CA
Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 01/09/2025, n. 1501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1501 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
n. 2417/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati: dott.ssa Isabella MARIANI Presidente dott.ssa Daniela LOCOCO Consigliere. dott. Leonardo SCIONTI Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A - nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 28/12/2022 al n. 2417 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2022 avverso la sentenza del Tribunale ordinario di Firenze, n. 3272/22, del 21/11/2022
promossa da elettivamente domiciliato in Firenze (FI), via Ciro Menotti n. Parte_1
28, presso e nello studio dell'Avv. Piero Petrocchi che lo rappresenta e difende come da mandato allegato
- appellante –
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1 domiciliata in Fucecchio (FI), viale Bruno Buozzi n. 50, presso e nello studio degli
Avv.ti Roberto Casella e Francesco Maltinti che la rappresentano e difendono, come da mandato allegato
- appellata -
e in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, elettivamente domiciliata in Firenze (FI) presso e nello studio dell'Avv.
Giuseppe Ranieri del Foro di Firenze, viale G. Mazzini n. 50, che lo rappresenta e difende, come da mandato allegato
- appellata -
avente ad oggetto: deposito alberghiero. La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni, per l'appellante: “Voglia la
Corte d'Appello di Firenze, in accoglimento del presente gravame, ed in totale riforma della sentenza n. 3272/2022 del Tribunale di Firenze, dichiarare CP_1
responsabile del danno subito d nell'evento per cui è causa, ai sensi Controparte_3
degli artt. 1784 e 1785 c.c. e, conseguentemente, condannarla, in tesi, al pagamento, in favore dello stesso, della somma di € 30.000 o quella diversa, maggiore o minore che risulterà di giustizia, dopo l'espletanda istruttoria;
in impugnata ipotesi, ritenuto applicabile l'art. 1783 c.c., condannare la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma di cui al 3° comma del suddetto articolo, e cioè, € 17.000. Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio. Con riserva di ulteriori produzioni e deduzioni (…)”; per l'appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello: 1) in via CP_1
principale, respingere l'appello; 2) in subordine, limitare la responsabilità d CP_1
al valore di quanto provato sottratto, sino all'equivalente massimo di cento volte il prezzo di locazione dell'appartamento a giornata;
3) accertare, in quest'ultima ipotesi, il concorso del fatto colposo del creditore a norma dell'art. 1227, comma 1 o comma 2
c.c., diminuendo il risarcimento secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, o dichiarare non dovuto il risarcimento dei danni evitabili;
4) in ulteriore subordine, condannare la in Controparte_2
persona del suo rappresentante pro tempore, a tenere indenne, garantire, manlevare dell'accoglimento della domanda dell'appellante, fino a concorrenza del CP_1
massimale assicurato e al netto della franchigia;
5) con vittoria di spese e compensi, incluso il rimborso del 15% delle spese generali, nei confronti dell'appellante. In via istruttoria, chiede il rigetto delle istanze istruttorie dell'appellante, per le ragioni illustrate”; per l'appellat “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, Controparte_4
contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e gli incombenti di rito, nel merito e in via principale, rigettare l'appello del sig poiché infondato in fatto Controparte_3
e in diritto, con ogni conseguenza di causa. In via gradatamente subordinata, escludere, ex art. 1785 n. 2 c.c., la responsabilità della convenuta per le ragioni espresse nel presente atto con ogni effetto di causa anche sulla domanda di manleva;
nel caso
2 in cui fosse provata la responsabilità della convenuta, riconoscere il concorso di responsabilità del danneggiato, ex art. 1227 c.c., escludendo e/o diminuendo per l'effetto, la richiesta di risarcimento del danno e rigettando, in ogni caso, la domanda di manleva spiegata da attesa la inoperatività della Controparte_2
polizza assicurativa n.1/10156/168/147192218; in via di estremo subordine, nella denegata e deneganda ipotesi di accoglimento della domanda attorea e nella ulteriore e denegata ipotesi di accoglimento della domanda di manleva della convenuta assicurata limitare la condanna della nella CP_1 Controparte_2
sola somma risultante in corso di causa e ritenuta di giustizia, nei limiti dei massimali di polizza, detratte le franchigie e gli scoperti previsti dalle condizioni generali di contratto. Con vittoria di spese e competenze legali”.
