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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 27/09/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3350/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 28 ottobre 2024, da
1) Parte_1
Nato a Como il 23 ottobre 1975
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Valeria Ratto (C.F. – PEC , C.F._2 Email_1
con studio in Como, Via Bellini n. 14 ed ivi elettivamente domiciliato e
2) Controparte_1
1 Nata a Como il 10 luglio 1972
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._3
residente in [...]
con gli avv.ti Nicola Scarola (C.F. – PEC C.F._4
e Romina Savalli (C.F. – PEC Email_2 C.F._5
, con studio in Como, Via Mentana n. 4 ed ivi elettivamente Email_3
domiciliata i quali hanno contratto matrimonio concordatario, in Como, in data 7 settembre 2006
(anno 2006, atto n. 110, reg. atti di matrimonio, parte II, serie A);
con i seguenti figli MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nato il [...] Persona_1
- nata il [...] Persona_2
FATTO
I coniugi, nelle more del giudizio di separazione, hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione nei seguenti termini:
1. Pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi – Parte_1 Controparte_1
2. Affidare ad entrambi i genitori con collocamento presso l'abitazione della madre, ove _1 manterrà la residenza ai fini anagrafici;
con la madre continuerà a vivere anche la figlia ER divenuta nelle more dell'udienza maggiorenne, non autosufficiente.
I genitori si impegnano a collaborare nella cura, assistenza ed educazione del figlio e ad assumere di comune accordo tutte le decisioni relative alla sua salute, istruzione ed educazione.
I genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità per decisioni di ordinaria amministrazione;
3. Il sig. , fatti salvi diversi migliori accordi tra i genitori, potrà vedere e tenere con sé il Pt_1 figlio con le seguenti modalità:
◦ a fine settimana alternati con la madre, dal venerdì alle ore 17:00 alla domenica sera alle ore
21:00
2 ◦ durante la settimana, due giorni, da concordare in base agli impegni scolastici e sportivi dei figli ed agli impegni di lavoro dei genitori, dal termine della scuola sino alle ore 21:00
◦ durante le vacanze scolastiche estive, per quindici giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno
◦ durante le vacanze di Natale, ad anni alterni con la madre, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio
◦ gli ulteriori giorni di vacanza durante l'anno per ponti e festività verranno suddivisi tra i genitori in modo paritetico fra loro
Tutti tali periodi saranno concordati tra i genitori entro il 30.9 e 30.4 di ogni anno.
Con le medesime modalità e compatibilmente agli impegni della stessa, il sig. terrà con Pt_1 sé anche la figlia ER
4. Il sig. , a titolo di contributo indiretto al mantenimento dei figli, verserà alla sig.ra Pt_1 la somma di Euro 600,00 mensili (Euro 300,00 per ciascuno), con decorrenza CP_1 dall'1.1.2024 e sino al momento della vendita della casa familiare, come disciplinato al successivo punto 6) e, dal mese successivo alla vendita della casa familiare, la somma di Euro
500,00 mensili (Euro 250,00 per ciascuno), per dodici mensilità annue, entro il giorno dieci di ogni mese, importo soggetto a rivalutazione annua ISTAT a decorrere dall'1.7.2026, sulla base
1.7.2025-.1.7.2026.
