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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/05/2025, n. 1630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1630 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZ. III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Arlen Picano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello, iscritta al n. 908 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2017, trattenuta in decisione all'udienza del 28.01.2025, vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Cerchia, presso il Parte_1
cui studio elett.te domicilia in Teano, alla via Mercato n. 8 appellante e
F.G.V.S., rapp.ta e difesa dall'Avv. Pietro Russo, presso il cui studio CP_1
elett.te domicilia in Caianello, alla via Russi n. 2 appellata e in L.C.A. in persona del Commissario Liquidatore avv. Andrea Controparte_2
Gemma appellata contumace nonché
1 Controparte_3
appellata contumace
OGGETTO: appello avverso sent. n. 1462/2016 GdP di dep. 06.07.2016 Pt_2
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta udienza cartolare 28.01.2025
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza n. 1462/2016 del GdP di Carinola, con la quale era stata rigettata la domanda risarcitoria che aveva avanzato in relazione al sinistro del 15.11.2009, che lo aveva visto coinvolto, quale terzo trasportato, a bordo della Fiat Punto tg BV 098 ZR, per assunta intervenuta prescrizione del credito risarcitorio. In particolare, l'appellante lamentava l'erroneità della sentenza per essere stata la prescrizione eccepita tardivamente da parte appellata e per essere in ogni caso la stessa insussistente e concludeva per l'ammissione dei mezzi istruttori negati in prime cure, l'espletamento di ctu medico legale e per il risarcimento dei danni.
Si costituiva solamente il Fondo di garanzia, che concludeva per il rigetto dell'appello, restando contumaci gli altri appellati.
All'udienza del 23 ottobre 2017, il giudice rimetteva la causa in decisione con la concessione di giorni 60 per note conclusionali e 20 per repliche.
Con sentenza non definitiva n. 191/18 del 15.01.2018, il precedente giudice istruttore accoglieva l'appello, ritenendo tardiva l'eccezione di prescrizione sollevata in prime cure e rimetteva la causa sul ruolo per il proseguo del giudizio.
Espletata la prova testimoniale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, più volte rinviata sia per ragioni di ruolo sia a causa dell'emergenza epidemiologica relativa al Covid, fino all'udienza del 25.09.2023, celebrata in modalità cartolare, in cui veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
2 Con provvedimento del 15.01.2024, la causa veniva nuovamente rimessa sul ruolo per espletamento di ctu medico legale e con il provvedimento di rimessione veniva anche formulata una proposta transattiva, non accettata da parte appellata.
Espletata la ctu, all'udienza del 28.01.2025, celebrata in modalità cartolare, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione, con concessione di nuovi termini ex art. 190 cpc.
*****
Così sinteticamente compendiato l'iter processuale, si osserva quanto segue.
Innanzitutto, appare opportuno precisare, che codesto giudicante non è chiamato a pronunciarsi sulla sussistenza o meno della prescrizione del credito risarcitorio, essendo stato tale aspetto già deciso con sentenza parziale, per cui oggetto di esame sarà esclusivamente il merito della domanda.
Ciò precisato, si ritiene opportuno sintetizzare i termini della controversia: il sig. ha agito innanzi al GdP di Carinola al fine di ottenere il Parte_1
risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro di causa. In particolare, secondo la ricostruzione di parte attrice, in data 15.11.2009, in Francolise, tra la vettura Fiat Punto tg. BV 098ZR, di proprietà di Controparte_3
assicurata con la posta in liquidazione coatta Controparte_4
amministrativa, e la vettura Fiat Punto tg. CZ 610VW, che la precedeva, ci fu un tamponamento, in seguito al quale il terzo trasportato sul veicolo Parte_1
tamponante (Fiat Punto tg BV 098 ZR) subì delle lesioni.
Ribadito che, l'eccezione di prescrizione, che ha portato al rigetto della domanda da parte del Giudice di prime cure, è stata ritenuta tardiva, in accoglimento del motivo di appello, con la sentenza parziale precedentemente richiamata, la domanda va accolta nel merito.
Il teste escusso all'udienza del 19.03.2018, sig. infatti, sulla cui Testimone_1
attendibilità non vi è motivo di dubitare, ha confermato la dinamica del sinistro sostenuta dal e la presenza di quest'ultimo sul veicolo responsabile. Parte_1
In merito alla contestazione sollevata dalla sull'ammissione della prova CP_1
testimoniale, per non essere stata articolata dall'appellante nei termini e nei modi previsti dalla legge e per non essere stato correttamente indicato il testimone poi
3 escusso, ci si riporta alle osservazioni esposte sul punto dall'appellante. Come dallo stesso evidenziato, infatti, la prova testimoniale, con il teste Tes_1
veniva chiesta a verbale all'udienza tenutasi il 31 marzo 2015 davanti al
[...]
