TRIB
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/03/2025, n. 3231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3231 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Lavoro
in composizione monocratica, in persona del giudice, dott. ssa Giovanna
Palmieri, all'esito del deposito di note scritte ex art 127 ter cpc ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di lavoro e previdenza iscritta al n.10916 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
T R A
Parte_1 Parte_2 [...]
Parte_3 Parte_4 Parte_5
e Parte_6 Parte_7 Parte_8
tutte in p. dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate
[...]
e difese – giuste procure inserite nel fascicolo telematico, dall'Avv. Luca R. Perfetti ed elettivamente domiciliate in Roma, via V. Colonna 39, presso lo studio BonelliErede with Lombardi
RICORRENTI
E
, in p. del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_1
domiciliato in Roma alla Via Sabotino 17, presso lo studio dell' Avv.to
Alessandro Diotallevi che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla memoria di costituzione
1 CONVENUTO
OGGETTO: pagamento contributi ex art. 1 comma 39 Legge 243/04 in riferimento ai P.A.C. ( Percorsi Ambulatoriali Complessi e Coordinati, per prestazioni Bic e Mac, erogate dalla Controparte_2
Motivi in fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 30 marzo 2023 e ritualmente notificato, le ricorrenti in epigrafe indicate, sulla premessa di erogare nell'ambito dei percorsi ambulatoriali coordinati e complessi (
c.d. PACC) peculiari prestazioni chirurgiche a bassa complessità
( c.d prestazioni BIC) ed “ Attività ambulatoriale ad Alta complessità assistenziale” ( c.d. prestazioni MAC) che, pur non richiedono necessariamente il ricovero del paziente, devono tuttavia essere svolte in un contesto organizzativo complesso e multidisciplinare di natura ospedaliera, finendo così con l'essere radicalmente diverse dalle prestazioni specialistiche ambulatoriali tradizionali e non erogabili dal medico libero professionista, hanno chiesto al Tribunale di accertare l'insussistenza dell'obbligo contributivo, ex articolo 1 comma 39 della legge n.
243 del 2004 sulle stesse prestazioni ed, in subordine, di dichiarare prescritti i contributi richiesti in relazione alle annualità
2016 e 2017.
2. Sotto il primo profilo, hanno aggiunto che le prestazioni suddette non sono paragonabili alle ordinarie prestazioni specialistiche ambulatoriali in quanto il contesto organizzativo complesso strutturato ed integrato nel quale vengono svolte, richiede il necessario apporto di professionalità, risorse, strutture di tipo ospedaliero e che, in quanto tali, non sono erogabili da parte dei singoli medici all'interno degli ordinari ambulatori e pertanto devono ritenersi sottratte dall' obbligo contributivo previsto
2 dall'articolo 1 comma 39 della legge 243/04 che attiene alle prestazioni specialistiche ambulatoriali.
3. In particolare a pagina 30 del ricorso. 41 le ricorrenti hanno così allegato “ in estrema sintesi lungi dal costituire, come erroneamente ritenuto dall' una tipologia di prestazioni CP_1
specialistiche ambulatoriali, le prestazioni Bic e Mac ( e più in generale le prestazioni PACC), non costituiscono altro che una diversa innovativa modalità di erogazione di prestazioni prettamente ospedaliere (e proprio per tale motivo erogate prima dell'introduzione delle prestazioni in questione in regime di ricovero tradizionale o diurno), introdotte al fine di rendere l'assistenza ospedaliera più aderente ai principi di appropriatezza ed efficienza”.
4. Le ricorrenti hanno inoltre richiamato le Delibere della Giunta regionale Lombardia n. 10804/2009 e n. 1479/11 e prospettato che dal contenuto delle stesse era stata chiarito il ruolo prettamente ospedaliero delle prestazioni Bic e Mac, introdotte, rispettivamente, con la prima e la seconda delibera ed esclusa la loro natura di prestazioni specialistiche ambulatoriali.
5. Sotto il secondo profilo dedotto, le ricorrenti hanno eccepito che l'obbligo contributivo per le annualità 2016 e 2017, atteso il disposto di cui a comma 9 dell'articolo 3 della legge numero
03/03/5995, si era estinto per prescrizione, rispettivamente alle date del 31 marzo 2021 e 31 marzo 2022, in ragione dell' assenza di atti interruttivi ricevuti.
6. Se è costituita la tempestivamente parte convenuta che ha chiesto il rigetto delle domande, eccependo, in sintesi, sotto il primo profilo, che l'articolo 1 comma 39 della legge 23 agosto 2004 n.
