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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 28/10/2025, n. 1776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1776 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Di Castrovillari
Sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. 2296 / 2022 R.G
Udienza del 28/10/2025.
Sono presenti l'Avv. MARIA MADEO per delega dell'Avv. SAPIA EMANUELE per l'attore e l'Avv. FRANCESCO GRADILONE per delega dell'Avv. CARUSO LUIGINA
MARIA per il convenuto.
LA GIUDICE ritenuta la causa matura per decisione, invita le parti a precisare le conclusioni per procedere all'immediata discussione orale della causa.
Le parti precisano entrambe riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito e procedono alla discussione orale.
L'Avv. Madeo si riporta in particolare alle note d'udienza da ultimo depositate e preliminarmente insiste nella revoca dell'ordinanza di rigetto delle richieste istruttorie articolate in atti e ne chiede l'ammissione; evidenzia che il paziente è giunto con urgenza mediante ambulanza presso il P.S., così che il fatto deve ritenersi provato.
L'avv. Gradilone si oppone a tutto quanto ex adverso dedotto e insiste per il rigetto della domanda.
All'esito della discussione e della camera di consiglio la Giudice in assenza dei difensori suddetti (nel frattempo allontanatosi dall'aula di udienza), decide la controversia come da sentenza che segue con contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c. la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza e di cui viene data pubblica lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona del Giudice, Dott.ssa NA SO, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado, iscritta al n. 2296/2022 del R. Gen. Aff. Cont., pendente
TRA
(C.F. ) in qualità di Parte_1 C.F._1
esercente la responsabilità genitoriale sul minore , Persona_1 rappresentata e difesa dall'avv. Sapia Emanuele
ATTRICE
E
(P.I. ), in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Caruso Luigina Maria
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 6.10.2022, , quale Parte_2
esercente la responsabilità genitoriale sul minore , ha Persona_1
convenuto in giudizio il , deducendo: Controparte_1
- che il giorno 08/12/2020, verso le ore 17.30, il figlio Persona_1
mentre stava percorrendo a piedi nel Comune di Corigliano-Rossano, centro abitato di il marciapiede posto lungo Viale Mediterraneo – in direzione Sibari- CP_1
Crotone - nei pressi dell'anfiteatro comunale aveva perso l'equilibrio a causa di un dislivello sul marciapiede creatosi verosimilmente a causa dell'ingrossamento delle radici di un albero;
- che il predetto dislivello non era segnalato, né visibile a causa della scarsa luminosità, tanto da costituire insidia e trabocchetto;
- che nell'immediatezza del fatto era stato soccorso dall'ambulanza del 118 e trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di presso il quale gli era CP_1 stato diagnosticato: “Trauma cranico facciale con fratture composta ossea fronto- parietale dx ed osso sfenoidale associato ad focolai contusivi intraparenchimali cerebrali frontali frattura clavicolare”;
- che i sanitari, accertata la gravità del quadro clinico, avevano trasferito il minore presso l , over era stato sottoposto ad intervento Controparte_2
chirurgico, con postumi invalidanti permanenti.
L'attrice ha sostenuto che la responsabilità dell'evento dovesse essere ascritta al convenuto ex art. 2051 c.c. per omissione della dovuta manutenzione CP_1 dell'aree in cui si era verificato il sinistro e ha concluso chiedendo al Tribunale di:
“1) Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del Controparte_1
in p.l.r.p.t. nella causazione del sinistro meglio descritto in narrativa e dei
[...]
conseguenti danni fisici occorsi al minore;
2) Persona_1
Condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni in favore dell'odierno attore nella misura di euro 20.000,00 o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria…Con vittoria di spese e competenze di lite ed onorari,
IVA e CPA e sentenza provvisoriamente esecutiva da distrarre nei confronti del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c”.
La prima udienza è stata differita ex art. 168 bis, quinto comma, c.p.c. al 21/02/2023; il si è costituito in giudizio in data 20/02/2023 Controparte_1
sostenendo:
- l'infondatezza e la pretestuosità della richiesta risarcitoria, nonché la nullità dell'atto di citazione ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 164 comma IV e
163 comma III n. 4 c.p.c., in quanto la ricostruzione dei fatti appariva artefatta e sconfessata dagli stessi documenti prodotti da parte attrice;
- che non corrispondeva al vero che la caduta fosse avvenuta alle 17.30, in quanto il certificato medico del Pronto Soccorso riportava che il sinistro si era verificato alle ore 15.30 e quindi in condizioni di piena visibilità dei luoghi e che, in ogni caso, l'area era fornita di un impianto di illuminazione pubblica perfettamente funzionante, tale da rendere visibile la sconnessione del marciapiede raffigurato nelle riproduzioni fotografiche allegate da parte attrice;
- che le immagini prodotte non consentivano di identificare i luoghi potendo essere relative ad un qualsiasi marciapiede dissestato, così come nessuna valenza probatoria poteva assumere la dicitura riportata sul certificato del P.S. e aggiunta a penna relativa al luogo dell'occorso incidente (S. Angelo zona anfiteatro), poiché la parte dattiloscritta si riferiva esclusivamente ad un incidente avvenuto “in strada”;
- che l'entità delle lesioni subite dal minore risultavano Persona_1
incompatibili con una caduta a piedi nel mentre si passeggia;
- che la tesi di parte attrice era completamente confutata dalla “lettera di dimissioni” del paziente in cui, quale motivo del ricovero era riportato “trauma cranico da caduta bicicletta”.