- FATTO E DIRITTO –
I. Fatto e giudizio di primo grado. Con atto di citazione notificato il 11/09/2019 evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze Parte_1 CP_1
(precedentemente denominata , d'ora in poi, Controparte_5
soltanto ”), in qualità di gestore dell'agriturismo “Tenuta Eremo di Rota” (d'ora CP_1
in poi, soltanto “Agriturismo”) per sentirla dichiarare responsabile del danno per furto da lui subito, ai sensi degli artt. 1784 e 1785-bis c.c. e condannarla, per l'effetto, al pagamento della somma di € 30.000,00= o a quella diversa ritenuta di giustizia;
in ipotesi, al pagamento del quantum dovuto, emerso a seguito dell'espletamento dell'istruttoria. In sostanza, l'attore lamentava che non fosse dotata di un CP_1
efficace sistema di allarme e che, inoltre, nessuno, all'interno della struttura, lo avesse edotto della possibilità di attivare quello all'interno dell'appartamento locato. In particolare, esponeva l'attore che: aveva soggiornato con la propria famiglia presso l'appartamento “Portico” facente parte dell'Agriturismo nel periodo 02-05.09.2016, in occasione delle nozze del proprio fratello;
nella notte tra il 03/09/2016 e il 04/09/2016,
al rientro dai festeggiamenti, riscontrava un furto con scasso nell'appartamento, con conseguente spoglio del denaro (circa € 800,00=) e di capi firmati e preziosi ivi contenuti (tre orologi, tre anelli, tre paia di scarpe, due cinture di pelle, oltre al
3 danneggiamento di una collana di perle, di proprietà della moglie); la perdita ammontava, all'incirca, ad € 26.000,00=; all'indomani del furto, in data 04/09/2016 il sig. sporgeva denuncia di furto presso la Stazione C.C. di Rignano sull'Arno, con CP_3
indicazione provvisoria del valore dei beni;
seguivano i tentativi stragiudiziali con la struttura ricettiva convenuta, tutti, però, senza successo. Di qui la richiesta giudiziale sopra esposta. Si costituiva in giudizio la convenuta , contestando tutto quanto CP_1
ex adverso esposto, siccome infondato in fatto e in diritto. Nel merito, eccepiva che il furto con scasso, come circostanza, integrasse gli estremi della “causa di forza maggiore”, ai sensi dell'art. 1785, comma 1, n.2, c.c.. Inoltre, contestava la titolarità
della proprietà dei beni smarriti in capo all'attore, in quanto quest'ultimo non aveva prodotto in giudizio alcuna documentazione che ne comprovasse la proprietà, né
dimostrato in alcun modo la presenza all'interno dell'alloggio, la loro sottrazione, né,
tantomeno, il valore di tali beni;
eccepiva, altresì, il fatto colposo del creditore a norma dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c. deducendo che il furto di denaro e preziosi non sarebbe avvenuto se l'attore avesse effettivamente inserito l'allarme nell'appartamento e depositato i preziosi all'interno della cassaforte della reception. Infine, era disposta, a sua domanda la chiamata in causa della assicuratrice Controparte_2
(d'ora in poi, soltanto “ ) a titolo di manleva fino a concorrenza del
[...] CP_2
massimale assicurato, al netto della franchigia. L'Assicurazione si costituiva, eccependo l'inoperatività della polizza assicurativa con riguardo agli “oggetti preziosi non consegnati” e concludendo per il rigetto della domanda principale, al pari della convenuta e, in via subordinata, per l'esclusione della responsabilità di ex art. CP_1
4 contratto. Istruita la causa documentalmente e con prove orali, era infine trattenuta in decisione.
II. La sentenza di primo grado. Il Tribunale di Firenze, con la sentenza impugnata rigettava la domanda attorea con condanna dell'attore alle spese in favore di convenuta e terza chiamata. Osservava il Tribunale che l'attore non aveva fornito la prova di aver tratto nell'appartamento locato i beni poi oggetto di furto, né documentalmente né con testi e che in ogni caso il furto con scasso provato integrava la forza maggiore esimente. Ancora, era invece provato che l'albergatore aveva fornito al cliente le chiavi dell'appartamento comprensive di quelle di allarme, che non era stato inserito nella notte dell'evento.
