Cass. civ., sez. II, sentenza 26/04/2022, n. 13034
CASS
Sentenza 26 aprile 2022

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'art. 64 del regolamento esecutivo del codice della navigazione, nel prevedere che le navi ed i galleggianti nelle manovre di entrata, uscita ed ormeggio effettuate all'interno dei porti non devono arrecare impedimento alle manovre delle altre navi, presuppone che la nave sia in movimento e non si trovi in una situazione statica, deponendo in tal senso il tenore letterale della disposizione e la sua "ratio", finalizzata alla salvaguardia della sicurezza della navigazione marittima ed in particolare alla riduzione del rischio di collisioni tra imbarcazioni.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 26/04/2022, n. 13034
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13034
    Data del deposito : 26 aprile 2022

    Testo completo