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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/11/2025, n. 3117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3117 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2231/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta civile
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr.ssa Irene Lupo Presidente
- dr.ssa Francesca Vullo Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2231/2025 r.g. proposta
DA
- (c. f. e P. VA ) con sede in Limbiate (MB) via Napoleone Parte_1 P.IVA_1
Bonaparte n. 14/bis, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 comma 2 lett. b) d.lgs. 14/2019 presso il dr. Controparte_1 commercialista e revisore contabile, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
CO AT NA (c. f. ) del foro di Vibo Valentia, con C.F._1 domicilio telematico presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1 reclamante contro
pagina 1 di 8 - (c. f. ) con sede Controparte_2 P.IVA_2 in via San Luca n. 6, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, CP_2 giusta procura in atti, dall'Avv. Riccardo Maria ZANCHETTA (c. f. ) C.F._2 presso il cui studio legale in Via CO De Sanctis n. 33 è elettivamente domiciliata, CP_2 difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2 resistente
e di – contumace Controparte_3 Parte_1 resistente
oggetto: opposizione alla sentenza n. 533/2025 pubblicata in data 14.07.2025 del Tribunale di Milano che ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale a carico di (c. f. ) Parte_1 P.IVA_1 con sede in LIMBIATE (MB) via Napoleone Bonaparte n. 14/bis
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito di ricorso proposto da – Controparte_2 la quale a fronte di crediti dalla predetta vantati nei confronti della società corrente in Parte_1
Limbiate (MB) via Napoleone Bonaparte n. 14/bis chiedeva la dichiarazione di apertura della liquidazione della predetta debitrice deducendone lo stato di insolvenza in ragione dei propri crediti rimasti insoluti e della debitoria verso terzi, per cui non era in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni commerciali presenti e future – il Tribunale di Milano, verificata la ritualità della notifica, tempestivamente notificata a mezzo pec il 30.05.2025, e ritenuto non giustificato il chiesto rinvio non apparendo rilevante l'addotto impedimento a comparire del socio in quanto Pt_2 non più amministratore della società debitrice, e quello del difensore per concomitante impegno professionale, ritenuta la sussistenza della giurisdizione italiana e la competenza territoriale del giudice adito, nonché la sussistenza della legittimazione della ricorrente sulla base del credito vantato di euro
184.685,71 portato da titolo esecutivo, e, considerata la debitoria erariale, pari ad euro 162.641,80,
pagina 2 di 8 rilevato il superamento delle soglie di cui all'art. 2 comma 1 lett. b CCII rilevabile dalle risultanze di bilancio – dalle quali emergeva, già per il solo anno 2023, un attivo patrimoniale di euro 1.533.242,00, ricavi lordi per euro 1.343.010,00 ed una debitoria per euro 1.052.569,00 – ritenuto lo stato di insolvenza nel quale versava la società debitrice, dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di con sede in Limbiate via Napoleone Bonaparte n. 14/bis. Parte_1
***
- Avverso la predetta sentenza ha proposto reclamo eccependo la nullità della Parte_1 sentenza reclamata. Premesso che in data 12.05.2025, a fronte delle dimissioni rassegnate dall'amministratore – e socio unico – della società sig. era stato nominato nuovo Pt_2 amministratore la sig.ra assumeva che il decreto di fissazione dell'udienza, datato CP_4
28.05.2025, era stato notificato al precedente amministratore, non già al nuovo amministratore che conseguentemente aveva avuto notizia della pendenza del procedimento solo tre giorni prima dell'udienza sì fissata, conferendo mandato difensivo al difensore, che formulava istanza di differimento dell'udienza per impedimento a comparire del sig. e per concomitante Pt_2 impegno difensivo, entrambi disattesi dall'organo giudicante procedente.
Su tali basi, adducendo l'irregolarità del contraddittorio e la menomazione del diritto di difesa, chiedeva l'annullamento della sentenza reclamata e la conseguente nullità della procedura di liquidazione. Formulava altresì istanza di sospensiva ex art. 52 CCII.
