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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 13/02/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore
Bloise quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 936/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Luzzi, Via Gidora n. 16, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Linda Sena che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A presso l'ufficio legale dell , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato CP_1
e Carmela Filice - resistente
Oggetto: opposizione ad avviso addebito.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - nel merito, accertare e dichiarare non dovuta la
somma intimata a titolo di contributi per iscrizione nella sezione Gestione Commercianti,
relativi al periodo che va dal 1/2021 al 12/2021, per tutte le ragioni di cui in narrativa e di
conseguenza, accertare e dichiarare la nullità dell'Avviso di addebito n.
33420220005151664000 notificato in data 25 gennaio 2023 a mezzo raccomandata A/R
n. 664808341491, per tutte le ragioni di cui in narrativa. Con vittoria di spese, competenze
ed onorari del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore
costituito …”.
1 Conclusioni di parte resistente: “… respingere integralmente l'opposizione promossa, in
quanto inammissibile ed infondata per le ragioni tutte esplicitate, con contestuale
condanna corrispondente all'avviso di addebito opposto, maggiorato degli interessi di
legge. Con vittoria di spese e compensi di lite …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierna parte ricorrente ha agito in giudizio opponendosi all'avviso di addebito n.
CP_ 33420220005151664000, con cui l ha chiesto il pagamento della somma di €.
3.196,25 per contributi relativi alla Gestione commercianti, annualità 2021. Ha affermato che non sussistevano i presupposti per l'iscrizione alla Gestione commercianti atteso che non svolgeva attività commerciale dal 2017, quando era stato assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando principalmente che il ricorso era tardivo ed inammissibile per vizi formali;
che il ricorrente era iscritto all'albo tenuto presso la Camera di Commercio ed alla Gestione commercianti dal 2005 e che tanto costituiva indice presuntivo dello svolgimento dell'attività
commerciale; che l'assunzione con contratto di lavoro subordinato non era incompatibile con lo svolgimento di attività commerciale, trattandosi di contratto part-time per l'annualità
di riferimento;
che non risultava formalizzata istanza di cessazione di attività o impugnativa avverso gli avvisi di addebito notificati in precedenza per la medesima posizione. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 24.1.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
2 CP_ L'opposizione è tempestiva, non sussistendo contestazioni specifiche dell sulla data di notifica del 25.1.2023 affermata da parte ricorrente.
L'onere della prova in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla Gestione
CP_ Commercianti spettava all' , attesa la natura del presente giudizio afferente alla sussistenza della pretesa contributiva che va dimostrata da parte di chi si afferma titolare del diritto (tra le altre, in merito, Cass. Sez. Lav. 22862/2010; Cass. Sez. Lav.
21511/2018).
Nel caso di specie deve affermarsi incertezza probatoria per i requisiti indicati, anche considerando lo svolgimento di attività di lavoro subordinato dal 2017, per quanto a tempo determinato in riferimento all'anno 2021.
CP_ Tale situazione di incertezza deve riverberare i suoi effetti a svantaggio dell , che aveva l'indicato onere di dare dimostrazione della pretesa azionata in giudizio, secondo i principi riportati.
La domanda deve essere dunque accolta, dichiarandosi non dovuta la somma oggetto dell'avviso di addebito impugnato.
Le spese di lite si compensano in ragione delle ragioni della decisione, basata sul margine di incertezza probatorio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovuta la somma portata dall'avviso di addebito n. 33420220005151664000; compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 13.2.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
3
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore
Bloise quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 936/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Luzzi, Via Gidora n. 16, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Linda Sena che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A presso l'ufficio legale dell , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato CP_1
e Carmela Filice - resistente
Oggetto: opposizione ad avviso addebito.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - nel merito, accertare e dichiarare non dovuta la
somma intimata a titolo di contributi per iscrizione nella sezione Gestione Commercianti,
relativi al periodo che va dal 1/2021 al 12/2021, per tutte le ragioni di cui in narrativa e di
conseguenza, accertare e dichiarare la nullità dell'Avviso di addebito n.
33420220005151664000 notificato in data 25 gennaio 2023 a mezzo raccomandata A/R
n. 664808341491, per tutte le ragioni di cui in narrativa. Con vittoria di spese, competenze
ed onorari del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore
costituito …”.
1 Conclusioni di parte resistente: “… respingere integralmente l'opposizione promossa, in
quanto inammissibile ed infondata per le ragioni tutte esplicitate, con contestuale
condanna corrispondente all'avviso di addebito opposto, maggiorato degli interessi di
legge. Con vittoria di spese e compensi di lite …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierna parte ricorrente ha agito in giudizio opponendosi all'avviso di addebito n.
CP_ 33420220005151664000, con cui l ha chiesto il pagamento della somma di €.
3.196,25 per contributi relativi alla Gestione commercianti, annualità 2021. Ha affermato che non sussistevano i presupposti per l'iscrizione alla Gestione commercianti atteso che non svolgeva attività commerciale dal 2017, quando era stato assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando principalmente che il ricorso era tardivo ed inammissibile per vizi formali;
che il ricorrente era iscritto all'albo tenuto presso la Camera di Commercio ed alla Gestione commercianti dal 2005 e che tanto costituiva indice presuntivo dello svolgimento dell'attività
commerciale; che l'assunzione con contratto di lavoro subordinato non era incompatibile con lo svolgimento di attività commerciale, trattandosi di contratto part-time per l'annualità
di riferimento;
che non risultava formalizzata istanza di cessazione di attività o impugnativa avverso gli avvisi di addebito notificati in precedenza per la medesima posizione. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 24.1.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
2 CP_ L'opposizione è tempestiva, non sussistendo contestazioni specifiche dell sulla data di notifica del 25.1.2023 affermata da parte ricorrente.
L'onere della prova in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla Gestione
CP_ Commercianti spettava all' , attesa la natura del presente giudizio afferente alla sussistenza della pretesa contributiva che va dimostrata da parte di chi si afferma titolare del diritto (tra le altre, in merito, Cass. Sez. Lav. 22862/2010; Cass. Sez. Lav.
21511/2018).
Nel caso di specie deve affermarsi incertezza probatoria per i requisiti indicati, anche considerando lo svolgimento di attività di lavoro subordinato dal 2017, per quanto a tempo determinato in riferimento all'anno 2021.
CP_ Tale situazione di incertezza deve riverberare i suoi effetti a svantaggio dell , che aveva l'indicato onere di dare dimostrazione della pretesa azionata in giudizio, secondo i principi riportati.
La domanda deve essere dunque accolta, dichiarandosi non dovuta la somma oggetto dell'avviso di addebito impugnato.
Le spese di lite si compensano in ragione delle ragioni della decisione, basata sul margine di incertezza probatorio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovuta la somma portata dall'avviso di addebito n. 33420220005151664000; compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 13.2.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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