Il convenuto ha, inoltre, sostenuto che la domanda fosse infondata stante CP_1
l'omissione dell'obbligo di vigilanza in capo ai genitori del minore e la violazione del principio di autoresponsabilità da parte del danneggiato e ha concluso chiedendo al
Tribunale di: “- dichiarare la nullità dell'atto di citazione - rigettare la domanda di parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto;
- in subordine, nella pur denegata ipotesi di riconoscimento di un concorso di colpa da parte dell'amministrazione comunale, ridurre la quantificazione del risarcimento in misura proporzionale alla percentuale riconosciuta. Con vittorie e competenze del presente giudizio”.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita attraverso produzione documentale.
Il Tribunale osserva: la presente fattispecie, come descritta dalla parte attrice, va ricondotta sotto il profilo del petitum e della causa petendi, nell'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c.
Giova premettere che l'azione di responsabilità per danni di cui all'art. 2051 c.c. implica accertamenti diversi rispetto all'azione ex art. 2043 c.c.; quest'ultima impone di accertare se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo dal quale sia derivato un pregiudizio a terzi;
nell'azione di responsabilità per danni da cosa in custodia, che ha carattere oggettivo, invece, si prescinde dal comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa, la cui funzione è quella di imputare la responsabilità a chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa;
tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con la decisione n. 20943 del 30/06/2022, dopo aver diacronicamente ripercorso le tappe segnate dalla giurisprudenza della Cassazione, hanno ribadito che “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”. L'art. 2051 c.c., quindi, nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa;
non può escludersi, invero, che un'eventuale colpa venga fatta specificamente valere dal danneggiato, ma, trattandosi di azione ex art. 2051 cod. civ., la deduzione di omissioni o violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode può essere diretta soltanto a rafforzare la prova dello stato della cosa e della sua attitudine a recare danno, ai fini dell'allegazione e della prova del rapporto causale tra la prima e il secondo;
né è da escludere che, viceversa, sia il custode a dedurre la conformità della cosa agli obblighi di legge o a prescrizioni tecniche o a criteri di comune prudenza al fine di escludere l'attitudine della cosa a produrre il danno: in entrambi i casi si tratta di deduzioni volte a sostenere oppure a negare la derivazione del danno dalla cosa e non, invece, a riconoscere rilevanza al profilo della condotta del custode. (Cass. Civ. ordinanze 10 febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483).
Resta dunque fermo che, prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode rimane del tutto irrilevante ai fini dell'affermazione della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. Ciò posto in ordine alla natura della responsabilità ex art. 2051 c.c., deve rilevarsi che presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia (da ultimo Sez. 3 -
Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023).
Entrambi tali presupposti, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art.2051 cod. civ., devono essere provati dal danneggiato.
L'art. 2051 cod. civ., infatti, nell'affermare la responsabilità del custode della res per i danni da questa cagionati, individua semplicemente un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, operando sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, ma ciò nondimeno non esonera il danneggiato dalla prova del predetto nesso di causalità
(cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7172 del 2022; Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 2477 dell'1/2/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12027 del 16/5/2017; Sez. 3, Sentenza n.
8229 del 7/4/2010). Grava, invece, sul custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, idonea a superare la presunzione iuris tantum prevista a suo carico, dimostrando che l'evento dannoso si è verificato per l'intervento di un fattore esterno (fatto naturale, fatto del terzo o dello stesso danneggiato), imprevedibile, inevitabile ed eccezionale che abbia inciso, interrompendolo, sul nesso causale.
(Cass. Sez. 3, sent. n. 4279 del 19.02.2008; Sez. U - Ordinanza n. 20943 del
30/06/2022).
Il danneggiato deve, quindi, in primo luogo dimostrare la relazione intercorrente fra il convenuto e la res, con la precisazione che per custode deve intendersi il soggetto che abbia il “governo” della cosa cioè un effettivo potere, di diritto o di fatto, che gli consenta di vigilarla e di mantenerne il controllo, in modo che non produca danno;
può perciò essere custode non solo il proprietario della cosa o l'usufruttuario, ma anche il possessore o il detentore, nell'interesse proprio o altrui, nonché colui che eserciti abusivamente il possesso o la detenzione.
La custodia si integra, infatti, quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode (proprietà, possesso, detenzione, ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (Sez. 3 -, Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023 Cass.
01/02/2018, n. 2480).