- Si costituiva contestando Controparte_2 integralmente il reclamo del quale chiedeva il rigetto. Adduceva, contrariamente a quanto addotto da parte reclamante, la corretta notificazione del decreto di fissazione dell'udienza eseguita all'indirizzo digitale dell'impresa, quale risultante dal registro delle imprese. Pertanto, l'organo amministrativo della società debitrice era ben a conoscenza della pendenza del procedimento promosso su ricorso dalla creditrice.
Su tali basi il contraddittorio doveva ritenersi correttamente instaurato.
Del pari riteneva corretta la reiezione dell'istanza di rinvio formulata dalla difesa atteso che il sig.
aveva dismesso la carica di amministratore della società debitrice e doveva ritenersi a Pt_2 conoscenza della pendenza della procedura. Del pari il concomitante impegno professionale addotto dal difensore non integrava l'invocato legittimo impedimento difensivo.
Rileva inoltre come il reclamo non conteneva, sotto il profilo del merito, censure specifiche della sentenza reclamata.
pagina 3 di 8 Su tali basi chiedeva il rigetto del reclamo.
Restava contumace la Liquidazione Giudiziale.
All'udienza del 13.11.2025 la causa era trattenuta in decisione.
***
Il reclamo appare infondato e va conseguentemente rigettato.
In primis va rilevata la corretta instaurazione del contradittorio, atteso che, contrariamente a quanto ritenuto da parte reclamante, la notifica alla società debitrice del decreto di fissazione Parte_1 dell'udienza ex art. 40 CCII risulta correttamente e validamente eseguita all'indirizzo digitale della predetta società, quale rilevabile dal registro delle imprese e riportato anche nella visura camerale in atti estratta in data 26.05.2025.
Ne consegue che, attesa la rituale e valida esecuzione della notifica in oggetto, da tale momento la società, e con essa l'organo amministrativo, era a conoscenza della pendenza della procedura promossa dalla ricorrente . Controparte_2
Emerge in atti che in data 12.05.2025, previa delibera assembleare, a fronte delle dimissioni rassegnate dall'amministratore in carica sig. , era nominato nuovo amministratore la sig.ra Controparte_5
Del pari, come rilevabile dagli atti di causa e più in particolare dal protocollo del CP_4 registro delle imprese, la nomina del nuovo amministratore è stata annotata nel registro delle imprese solo in data 6.06.2025, e dunque ben oltre la data di emissione del decreto di fissazione dell'udienza, datato 28.05.2025, e dopo che si era ormai ritualmente e validamente perfezionata, in data 30.05.2025, la notifica del predetto decreto.
Su tali basi appaiono infondate le doglianze al riguardo articolate da parte reclamante dovendosi ritenere correttamente eseguita la notifica del decreto di fissazione udienza e correttamente instaurato il contradittorio nel procedimento in oggetto promosso dalla ricorrente
[...]
. Parte_3
In ordine all'allegato impedimento a comparire del sig. , come rilevabile per tabulas, il Pt_2 predetto aveva dismesso la qualifica di amministratore della società a socio unico in Parte_1 data 12.05.2025 e ne era seguita l'annotazione nel registro delle imprese in data 6.06.2025, data in cui,
a seguito della iscrizione nel registro delle imprese, diveniva conoscibile ai terzi la nomina del nuovo amministratore sig.ra datata 12.05.2025 e del pari annotata nel registro delle imprese CP_4 in data 6.06.2025.
pagina 4 di 8 Ne consegue che all'udienza del 7.07.2025 risultava del tutto irrilevante l'impedimento a comparire del sig. il quale, anche se socio unico della società, aveva ormai dismesso la carica Controparte_5 di amministratore, rivestita sin dal 12.05.2025, e ai terzi conoscibile dal 6.06.2025, dalla sig.ra CP_4
soggetto legittimato a presenziare in udienza in forza della carica di amministratore della
[...] società debitrice, per la quale nessun impedimento è stato addotto.