III. Il giudizio di appello. Avverso la sentenza di primo grado, proponeva CP_3
appello articolato su tre motivi di impugnazione. In particolare, l'appellante contestava: 1) la ritenuta insufficienza della denuncia di furto dei preziosi in uno alle foto e alle perizie di parte al fine di provare la loro presenza nell'appartamento; 2) la mancata ammissione delle prove: sia di prove orali le quali, se assunte, avrebbero provato che non tutti gli ospiti fossero stati notiziati della presenza di un sistema di allarme e di una cassetta di sicurezza;
sia di CTU al fine di fornire la stima del valore delle pietre che componevano i gioielli di cui era stato derubato;
3) violazione e falsa applicazione dell'art. 1785 c.c., nella parte in cui aveva riconosciuto la sussistenza della forza maggiore quale causa di non colpevolezza dell'albergatore. Si costituiva nel presente giudizio l'appellata contestando in fatto e in diritto la fondatezza delle CP_1
pretese avversarie in riferimento a ciascun motivo di gravame. Sulla domanda di manleva, reiterava le conclusioni già svolte in primo grado. Si costituiva anche l'appellata la quale reiterava tutte le eccezioni sollevate in primo grado CP_2
sia con riferimento alla responsabilità dell'albergatore sia, comunque, in riferimento alla estensione della polizza assicurativa nel caso concreto.
IV. Il merito. Il gravame è infondato e non merita pertanto accoglimento.
IV.
1. Quanto al primo motivo, ritiene questa Corte di dover confermare – come del resto già osservato dal primo giudice – che a fronte delle contestazioni sollevate da
5 parte originaria convenuta, l'attore non era stato in grado di provare il fatto,
certamente costitutivo del diritto fatto valere e pertanto gravante sul medesimo, che nell'appartamento locato al momento del furto fossero presenti i preziosi e i capi di abbigliamento indicati come sottratti. Trattandosi in massima parte di preziosi e orologi di valore, prova piena della circostanza che essi fossero introdotti nell'immobile sarebbe stata certamente la loro denunzia alla reception al momento del check-in, con richiesta anche, considerato il complessivo valore indicato di svariate decine di migliaia di euro, delle modalità con cui custodire gli stessi. In assenza di tale prova, non può certamente ritenersi sufficiente la lista redatta in sede di denuncia di furto essendo – come già indicato dal primo giudice – mera dichiarazione unilaterale di scienza meramente recepita dal verbalizzante e pertanto priva di fede,
men che meno privilegiata. Neppure può costituire prova sufficiente la produzione di foto ritraenti detti beni, in quanto non paiono ricollegabili alla loro presenza nell'immobile in detta circostanza, e – comunque – per quanto concerne le foto nelle quali l'attore o suoi familiari li indosserebbero, i beni suddetti neppure paiono indiscutibilmente riconoscibili. Quanto sopra, riveste carattere assorbente in riferimento a tutti i beni sottratti.
IV.