Ne consegue che nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. il criterio di individuazione del responsabile è fondato su una relazione meramente fattuale col bene, la quale prescinde dal riferimento alla custodia di natura contrattuale o all'esercizio di diritti reali, al possesso o alla detenzione e viene meno esclusivamente nell'ipotesi di cose oggettivamente insuscettibili di essere custodite. (Sez. 3 - , Sentenza n. 11152 del
27/04/2023).
Il secondo presupposto che il danneggiato è tenuto a provare - la derivazione del danno dalla cosa - si integra, in base alla previsione testuale della citata norma codicistica, quando l'evento dannoso è «cagionato» dalla cosa, nel senso che esso
è causalmente ascrivibile al fatto della cosa;
l'evento di danno, in altre parole, deve essere esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali.
La prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada e simili), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano e in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte (cfr. sul tema Cass. civ. 29 novembre 2006 n. 25243); in tal caso, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.
Si richiede cioè che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.). (Sez. 3, Sentenza
n. 2660 del 05/02/2013, Sez. 3, Sentenza n. 6306 del 2013, Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 21212 del 20/10/2015).
Ne consegue la necessità, in questi casi, di ulteriori accertamenti quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode.
Allorché, infatti, venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (Sez. 3,
Sentenza n. 12895 del 22/06/2016, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9315 del 03/04/2019,
Sez. U -, Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022).
Il fatto integrante il caso fortuito è, dunque, un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res e può essere integrato anche dal fatto del danneggiato (v., fra le altre, le sentenze 22 aprile 2010,
n. 9546, 24 febbraio 2011, n. 4476, n. 12032 del 2018).
Requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza. (Sez. 3 -, Ordinanza n.
14228 del 23/05/2023). Non occorre, quindi, che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. In tal senso, del resto, depone l'orientamento assolutamente maggioritario della Corte di
Cassazione (ex aliis, Cass. 11/05/2017, n. 11526; Cass. 22/12/2017, n. 30775;
Cass.30/10/2018, n. 27724), ribadito e definitivamente “suggellato” anche dal suo massimo consesso (Cass., Sez. Un., 30/06/2022, n. 20943).
Sotto il profilo processuale, non solo il fatto colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. (a differenza dell'inosservanza del dovere di evitare l'aggravamento del danno di cui al secondo comma dello stesso articolo) è rilevabile d'ufficio se risultino prospettati gli elementi di fatto da cui esso sia ricavabile (ex aliis,
Cass. 10/05/2018, n. 11258; Cass.19/07/2018, n. 19218), ma, inoltre,
l'apprezzamento della condotta del danneggiato, ai fini del concorso di colpa, integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (ex aliis, Cass. 17/01/2020, n. 842).
Rientra, dunque, nell'insindacabile giudizio del giudice del merito la valutazione del grado di inosservanza del modello di comportamento diligente (da cui dipende la gravità della colpa del danneggiato) e dell'entità delle conseguenze ascrivibili al suo comportamento. Il comportamento colposo del danneggiato può infatti - secondo un ordine crescente di gravità - atteggiarsi come concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., ovvero addirittura giungere ad escludere del tutto la responsabilità del custode (v. sentenza 12 luglio 2006, n.
15779).
La condotta del danneggiato, quindi, nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente
(cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa. (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30775 del
22/12/2017; Cass. Civ. n. 27724 del 30/10/2018; Sez.
3 - Ordinanza n. 14228 del
23/05/2023).
In particolare, è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex articolo 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile. (Cass. Civ. ordinanze 10 febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483, Cass. Civ. n. 27724 del 30/10/2018; ordinanze 29 gennaio 2019, n. 2345, e 3 aprile 2019, n. 9315; Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 34883 del 2021; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16568 del 2022).
Ciò posto in ordine ai principi che regolano la responsabilità ex art. 2051 c.c., il
Tribunale ritiene che la domanda sia infondata, per le ragioni di seguito illustrate: secondo le deduzioni contenute nell'atto di citazione, il minore Persona_1
, mentre percorreva a piedi il marciapiede “posto lungo il Viale Mediterraneo
[...]
-dir. nel Comune di Corigliano-Rossano (CS) a.u. Email_1 CP_1 precisamente posto sul lato dx nei pressi dell'Anfiteatro Comunale”, sarebbe caduto a terra in data 08/12/2020 alle ore 17.30 circa a causa di un dislivello presente sul marciapiede, non segnalato e non visibile e avrebbe subito danni alla persona, come risultante dai documenti prodotti in allegato alla citazione (vedi file
“documentazione medica Guerriero.pdf”).
Deve tuttavia rilevarsi che, come correttamente evidenziato dal convenuto, dall'esame dei predetti documenti emerge che nel verbale di accettazione del P.S. dell'Ospedale di è riportato nella sezione “data e ora del Controparte_1 trauma” un orario (le ore 15.30) diverso da quello indicato dall'attore in citazione come orario in cui si sarebbe verificato il fatto (ore 17.30): quanto evidenziato non
è stato, per vero, oggetto di contestazione da parte dell'attore nella prima difesa utile, essendosi parte attrice limitata a dedurre sia in prima udienza che il
“danneggiato veniva soccorso e trasportato a MEZZO 118 del P.S. dell'Ospedale di
(privo di sensi) tale per cui risulta già provato il reale accadimento dei fatti”, CP_1
senza dedurre alcunché in ordine alle ragioni della mancata corrispondenza tra l'orario riportato in citazione e quello risultante dal verbale di accesso al pronto soccorso.