Pertanto, correttamente l'organo giudicante di primo grado ha sotto tale profilo rigettato l'istanza di rinvio dell'udienza articolato dalla difesa.
Del pari appare irrilevante l'impedimento per concomitante impegno professionale addotto dal difensore, non essendo prevista per i procedimenti civili la possibilità di chiedere differimento di udienza per concomitante impegno difensivo.
Consegue l'infondatezza sotto tali profili del reclamo proposto.
Premesso che con l'atto di reclamo non sono state sollevate censure specifiche in ordine alla sussistenza del credito vantato dalla ricorrente creditrice né in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale va comunque rilevato, per completezza di disamina, che sulla base degli atti di causa, come correttamente ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, sussistono tutti i presupposti richiesti dal per la dichiarazione di apertura della liquidazione Pt_4 giudiziale.
Sussiste infatti la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 11 del D lgs. n. 14 del 12.01.2019 nonché di cui all'art. 3 del regolamento (UE) 2015/848 atteso che, come rilevabile dalla visura camerale in atti, la sede legale della società in oggetto è sita in Limbiate, cadente nel circondario di
, e non sono emersi elementi sulla cui base poter ritenere una diversa ubicazione della sede CP_2 sociale. Del pari sussiste la competenza territoriale dell'organo adito, e conseguentemente di questa
Corte, essendo corrente la società in oggetto nel circondario del tribunale adito in primo grado.
Ricorre altresì il requisito della procedibilità in ragione dell'entità della debitoria nei termini e nell'importo indicato in atti, essendo emersa una debitoria notevolmente superiore al valore soglia al riguardo previsto.
Sussiste inoltre la legittimazione attiva della ricorrente, vantando la stessa un credito scaduto e non pagato nei confronti della debitrice portato da titolo esecutivo.
Tanto premesso la debitrice deve ritenersi assoggettabile alla disciplina concorsuale ex artt. 1, 2 e 121
CCII trattandosi di società esercente attività principale di impresa commerciale.
pagina 5 di 8 Sulla base degli elementi di causa emersi, il valore dell'attivo, il valore del passivo e l'entità della debitoria risultano ampiamente superiori ai valori soglia, come indicato nella parte motiva della sentenza reclamata.
Del pari ricorre il requisito dell'insolvenza.
Vale al riguardo rilevare che nel codice della crisi la relativa nozione ricalca quella contemplata dalla previgente legislazione in materia fallimentare per cui, sulla base della giurisprudenza di legittimità sviluppatasi sul punto, l'insolvenza ricorre in presenza di una situazione di impotenza della impresa, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con i mezzi ordinari le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività, mentre è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o non all'imprenditore delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti (Cfr. Cass. Civ. Sez. I, 4.03.2005 n. 4789). Più in particolare, come puntualizzato dal supremo consesso di giustizia, lo stato di insolvenza si identifica in uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni e servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa, prime fra tutte l'estinzione dei debiti, nonché nella impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali senza rovinose decurtazioni dal patrimonio (Cfr. Cass. Civ. n. 7552/2014). L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori, quali inadempimento o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso, idonei a manifestare quello stato di insolvenza innanzi definito (cfr. Cass. Civ. 19027/2013).
Sulla base dei predetti enunciati principi, ai quali questa Corte ritiene di dare continuità, lo stato di insolvenza può essere desunto da sistematiche perdite di esercizio relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione, dalla pesante situazione debitoria, da inesistenza e/o insufficienza di liquidità che incida negativamente sulla stessa funzionalità dell'impresa, da mancati pagamenti di debiti anche di modesto importo che ne siano la conseguenza, dal mancato deposito di bilanci o documentazione contabile di obbligatoria tenuta o comunque necessaria alla ricostruzione degli affari.
