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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/12/2025, n. 12381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12381 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 40166 RG. 2024;
TRIBUNALE DI ROMA Sezione lavoro e previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona di Giulio Cruciani, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentato e difeso dagli avv.ti P. L. Panici, C. Panici e M. Panici e CP_1 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentata e difesa dagli avv.ti R. Pessi e F. Giammaria e CP_2 in persona del legale rappresentante, terzo chiamato, rappresentato e difeso dall'avv.to M. Sordillo
all'udienza del 2 dicembre 2025 ha pronunciato, dandone lettura all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza:
Condanna la soc. al versamento all in favore CP_1 CP_2 della parte ricorrente, dei contributi previdenziali sulle differenze retributive spettanti nel periodo 1.12.2019 – 5.10.2020; Condanna la soc. a versare all la riserva CP_1 CP_2 matematica – calcolata applicando i coefficienti stabiliti dal D.M. 31/08/2007 – corrispondente ai contributi relativi al periodo 6/2003 – 11/2019 ammontanti ad € 41.498,9586, al fine di costituire, in favore della parte ricorrente, la rendita vitalizia reversibile ex art. 13 legge n. 1338/1962 pari alla quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al ricorrente in relazione ai detti contributi omessi;
Condanna la soc. al pagamento delle spese di giudizio, CP_1 che liquida in 2.500,00, oltre spese, iva e cpa, con distrazione;
compensa le spese nei confronti dell CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente dopo aver precisato che con sentenza n. 9923/21 del Tribunale di Roma sez. lav., è stata accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal 1.6.03 e che con sentenza n. 4369/24 del medesimo Tribunale la società è stata condannata al pagamento di € 223.684,21 a titolo di differenze retributive per il periodo 1.6.03 – 5.10.20, ha chiesto la condanna della a CP_1 costituire presso l' in favore della parte ricorrente, una rendita CP_2 vitalizia mediante versamento della riserva matematica corrispondente ai contributi previdenziali omessi per il periodo dal 1.6.03 al 31.10.2020, pari ad € 47.735,29 e al versamento nei confronti dell' dei contributi non prescritti per il periodo dal 1.4.2019 al CP_2
31.10.2020.
Parte resistente ha eccepito l'inammissibilità del giudizio per l'erronea mancata chiamata in causa dell' , litisconsorte necessario, nei CP_2 precedenti giudizi posti dal ricorrente a fondamento delle attuali pretese;
che parte ricorrente non può proporre in questa sede domande che avrebbe dovuto proporre nel precedente giudizio;
ha eccepito l'illegittimità del frazionamento della domanda. Nel merito, ha osservato che manca in ricorso allegazione ed illustrazione della ragione per la quale il dies a quo della prescrizione sia quello ivi indicato;
che è inammissibile la domanda di costituzione della rendita vitalizia ex art. 13, L. n. 1338/1962, mancando la necessaria preventiva presentazione di istanza in sede amministrativa all'Istituto; che incomprensibile è il criterio di calcolo indicato per determinare la riserva matematica.
Quanto all'inammissibilità della domanda si osserva che nel presente giudizio (previdenziale) è stato chiamato a partecipare l' di CP_3 previdenza;
per altro verso, l'autonomia del rapporto previdenziale rispetto al rapporto di lavoro esclude che vi sia l'onere del lavoratore che intenda rivendicare crediti retributivi di proporre contestualmente anche la distinta ed autonoma azione per la regolarizzazione contributiva. Non si pone questione di frazionamento in quanto nel presente giudizio non vengono azionati diritti scaturenti direttamente dal rapporto di lavoro, ma quest'ultimo è un mero presupposto di fatto e giuridico del distinto rapporto contributivo.
Poiché la parte ricorrente chiede la condanna della Banca al versamento della riserva matematica corrispondente ai contributi previdenziali omessi e prescritti per un periodo e la condanna al versamento all' dei contributi non prescritti per un altro periodo, occorre CP_2 verificare, anche d'ufficio (v. ex multis, Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 04/12/2018, n. 31345 nonché la sopra citata Cass. civ. Sez. lavoro 22/10/2021, n. 29637), quali contributi possano essere ancora dovuti in quanto non estinti. Pertanto, è irrilevante che il ricorrente non abbia espressamente indicato quale sia, a suo giudizio, il dies a quo di decorrenza del relativo termine, comunque agevolmente desumibile dal fatto che ha chiesto il versamento dei contributi dal 1° aprile 2019, sicché deve ritenersi che abbia individuato come termine iniziale dei crediti contributivi non prescritti appunto detta data.
