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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/04/2025, n. 1258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1258 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12870/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12870/2024 tra
Parte_1
Parte_2
ATTORE/I
e
Controparte_1 CP_2
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 10 aprile 2025 ad ore 12,24 innanzi al dott. Fiorenzo Zazzeri, sono comparsi:
Per l'avv. CALAMANDREI GABRIELE e l'avv. , Parte_1 Per 'avv. CALAMANDREI GABRIELE e l'avv. , Parte_2
Per nessuno compare , Controparte_3
L'Avv. Calamandrei dà atto di aver depositato la prova della registrazione del contratto e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
dott. Fiorenzo Zazzeri Successivamente il Giudice pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12870/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALAMANDREI Parte_1 C.F._1 GABRIELE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA EMANUELE REPETTI 19 50132 FIRENZEpresso il difensore avv. CALAMANDREI GABRIELE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALAMANDREI Parte_2 C.F._2 GABRIELE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA EMANUELE REPETTI 19 50132 FIRENZEpresso il difensore avv. CALAMANDREI GABRIELE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_3 C.F._3 dell'avv. BONACCHI STEFANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Galleria Nazionale, 12 51100 PISTOIApresso il difensore avv. BONACCHI STEFANO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e con atto del 10.10.24 intimavano sfratto a Parte_1 Parte_2 Controparte_3 in relazione ad immobile sito in Firenze Via Webb n. 11,.locato all' per uso
[...] CP_3 abitativo, deducendo la morosità dello stesso nel pagamento del canone di € 900,00 mensili per complessivi € 3.570,00 all'ottobre del 2024 nonché degli oneri accessori per utenze per complessivi € 4.053,71 .
L non compariva all'udienza fissata e poiché la notifica dell'atto di citazione era stata eseguita CP_3 ai sensi dell'art. 143 c.p.c,. incompatibile con il procedimento per convalida di sfratto, veniva disposto il mutamento di rito ed il passaggio al rito locatizio.
Gli attori presentavano memoria integrativa con cui precisavano il loro credito al 14.2.25 in € 7.170,00 per canoni non pagati ed € 5.565,67 per oneri accessori relativi ad utenze varie , di luce, acqua e gas e tari.
pagina 2 di 3 Si costituiva anche il convenuto contestando la sussistenza della morosità deducendo che i CP_3 canoni erano stati pagati per contanti.
La causa viene decisa con la presente sentenza.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Gli attori hanno provato il fatto costitutivo allegando il contratto di locazione registrato( Cass. SU
13533/01).
Era onere dell' fornire la prova del fatto estintivo e cioè dell'avvenuto pagamento dei canoni. CP_3
Nessuna prova è stata però fornita al riguardo all' CP_3
Risulta pertanto provato il reiterato inadempimento dell' riguardo all'obbligazione di CP_3 pagamento del corrispettivo contrattuale: inadempimento di importanza tale da giustificare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 5 L. n. 392/778.
Consequenziale è la condanna dell' al rilascio dell'immobile. CP_3
In base ai criteri di cui all'art. 56 L.n 392/78 congrua data di rilascio può essere considerata il 20.5.25.
L deve altresì essere condannato a pagare in favore degli attori per canoni ( € 7.170,00),ed CP_3 oneri accessori per utenze ( per € 5.565,17- v. doc. in atti )maturati fino al 14.2.25 la somma di €
12.735,67.
Le spese di lite seguono la soccombenza e in ragione del valore della causa, dell'opera svolta e dei parametri di cui al DM 55/14 vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale dichiara la risoluzione del contratto di locazione tra e , Parte_1 Parte_2 locatori, e conduttore, avente ad oggetto immobile sito in Controparte_3
Firenze, Via Webb n. 11, per inadempimento del conduttore;
condanna Controparte_3 al rilascio dell'immobile suddetto;
fissa per il rilascio la data del 20.5.25; condanna
[...] [...]