Nel caso di specie sono ampiamente emersi i suddetti elementi, costituenti chiari indici rivelatori della sussistenza del protratto e non momentaneo stato di insolvenza della società reclamante. Al riguardo rilevanza centrale riveste l'entità della debitoria emergente dagli atti di causa, significativamente pagina 6 di 8 incidente sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società. A ciò si aggiunge la natura dei crediti rimasti insoddisfatti, alcuni a matrice erariale, ulteriore segno del protratto e sistemico inadempimento.
Su tali basi, come correttamente ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, deve ritenersi integrata la predetta situazione di insolvenza.
Alla stregua di tali elementi deve ritenersi che l'inadempienza non presenta i caratteri della occasionalità emergendo dal quadro innanzi ricostruito uno stato di definitiva incapacità dell'impresa a fronteggiare regolarmente e con i mezzi ordinari le obbligazioni assunte e rimaste inadempiute da tempo.
Segue il rigetto del reclamo.
***
Le spese di procedura seguono la regola della soccombenza.
Pertanto, parte reclamante va condannata alla rifusione in favore della reclamata costituita
[...]
delle spese di giudizio della presente fase Controparte_2 che, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e della non particolare complessità della causa, vanno liquidate in complessivi euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA ed VA come per legge.
Nulla va disposto sotto il profilo delle spese di lite in ordine alla posizione della Liquidazione
Giudiziale non essendosi la stessa costituita nella presente fase.
***
Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, Legge 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta il reclamo proposto avverso la sentenza n. 533/2025 del Tribunale di Milano, pubblicata il
14.07.2025;
- condanna parte reclamante alla rifusione in favore della reclamata costituita
[...]
delle spese di lite del presente grado di giudizio, Controparte_2
pagina 7 di 8 che liquida in complessivi euro 4.500,00 oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali,
CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228;
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 13 novembre 2025.
Il consigliere estensore
dr. Marco Del Vecchio
Il presidente
dr.ssa Irene Lupo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta civile
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr.ssa Irene Lupo Presidente
- dr.ssa Francesca Vullo Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2231/2025 r.g. proposta
DA
- (c. f. e P. VA ) con sede in Limbiate (MB) via Napoleone Parte_1 P.IVA_1
Bonaparte n. 14/bis, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 comma 2 lett. b) d.lgs. 14/2019 presso il dr. Controparte_1 commercialista e revisore contabile, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
CO AT NA (c. f. ) del foro di Vibo Valentia, con C.F._1 domicilio telematico presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1 reclamante contro
pagina 1 di 8 - (c. f. ) con sede Controparte_2 P.IVA_2 in via San Luca n. 6, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, CP_2 giusta procura in atti, dall'Avv. Riccardo Maria ZANCHETTA (c. f. ) C.F._2 presso il cui studio legale in Via CO De Sanctis n. 33 è elettivamente domiciliata, CP_2 difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2 resistente
e di – contumace Controparte_3 Parte_1 resistente
oggetto: opposizione alla sentenza n. 533/2025 pubblicata in data 14.07.2025 del Tribunale di Milano che ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale a carico di (c. f. ) Parte_1 P.IVA_1 con sede in LIMBIATE (MB) via Napoleone Bonaparte n. 14/bis
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito di ricorso proposto da – Controparte_2 la quale a fronte di crediti dalla predetta vantati nei confronti della società corrente in Parte_1