Quanto appena evidenziato induce ad escludere che il predetto verbale possa riferirsi all'accesso al pronto soccorso verificatosi a causa della caduta da cui sarebbero derivati i danni di cui si chiede il risarcimento, avvenuta, secondo quanto riportato in citazione, alle 17.30.
Al riguardo deve rilevarsi che la circostanza che il verbale si riferisca ad un accesso al pronto soccorso avvenuto in data 08/12/2020 in relazione ad un trauma verificatosi in pari data alle ore 15.30 si fonda sul certificato del presidio medico del pronto soccorso, a cui deve essere riconosciuta, in sintonia con una giurisprudenza da cui non vi è ragione di discostarsi (cfr. tra le altre Cass. Civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 16030 del 2020) natura di atto pubblico fidefacente, sulla base del rilievo che esso è caratterizzato - oltre che dall'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione - dalla circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, cioè sia precostituito a garanzia della pubblica fede.
Parte attrice non ha proposto querela di falso in danno del medico certificatore, così che non può non tenersi conto del contenuto delle dichiarazioni rese al medico e riportate nel certificato in relazione all'orario in cui si è verificato il fatto e ritenersi, dunque, che il fatto lesivo si sia verificato nell'orario verbalizzato.
La circostanza che i documenti medici prodotti in atti non si riferiscano al fatto posto a fondamento della richiesta risarcitoria emerge, inoltre, come peraltro dedotto dal convenuto e non contestato da parte attrice, anche da quanto riportato nella “lettera dimissione” rilasciata dalla U.o.c. Neurochirurgia del Presidio ospedaliero
Annunziata di ove con riguardo al motivo del ricovero si legge “trauma CP_2 cranico da caduta bicicletta” e in relazione all' “anamnesi patologica prossima” è scritto: “in strada cadeva dalla bici (...)”(vedi file “documentazione medica
Guerriero.pdf”). I predetti documenti, prodotti dalla stessa parte attrice, riportano quindi quale motivo del sinistro a causa del quale il minore è stato condotto al P.s. e successivamente ricoverato in ospedale, una dinamica (caduta dalla bicicletta avvenuta alle ore
15.30) del tutto diversa e incompatibile con quanto riferito in citazione (caduta avvenuta alle ore17.30 mentre il minore camminava a piedi).
Le predette considerazioni hanno costituito la regione fondante della reiezione delle richieste istruttorie formulate da parte attrice, che sono state ritenute dal Tribunale irrilevanti ai fini delle decisione, atteso che il loro espletamento non avrebbe potuto incidere sul contenuto della decisione di rigetto della domanda, che si fonda sulla palese incongruità tra quanto esposto da parte attrice a fondamento della domanda e quanto attestato dalla documentazione medica prodotta in atti dalla stessa parte in relazione a modalità e tempi in cui si è verificato il fatto produttivo del danno.
In proposito, deve rilevarsi che, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità in plurime occasioni:
- il giudice di merito non è tenuto ad ammettere e valutare tutti i mezzi di prova dedotti dalle parti, ben potendo, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, insindacabili in sede di legittimità, non ammettere un mezzo istruttorio, valutandolo, alla stregua di tutte le risultanze processuali, irrilevante o superfluo. Al riguardo, inoltre, l'obbligo di motivazione sul carattere superfluo di tale mezzo istruttorio non esclude che le ragioni del rigetto della richiesta di ammissione possano chiaramente desumersi dalle complessive articolate argomentazioni contenute nella sentenza, in ordine alla sussistenza di sufficienti elementi di prova già raggiunti per fondare la decisione, sì da rendere inutile l'ulteriore istruttoria (Cass. 17/03/2004, n. 5421;
Cass. 16/07/1987, n. 6256; Cass. 05/06/1987, n. 4903; Cass. 10/05/1995, n. 5106;
Cass. 16/01/2003, n. 559);
- il giudice del merito, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, non è tenuto a disporre i mezzi istruttori richiesti dalle parti e neppure è tenuto a respingere espressamente e motivatamente la richiesta, se la superfluità dell'attività istruttoria invocata possa implicitamente dedursi dal complesso della motivazione adottata
(Cass. Sez. 3, 09/05/1987, n. 4294, Cass. civ. 4376/82, 1142/82, 1132/81, 27/80);
- il giudice di merito non è tenuto a respingere espressamente e motivatamente le richieste di prova avanzate dalla parte ove i mezzi istruttori formulati appaiano, alla luce della stessa prospettazione della parte, inidonei a vanificare, anche solo parzialmente, detto accertamento (Cass. Sez. L., 02/07/2009, n. 15502); al riguardo la superfluità dei mezzi non ammessi può implicitamente dedursi dal complesso delle argomentazioni contenute nella sentenza (Cass. Sez. 3, 12/07/2005, n. 14611,
Cass. Sez. L., 17/07/1975, n. 2837, Cass. 1379/73);
- in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere,
a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni. (Cass. Sez.
