in atto.>>
La convenuta dichiarava:
<Abbiamo avuto un paio di anni di crisi;
ho invitato mio marito a fare terapia di coppia ma ha sempre rifiutato. Per un anno intero ho insistito in questa proposta ma lui mi ha sempre “aggredito” dicendo che “erano soldi spesi per una sconosciuta”. “Aggredito” nel senso che alzava la voce quando parlavamo della terapia di coppia. Quindi, diversi anni di crisi in cui lui ha sempre fatto “i comodi suoi”. Tornava a casa da lavoro alle due o tre di pomeriggio, trovava tutto pronto, sbraitava al telefono con artigiani ecc. e io lo invitavo a tenere toni pacati perché non mi piaceva questo clima di tensione in casa, soprattutto mentre facevo fare i compiti a mia figlia. Lui era sempre nervoso per motivi di lavoro e l'agitazione si riversava sull'ambiente familiare. È finita l'intimità ma abbiamo sempre dormito insieme durante la crisi. C'è stata una forte discussione con parolacce-insulti da parte sua nei miei confronti, davanti a nostra figlia (discussione legata sempre all'invito di fare la terapia di coppia) e il 3 dicembre 2023 lui è andato via di casa. Io e la bambina siamo rimasti nella casa familiare. Per quanto riguarda la gestione della bambina, tra di noi inizialmente non c'è stato un buon rapporto perché eravamo molto arrabbiati entrambi;
poi ci siamo messi d'accordo; adesso non ci parliamo da dieci giorni. Nella pratica, ci parliamo tramite messaggi, a volte con chiamate (ma appunto da dieci giorni non ci sentiamo affatto). La bambina vede il padre;
lui chiama la figlia direttamente al cellulare di lei (cellulare che io non ho mai voluto;
lui ha comprato il cellulare a mia insaputa;
io sono contraria al cellulare). La bambina è sempre stata il lunedì e il giovedì con il padre e io sono sempre stata d'accordo, e weekend alterni. Dal punto di vista economico, il padre non dà nulla per la bambina. È vero che lui ha pagato tutto quello che lui ha appena detto, ma lo ha fatto anche con
i miei soldi, prelevati dal mio conto corrente. Nel momento in cui abbiamo preso casa a ID AN, intestata a me, abbiamo acceso un mutuo, un mutuo trentennale per euro 575 mensili (per ogni rata).
C'è anche un altro mutuo utilizzato per pagare le spese di gestione. Mio marito non mi dà nulla per le spese della bambina. Di proprietà ho solo la casa di ID AN. Pago il mutuo in questione tutto io.
Ho un finanziamento per pagare le spese di un centro estetico (per un trattamento estetico) per 120 euro mensili (finirò di pagarlo tra quattro mesi). Al momento sono disoccupata e percepisco la Naspi.
Ho lavorato fino a febbraio 2023 e prima facevo la preparatrice di merci alla Lidl di Massa
Lombarda. Ho cessato il lavoro per problemi di salute alla schiena (il rapporto di lavoro è cessato con il mio licenziamento).>>
Il tentativo di conciliazione ha dato esito negativo.
Su espresso invito del Giudice le parti trovavano un accordo limitato alla frequentazione della bambina per il periodo estivo (2024) che si approssimava, e che il giudice faceva proprio con ordinanza pronunciata alla stessa udienza. pagina 3 di 11 Questo il calendario estivo
Le parti danno atto di aver raggiunto il seguente accordo per il periodo estivo (dal mese di luglio e fino al 15 settembre): il padre vedrà e terrà con sé la figlia liberamente previo accordo con la madre (tenendo conto delle esigenze della figlia) e in mancanza di accordo in ogni caso i fine settimana alternati: dal venerdì alle
18:00 alla domenica sera alle 21:30, quando la dovrà riaccompagnare a casa della madre (dopo averla fatta cenare); nel corso di tutte le settimane, il martedì dalle 17:00 alle 21:30 e il giovedì dalle 17:00 fino alle 09:30 del mattino successivo;
nel mese di agosto, la minore trascorrerà i primi 15 giorni (1-15 agosto) con la madre e i secondi 16 giorni con il padre (16-31 agosto).
A questo punto, il Giudice (ai sensi dell'art.473-bis. 21 c.p.c.) proponeva: affido condiviso, collocazione della minore con la madre nella casa familiare;
il padre andrà a vivere nella casa al mare di ID AN;
tempi di visita ampi del padre, che saranno stabiliti secondo il calendario standard.
Nella stessa udienza il ricorrente proponeva euro 400,00 per la bambina, 80% delle spese straordinarie, assegno unico alla madre (che già lo percepisce), euro 200,00 alla madre finché non troverà collocazione lavorativa.