a pagare in favore di e la somma di € Controparte_3 Parte_1 Parte_2 12.735,67; condanna il convenuto a rimborsare in favore degli attori le spese di lite che liquida in € 145,50 per spese, € 3.000,00 per compenso oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Firenze, 10 aprile 2025
Il Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12870/2024 tra
Parte_1
Parte_2
ATTORE/I
e
Controparte_1 CP_2
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 10 aprile 2025 ad ore 12,24 innanzi al dott. Fiorenzo Zazzeri, sono comparsi:
Per l'avv. CALAMANDREI GABRIELE e l'avv. , Parte_1 Per 'avv. CALAMANDREI GABRIELE e l'avv. , Parte_2
Per nessuno compare , Controparte_3
L'Avv. Calamandrei dà atto di aver depositato la prova della registrazione del contratto e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
dott. Fiorenzo Zazzeri Successivamente il Giudice pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12870/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALAMANDREI Parte_1 C.F._1 GABRIELE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA EMANUELE REPETTI 19 50132 FIRENZEpresso il difensore avv. CALAMANDREI GABRIELE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALAMANDREI Parte_2 C.F._2 GABRIELE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA EMANUELE REPETTI 19 50132 FIRENZEpresso il difensore avv. CALAMANDREI GABRIELE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_3 C.F._3 dell'avv. BONACCHI STEFANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Galleria Nazionale, 12 51100 PISTOIApresso il difensore avv. BONACCHI STEFANO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e con atto del 10.10.24 intimavano sfratto a Parte_1 Parte_2 Controparte_3 in relazione ad immobile sito in Firenze Via Webb n. 11,.locato all' per uso
[...] CP_3 abitativo, deducendo la morosità dello stesso nel pagamento del canone di € 900,00 mensili per complessivi € 3.570,00 all'ottobre del 2024 nonché degli oneri accessori per utenze per complessivi € 4.053,71 .
L non compariva all'udienza fissata e poiché la notifica dell'atto di citazione era stata eseguita CP_3 ai sensi dell'art. 143 c.p.c,. incompatibile con il procedimento per convalida di sfratto, veniva disposto il mutamento di rito ed il passaggio al rito locatizio.
Gli attori presentavano memoria integrativa con cui precisavano il loro credito al 14.2.25 in € 7.170,00 per canoni non pagati ed € 5.565,67 per oneri accessori relativi ad utenze varie , di luce, acqua e gas e tari.
pagina 2 di 3 Si costituiva anche il convenuto contestando la sussistenza della morosità deducendo che i CP_3 canoni erano stati pagati per contanti.
La causa viene decisa con la presente sentenza.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Gli attori hanno provato il fatto costitutivo allegando il contratto di locazione registrato( Cass. SU
13533/01).
Era onere dell' fornire la prova del fatto estintivo e cioè dell'avvenuto pagamento dei canoni. CP_3
Nessuna prova è stata però fornita al riguardo all' CP_3
Risulta pertanto provato il reiterato inadempimento dell' riguardo all'obbligazione di CP_3 pagamento del corrispettivo contrattuale: inadempimento di importanza tale da giustificare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 5 L. n. 392/778.
Consequenziale è la condanna dell' al rilascio dell'immobile. CP_3
In base ai criteri di cui all'art. 56 L.n 392/78 congrua data di rilascio può essere considerata il 20.5.25.
L deve altresì essere condannato a pagare in favore degli attori per canoni ( € 7.170,00),ed CP_3 oneri accessori per utenze ( per € 5.565,17- v. doc. in atti )maturati fino al 14.2.25 la somma di €
12.735,67.
Le spese di lite seguono la soccombenza e in ragione del valore della causa, dell'opera svolta e dei parametri di cui al DM 55/14 vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale dichiara la risoluzione del contratto di locazione tra e , Parte_1 Parte_2 locatori, e conduttore, avente ad oggetto immobile sito in Controparte_3
Firenze, Via Webb n. 11, per inadempimento del conduttore;
condanna Controparte_3 al rilascio dell'immobile suddetto;
fissa per il rilascio la data del 20.5.25; condanna
[...] [...]
a pagare in favore di e la somma di € Controparte_3 Parte_1 Parte_2 12.735,67; condanna il convenuto a rimborsare in favore degli attori le spese di lite che liquida in € 145,50 per spese, € 3.000,00 per compenso oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Firenze, 10 aprile 2025
Il Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri
pagina 3 di 3