L., 13/06/2014, n. 13485);
- la motivazione del rigetto di un'istanza di mezzi istruttori - nella specie, escussione di alcuni testimoni - non deve necessariamente essere espressa, potendo la stessa
"ratio decidendi", che ha risolto il merito della lite, valere da implicita esclusione della rilevanza dei mezzi dedotti ovvero da implicita ragione del loro assorbimento in altri elementi acquisiti al processo (Cass. Sez. L., 02/04/2004, n. 6570, Cass. Sez. 2,
16/01/1987, n. 294 , 6416/79, 195/77 1379/73);
- l'omessa specificazione, nella sentenza, dei motivi di rigetto delle richieste istruttorie di una parte non dà luogo a vizio di omessa motivazione della sentenza su un punto decisivo quando dal complesso delle ragioni svolte nella sentenza risulti la irrilevanza e superfluità delle prove richieste (Cass. Sez. 2, 23/02/1995, n. 2085);
- il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare gli elementi che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento (Cass. Sez. 1, 29/11/2024, n. 30721).
- pertanto, in base al principio desumibile dagli artt. 132, n. 4, c.p.c. e 118, comma
1, disp. att. c.p.c., la sentenza di rigetto della domanda per difetto di prova è congruamente motivata anche mediante richiamo all'ordinanza istruttoria che abbia respinto una richiesta inammissibile di prova, trattandosi di pronuncia comunque espressiva del giudizio che la parte avrebbe dovuto dare impulso alla detta prova con la richiesta di mezzi ammissibili e concludenti. (Cass. Sez. 2, 29/10/2018, n.
27415).
Ciò chiarito, nel caso di specie è del tutto evidente che i danni di cui parte attrice ha chiesto il risarcimento non siano derivati da una caduta verificatasi in data 08/12/2020 alle ore 17.30 mentre il minore percorreva la strada a piedi - fatto descritto in citazione – ma siano stati cagionati da una caduta da una bicicletta accaduta alle ore 15.30 della stessa giornata, come attestato dalla documentazione medica prodotta in allegato alla citazione.
In presenza di una tale grave difformità tra quanto dedotto in citazione e quanto provato dai documenti in atti, deve, quindi escludersi che l'attore avrebbe potuto provare mediante la prova testimoniale dallo stesso articolata la riconducibilità dei danni subiti e documentati dalla produzione medica al fatto come descritto in citazione.
Deve, in definitiva, ritenersi che non vi sia prova del fatto che l'attore abbia subito i danni di cui ha chiesto il risarcimento a seguito della dinamica descritta in citazione, essendovi, viceversa, la prova che gli stessi danni si siano verificati a causa di un fatto del tutto diverso.
In definitiva, i danni verificatisi non possono essere ritenuti ascrivibili al fatto posto dall'attore a fondamento della domanda e per tutte le ragioni su esposte la domanda va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico dell'attore.
In considerazione del valore della causa devono trovare applicazione i parametri previsti per le cause di valore compreso tra € 5.200,01 e € 26.000,00; ciò posto, valutata la complessità della causa, l'attività espletata e tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147 del 13/08/2022 (nonché degli aumenti e diminuzioni a tali valori medi legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1
D.M. 10 marzo 2014, n. 55) le spese di lite sono liquidate in € 2.540,00 (fase di studio: € 460,00, fase introduttiva: € 389,00; fase istruttoria: 840,00; fase decisionale: € 851,00).
L'infondatezza della domanda, condotta in linea di principio di per sé non rimproverabile, costituisce nella specie, per il suo carattere palesemente manifesto, elemento rilevatore dell'evidente pretestuosità della pretesa esercitata, la quale risulta sorretta, nella specie, quanto meno da colpa grave, avendo parte attrice posto a fondamento della domanda un fatto del tutto diverso da quello effettivamente produttivo del danno, come risultante dagli stessi documenti prodotti in atti dalla medesima parte.
Un tale contegno sostanziale e processuale rappresenta un evidente abuso dello strumento processuale, che va sanzionato ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. . La liquidazione della somma che l'attore è tenuto a versare al convenuto viene effettuata in via equitativa, prendendo in considerazione la gravità della colpa e dei presumibili pregiudizi arrecati alla controparte in ragione della natura, dell'oggetto della causa e della durata del processo (cfr., in tal senso, Tribunale di Busto Arsizio,
12 giugno 2012; Tribunale di Modena, I sez. civ., 16 maggio 2012, n. 816).