Considerato che
il diritto al pagamento dei contributi può considerarsi azionato solo al momento della costituzione in giudizio dell' – il quale CP_2 ha chiesto, ove sia fondata la domanda del ricorrente, condannarsi il datore di lavoro al pagamento dei contributi non prescritti – dovrebbero dichiararsi non prescritti tutti i contributi dovuti nel quinquennio antecedente la data di costituzione (21 novembre 2025) e quindi fino al 21 novembre 2020. Occorre, tuttavia, tener conto di due periodi di sospensione della decor- renza del termine di prescrizione stabiliti da leggi speciali. Invero, l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, ru-bricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di pre-videnza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbliga-toria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della du-rata di 129 giorni. E' poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giu-gno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di pre-scrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Dunque, poiché occorre tener conto di un periodo complessivo di so- spensione di 311 giorni, pari alla somma di 129 e 182, non sono prescritti i contributi maturati dal 15 gennaio 2020 e, in sostanza, poiché il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, sono ancora esigibili i contributi dovuti in relazione alla prestazione lavorativa resa nel mese di dicembre 2019. Deve, pertanto, condannarsi la soc. al pagamento dei CP_1 contributi previdenziali, in favore della parte ricorrente, sulle differenze retributive spettanti nel suddetto periodo 1° dicembre 2019 – 5 ottobre 2020.
Per quanto riguarda la domanda di costituzione di rendita vitalizia ex art. 13 l. n. 1338/1962, è infondata la preliminare eccezione di improponibilità per difetto di preventiva domanda amministrativa.
Secondo l'insegnamento della S.C., infatti, “In tema di rendita vitalizia ex art. 13 della l. n. 1338 del 1962, qualora il lavoratore agisca giudizialmente per ottenerne la costituzione la preventiva presentazione della domanda amministrativa non è condizione di proponibilità della domanda giudiziale, poiché la rendita non integra una prestazione previdenziale, rappresentando la sua costituzione un modo per rimediare all'inadempimento datoriale dell'obbligazione contributiva e ai danni che ne siano potuti derivare al lavo-ratore” (Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 24/10/2022, n. 31337). E' irrilevante il fatto che parte ricorrente non abbia indicato le disposizioni di legge che definiscono l'imponibile previdenziale, considerato che, dati i fatti esposti, parte ricorrente ha definito chiaramente il diritto che, a suo giudizio, da tali fatti deriva, ovvero quello alla costituzione di una rendita ex art. 13 l. n. 1338/1962 che tenga luogo del trattamento previdenziale corrispondente ai contributi non versati dal datore di lavoro e caduti in prescrizione. Ha poi indicato quale sia la somma che, a suo avviso, dovrebbe costituire la base sulla quale calcolare i contributi che dovrebbero rappresentare il parametro per il calcolo della riserva matematica occorrente per la costituzione della rendita. Posto che è nella legge il criterio per la determinazione della riserva ma-tematica (art. 13, ultimo comma, cit. l. n. 1338/1962), è evidente che non è necessaria, ai fini della perfezione formale dell'atto, l'esplicitazione dei conteg-gi, una volta individuate le retribuzioni sulle quali non sono stati versati i contributi, giacché anche la misura dei contributi è fissata dalla legge (v. art. 3, comma 23, l. n. 335/1995 e art. 1, comma 769, l. n. 296/2006), come pure i criteri di computo delle prestazioni pensionistiche (ad es. art. 1, comma 6, l. n. 335/1995), proporzionate ai contributi, che, a loro volta, sono base di computo della riserva matematica applicando le tariffe di conversione stabilite con re-golamento (v. D.M. 31/08/2007 in G.U. – Serie Generale – n. 258 del 06/11/2007). Al ricorso è allegato l'analitico conteggio delle differenze retributive alla base della sentenza presupposto passata in giudicato (v. doc. 2 fascicolo parte ricorrente). Alla somma pari a € 150.870,22 quale differenze retributive per il periodo 6/2003 – 10/2020 senza ticket restaurant, premi aziendali e accessori occorre detrarre € 25.115,80 per avere la somma pari a € 125.754,42 relativa al periodo 6/03 – 11/2019 (periodo come detto prescritto). Al risultato, si applica l'aliquota del 33% e si ottiene l'importo di € 41.498,9586, cioè il totale dei contributi prescritti.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, considerato che si tratta di un gruppo di cause simili, sono poste a carico della parte resistente, secondo la regola generale della soccombenza con distrazione;