2. Quanto invece a quelli non sottratti bensì soltanto danneggiati, quali il vezzo di perle di cui pure è foto ed indiscutibilmente presente nell'immobile (proprio in quanto ritrovato danneggiato in esito al furto), va specificato che è stata, al contrario, sufficientemente raggiunta da parte della struttura la prova liberatoria che all'epoca dei fatti era presente nell'agriturismo una cassaforte alla reception e che in ogni caso ciascun immobile locato aveva un proprio sistema di allarme centralizzato con chiave di inserimento che era fornita alla clientela al momento dell'ingresso e che nel caso di specie era stata consegnata all'attore al momento del check-in (cfr. dichiarazioni rese dalla dipendente, all'epoca dei fatti, all'udienza del 31.05.2021 Controparte_6
dinanzi al primo giudice: “…è vero, sono stata io ad accogliere questo signore …è vero, perché questa chiave di cui alla fotografia faceva parte del mazzo di chiavi che apriva l'appartamento, ossia faceva parte delle normali chiavi che diamo agli ospiti, la chiave
6 della porta e la chiave dell'allarme …preciso che parlavo con il cliente in inglese, lingua che l'ospite parlava bene e anche i fogli di istruzioni sono scritti anche in inglese…”). Né alcun altro teste era presente all'ingresso e alla consegna delle chiavi all'attore, neppure fra i familiari di lui;
né può avere significativa valenza contraria la circostanza che alcune altre ospiti amici dell'attore e invitati all'evento abbiano dichiarato in sede di rogatoria di non essere stati avvisati al momento dell'ingresso della presenza di cassaforte e allarme. Pacifia, ancora, la circostanza che l'allarme non era stato inserito la notte dell'evento. In ogni caso – a tutto concedere e davvero conclusivamente – proprio l'elevato valore dei preziosi rendeva attuale, quale condotta di ordinaria diligenza dell'attore, l'onere di informarsi anche lui della presenza di cassaforte nel complesso e comunque delle alternative modalità di più
sicura custodia dei suoi preziosi, circostanza neppure allegata dal medesimo in alcuno dei suoi atti, la cui carenza concretizza certamente una colpa assorbente del cliente.
Né, infine, possono essere svolte ulteriori prove orali sui capi già non ammessi in primo grado, la cui ammissione era reiterata dall'appellante in questa sede. Vale, all'uopo,
riportarsi all'ordinanza del primo giudice, analiticamente motivata, sulla inammissibilità/irrilevanza delle prove dedotte (cfr. ordinanza riservata, in data
18.01.2021: “…quanto alla prova testimoniale, ritenuto inammissibile il cap. 1 e 5
(contrario ai principi di oralità e contraddittorio della testimonianza e in difetto dei requisiti di cui all'art. 257 bis c.p.c.), il cap. 2, 3 (vertenti su fatti negativi), il cap. 4
(irrilevante), il cap. 6 (circostanza de relato actoris); inammissibile la testimonianza sui documenti 2, 3, 9, 10, 11, peraltro non formulata in capitoli separati;
…”).
IV.
3. Ogni altro motivo di gravame così come ogni ulteriore domanda ed eccezione, anche dell'appellata assicurazione, resta assorbita dagli accertamenti sopra svolti.
V. Le spese. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono poste interamente a carico dell'appellante in favore sia di che di valendo per CP_1 CP_2
quest'ultima il principio di causalità ormai radicato nell'orientamento della Suprema
Corte, non essendosi rivelata la chiamata in primo grado né manifestamente infondata
7 né palesemente arbitraria, (cfr., per tutte, Cassazione civile, Sezione III, 07/03/2024 n.
6144). Esse sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dello scaglione di valore indicato dall'appellante (€ 30.000,00=) con parametro ancorato al minimo, attesa la sostanziale medesimezza di articolazioni difensive di tutte le Parti e l'assenza di ulteriore attività istruttoria in questo grado.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sulla presente causa di appello proposta da nei Parte_1
confronti di in contraddittorio altresì con CP_1 Controparte_2
così provvede:
[...]
1) respinge l'appello proposto da nei confronti di così Parte_1 CP_1
assorbita la subordinata domanda di manleva svolta da quest'ultima nei confronti di
Controparte_2
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di ambedue le Parti appellate, spese che liquida per ciascuna Parte in complessivi € 5.000,00=, oltre accessori dovuti per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater dPR n.
115/2002 in materia di spese di giustizia;
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate, ai sensi dell'art. 52 del d.lvo 30.06.2003 n.196.