Del resto, la stessa Corte Costituzionale intervenuta sul punto (con la sentenza n.°
152/2016) ha condiviso l'orientamento di legittimità secondo il quale la previsione di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c. ha natura non risarcitoria “e, più propriamente, sanzionatoria, con finalità deflattive” alla luce della lettera di questa disposizione e della ragionevolezza della soluzione scelta dal legislatore.
Ne deriva che, ai fini di tale liquidazione, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo e ben può essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su di un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza
(Cass. civ. n. 21570 del 2012).
Valutando questi elementi nel caso di specie, la somma che l'attore è condannato ex art. 96, comma 3, c.p.c. a pagare al convenuto viene quantificata nella misura di
€ 500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 2296/2022 r.g.a.c., ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
1. RIGETTA la domanda;
2. ND parte attrice a rimborsare al convenuto le spese di lite che si liquidano in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute come per legge;
3. ND parte attrice ex art. 96, comma 3, c.p.c. a pagare al convenuto €
500,00.
Così deciso in data 28/10/2025.
La Giudice
Dott.ssa NA SO
Sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. 2296 / 2022 R.G
Udienza del 28/10/2025.
Sono presenti l'Avv. MARIA MADEO per delega dell'Avv. SAPIA EMANUELE per l'attore e l'Avv. FRANCESCO GRADILONE per delega dell'Avv. CARUSO LUIGINA
MARIA per il convenuto.
LA GIUDICE ritenuta la causa matura per decisione, invita le parti a precisare le conclusioni per procedere all'immediata discussione orale della causa.
Le parti precisano entrambe riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito e procedono alla discussione orale.
L'Avv. Madeo si riporta in particolare alle note d'udienza da ultimo depositate e preliminarmente insiste nella revoca dell'ordinanza di rigetto delle richieste istruttorie articolate in atti e ne chiede l'ammissione; evidenzia che il paziente è giunto con urgenza mediante ambulanza presso il P.S., così che il fatto deve ritenersi provato.
L'avv. Gradilone si oppone a tutto quanto ex adverso dedotto e insiste per il rigetto della domanda.
All'esito della discussione e della camera di consiglio la Giudice in assenza dei difensori suddetti (nel frattempo allontanatosi dall'aula di udienza), decide la controversia come da sentenza che segue con contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c. la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza e di cui viene data pubblica lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona del Giudice, Dott.ssa NA SO, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado, iscritta al n. 2296/2022 del R. Gen. Aff. Cont., pendente
TRA
(C.F. ) in qualità di Parte_1 C.F._1
esercente la responsabilità genitoriale sul minore , Persona_1 rappresentata e difesa dall'avv. Sapia Emanuele
ATTRICE
E
(P.I. ), in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Caruso Luigina Maria
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 6.10.2022, , quale Parte_2
esercente la responsabilità genitoriale sul minore , ha Persona_1
convenuto in giudizio il , deducendo: Controparte_1
- che il giorno 08/12/2020, verso le ore 17.30, il figlio Persona_1
mentre stava percorrendo a piedi nel Comune di Corigliano-Rossano, centro abitato di il marciapiede posto lungo Viale Mediterraneo – in direzione Sibari- CP_1
Crotone - nei pressi dell'anfiteatro comunale aveva perso l'equilibrio a causa di un dislivello sul marciapiede creatosi verosimilmente a causa dell'ingrossamento delle radici di un albero;
- che il predetto dislivello non era segnalato, né visibile a causa della scarsa luminosità, tanto da costituire insidia e trabocchetto;
- che nell'immediatezza del fatto era stato soccorso dall'ambulanza del 118 e trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di presso il quale gli era CP_1 stato diagnosticato: “Trauma cranico facciale con fratture composta ossea fronto- parietale dx ed osso sfenoidale associato ad focolai contusivi intraparenchimali cerebrali frontali frattura clavicolare”;
- che i sanitari, accertata la gravità del quadro clinico, avevano trasferito il minore presso l , over era stato sottoposto ad intervento Controparte_2
chirurgico, con postumi invalidanti permanenti.
L'attrice ha sostenuto che la responsabilità dell'evento dovesse essere ascritta al convenuto ex art. 2051 c.c. per omissione della dovuta manutenzione CP_1 dell'aree in cui si era verificato il sinistro e ha concluso chiedendo al Tribunale di:
“1) Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del Controparte_1
in p.l.r.p.t. nella causazione del sinistro meglio descritto in narrativa e dei
[...]
conseguenti danni fisici occorsi al minore;
2) Persona_1
Condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni in favore dell'odierno attore nella misura di euro 20.000,00 o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria…Con vittoria di spese e competenze di lite ed onorari,
IVA e CPA e sentenza provvisoriamente esecutiva da distrarre nei confronti del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c”.