nei confronti dell' le spese sono compensate considerata la posizione CP_2 neutra assunta dall' nella controversia (di rimessione all'esito). CP_3
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 2 dicembre 2025. Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE DI ROMA Sezione lavoro e previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona di Giulio Cruciani, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentato e difeso dagli avv.ti P. L. Panici, C. Panici e M. Panici e CP_1 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentata e difesa dagli avv.ti R. Pessi e F. Giammaria e CP_2 in persona del legale rappresentante, terzo chiamato, rappresentato e difeso dall'avv.to M. Sordillo
all'udienza del 2 dicembre 2025 ha pronunciato, dandone lettura all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza:
Condanna la soc. al versamento all in favore CP_1 CP_2 della parte ricorrente, dei contributi previdenziali sulle differenze retributive spettanti nel periodo 1.12.2019 – 5.10.2020; Condanna la soc. a versare all la riserva CP_1 CP_2 matematica – calcolata applicando i coefficienti stabiliti dal D.M. 31/08/2007 – corrispondente ai contributi relativi al periodo 6/2003 – 11/2019 ammontanti ad € 41.498,9586, al fine di costituire, in favore della parte ricorrente, la rendita vitalizia reversibile ex art. 13 legge n. 1338/1962 pari alla quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al ricorrente in relazione ai detti contributi omessi;
Condanna la soc. al pagamento delle spese di giudizio, CP_1 che liquida in 2.500,00, oltre spese, iva e cpa, con distrazione;
compensa le spese nei confronti dell CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente dopo aver precisato che con sentenza n. 9923/21 del Tribunale di Roma sez. lav., è stata accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal 1.6.03 e che con sentenza n. 4369/24 del medesimo Tribunale la società è stata condannata al pagamento di € 223.684,21 a titolo di differenze retributive per il periodo 1.6.03 – 5.10.20, ha chiesto la condanna della a CP_1 costituire presso l' in favore della parte ricorrente, una rendita CP_2 vitalizia mediante versamento della riserva matematica corrispondente ai contributi previdenziali omessi per il periodo dal 1.6.03 al 31.10.2020, pari ad € 47.735,29 e al versamento nei confronti dell' dei contributi non prescritti per il periodo dal 1.4.2019 al CP_2
31.10.2020.
Parte resistente ha eccepito l'inammissibilità del giudizio per l'erronea mancata chiamata in causa dell' , litisconsorte necessario, nei CP_2 precedenti giudizi posti dal ricorrente a fondamento delle attuali pretese;
che parte ricorrente non può proporre in questa sede domande che avrebbe dovuto proporre nel precedente giudizio;
ha eccepito l'illegittimità del frazionamento della domanda. Nel merito, ha osservato che manca in ricorso allegazione ed illustrazione della ragione per la quale il dies a quo della prescrizione sia quello ivi indicato;
che è inammissibile la domanda di costituzione della rendita vitalizia ex art. 13, L. n. 1338/1962, mancando la necessaria preventiva presentazione di istanza in sede amministrativa all'Istituto; che incomprensibile è il criterio di calcolo indicato per determinare la riserva matematica.
Quanto all'inammissibilità della domanda si osserva che nel presente giudizio (previdenziale) è stato chiamato a partecipare l' di CP_3 previdenza;
per altro verso, l'autonomia del rapporto previdenziale rispetto al rapporto di lavoro esclude che vi sia l'onere del lavoratore che intenda rivendicare crediti retributivi di proporre contestualmente anche la distinta ed autonoma azione per la regolarizzazione contributiva. Non si pone questione di frazionamento in quanto nel presente giudizio non vengono azionati diritti scaturenti direttamente dal rapporto di lavoro, ma quest'ultimo è un mero presupposto di fatto e giuridico del distinto rapporto contributivo.
Poiché la parte ricorrente chiede la condanna della Banca al versamento della riserva matematica corrispondente ai contributi previdenziali omessi e prescritti per un periodo e la condanna al versamento all' dei contributi non prescritti per un altro periodo, occorre CP_2 verificare, anche d'ufficio (v. ex multis, Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 04/12/2018, n. 31345 nonché la sopra citata Cass. civ. Sez. lavoro 22/10/2021, n. 29637), quali contributi possano essere ancora dovuti in quanto non estinti. Pertanto, è irrilevante che il ricorrente non abbia espressamente indicato quale sia, a suo giudizio, il dies a quo di decorrenza del relativo termine, comunque agevolmente desumibile dal fatto che ha chiesto il versamento dei contributi dal 1° aprile 2019, sicché deve ritenersi che abbia individuato come termine iniziale dei crediti contributivi non prescritti appunto detta data.