Inoltre, i genitori suddivideranno in misura del 50% tra di loro le ulteriori spese extra assegno da sostenere per i figli, come da Protocollo del Tribunale di Como di seguito trascritto:
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale
3 di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residente all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
d) spese scolastiche (da documentare) che chiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità di altri familiari b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei;
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo
10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
4 5. L'assegno unico universale spettante per i figli sarà percepito in misura del 100% dalla sig.ra
CP_1
6. A definizione dei rapporti di natura economica e patrimoniale tra di loro, le parti concordano quanto segue: a) la casa familiare sita in Como, Via Avignone n. 49, in comproprietà tra i coniugi -per la quota di 2/3 in capo al sig. e per la residua quota di 1/3 in capo alla sig.ra Pt_1 CP_1 gravata da mutuo ipotecario in essere con BNL, verrà posta in vendita entro il 30.6.2025 tramite conferimento di incarico a professionista scelto di comune accordo tra i coniugi b) il ricavato della vendita sarà suddiviso in misura del 50% tra le parti c) Il sig. provvederà alla estinzione del mutuo nella misura del 67% del debito residuo Pt_1
e la sig.ra alla estinzione del mutuo per la residua quota del 33% CP_1
d) Il sig. provvederà altresì, con la quota di sua spettanza ricavata dalla vendita Pt_1 dell'abitazione familiare, al netto di quanto necessario alla estinzione del mutuo, a versare alla sig.ra gli arretrati del contributo al mantenimento dei figli accumulati a CP_1 decorrere dall'1.1.2024 sino al momento della vendita della casa familiare (quantificato in
Euro 500,00 mensili), oltre al 50% delle spese extra assegno, come da Protocollo del
Tribunale di Como, sostenute e debitamente documentate dalla sig.ra a far data CP_1 dall'1.1.2024 e sino al momento della vendita della casa familiare e) Le parti provvederanno altresì, all'atto della vendita della casa coniugale, ad aprire un conto corrente a firma congiunta per ciascuno dei due figli, da destinare ai loro studi universitari, sul quale verseranno:
• Euro 5.000,00 ciascuno dei genitori per entrambi i figli e così complessivamente Euro
10.000,00 a favore di ed Euro 10.000,00 a favore di ER _1
• Il sig. verserà altresì su ciascuno dei due conti correnti, in misura del 50% per Pt_1 ciascuno dei figli, gli arretrati del contributo al mantenimento degli stessi accumulati a far data dall'1.1.2024 e sino al momento della vendita della casa familiare per la quota di
Euro 100,00 mensili, ovvero la quota eccedente l'importo di Euro 500,00 mensili, che corrisponderà direttamente alla sig.ra come indicato al punto 6d). CP_1
Anche dette somme saranno destinate agli studi universitari di e . ER _1
Qualora i figli non dovessero iscriversi all'università, dette somme saranno loro consegnate nel momento in cui diverranno autonomi economicamente;
7. Le parti rinunciano reciprocamente a richiedere un contributo per il proprio mantenimento in quanto entrambe autonome economicamente e danno atto, con il corretto adempimento di quanto pattuito al punto 6) che precede, di aver così definito ogni rapporto di natura economica e 5 patrimoniale tra di loro e di non aver nulla a pretendere reciprocamente in conseguenza del pregresso rapporto matrimoniale;
8. Spese legali compensate fra le parti.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_1
E
Controparte_1
che hanno contratto matrimonio in data 7 settembre 2006, in Como
con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Como
(anno 2006, atto n. 110, reg. atti di matrimonio, parte II, Serie A),
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
6 3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza,
passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Como perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Como, il 19.9.2025
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Cao
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 28 ottobre 2024, da
1) Parte_1
Nato a Como il 23 ottobre 1975
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Valeria Ratto (C.F. – PEC , C.F._2 Email_1
con studio in Como, Via Bellini n. 14 ed ivi elettivamente domiciliato e
2) Controparte_1
1 Nata a Como il 10 luglio 1972
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._3
residente in [...]
con gli avv.ti Nicola Scarola (C.F. – PEC C.F._4
e Romina Savalli (C.F. – PEC Email_2 C.F._5
, con studio in Como, Via Mentana n. 4 ed ivi elettivamente Email_3
domiciliata i quali hanno contratto matrimonio concordatario, in Como, in data 7 settembre 2006
(anno 2006, atto n. 110, reg. atti di matrimonio, parte II, serie A);
con i seguenti figli MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nato il [...] Persona_1
- nata il [...] Persona_2
FATTO
I coniugi, nelle more del giudizio di separazione, hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione nei seguenti termini:
1. Pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi – Parte_1 Controparte_1
2. Affidare ad entrambi i genitori con collocamento presso l'abitazione della madre, ove _1 manterrà la residenza ai fini anagrafici;
con la madre continuerà a vivere anche la figlia ER divenuta nelle more dell'udienza maggiorenne, non autosufficiente.
I genitori si impegnano a collaborare nella cura, assistenza ed educazione del figlio e ad assumere di comune accordo tutte le decisioni relative alla sua salute, istruzione ed educazione.
I genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità per decisioni di ordinaria amministrazione;
3. Il sig. , fatti salvi diversi migliori accordi tra i genitori, potrà vedere e tenere con sé il Pt_1 figlio con le seguenti modalità:
◦ a fine settimana alternati con la madre, dal venerdì alle ore 17:00 alla domenica sera alle ore
21:00
2 ◦ durante la settimana, due giorni, da concordare in base agli impegni scolastici e sportivi dei figli ed agli impegni di lavoro dei genitori, dal termine della scuola sino alle ore 21:00
◦ durante le vacanze scolastiche estive, per quindici giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno
◦ durante le vacanze di Natale, ad anni alterni con la madre, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio
◦ gli ulteriori giorni di vacanza durante l'anno per ponti e festività verranno suddivisi tra i genitori in modo paritetico fra loro
Tutti tali periodi saranno concordati tra i genitori entro il 30.9 e 30.4 di ogni anno.