La convenuta non accettava la proposta e non ne formulava neppure una propria, reiterando unicamente le conclusioni della sua comparsa di costituzione.
Con ordinanza 8.7.2024 il giudice, in tema di provvedimenti temporanei ed urgenti (ex art.473-bis. 22,
1° co. c.p.c.), decideva nel modo che segue: la moglie ha capacità lavorative – ha sempre lavorato e la cessazione della sua attività è stata determinata, a suo dire, dal fatto che si trattasse di lavoro usurante (incompatibile con sue condizioni di salute, comunque non gravi o altrimenti limitative). Ella ha parlato all'udienza 25.6.2024 di licenziamento, ma la circostanza non è documentata (la cessazione del rapporto di lavoro è del
17.2.2023).
La è proprietaria di immobile (casa di villeggiatura al mare) di cui sta pagando le rate di CP_1 mutuo. Il fatto di avere acquistato un immobile e di pagare interamente la rata del mutuo la descrive soggetto con capacità reddituali solide. Sarebbe, altrimenti, davvero incomprensibile l'acquisto di una casa di villeggiatura il 13.12.2022 al prezzo di €.108.000 e poi lasciare il lavoro a febbraio dell'anno successivo. Sia che si sia trattato di dimissione che di licenziamento, la ragione della cessazione del rapporto (stando alle allegazioni della stessa ) è da rinvenire nelle sue condizioni di salute, che CP_1 sono oggetto di certificazione inviata al datore di lavoro fin dal 28.9.2021 (doc.17 fasc. conv.).
Ella stessa afferma (ed è oggetto di sue richieste di prova testimoniale) di essersi già attivata per trovare una nuova collocazione appropriata nel mondo del lavoro.
La casa familiare, già interamente pagata, è di proprietà esclusiva del marito. , al momento, Parte_1 non ha spese abitative, infatti è tornato a vivere dai suoi genitori;
nella sua memoria 4.6.2024 ha però definito tale soluzione come temporanea, per cui deve ritenersi che dovrà trovare nuova collocazione abitativa ed affrontare le relative spese.
pagina 4 di 11 appare troppo coinvolta nelle difficili dinamiche genitoriali per cui è necessario un incarico al Per_1 servizio sociale per un supporto alla genitorialità ed eventualmente (solo se dovesse risultare assolutamente necessario) un supporto psicologico per la figlia.
La moglie percepisce già il 100% dell'assegno unico.
P.Q.M.
autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
dispone l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori;
le decisioni di maggiore Per_1 interesse per la figlia saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando ha la figlia presso di sé; costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma 2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
dispone la loro collocazione prevalente presso la madre;
assegna la casa familiare alla madre;
dispone che il padre veda e tenga con sé la figlia liberamente previo accordo con la madre e in mancanza di accordo in ogni caso i fine settimana alternati: dal venerdì (all'uscita dalla scuola) al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola;
nelle settimane in cui la terrà nel weekend, un pomeriggio infrasettimanale (da concordarsi), dall'uscita della scuola fino alla mattina successiva (con pernotto) quando la riaccompagnerà a scuola, in mancanza di accordo il martedì; nelle altre settimane (in cui non trascorrerà il weekend con la figlia) due pomeriggi infrasettimanali (da concordarsi), dall'uscita della scuola fino alla mattina successiva (con pernotto) quando la riaccompagnerà a scuola, in mancanza di accordo nelle giornate di mercoledì e venerdì; per sette giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, iniziando dagli anni pari, ricomprendendovi Natale o Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; nel periodo estivo, per quattro settimane (anche non consecutive) da concordarsi (dal prossimo anno
2025) entro il mese di maggio precedente;
con decorrenza dalla domanda, pone a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie, a titolo di contributo al suo mantenimento, la somma mensile di euro 200,00 (duecento) annualmente rivalutabili, da versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
con decorrenza dalla domanda, pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma mensile di €.300,00 (trecento) annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat (da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
pone a carico di entrambi le spese straordinarie (come da Protocollo): per il padre nella misura dell'80% ed il restante 20% a carico della madre. Dispone la corresponsione alla madre dell'assegno unico per la figlia nella misura del 100%.
Il Giudice, con la stessa ordinanza, non ammetteva le prove – ritenute inammissibili, in quanto vertenti su circostanze pacifiche, o irrilevanti, o rappresentanti una valutazione, ovvero da provarsi documentalmente, così come le ulteriori richieste apparivano meramente esplorative (con particolare pagina 5 di 11 riferimento alle reciproche richieste di ordini di esibizione ex art.210 c.p.c. su documentazione reddituale).