Limbiate (MB) via Napoleone Bonaparte n. 14/bis chiedeva la dichiarazione di apertura della liquidazione della predetta debitrice deducendone lo stato di insolvenza in ragione dei propri crediti rimasti insoluti e della debitoria verso terzi, per cui non era in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni commerciali presenti e future – il Tribunale di Milano, verificata la ritualità della notifica, tempestivamente notificata a mezzo pec il 30.05.2025, e ritenuto non giustificato il chiesto rinvio non apparendo rilevante l'addotto impedimento a comparire del socio in quanto Pt_2 non più amministratore della società debitrice, e quello del difensore per concomitante impegno professionale, ritenuta la sussistenza della giurisdizione italiana e la competenza territoriale del giudice adito, nonché la sussistenza della legittimazione della ricorrente sulla base del credito vantato di euro
184.685,71 portato da titolo esecutivo, e, considerata la debitoria erariale, pari ad euro 162.641,80,
pagina 2 di 8 rilevato il superamento delle soglie di cui all'art. 2 comma 1 lett. b CCII rilevabile dalle risultanze di bilancio – dalle quali emergeva, già per il solo anno 2023, un attivo patrimoniale di euro 1.533.242,00, ricavi lordi per euro 1.343.010,00 ed una debitoria per euro 1.052.569,00 – ritenuto lo stato di insolvenza nel quale versava la società debitrice, dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di con sede in Limbiate via Napoleone Bonaparte n. 14/bis. Parte_1
***
- Avverso la predetta sentenza ha proposto reclamo eccependo la nullità della Parte_1 sentenza reclamata. Premesso che in data 12.05.2025, a fronte delle dimissioni rassegnate dall'amministratore – e socio unico – della società sig. era stato nominato nuovo Pt_2 amministratore la sig.ra assumeva che il decreto di fissazione dell'udienza, datato CP_4
28.05.2025, era stato notificato al precedente amministratore, non già al nuovo amministratore che conseguentemente aveva avuto notizia della pendenza del procedimento solo tre giorni prima dell'udienza sì fissata, conferendo mandato difensivo al difensore, che formulava istanza di differimento dell'udienza per impedimento a comparire del sig. e per concomitante Pt_2 impegno difensivo, entrambi disattesi dall'organo giudicante procedente.
Su tali basi, adducendo l'irregolarità del contraddittorio e la menomazione del diritto di difesa, chiedeva l'annullamento della sentenza reclamata e la conseguente nullità della procedura di liquidazione. Formulava altresì istanza di sospensiva ex art. 52 CCII.
- Si costituiva contestando Controparte_2 integralmente il reclamo del quale chiedeva il rigetto. Adduceva, contrariamente a quanto addotto da parte reclamante, la corretta notificazione del decreto di fissazione dell'udienza eseguita all'indirizzo digitale dell'impresa, quale risultante dal registro delle imprese. Pertanto, l'organo amministrativo della società debitrice era ben a conoscenza della pendenza del procedimento promosso su ricorso dalla creditrice.
Su tali basi il contraddittorio doveva ritenersi correttamente instaurato.
Del pari riteneva corretta la reiezione dell'istanza di rinvio formulata dalla difesa atteso che il sig.
aveva dismesso la carica di amministratore della società debitrice e doveva ritenersi a Pt_2 conoscenza della pendenza della procedura. Del pari il concomitante impegno professionale addotto dal difensore non integrava l'invocato legittimo impedimento difensivo.
Rileva inoltre come il reclamo non conteneva, sotto il profilo del merito, censure specifiche della sentenza reclamata.
pagina 3 di 8 Su tali basi chiedeva il rigetto del reclamo.
Restava contumace la Liquidazione Giudiziale.
All'udienza del 13.11.2025 la causa era trattenuta in decisione.
***
Il reclamo appare infondato e va conseguentemente rigettato.
In primis va rilevata la corretta instaurazione del contradittorio, atteso che, contrariamente a quanto ritenuto da parte reclamante, la notifica alla società debitrice del decreto di fissazione Parte_1 dell'udienza ex art. 40 CCII risulta correttamente e validamente eseguita all'indirizzo digitale della predetta società, quale rilevabile dal registro delle imprese e riportato anche nella visura camerale in atti estratta in data 26.05.2025.
