Art. 3.
A carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1968, e' autorizzata la spesa di lire 200 milioni per la concessione dei sussidi statali previsti dall' articolo 1, lettera d) del regio decreto-legislativo 17 maggio 1946, n. 516 , per il ripristino di fabbricati urbani e rurali di proprieta' privata distrutti o danneggiati dai terremoti verificatisi il 3 ottobre 1943, il 5 settembre 1950 e il 1 settembre 1951 nei comuni delle Marche determinati coi decreti interministeriali emanati in applicazione del regio decreto-legislativo 17 maggio 1946, n. 516 e delle leggi 29 luglio 1949, n. 503, 1 ottobre 1951, n. 1133, 19 marzo 1955, n. 188 e 27 febbraio 1958, n. 141 .
I contributi previsti per il ripristino dei fabbricati rurali non possono essere concessi qualora si sia gia' provveduto ai sensi del regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215 .
A carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1968, e' autorizzata la spesa di lire 200 milioni per la concessione dei sussidi statali previsti dall' articolo 1, lettera d) del regio decreto-legislativo 17 maggio 1946, n. 516 , per il ripristino di fabbricati urbani e rurali di proprieta' privata distrutti o danneggiati dai terremoti verificatisi il 3 ottobre 1943, il 5 settembre 1950 e il 1 settembre 1951 nei comuni delle Marche determinati coi decreti interministeriali emanati in applicazione del regio decreto-legislativo 17 maggio 1946, n. 516 e delle leggi 29 luglio 1949, n. 503, 1 ottobre 1951, n. 1133, 19 marzo 1955, n. 188 e 27 febbraio 1958, n. 141 .
I contributi previsti per il ripristino dei fabbricati rurali non possono essere concessi qualora si sia gia' provveduto ai sensi del regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215 .