Al tempo stesso, alla luce delle allegazioni delle parti, era conferito incarico al servizio sociale competente per territorio per predisporre ed attuare il percorso di sostegno alla genitorialità, con supporto psicologico per la minore (ove ritenuto necessario), con assegnazione di un termine per il deposito di una relazione di aggiornamento.
All'udienza 17.12.2024, presenti anche le parti personalmente, emergeva che il ricorrente era stato assunto come lavoratore dipendente, con decorrenza novembre 2024.
Aprigliano, sul punto, dichiarava:
<Sono un lavoratore dipendente. Adesso ho degli orari fissi: 7.30 -12.00 e dalle 13.00 alle 16.30 dal lunedì al venerdì.
Prima non avevo un orario fisso.
Il mio stipendio è un po' calato, adesso percepisco 1900 euro netti al mese per 13 mensilità, con possibilità di un bonus di fine anno. Prima erano circa 2500 euro al mese.
Lavoro a Ozzano dell'Emilia.>>
La difesa della , invece, evidenziava che la situazione della moglie erano ancora precaria. Ella CP_1 fino al febbraio 2025 avrebbe percepito la NASPI. Pur avendo cercato lavoro durante l'estate, dopo il periodo di prova, la sua posizione lavorativa non era stata regolarizzata con un contratto. Nel lasso temporale ottobre-novembre 2024 aveva svolto lavoro “a chiamata”.
dichiarava al riguardo: CP_1
<Percepisco 400 euro di NASPI, che terminerà a febbraio 2025. A fine ottobre 2024 ho svolto una attività fino al 30 novembre 2024, come aiuto barista.
Adesso mi sono attivata per cercare lavoro, anche presso il centro per l'impiego.
Devo fare anche un corso obbligatorio con cadenza settimanale. Avevo trovato questo lavoretto come aiuto barista con contratto a chiamata, per la mattina, e mi consente di occuparmi di mia figlia. Ho percepito circa 21 euro al giorno.
Sto cercando lavoro sempre tramite il centro per l'impiego. Al momento non ho prospettive concrete.>>
All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa era trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti.
Le loro conclusioni finali: per l'attore: come da ricorso introduttivo, reiterando le istanze istruttorie disattese. per la convenuta: come da comparsa di costituzione.
L'attore ha anche insistito, in sede di precisazione delle conclusioni, alle prove articolate e richieste nelle proprie memorie istruttorie. Ad avviso del Collegio l'ordinanza del giudice relatore con cui le diverse istanze istruttorie sono state respinte perché superflue ed irrilevanti, merita conferma. Invero le prove costituende chieste ed articolare devono ritenersi inammissibili, in quanto vertenti su circostanze in parte irrilevanti ai fini della decisione, in parte perché rappresentanti valutazioni di natura soggettiva, come tali precluse ai testimoni.
pagina 6 di 11 La pronuncia sul vincolo
Così limitata oggi la decisione che il Collegio è chiamato ad assumere, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 cod. civ. L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dal tenore del ricorso e della comparsa di risposta, che dal fatto che e la separazione di fatto che ormai si protrae da tempo, nonché dall'esito negativo del tentativo di conciliazione. Non può, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
L'affido della figlia minore, in assenza di elementi che dimostrino la contrarietà agli interessi della minore, deve seguire la regola generale del c.d. affido condiviso (ex art.337 quater c.c.).
Sul punto, sono di rilievo, ai fini di assumere le decisioni relativi all'affido, alla collocazione prevalente della prole minorenne, nonché ai tempi di visita e frequentazione di questa da parte del genitore non collocatario, anche gli esiti della relazione redatta e depositata da parte del servizio sociale appositamente incaricato dal giudice allo scopo di monitorare le condizioni familiari.
Una sintesi della relazione 6.12.2024
I Servizi sociali hanno incontrato i genitori e la minore.
Le parti hanno ricostruito la storia personale e del nucleo.
Il sig. , in merito alla crisi coniugale, ha riferito di essere stato infastidito da una confidenza Parte_1 che la moglie avrebbe fatto a un amico comune circa i propri sentimenti: ha raccontato, inoltre, che le continue discussioni e litigi di coppia avvenivano davanti alla figlia e che entrambi hanno ritenuto opportuno separarsi, anche per restituire stabilità e serenità alla minore.
La sig.ra ha imputato la crisi familiare al periodo in cui il marito aveva iniziato una attività CP_1 lavorativa in proprio, attività che lo avrebbe portato ad essere meno presente in casa e soprattutto più nervoso, che si sarebbe manifestato con urla e sbraiti in casa.