Firenze, 26.02.2025
IL CONSIGLIERE Est. LA PRESIDENTE
Leonardo Scionti Isabella Mariani
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1785 n. 2 c.c., per le ragioni indicate in narrativa della propria comparsa e con ogni effetto di causa anche sulla domanda di manleva. In subordine, invocava l'applicazione dell'art. 1227 c.c., con ogni conseguenza in punto di riduzione della richiesta di risarcimento del danno e, comunque, di rigetto della domanda di manleva spiegata nei propri confronti: In estremo subordine chiedeva che la manleva fosse limitata alla sola somma risultante in corso di causa e ritenuta di giustizia, entro i limiti dei massimali di polizza, detratte le franchigie e gli scoperti previsti dalle Condizioni generali di
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati: dott.ssa Isabella MARIANI Presidente dott.ssa Daniela LOCOCO Consigliere. dott. Leonardo SCIONTI Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A - nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 28/12/2022 al n. 2417 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2022 avverso la sentenza del Tribunale ordinario di Firenze, n. 3272/22, del 21/11/2022
promossa da elettivamente domiciliato in Firenze (FI), via Ciro Menotti n. Parte_1
28, presso e nello studio dell'Avv. Piero Petrocchi che lo rappresenta e difende come da mandato allegato
- appellante –
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1 domiciliata in Fucecchio (FI), viale Bruno Buozzi n. 50, presso e nello studio degli
Avv.ti Roberto Casella e Francesco Maltinti che la rappresentano e difendono, come da mandato allegato
- appellata -
e in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, elettivamente domiciliata in Firenze (FI) presso e nello studio dell'Avv.
Giuseppe Ranieri del Foro di Firenze, viale G. Mazzini n. 50, che lo rappresenta e difende, come da mandato allegato
- appellata -
avente ad oggetto: deposito alberghiero. La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni, per l'appellante: “Voglia la
Corte d'Appello di Firenze, in accoglimento del presente gravame, ed in totale riforma della sentenza n. 3272/2022 del Tribunale di Firenze, dichiarare CP_1
responsabile del danno subito d nell'evento per cui è causa, ai sensi Controparte_3
degli artt. 1784 e 1785 c.c. e, conseguentemente, condannarla, in tesi, al pagamento, in favore dello stesso, della somma di € 30.000 o quella diversa, maggiore o minore che risulterà di giustizia, dopo l'espletanda istruttoria;
in impugnata ipotesi, ritenuto applicabile l'art. 1783 c.c., condannare la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma di cui al 3° comma del suddetto articolo, e cioè, € 17.000. Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio. Con riserva di ulteriori produzioni e deduzioni (…)”; per l'appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello: 1) in via CP_1
principale, respingere l'appello; 2) in subordine, limitare la responsabilità d CP_1
al valore di quanto provato sottratto, sino all'equivalente massimo di cento volte il prezzo di locazione dell'appartamento a giornata;
3) accertare, in quest'ultima ipotesi, il concorso del fatto colposo del creditore a norma dell'art. 1227, comma 1 o comma 2
c.c., diminuendo il risarcimento secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, o dichiarare non dovuto il risarcimento dei danni evitabili;
4) in ulteriore subordine, condannare la in Controparte_2
persona del suo rappresentante pro tempore, a tenere indenne, garantire, manlevare dell'accoglimento della domanda dell'appellante, fino a concorrenza del CP_1
massimale assicurato e al netto della franchigia;
5) con vittoria di spese e compensi, incluso il rimborso del 15% delle spese generali, nei confronti dell'appellante. In via istruttoria, chiede il rigetto delle istanze istruttorie dell'appellante, per le ragioni illustrate”; per l'appellat “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, Controparte_4
contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e gli incombenti di rito, nel merito e in via principale, rigettare l'appello del sig poiché infondato in fatto Controparte_3
e in diritto, con ogni conseguenza di causa. In via gradatamente subordinata, escludere, ex art. 1785 n. 2 c.c., la responsabilità della convenuta per le ragioni espresse nel presente atto con ogni effetto di causa anche sulla domanda di manleva;
nel caso
2 in cui fosse provata la responsabilità della convenuta, riconoscere il concorso di responsabilità del danneggiato, ex art. 1227 c.c., escludendo e/o diminuendo per l'effetto, la richiesta di risarcimento del danno e rigettando, in ogni caso, la domanda di manleva spiegata da attesa la inoperatività della Controparte_2
polizza assicurativa n.1/10156/168/147192218; in via di estremo subordine, nella denegata e deneganda ipotesi di accoglimento della domanda attorea e nella ulteriore e denegata ipotesi di accoglimento della domanda di manleva della convenuta assicurata limitare la condanna della nella CP_1 Controparte_2
sola somma risultante in corso di causa e ritenuta di giustizia, nei limiti dei massimali di polizza, detratte le franchigie e gli scoperti previsti dalle condizioni generali di contratto. Con vittoria di spese e competenze legali”.