Ne consegue che, attesa la rituale e valida esecuzione della notifica in oggetto, da tale momento la società, e con essa l'organo amministrativo, era a conoscenza della pendenza della procedura promossa dalla ricorrente . Controparte_2
Emerge in atti che in data 12.05.2025, previa delibera assembleare, a fronte delle dimissioni rassegnate dall'amministratore in carica sig. , era nominato nuovo amministratore la sig.ra Controparte_5
Del pari, come rilevabile dagli atti di causa e più in particolare dal protocollo del CP_4 registro delle imprese, la nomina del nuovo amministratore è stata annotata nel registro delle imprese solo in data 6.06.2025, e dunque ben oltre la data di emissione del decreto di fissazione dell'udienza, datato 28.05.2025, e dopo che si era ormai ritualmente e validamente perfezionata, in data 30.05.2025, la notifica del predetto decreto.
Su tali basi appaiono infondate le doglianze al riguardo articolate da parte reclamante dovendosi ritenere correttamente eseguita la notifica del decreto di fissazione udienza e correttamente instaurato il contradittorio nel procedimento in oggetto promosso dalla ricorrente
[...]
. Parte_3
In ordine all'allegato impedimento a comparire del sig. , come rilevabile per tabulas, il Pt_2 predetto aveva dismesso la qualifica di amministratore della società a socio unico in Parte_1 data 12.05.2025 e ne era seguita l'annotazione nel registro delle imprese in data 6.06.2025, data in cui,
a seguito della iscrizione nel registro delle imprese, diveniva conoscibile ai terzi la nomina del nuovo amministratore sig.ra datata 12.05.2025 e del pari annotata nel registro delle imprese CP_4 in data 6.06.2025.
pagina 4 di 8 Ne consegue che all'udienza del 7.07.2025 risultava del tutto irrilevante l'impedimento a comparire del sig. il quale, anche se socio unico della società, aveva ormai dismesso la carica Controparte_5 di amministratore, rivestita sin dal 12.05.2025, e ai terzi conoscibile dal 6.06.2025, dalla sig.ra CP_4
soggetto legittimato a presenziare in udienza in forza della carica di amministratore della
[...] società debitrice, per la quale nessun impedimento è stato addotto.
Pertanto, correttamente l'organo giudicante di primo grado ha sotto tale profilo rigettato l'istanza di rinvio dell'udienza articolato dalla difesa.
Del pari appare irrilevante l'impedimento per concomitante impegno professionale addotto dal difensore, non essendo prevista per i procedimenti civili la possibilità di chiedere differimento di udienza per concomitante impegno difensivo.
Consegue l'infondatezza sotto tali profili del reclamo proposto.
Premesso che con l'atto di reclamo non sono state sollevate censure specifiche in ordine alla sussistenza del credito vantato dalla ricorrente creditrice né in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale va comunque rilevato, per completezza di disamina, che sulla base degli atti di causa, come correttamente ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, sussistono tutti i presupposti richiesti dal per la dichiarazione di apertura della liquidazione Pt_4 giudiziale.
Sussiste infatti la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 11 del D lgs. n. 14 del 12.01.2019 nonché di cui all'art. 3 del regolamento (UE) 2015/848 atteso che, come rilevabile dalla visura camerale in atti, la sede legale della società in oggetto è sita in Limbiate, cadente nel circondario di
, e non sono emersi elementi sulla cui base poter ritenere una diversa ubicazione della sede CP_2 sociale. Del pari sussiste la competenza territoriale dell'organo adito, e conseguentemente di questa
Corte, essendo corrente la società in oggetto nel circondario del tribunale adito in primo grado.
Ricorre altresì il requisito della procedibilità in ragione dell'entità della debitoria nei termini e nell'importo indicato in atti, essendo emersa una debitoria notevolmente superiore al valore soglia al riguardo previsto.
Sussiste inoltre la legittimazione attiva della ricorrente, vantando la stessa un credito scaduto e non pagato nei confronti della debitrice portato da titolo esecutivo.