Giudice di pace e reiterata nelle note autorizzate, depositate il 13.04.2015, ove il difensore del così concludeva: “alla luce delle argomentazioni che Parte_1 precedono, questa difesa nell'impugnare fermamente la strumentalità della sollevata eccezione, nonché delle avverse note, chiede che la stessa eccezione vada rigettata e che vengano ammessi i richiesti mezzi istruttorie, segnatamente, prova testimoniale sulle circostanze di fatto di cui ai capi 1, 2, 3 e 4 della premessa dell'atto di citazione, con il teste indicato sig. da Testimone_1
Teano, ed all'esito CTU medica, per accertare e quantificare l'entità delle lesioni riportate dall'attore in conseguenza del sinistro per cui è causa”. Il nominativo del teste indicato, sig. , veniva reiterato all'udienza di Testimone_1
precisazione delle conclusioni del 24.11.20015, nonché con la comparsa conclusionale depositata nella stessa udienza;
infine la chiesta prova testimoniale veniva reiterata nell'atto di appello, nonché all'udienza del 19.03.2018, senza che, sul punto, venisse sollevata alcuna eccezione dalla controparte (cfr. verbale del 19.03.2018). Pertanto, non si vedono irregolarità nell'assunzione della prova testimoniale disposta in appello.
Ciò precisato, si ritiene che parte attrice abbia assolto al proprio onere, in quanto ha provato di essere a bordo del veicolo tamponante e di aver subito un trauma.
Per quanto riguarda il nesso di causalità tra le lesioni e la dinamica del sinistro, lo stesso trova riscontro nell'elaborato peritale in atti, a firma del ctu dott. Per_1
il quale riferiva: “Pertanto, sulla base dello studio della documentazione
[...] sanitaria, dell'indagine anamnestica e dell'esame obiettivo praticato, si può affermare che il Sig. a seguito del trauma del 15/11/2009 Controparte_5
riportò la seguente lesione: “TRAUMA CONTUSIVO DISTORSIVO DEL
RACHIDE CERVICALE” Tale lesione è, per dinamica lesiva, per momento di evidenziazione clinica, per evoluzione riparativa e per la documentazione esibita, congrue con la modalità di produzione dell'evento traumatico riferito, sicché è recepibile la dipendenza causale dal sinistro in oggetto. Pertanto, sono stati
4 soddisfatti i criteri per l'esistenza del nesso di causalità (cronologico, topografico, dell'efficienza qualitativa e quantitativa, della continuità nella seriazione dei fenomeni e dell'esclusione di altri momenti eziologici)”.
Con riferimento alla quantificazione del danno, codesto giudicante ritiene di poter liquidare solamente l'invalidità temporanea e non anche il danno biologico quantificato dal ctu nel 2%
Va osservato, sul punto, che il ctu non ha fatto applicazione dell'art. 139 cod.ass. secondo cui “In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente” avendo ritenuto che la legge n. 27 del 24.03.2012, che ha modificato l'art. 139 cod. ass. aggiungendo al secondo comma il periodo su richiamato, non fosse applicabile al caso di specie, per irretroattività della norma, tenuto conto che il sinistro risaliva al 2009.
In pratica, il ctu non contesta che la lesione riportata dal sia di lieve Parte_1
entità e che non sia stata riscontrata strumentalmente, ma si limita a quantificare il danno applicando la normativa ritenuta vigente.
In realtà, il ctu sbaglia nel non ritenere applicabile l'art. 139 cod.ass. nella parte introdotta dalla legge n. 27/2012, in quanto la Suprema Corte ha chiarito che <la liquidazione di qualunque danno, ove la legge non disponga altrimenti, deve avvenire in base alle regole vigenti al momento della liquidazione, e non al momento del fatto illecito. La liquidazione del danno, infatti, non è un elemento della fattispecie astratta “illecito”: è un giudizio, e come tutti i giudizi non può che avvenire in base alle regole (di fonte normativa o pretoria) vigenti al momento in cui viene compiuto>> (Cass., ord. n. 19229/22 depositata il 15 giugno 2022)
Pertanto, dovendosi ritenere applicabile la suddetta norma e dovendo ritenere la lesione subita dal come qualificata anche dal ctu, di lieve entità e Parte_1
non supportata da riscontri oggettivi, nulla potrà essere liquidato a titolo di danno biologico.
5 Per quanto riguarda invece il danno temporaneo, si osserva quanto segue.
Sul punto il ctu riferiva: “Un'ultima riflessione deve compiersi circa il riconoscimento del periodo di inabilità temporanea che, partendo dal giorno del trauma del 15/11/2009 fino al 13/02/2010 data in cui fu dichiarato clinicamente guarito con postumi, porterebbe ad una stima di 90 giorni. Pertanto, tale periodo di 90 giorni, può tranquillamente essere considerato quale inabilità temporanea parziale (ITP) al 75% per complessivi 10, con ulteriore: ITP al 50% di 20 gg.