- FATTO E DIRITTO –
I. Fatto e giudizio di primo grado. Con atto di citazione notificato il 11/09/2019 evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze Parte_1 CP_1
(precedentemente denominata , d'ora in poi, Controparte_5
soltanto ”), in qualità di gestore dell'agriturismo “Tenuta Eremo di Rota” (d'ora CP_1
in poi, soltanto “Agriturismo”) per sentirla dichiarare responsabile del danno per furto da lui subito, ai sensi degli artt. 1784 e 1785-bis c.c. e condannarla, per l'effetto, al pagamento della somma di € 30.000,00= o a quella diversa ritenuta di giustizia;
in ipotesi, al pagamento del quantum dovuto, emerso a seguito dell'espletamento dell'istruttoria. In sostanza, l'attore lamentava che non fosse dotata di un CP_1
efficace sistema di allarme e che, inoltre, nessuno, all'interno della struttura, lo avesse edotto della possibilità di attivare quello all'interno dell'appartamento locato. In particolare, esponeva l'attore che: aveva soggiornato con la propria famiglia presso l'appartamento “Portico” facente parte dell'Agriturismo nel periodo 02-05.09.2016, in occasione delle nozze del proprio fratello;
nella notte tra il 03/09/2016 e il 04/09/2016,
al rientro dai festeggiamenti, riscontrava un furto con scasso nell'appartamento, con conseguente spoglio del denaro (circa € 800,00=) e di capi firmati e preziosi ivi contenuti (tre orologi, tre anelli, tre paia di scarpe, due cinture di pelle, oltre al
3 danneggiamento di una collana di perle, di proprietà della moglie); la perdita ammontava, all'incirca, ad € 26.000,00=; all'indomani del furto, in data 04/09/2016 il sig. sporgeva denuncia di furto presso la Stazione C.C. di Rignano sull'Arno, con CP_3
indicazione provvisoria del valore dei beni;
seguivano i tentativi stragiudiziali con la struttura ricettiva convenuta, tutti, però, senza successo. Di qui la richiesta giudiziale sopra esposta. Si costituiva in giudizio la convenuta , contestando tutto quanto CP_1
ex adverso esposto, siccome infondato in fatto e in diritto. Nel merito, eccepiva che il furto con scasso, come circostanza, integrasse gli estremi della “causa di forza maggiore”, ai sensi dell'art. 1785, comma 1, n.2, c.c.. Inoltre, contestava la titolarità
della proprietà dei beni smarriti in capo all'attore, in quanto quest'ultimo non aveva prodotto in giudizio alcuna documentazione che ne comprovasse la proprietà, né
dimostrato in alcun modo la presenza all'interno dell'alloggio, la loro sottrazione, né,
tantomeno, il valore di tali beni;
eccepiva, altresì, il fatto colposo del creditore a norma dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c. deducendo che il furto di denaro e preziosi non sarebbe avvenuto se l'attore avesse effettivamente inserito l'allarme nell'appartamento e depositato i preziosi all'interno della cassaforte della reception. Infine, era disposta, a sua domanda la chiamata in causa della assicuratrice Controparte_2
(d'ora in poi, soltanto “ ) a titolo di manleva fino a concorrenza del
[...] CP_2
massimale assicurato, al netto della franchigia. L'Assicurazione si costituiva, eccependo l'inoperatività della polizza assicurativa con riguardo agli “oggetti preziosi non consegnati” e concludendo per il rigetto della domanda principale, al pari della convenuta e, in via subordinata, per l'esclusione della responsabilità di ex art. CP_1
4 contratto. Istruita la causa documentalmente e con prove orali, era infine trattenuta in decisione.
II. La sentenza di primo grado. Il Tribunale di Firenze, con la sentenza impugnata rigettava la domanda attorea con condanna dell'attore alle spese in favore di convenuta e terza chiamata. Osservava il Tribunale che l'attore non aveva fornito la prova di aver tratto nell'appartamento locato i beni poi oggetto di furto, né documentalmente né con testi e che in ogni caso il furto con scasso provato integrava la forza maggiore esimente. Ancora, era invece provato che l'albergatore aveva fornito al cliente le chiavi dell'appartamento comprensive di quelle di allarme, che non era stato inserito nella notte dell'evento.
