Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/11/2019, n. 30670
CASS
Sentenza 25 novembre 2019

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In tema di previdenza forense, la richiesta di rimborso alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, ex art. 3, ultimo comma, della l. n. 319 del 1975 (come modificato dall'art. 22 della l. n. 576 del 1980), dei contributi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci, deve essere preceduta dalla domanda amministrativa, alla cui omissione consegue l'improponibilità della domanda giudiziale, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

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  • 3Rimborso contributi, necessario proporre prima la domanda amministrativa
    Redazione · https://responsabilecivile.it/ · 29 novembre 2019
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/11/2019, n. 30670
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30670
Data del deposito : 25 novembre 2019

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