Tanto premesso la debitrice deve ritenersi assoggettabile alla disciplina concorsuale ex artt. 1, 2 e 121
CCII trattandosi di società esercente attività principale di impresa commerciale.
pagina 5 di 8 Sulla base degli elementi di causa emersi, il valore dell'attivo, il valore del passivo e l'entità della debitoria risultano ampiamente superiori ai valori soglia, come indicato nella parte motiva della sentenza reclamata.
Del pari ricorre il requisito dell'insolvenza.
Vale al riguardo rilevare che nel codice della crisi la relativa nozione ricalca quella contemplata dalla previgente legislazione in materia fallimentare per cui, sulla base della giurisprudenza di legittimità sviluppatasi sul punto, l'insolvenza ricorre in presenza di una situazione di impotenza della impresa, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con i mezzi ordinari le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività, mentre è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o non all'imprenditore delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti (Cfr. Cass. Civ. Sez. I, 4.03.2005 n. 4789). Più in particolare, come puntualizzato dal supremo consesso di giustizia, lo stato di insolvenza si identifica in uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni e servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa, prime fra tutte l'estinzione dei debiti, nonché nella impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali senza rovinose decurtazioni dal patrimonio (Cfr. Cass. Civ. n. 7552/2014). L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori, quali inadempimento o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso, idonei a manifestare quello stato di insolvenza innanzi definito (cfr. Cass. Civ. 19027/2013).
Sulla base dei predetti enunciati principi, ai quali questa Corte ritiene di dare continuità, lo stato di insolvenza può essere desunto da sistematiche perdite di esercizio relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione, dalla pesante situazione debitoria, da inesistenza e/o insufficienza di liquidità che incida negativamente sulla stessa funzionalità dell'impresa, da mancati pagamenti di debiti anche di modesto importo che ne siano la conseguenza, dal mancato deposito di bilanci o documentazione contabile di obbligatoria tenuta o comunque necessaria alla ricostruzione degli affari.
Nel caso di specie sono ampiamente emersi i suddetti elementi, costituenti chiari indici rivelatori della sussistenza del protratto e non momentaneo stato di insolvenza della società reclamante. Al riguardo rilevanza centrale riveste l'entità della debitoria emergente dagli atti di causa, significativamente pagina 6 di 8 incidente sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società. A ciò si aggiunge la natura dei crediti rimasti insoddisfatti, alcuni a matrice erariale, ulteriore segno del protratto e sistemico inadempimento.
Su tali basi, come correttamente ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, deve ritenersi integrata la predetta situazione di insolvenza.
Alla stregua di tali elementi deve ritenersi che l'inadempienza non presenta i caratteri della occasionalità emergendo dal quadro innanzi ricostruito uno stato di definitiva incapacità dell'impresa a fronteggiare regolarmente e con i mezzi ordinari le obbligazioni assunte e rimaste inadempiute da tempo.
Segue il rigetto del reclamo.
***
Le spese di procedura seguono la regola della soccombenza.
Pertanto, parte reclamante va condannata alla rifusione in favore della reclamata costituita
[...]
delle spese di giudizio della presente fase Controparte_2 che, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e della non particolare complessità della causa, vanno liquidate in complessivi euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA ed VA come per legge.
Nulla va disposto sotto il profilo delle spese di lite in ordine alla posizione della Liquidazione
Giudiziale non essendosi la stessa costituita nella presente fase.
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Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, Legge 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta il reclamo proposto avverso la sentenza n. 533/2025 del Tribunale di Milano, pubblicata il
14.07.2025;
- condanna parte reclamante alla rifusione in favore della reclamata costituita
[...]
delle spese di lite del presente grado di giudizio, Controparte_2
pagina 7 di 8 che liquida in complessivi euro 4.500,00 oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali,
CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228;
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 13 novembre 2025.
Il consigliere estensore
dr. Marco Del Vecchio
Il presidente
dr.ssa Irene Lupo
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