Anche la sig.ra ha confermato che le liti avvenivano davanti alla figlia e che per tale motivo entrambi i genitori hanno ritenuto opportuno separarsi, anche per poter restituire al un clima di serenità e Per_1 tranquillità.
In merito alla frequentazione padre-figlia, trascorre con il padre weekend alternati e che nelle Per_1 giornate di martedì e giovedì trascorre il pomeriggio con il padre, con pernottamento.
La minore, inoltre, ha confermato che le vacanze estive sono state trascorse in parte con la madre e i nonni materni e in parte con il padre, in Calabria, nella regione di origine dello stesso.
Il Servizio, con l'autorizzazione dei genitori, ha contattato la pediatra della minore: la dr.ssa ha riferito che nel 2023 non è stata emotivamente bene a causa dei litigi e dei conflitti intrafamiliari che Per_1 avvenivano in sua presenza e di avere, pertanto, svolto alcuni incontri con la minore per sostenerla.
La dr.ssa, inoltre, riferisce di aver parlato dello stato emotivo di con i genitori, raccomandando Per_1 loro di pensare al benessere della ragazza.
Ha aggiunto, infinte, che attualmente le è parsa abbastanza serena. Per_1
Valutazioni conclusive:
In merito alla separazione coniugale e ai trascorsi periodi intrafamiliari che possono aver recato a momenti di disagio e tristezza dovuti alla conflittualità dei genitori, pare che la situazione si sia Per_1 stabilizzata e la coppia genitoriale abbia trovato un equilibrio al fine della corretta gestione di . Per_1
pagina 7 di 11 I genitori hanno affrontato con la minore il tema legato alla cessazione della convivenza familiare, spiegandone le ragioni e agevolandola nella comprensione.
Entrambi i genitori hanno affermato di frequentarsi reciprocamente, anche in occasione degli accompagnamenti della sig.ra da parte del sig. , dato che lei non ha l'auto. CP_1 Parte_1
I genitori hanno riferito di collaborare per il benessere della figlia e di interagire soprattutto con l'uso dei messaggi.
pare attualmente serena e tranquilla e non si ravvedono elementi di pregiudizio che possano Per_1 ostacolare il benessere psicofisico della minore.
Il Servizio scrivente non ritiene di inviare la coppia genitoriale a un percorso di sostegno alla genitorialità.
La collocazione sarà presso l'abitazione familiare, dove la minore vive già con la madre, secondo una situazione di fatto già esistente, avendo la minore nella casa familiare il proprio habitat domestico
(centro di affetti, di interessi e consuetudini di vita): conseguentemente la casa familiare è assegnata alla madre.
Analogo ragionamento deve farsi con riguardo alle modalità di visita e frequentazione del padre (non collocatario) con il figlio, nonché su tale regolamentazione propria dei periodi festivi (Natale, Pasqua, estate) che, così come precisate in dispositivo, consentono la realizzazione della bi-genitorialità, con la presenza e partecipazione di entrambi i genitori nell'evoluzione della vita del figlio, nell'adempimento del loro diritto-dovere di genitori.
Le modalità stabilite in corso di causa appaiono del tutto adeguate al caso in esame.
Gli aspetti economici
Le condizioni di reddito
Attore – artigiano
P.F. 2021 = reddito netto €.29.345
P.F. 2022 = reddito netto €.45.725
P.F. 2023 = reddito netto €.30.038
PF. 2024 = reddito netto €.58.887
È andato a vivere dai propri genitori e non ha, al momento, spese abitative.
Convenuta
Mod.730/21 = al mese netti circa €.1.000
Mod.730/22 = al mese netti circa €.970 Mod.730/23 = al mese netti circa €.
1.100 CU 2024 (Naspi) = imponibile annuo €.7.600 CP_2
Ella è proprietaria dell'immobile sito a ID AN (doc. 23 fascicolo convenuta) acquistato a dicembre 2022 come casa del mare per le vacanze estive di tutta la famiglia (doc. 9 fascicolo convenuta), sul quale però grava un mutuo trentennale con rate mensili di circa €.570.
Dai suoi documenti bancari risultano alcune operazioni di rilievo: sullo stesso conto corrente bancario risulta addebito mutuo casa circa 570 (doc.21). Contratto di mutuo 13.12.2022, per €.145.000 in 120 mesi tasso fisso 2,50, 360 rate di mutuo = 30 anni. Risulta la percezione dell'assegno unico per il figlio
(di entità variabile).