Con le medesime modalità e compatibilmente agli impegni della stessa, il sig. terrà con Pt_1 sé anche la figlia ER
4. Il sig. , a titolo di contributo indiretto al mantenimento dei figli, verserà alla sig.ra Pt_1 la somma di Euro 600,00 mensili (Euro 300,00 per ciascuno), con decorrenza CP_1 dall'1.1.2024 e sino al momento della vendita della casa familiare, come disciplinato al successivo punto 6) e, dal mese successivo alla vendita della casa familiare, la somma di Euro
500,00 mensili (Euro 250,00 per ciascuno), per dodici mensilità annue, entro il giorno dieci di ogni mese, importo soggetto a rivalutazione annua ISTAT a decorrere dall'1.7.2026, sulla base
1.7.2025-.1.7.2026.
Inoltre, i genitori suddivideranno in misura del 50% tra di loro le ulteriori spese extra assegno da sostenere per i figli, come da Protocollo del Tribunale di Como di seguito trascritto:
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale
3 di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residente all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
d) spese scolastiche (da documentare) che chiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità di altri familiari b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei;
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo
10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
4 5. L'assegno unico universale spettante per i figli sarà percepito in misura del 100% dalla sig.ra
CP_1
6. A definizione dei rapporti di natura economica e patrimoniale tra di loro, le parti concordano quanto segue: a) la casa familiare sita in Como, Via Avignone n. 49, in comproprietà tra i coniugi -per la quota di 2/3 in capo al sig. e per la residua quota di 1/3 in capo alla sig.ra Pt_1 CP_1 gravata da mutuo ipotecario in essere con BNL, verrà posta in vendita entro il 30.6.2025 tramite conferimento di incarico a professionista scelto di comune accordo tra i coniugi b) il ricavato della vendita sarà suddiviso in misura del 50% tra le parti c) Il sig. provvederà alla estinzione del mutuo nella misura del 67% del debito residuo Pt_1
e la sig.ra alla estinzione del mutuo per la residua quota del 33% CP_1
d) Il sig. provvederà altresì, con la quota di sua spettanza ricavata dalla vendita Pt_1 dell'abitazione familiare, al netto di quanto necessario alla estinzione del mutuo, a versare alla sig.ra gli arretrati del contributo al mantenimento dei figli accumulati a CP_1 decorrere dall'1.1.2024 sino al momento della vendita della casa familiare (quantificato in
Euro 500,00 mensili), oltre al 50% delle spese extra assegno, come da Protocollo del
Tribunale di Como, sostenute e debitamente documentate dalla sig.ra a far data CP_1 dall'1.1.2024 e sino al momento della vendita della casa familiare e) Le parti provvederanno altresì, all'atto della vendita della casa coniugale, ad aprire un conto corrente a firma congiunta per ciascuno dei due figli, da destinare ai loro studi universitari, sul quale verseranno:
• Euro 5.000,00 ciascuno dei genitori per entrambi i figli e così complessivamente Euro
10.000,00 a favore di ed Euro 10.000,00 a favore di ER _1
• Il sig. verserà altresì su ciascuno dei due conti correnti, in misura del 50% per Pt_1 ciascuno dei figli, gli arretrati del contributo al mantenimento degli stessi accumulati a far data dall'1.1.2024 e sino al momento della vendita della casa familiare per la quota di
Euro 100,00 mensili, ovvero la quota eccedente l'importo di Euro 500,00 mensili, che corrisponderà direttamente alla sig.ra come indicato al punto 6d). CP_1
Anche dette somme saranno destinate agli studi universitari di e . ER _1
Qualora i figli non dovessero iscriversi all'università, dette somme saranno loro consegnate nel momento in cui diverranno autonomi economicamente;
7. Le parti rinunciano reciprocamente a richiedere un contributo per il proprio mantenimento in quanto entrambe autonome economicamente e danno atto, con il corretto adempimento di quanto pattuito al punto 6) che precede, di aver così definito ogni rapporto di natura economica e 5 patrimoniale tra di loro e di non aver nulla a pretendere reciprocamente in conseguenza del pregresso rapporto matrimoniale;
8. Spese legali compensate fra le parti.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_1
E
Controparte_1
che hanno contratto matrimonio in data 7 settembre 2006, in Como
con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Como
(anno 2006, atto n. 110, reg. atti di matrimonio, parte II, Serie A),
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
6 3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza,
passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Como perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Como, il 19.9.2025
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Cao
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
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