La prima udienza è stata differita ex art. 168 bis, quinto comma, c.p.c. al 21/02/2023; il si è costituito in giudizio in data 20/02/2023 Controparte_1
sostenendo:
- l'infondatezza e la pretestuosità della richiesta risarcitoria, nonché la nullità dell'atto di citazione ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 164 comma IV e
163 comma III n. 4 c.p.c., in quanto la ricostruzione dei fatti appariva artefatta e sconfessata dagli stessi documenti prodotti da parte attrice;
- che non corrispondeva al vero che la caduta fosse avvenuta alle 17.30, in quanto il certificato medico del Pronto Soccorso riportava che il sinistro si era verificato alle ore 15.30 e quindi in condizioni di piena visibilità dei luoghi e che, in ogni caso, l'area era fornita di un impianto di illuminazione pubblica perfettamente funzionante, tale da rendere visibile la sconnessione del marciapiede raffigurato nelle riproduzioni fotografiche allegate da parte attrice;
- che le immagini prodotte non consentivano di identificare i luoghi potendo essere relative ad un qualsiasi marciapiede dissestato, così come nessuna valenza probatoria poteva assumere la dicitura riportata sul certificato del P.S. e aggiunta a penna relativa al luogo dell'occorso incidente (S. Angelo zona anfiteatro), poiché la parte dattiloscritta si riferiva esclusivamente ad un incidente avvenuto “in strada”;
- che l'entità delle lesioni subite dal minore risultavano Persona_1
incompatibili con una caduta a piedi nel mentre si passeggia;
- che la tesi di parte attrice era completamente confutata dalla “lettera di dimissioni” del paziente in cui, quale motivo del ricovero era riportato “trauma cranico da caduta bicicletta”.
Il convenuto ha, inoltre, sostenuto che la domanda fosse infondata stante CP_1
l'omissione dell'obbligo di vigilanza in capo ai genitori del minore e la violazione del principio di autoresponsabilità da parte del danneggiato e ha concluso chiedendo al
Tribunale di: “- dichiarare la nullità dell'atto di citazione - rigettare la domanda di parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto;
- in subordine, nella pur denegata ipotesi di riconoscimento di un concorso di colpa da parte dell'amministrazione comunale, ridurre la quantificazione del risarcimento in misura proporzionale alla percentuale riconosciuta. Con vittorie e competenze del presente giudizio”.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita attraverso produzione documentale.
Il Tribunale osserva: la presente fattispecie, come descritta dalla parte attrice, va ricondotta sotto il profilo del petitum e della causa petendi, nell'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c.
Giova premettere che l'azione di responsabilità per danni di cui all'art. 2051 c.c. implica accertamenti diversi rispetto all'azione ex art. 2043 c.c.; quest'ultima impone di accertare se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo dal quale sia derivato un pregiudizio a terzi;
nell'azione di responsabilità per danni da cosa in custodia, che ha carattere oggettivo, invece, si prescinde dal comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa, la cui funzione è quella di imputare la responsabilità a chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa;
tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con la decisione n. 20943 del 30/06/2022, dopo aver diacronicamente ripercorso le tappe segnate dalla giurisprudenza della Cassazione, hanno ribadito che “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”. L'art. 2051 c.c., quindi, nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa;
non può escludersi, invero, che un'eventuale colpa venga fatta specificamente valere dal danneggiato, ma, trattandosi di azione ex art. 2051 cod. civ., la deduzione di omissioni o violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode può essere diretta soltanto a rafforzare la prova dello stato della cosa e della sua attitudine a recare danno, ai fini dell'allegazione e della prova del rapporto causale tra la prima e il secondo;
né è da escludere che, viceversa, sia il custode a dedurre la conformità della cosa agli obblighi di legge o a prescrizioni tecniche o a criteri di comune prudenza al fine di escludere l'attitudine della cosa a produrre il danno: in entrambi i casi si tratta di deduzioni volte a sostenere oppure a negare la derivazione del danno dalla cosa e non, invece, a riconoscere rilevanza al profilo della condotta del custode. (Cass. Civ. ordinanze 10 febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483).
Resta dunque fermo che, prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode rimane del tutto irrilevante ai fini dell'affermazione della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. Ciò posto in ordine alla natura della responsabilità ex art. 2051 c.c., deve rilevarsi che presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia (da ultimo Sez. 3 -
Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023).
Entrambi tali presupposti, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art.2051 cod. civ., devono essere provati dal danneggiato.
L'art. 2051 cod. civ., infatti, nell'affermare la responsabilità del custode della res per i danni da questa cagionati, individua semplicemente un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, operando sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, ma ciò nondimeno non esonera il danneggiato dalla prova del predetto nesso di causalità
(cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7172 del 2022; Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 2477 dell'1/2/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12027 del 16/5/2017; Sez. 3, Sentenza n.
8229 del 7/4/2010). Grava, invece, sul custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, idonea a superare la presunzione iuris tantum prevista a suo carico, dimostrando che l'evento dannoso si è verificato per l'intervento di un fattore esterno (fatto naturale, fatto del terzo o dello stesso danneggiato), imprevedibile, inevitabile ed eccezionale che abbia inciso, interrompendolo, sul nesso causale.