III. Il giudizio di appello. Avverso la sentenza di primo grado, proponeva CP_3
appello articolato su tre motivi di impugnazione. In particolare, l'appellante contestava: 1) la ritenuta insufficienza della denuncia di furto dei preziosi in uno alle foto e alle perizie di parte al fine di provare la loro presenza nell'appartamento; 2) la mancata ammissione delle prove: sia di prove orali le quali, se assunte, avrebbero provato che non tutti gli ospiti fossero stati notiziati della presenza di un sistema di allarme e di una cassetta di sicurezza;
sia di CTU al fine di fornire la stima del valore delle pietre che componevano i gioielli di cui era stato derubato;
3) violazione e falsa applicazione dell'art. 1785 c.c., nella parte in cui aveva riconosciuto la sussistenza della forza maggiore quale causa di non colpevolezza dell'albergatore. Si costituiva nel presente giudizio l'appellata contestando in fatto e in diritto la fondatezza delle CP_1
pretese avversarie in riferimento a ciascun motivo di gravame. Sulla domanda di manleva, reiterava le conclusioni già svolte in primo grado. Si costituiva anche l'appellata la quale reiterava tutte le eccezioni sollevate in primo grado CP_2
sia con riferimento alla responsabilità dell'albergatore sia, comunque, in riferimento alla estensione della polizza assicurativa nel caso concreto.
IV. Il merito. Il gravame è infondato e non merita pertanto accoglimento.
IV.
1. Quanto al primo motivo, ritiene questa Corte di dover confermare – come del resto già osservato dal primo giudice – che a fronte delle contestazioni sollevate da
5 parte originaria convenuta, l'attore non era stato in grado di provare il fatto,
certamente costitutivo del diritto fatto valere e pertanto gravante sul medesimo, che nell'appartamento locato al momento del furto fossero presenti i preziosi e i capi di abbigliamento indicati come sottratti. Trattandosi in massima parte di preziosi e orologi di valore, prova piena della circostanza che essi fossero introdotti nell'immobile sarebbe stata certamente la loro denunzia alla reception al momento del check-in, con richiesta anche, considerato il complessivo valore indicato di svariate decine di migliaia di euro, delle modalità con cui custodire gli stessi. In assenza di tale prova, non può certamente ritenersi sufficiente la lista redatta in sede di denuncia di furto essendo – come già indicato dal primo giudice – mera dichiarazione unilaterale di scienza meramente recepita dal verbalizzante e pertanto priva di fede,
men che meno privilegiata. Neppure può costituire prova sufficiente la produzione di foto ritraenti detti beni, in quanto non paiono ricollegabili alla loro presenza nell'immobile in detta circostanza, e – comunque – per quanto concerne le foto nelle quali l'attore o suoi familiari li indosserebbero, i beni suddetti neppure paiono indiscutibilmente riconoscibili. Quanto sopra, riveste carattere assorbente in riferimento a tutti i beni sottratti.
IV.
2. Quanto invece a quelli non sottratti bensì soltanto danneggiati, quali il vezzo di perle di cui pure è foto ed indiscutibilmente presente nell'immobile (proprio in quanto ritrovato danneggiato in esito al furto), va specificato che è stata, al contrario, sufficientemente raggiunta da parte della struttura la prova liberatoria che all'epoca dei fatti era presente nell'agriturismo una cassaforte alla reception e che in ogni caso ciascun immobile locato aveva un proprio sistema di allarme centralizzato con chiave di inserimento che era fornita alla clientela al momento dell'ingresso e che nel caso di specie era stata consegnata all'attore al momento del check-in (cfr. dichiarazioni rese dalla dipendente, all'epoca dei fatti, all'udienza del 31.05.2021 Controparte_6
dinanzi al primo giudice: “…è vero, sono stata io ad accogliere questo signore …è vero, perché questa chiave di cui alla fotografia faceva parte del mazzo di chiavi che apriva l'appartamento, ossia faceva parte delle normali chiavi che diamo agli ospiti, la chiave
6 della porta e la chiave dell'allarme …preciso che parlavo con il cliente in inglese, lingua che l'ospite parlava bene e anche i fogli di istruzioni sono scritti anche in inglese…”). Né alcun altro teste era presente all'ingresso e alla consegna delle chiavi all'attore, neppure fra i familiari di lui;
né può avere significativa valenza contraria la circostanza che alcune altre ospiti amici dell'attore e invitati all'evento abbiano dichiarato in sede di rogatoria di non essere stati avvisati al momento dell'ingresso della presenza di cassaforte e allarme. Pacifia, ancora, la circostanza che l'allarme non era stato inserito la notte dell'evento. In ogni caso – a tutto concedere e davvero conclusivamente – proprio l'elevato valore dei preziosi rendeva attuale, quale condotta di ordinaria diligenza dell'attore, l'onere di informarsi anche lui della presenza di cassaforte nel complesso e comunque delle alternative modalità di più
sicura custodia dei suoi preziosi, circostanza neppure allegata dal medesimo in alcuno dei suoi atti, la cui carenza concretizza certamente una colpa assorbente del cliente.