Abita, con la bambina, la casa familiare di proprietà esclusiva del marito.
pagina 8 di 11 L'assegno di mantenimento per la figlia Riguardo all'assegno per il mantenimento della figlia minore a favore del genitore collocatario, il suo ammontare è determinato secondo il dettato dell'art.337 ter, co. 4° c.c., tenendo conto: dell'età della figlia della coppia, delle capacità di reddito dei genitori (come emerge dalla loro documentazione reddituale in atti), con particolare riguardo a quella del genitore obbligato, ai tempi di permanenza della figlia con ciascun genitore.
Nel caso in esame l'assegno può congruamente indicarsi in €.300,00 mensili;
esso sarà soggetto a rivalutazione annua secondo gli indici Istat, da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese.
Le spese straordinarie (meglio elencate in dispositivo come da apposito protocollo) vanno poste a carico di entrambi i genitori. Considerato il divario reddituale esistente oggi, nella misura dell'80% a carico del padre e del restante 20% a carico della madre.
Per quanto riguarda l'assegno unico, il Giudice – con l'ordinanza 8.7.2024 ex art.473-bis. 22, 1° co.
c.p.c. – lo ha stabilito al 100% in favore della madre perché il padre si era disponibile a ciò all'udienza
25.6.2024.
Non essendo stato raggiunto un accordo, neppure sulla proposta del giudice, il ricorrente ha, poi, concluso coma da ricorso introduttivo. In tale situazione, allora, a fronte di un affido condiviso di
, l'assegno unico è percepito dai genitori al 50% per legge, per cui il tribunale non può Per_1 modificare tale determinazione in assenza di consenso di entrambi;
certamente tale percezione viene considerata ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento per la prole. L'assegno maritale domandato dalla convenuta (ex art.156 c.c.).
Sussiste divario reddituale consistente, al tempo stesso, la convenuta ha capacità e potenzialità lavorative per poter produrre reddito. Non ha accettato la proposta del Giudice fondata sull'esistenza di due abitazioni nelle quali i coniugi avrebbero potuto entrambi trovare adeguata sistemazione abitativa per evitare ulteriori spese. Ai sensi dell'art.156, 1° co. c.c., la misura di un assegno maritale per la convenuta si può indicare in €.200 fino a quando la stessa non troverà collocazione lavorativa stabile.
Vista la natura ed i termini della presente decisione, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: pronunzia la separazione personale fra i coniugi:
(nato a [...] – BO- il 28.8.1983) Parte_1
e
(nata a [...] il [...]) CP_1 unitisi con matrimonio concordatario celebrato a Napoli in data 9.4.2005, con atto trascritto nel registro dello stato civile del predetto Comune dell'anno 2005, al numero 8, parte II, serie A, sez. S;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
dispone l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori;
le decisioni di maggiore Per_1 interesse per la figlia saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità,
pagina 9 di 11 dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando ha la figlia presso di sé; costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma 2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
dispone la loro collocazione prevalente presso la madre;
assegna la casa familiare alla madre;
dispone che il padre veda e tenga con sé la figlia liberamente previo accordo con la madre e in mancanza di accordo in ogni caso i fine settimana alternati: dal venerdì (all'uscita dalla scuola) al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola;
nelle settimane in cui la terrà nel weekend, un pomeriggio infrasettimanale (da concordarsi), dall'uscita della scuola fino alla mattina successiva (con pernotto) quando la riaccompagnerà a scuola, in mancanza di accordo il martedì; nelle altre settimane (in cui non trascorrerà il weekend con la figlia) due pomeriggi infrasettimanali (da concordarsi), dall'uscita della scuola fino alla mattina successiva (con pernotto) quando la riaccompagnerà a scuola, in mancanza di accordo nelle giornate di mercoledì e venerdì; per sette giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, iniziando dagli anni pari, ricomprendendovi Natale o Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; nel periodo estivo, per quattro settimane (anche non consecutive) da concordarsi (dal prossimo anno
2025) entro il mese di maggio precedente;
con decorrenza dalla domanda, pone a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie, a titolo di contributo al suo mantenimento, la somma mensile di euro 200,00 (duecento) annualmente rivalutabili, da versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
con decorrenza dalla domanda, pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma mensile di €.300,00 (trecento) annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat (da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
pone a carico di entrambi le spese straordinarie (come da Protocollo): per il padre nella misura dell'80% ed il restante 20% a carico della madre.
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta pagina 10 di 11 concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Dispone la corresponsione alla madre dell'assegno unico per la figlia nella misura del 50% ciascuno.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della sezione prima civile il 7.5.2025.
Il presidente estensore
Dr Bruno Perla
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