ITP al 25% di 60 gg. fino alla guarigione clinica”
Il ctu nel quantificare in 90gg il periodo di inabilità temporanea ha quindi tenuto conto del periodo intercorrente tra il fatto e il certificato di guarigione, tuttavia non vi è prova che la durata della malattia, come quantificata, sia connessa ai tempi fisiologici di guarigione, in quanto non risulta provato che il Parte_1
si sia attenuto alle prescrizioni di cui al certificato del 17/11/2009 rilasciato dal
Dott. (Specialista in Chirurgia d'Urgenza), in cui gli veniva Persona_2
consigliato di indossare il collare di Schantz, per cui la persistenza dell'algia al collo, come certificata nelle successive visite, fino al 03.03.2010, quando se ne attesta la guarigione, potrebbe essere dovuta al fatto che il paziente non si è attenuto alle prescrizioni mediche ricevute. Tra l'altro, non vi è nemmeno prova che abbia seguito terapia riabilitativa, come prescritto. Pertanto, i giorni di invalidità temporanea che possono ritenersi connessi al sinistro sono solamente
22, ossia i 2 gg riconosciuti dal pronto soccorso e i primi 20 gg riconosciuti dal dott. . Per_2
Nel ripartire tale periodo di inabilità parziale, si ritiene di poter far riferimento alla ripartizione che era stata operata dal ctu, per cui i primi dieci giorni saranno considerati come inabilità parziale al 75% e i restanti 12 gg come inabilità parziale al 50%.
Pertanto, all'esito delle considerazioni esposte, andrà riconosciuta al
[...]
a titolo di danno non patrimoniale, la complessiva somma di € 745,74. Parte_1
6 Trattandosi di debito di valore, diretto alla reintegrazione del patrimonio della parte lesa nella situazione in cui si sarebbe trovata se non si fosse verificato l'evento dannoso, deve essere riconosciuto all'attrice, secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. S.U. 17.02.95 n. 1712;
Cass. S.U. 10.09.98 n. 8947), oltre all'equivalente pecuniario del bene perduto, anche il danno da lucro cessante, per il mancato godimento delle somme dovute e liquidate nei precedenti capi, in considerazione del fatto che il ritardato conseguimento della disponibilità di una somma di denaro rispetto al sorgere del credito determina un incremento del patrimonio del debitore, con conseguente lucro cessante della persona che dovrebbe ottenerla e non ne ha la disponibilità.
Da qui la necessità di compensare, in base ad un principio generale di equità, con l'attribuzione di interessi il ritardato conseguimento. Appare, altresì, conforme a giustizia, sempre alla luce del citato orientamento giurisprudenziale, porre a base del calcolo degli interessi non la somma liquidata per il capitale definitivamente rivalutata, ma la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno devalutata alla data del fatto (15.11.2009) e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT sul costo della vita, facendo riferimento al tasso legale.
Le spese di lite seguono la soccombenza per entrambi i gradi di giudizio e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione delle tariffe medie del D.M.
55/2014, tenendo conto del valore della causa (scaglione fino ad € 5.000,00) e dell'attività effettivamente espletata (con riduzione al minimo della fase istruttoria e decisionale del giudizio di primo grado, data la natura documentale).
Si precisa che, dalle spese di lite, relative al giudizio di appello, andranno escluse le spese per la fase decisionale, tenuto conto che le avevano offerto CP_1
all'appellante, con le note dell'08.10.2024, una somma di poco inferiore a quella proposta dal giudicante e nettamente superiore a quella liquidata in sentenza, che il non ha accettato. Parte_1
Le spese di ctu seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. III civ., definitivamente pronunciando sulla causa di appello in oggetto, così provvede:
7 accoglie l'appello e in riforma della sentenza n. 1462/2016 del GdP di Carinola dep. 06.07.2016, condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento, in favore del della complessiva somma di € 745,74 a titolo di Parte_1
danni non patrimoniali conseguenti al sinistro di causa, oltre rivalutazione ed interessi compensativi dal fatto alla presente pronuncia, come in parte motiva e interessi dalla pronuncia al soddisfo;
condanna altresì gli appellati, in solido tra loro, al pagamento in favore del
[...]
delle spese di lite del doppio grado di giudizio che liquida in € 296,80 Parte_1
per esborsi (di cui € 93,00 per il primo grado ed € 203,80 per l'appello) ed €
2577,50 per compensi (di cui €876,50 per il primo grado ed € 1701,00 per l'appello), oltre al 15% di rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, con attribuzione;
pone le spese di ctu, come già liquidate, definitivamente a carico di parte soccombente, con eventuali oneri restitutori.
Così deciso il 16/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Arlen Picano
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