Né, infine, possono essere svolte ulteriori prove orali sui capi già non ammessi in primo grado, la cui ammissione era reiterata dall'appellante in questa sede. Vale, all'uopo,
riportarsi all'ordinanza del primo giudice, analiticamente motivata, sulla inammissibilità/irrilevanza delle prove dedotte (cfr. ordinanza riservata, in data
18.01.2021: “…quanto alla prova testimoniale, ritenuto inammissibile il cap. 1 e 5
(contrario ai principi di oralità e contraddittorio della testimonianza e in difetto dei requisiti di cui all'art. 257 bis c.p.c.), il cap. 2, 3 (vertenti su fatti negativi), il cap. 4
(irrilevante), il cap. 6 (circostanza de relato actoris); inammissibile la testimonianza sui documenti 2, 3, 9, 10, 11, peraltro non formulata in capitoli separati;
…”).
IV.
3. Ogni altro motivo di gravame così come ogni ulteriore domanda ed eccezione, anche dell'appellata assicurazione, resta assorbita dagli accertamenti sopra svolti.
V. Le spese. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono poste interamente a carico dell'appellante in favore sia di che di valendo per CP_1 CP_2
quest'ultima il principio di causalità ormai radicato nell'orientamento della Suprema
Corte, non essendosi rivelata la chiamata in primo grado né manifestamente infondata
7 né palesemente arbitraria, (cfr., per tutte, Cassazione civile, Sezione III, 07/03/2024 n.
6144). Esse sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dello scaglione di valore indicato dall'appellante (€ 30.000,00=) con parametro ancorato al minimo, attesa la sostanziale medesimezza di articolazioni difensive di tutte le Parti e l'assenza di ulteriore attività istruttoria in questo grado.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sulla presente causa di appello proposta da nei Parte_1
confronti di in contraddittorio altresì con CP_1 Controparte_2
così provvede:
[...]
1) respinge l'appello proposto da nei confronti di così Parte_1 CP_1
assorbita la subordinata domanda di manleva svolta da quest'ultima nei confronti di
Controparte_2
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di ambedue le Parti appellate, spese che liquida per ciascuna Parte in complessivi € 5.000,00=, oltre accessori dovuti per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater dPR n.
115/2002 in materia di spese di giustizia;
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate, ai sensi dell'art. 52 del d.lvo 30.06.2003 n.196.
Firenze, 26.02.2025
IL CONSIGLIERE Est. LA PRESIDENTE
Leonardo Scionti Isabella Mariani
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1785 n. 2 c.c., per le ragioni indicate in narrativa della propria comparsa e con ogni effetto di causa anche sulla domanda di manleva. In subordine, invocava l'applicazione dell'art. 1227 c.c., con ogni conseguenza in punto di riduzione della richiesta di risarcimento del danno e, comunque, di rigetto della domanda di manleva spiegata nei propri confronti: In estremo subordine chiedeva che la manleva fosse limitata alla sola somma risultante in corso di causa e ritenuta di giustizia, entro i limiti dei massimali di polizza, detratte le franchigie e gli scoperti previsti dalle Condizioni generali di