243 nell'indicare le prestazioni specialistiche assoggettabili alla contribuzione, non distingue tra prestazioni meramente
3 ambulatoriali e prestazioni chirurgiche ambulatoriali che necessito di un'organizzazione ospedaliera, con la conseguenza che in difetto di espressa previsione normativa, l'opzione interpretativa offerta dalle parti ricorrenti era infondata. Parte convenuta ha altresì richiamato l'orientamento consolidato formatesi nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il citato disposto normativo ha introdotto un prelievo contributivo del 2% sul fatturato annuo determinato, prodotto da prestazioni specialistiche rese da medici e da odontoiatri accreditati col Servizio sanitario, al fine evitare che le prestazioni stesse sfuggano al prelievo contributivo, una volta remunerate al medico specialista, sulla base dei tariffari nazionali per le prestazioni specialistiche. Parte convenuta ha inoltre richiamato il Protocollo d'Intesa ( doc. 16 fascicolo di parte) concluso con
[...]
er le prestazioni PACC, Controparte_3
definite come “ insieme di prestazioni multidisciplinari ed integrate, erogate in un determinato arco temporale, che non hanno carattere di urgenza e non richiedono sorveglianza medico infermieristica protratta), che aveva previsto, come fatturato annuo e quale base contributiva ex lege n. 243/04, quello derivante da prestazioni specialistiche convenzionate, tra le quali quelle di day surgery e chirurgia ambulatoriale, rese anche da medici ed odontoiatri non in rapporto di dipendenza con le strutture accreditate ma in forma libero professionale con le strutture accreditate, con l'abbattimento in via forfettaria ivi previsto sul fatturato, a seconda che si tratti di Pacc medici ovvero di Pacc chirurgici.
7. Sulle produzioni documentali in atti ed all'esito del deposito di pronunce della Corte di Appello di Roma nella materia oggetto di
4 causa, di cui una recentissima dell' 11 marzo 2025, la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
8. Alla luce della ampie ed articolate motivazioni contenute nella depositata da parte convenuta sentenza della Corte di Appello di
Roma n. 153/24 (RG 753/2024), cui si rinvia per brevità in applicazione dell'art. 118 disp. att cpc,le domande non si prospettano suscettibili di accoglimento in assenza di rinvenibili deroghe nell'art. 1 comma 39 L. 243/2004 per il prelievo contributivo delle prestazioni c.d. come ritenuto dalla Corte Pt_9
di Appello di Roma nella suddetta pronuncia, alla luce dei richiami ivi contenuti all'indirizzo consolidato espresso dalla Suprema
Corte sulle contribuzione dovute in regime di accreditamento dalle strutture convenzionate col SSN, per le prestazioni specialistiche.
Né a diversi opinamenti può pervenirsi per effetto del contenuto delle delibere Regionali invocate da parte ricorrente n. 10804/09 ( doc. 48 fascicolo di parte ricorrente ) e n. 1479/11 ( doc. 52), atteso che le stesse contengono aggiornamenti dei tariffari della
“Macro attività chirurgica a bassa complessità” ed ove si legge ( pag. 25 doc. 48) , che queste attività verranno rendicontate “ parimenti all'attività specialistica ambulatoriale “ e che “la notte in ospedale verrà considerata non di assistenza ma di osservazione”, in linea quindi con il carattere non ospedaliero delle prestazioni stesse. Nella delibera della Giunta Regionale del successiva n. 1479/2011 ( doc. 52) per le medesime macro attività si ribadisce che la permanenza in ospedale ha lo scopo di osservare e monitorare il decorso clinico e nell'ottica di “ ampliare le potenzialità delle attività ambulatoriali”, restando così confermate la natura specialistica delle prestazioni pertinenti alla suddetta macro- area e l'eventualità del ricovero del paziente a fini ambulatoriali, che proprio per questo non ne snatura la qualifica. .
5 Non si rinviene peraltro nelle delibere invocate da parte ricorrente la qualifica di natura ospedaliera delle prestazioni Bic e Mac, che rientrano nell'area dei percorsi ambulatoriali complessi e coordinati, quanto piuttosto la previsione di un modello organizzativo delle stesse adottato al fine di ottimizzare il risultato della prestazione offerta in accreditamento.
9.In relazione alla dedotta prescrizione degli obblighi contributivi, si osserva che la stessa è stata sostanzialmente rinunciata per l'anno 2017 a verbale di udienza del 29 novembre 2023 dal procuratore di parte ricorrente e, per l'anno 2016, è infondata, alla luce dei termini di sospensione introdotti dalla disciplina emergenziale che ha portato la scadenza per l'anno 2016 dell'obbligo contributivo, alla data indicata del 5 febbraio 2023 e degli atti interruttivi depositati da parte convenuta ( doc. da 3 a 10
), non oggetto di contestazione da parte delle ricorrenti.
1 0 . Alla soccombenza delle parti ricorrenti dovrebbe seguire la condanna alle spese di lite in misura integrale;
tuttavia in ragione del consolidamento dell'orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito solo di recente, si ravvisano gravi ed eccezionali motivi per compensare per la metà le spese di lite tra le parti, restando il residuo a carico di parte ricorrente, con liquidazione come in dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'opponente in epigrafe con ricorso depositato il 30 marzo 2023 così provvede:
1) Respinge le domande;
2) Dichiara compensate per la metà le spese di lite tra le parti e condanna in solido le parti ricorrenti a rifondere a parte resistente la residua
6 parte, residua parte che liquida in euro 2500 oltre 15% per spese generali, rimborso C.U. versato, iva e cpa.
Roma 18 marzo 2025 Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Palmieri
7