Considerato che
il diritto al pagamento dei contributi può considerarsi azionato solo al momento della costituzione in giudizio dell' – il quale CP_2 ha chiesto, ove sia fondata la domanda del ricorrente, condannarsi il datore di lavoro al pagamento dei contributi non prescritti – dovrebbero dichiararsi non prescritti tutti i contributi dovuti nel quinquennio antecedente la data di costituzione (21 novembre 2025) e quindi fino al 21 novembre 2020. Occorre, tuttavia, tener conto di due periodi di sospensione della decor- renza del termine di prescrizione stabiliti da leggi speciali. Invero, l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, ru-bricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di pre-videnza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbliga-toria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della du-rata di 129 giorni. E' poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giu-gno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di pre-scrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Dunque, poiché occorre tener conto di un periodo complessivo di so- spensione di 311 giorni, pari alla somma di 129 e 182, non sono prescritti i contributi maturati dal 15 gennaio 2020 e, in sostanza, poiché il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, sono ancora esigibili i contributi dovuti in relazione alla prestazione lavorativa resa nel mese di dicembre 2019. Deve, pertanto, condannarsi la soc. al pagamento dei CP_1 contributi previdenziali, in favore della parte ricorrente, sulle differenze retributive spettanti nel suddetto periodo 1° dicembre 2019 – 5 ottobre 2020.
Per quanto riguarda la domanda di costituzione di rendita vitalizia ex art. 13 l. n. 1338/1962, è infondata la preliminare eccezione di improponibilità per difetto di preventiva domanda amministrativa.
Secondo l'insegnamento della S.C., infatti, “In tema di rendita vitalizia ex art. 13 della l. n. 1338 del 1962, qualora il lavoratore agisca giudizialmente per ottenerne la costituzione la preventiva presentazione della domanda amministrativa non è condizione di proponibilità della domanda giudiziale, poiché la rendita non integra una prestazione previdenziale, rappresentando la sua costituzione un modo per rimediare all'inadempimento datoriale dell'obbligazione contributiva e ai danni che ne siano potuti derivare al lavo-ratore” (Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 24/10/2022, n. 31337). E' irrilevante il fatto che parte ricorrente non abbia indicato le disposizioni di legge che definiscono l'imponibile previdenziale, considerato che, dati i fatti esposti, parte ricorrente ha definito chiaramente il diritto che, a suo giudizio, da tali fatti deriva, ovvero quello alla costituzione di una rendita ex art. 13 l. n. 1338/1962 che tenga luogo del trattamento previdenziale corrispondente ai contributi non versati dal datore di lavoro e caduti in prescrizione. Ha poi indicato quale sia la somma che, a suo avviso, dovrebbe costituire la base sulla quale calcolare i contributi che dovrebbero rappresentare il parametro per il calcolo della riserva matematica occorrente per la costituzione della rendita. Posto che è nella legge il criterio per la determinazione della riserva ma-tematica (art. 13, ultimo comma, cit. l. n. 1338/1962), è evidente che non è necessaria, ai fini della perfezione formale dell'atto, l'esplicitazione dei conteg-gi, una volta individuate le retribuzioni sulle quali non sono stati versati i contributi, giacché anche la misura dei contributi è fissata dalla legge (v. art. 3, comma 23, l. n. 335/1995 e art. 1, comma 769, l. n. 296/2006), come pure i criteri di computo delle prestazioni pensionistiche (ad es. art. 1, comma 6, l. n. 335/1995), proporzionate ai contributi, che, a loro volta, sono base di computo della riserva matematica applicando le tariffe di conversione stabilite con re-golamento (v. D.M. 31/08/2007 in G.U. – Serie Generale – n. 258 del 06/11/2007). Al ricorso è allegato l'analitico conteggio delle differenze retributive alla base della sentenza presupposto passata in giudicato (v. doc. 2 fascicolo parte ricorrente). Alla somma pari a € 150.870,22 quale differenze retributive per il periodo 6/2003 – 10/2020 senza ticket restaurant, premi aziendali e accessori occorre detrarre € 25.115,80 per avere la somma pari a € 125.754,42 relativa al periodo 6/03 – 11/2019 (periodo come detto prescritto). Al risultato, si applica l'aliquota del 33% e si ottiene l'importo di € 41.498,9586, cioè il totale dei contributi prescritti.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, considerato che si tratta di un gruppo di cause simili, sono poste a carico della parte resistente, secondo la regola generale della soccombenza con distrazione;
nei confronti dell' le spese sono compensate considerata la posizione CP_2 neutra assunta dall' nella controversia (di rimessione all'esito). CP_3
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 2 dicembre 2025. Il Giudice del Lavoro