(Cass. Sez. 3, sent. n. 4279 del 19.02.2008; Sez. U - Ordinanza n. 20943 del
30/06/2022).
Il danneggiato deve, quindi, in primo luogo dimostrare la relazione intercorrente fra il convenuto e la res, con la precisazione che per custode deve intendersi il soggetto che abbia il “governo” della cosa cioè un effettivo potere, di diritto o di fatto, che gli consenta di vigilarla e di mantenerne il controllo, in modo che non produca danno;
può perciò essere custode non solo il proprietario della cosa o l'usufruttuario, ma anche il possessore o il detentore, nell'interesse proprio o altrui, nonché colui che eserciti abusivamente il possesso o la detenzione.
La custodia si integra, infatti, quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode (proprietà, possesso, detenzione, ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (Sez. 3 -, Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023 Cass.
01/02/2018, n. 2480).
Ne consegue che nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. il criterio di individuazione del responsabile è fondato su una relazione meramente fattuale col bene, la quale prescinde dal riferimento alla custodia di natura contrattuale o all'esercizio di diritti reali, al possesso o alla detenzione e viene meno esclusivamente nell'ipotesi di cose oggettivamente insuscettibili di essere custodite. (Sez. 3 - , Sentenza n. 11152 del
27/04/2023).
Il secondo presupposto che il danneggiato è tenuto a provare - la derivazione del danno dalla cosa - si integra, in base alla previsione testuale della citata norma codicistica, quando l'evento dannoso è «cagionato» dalla cosa, nel senso che esso
è causalmente ascrivibile al fatto della cosa;
l'evento di danno, in altre parole, deve essere esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali.
La prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada e simili), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano e in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte (cfr. sul tema Cass. civ. 29 novembre 2006 n. 25243); in tal caso, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.
Si richiede cioè che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.). (Sez. 3, Sentenza
n. 2660 del 05/02/2013, Sez. 3, Sentenza n. 6306 del 2013, Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 21212 del 20/10/2015).
Ne consegue la necessità, in questi casi, di ulteriori accertamenti quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode.
Allorché, infatti, venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (Sez. 3,
Sentenza n. 12895 del 22/06/2016, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9315 del 03/04/2019,
Sez. U -, Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022).
Il fatto integrante il caso fortuito è, dunque, un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res e può essere integrato anche dal fatto del danneggiato (v., fra le altre, le sentenze 22 aprile 2010,
n. 9546, 24 febbraio 2011, n. 4476, n. 12032 del 2018).
Requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza. (Sez. 3 -, Ordinanza n.
14228 del 23/05/2023). Non occorre, quindi, che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. In tal senso, del resto, depone l'orientamento assolutamente maggioritario della Corte di
Cassazione (ex aliis, Cass. 11/05/2017, n. 11526; Cass. 22/12/2017, n. 30775;
Cass.30/10/2018, n. 27724), ribadito e definitivamente “suggellato” anche dal suo massimo consesso (Cass., Sez. Un., 30/06/2022, n. 20943).
Sotto il profilo processuale, non solo il fatto colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. (a differenza dell'inosservanza del dovere di evitare l'aggravamento del danno di cui al secondo comma dello stesso articolo) è rilevabile d'ufficio se risultino prospettati gli elementi di fatto da cui esso sia ricavabile (ex aliis,
Cass. 10/05/2018, n. 11258; Cass.19/07/2018, n. 19218), ma, inoltre,
l'apprezzamento della condotta del danneggiato, ai fini del concorso di colpa, integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (ex aliis, Cass. 17/01/2020, n. 842).
Rientra, dunque, nell'insindacabile giudizio del giudice del merito la valutazione del grado di inosservanza del modello di comportamento diligente (da cui dipende la gravità della colpa del danneggiato) e dell'entità delle conseguenze ascrivibili al suo comportamento. Il comportamento colposo del danneggiato può infatti - secondo un ordine crescente di gravità - atteggiarsi come concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., ovvero addirittura giungere ad escludere del tutto la responsabilità del custode (v. sentenza 12 luglio 2006, n.
15779).
La condotta del danneggiato, quindi, nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente
(cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa. (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30775 del
22/12/2017; Cass. Civ. n. 27724 del 30/10/2018; Sez.
3 - Ordinanza n. 14228 del
23/05/2023).
In particolare, è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex articolo 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile. (Cass. Civ. ordinanze 10 febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483, Cass. Civ. n. 27724 del 30/10/2018; ordinanze 29 gennaio 2019, n. 2345, e 3 aprile 2019, n. 9315; Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 34883 del 2021; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16568 del 2022).
Ciò posto in ordine ai principi che regolano la responsabilità ex art. 2051 c.c., il
Tribunale ritiene che la domanda sia infondata, per le ragioni di seguito illustrate: secondo le deduzioni contenute nell'atto di citazione, il minore Persona_1
, mentre percorreva a piedi il marciapiede “posto lungo il Viale Mediterraneo
[...]
-dir. nel Comune di Corigliano-Rossano (CS) a.u. Email_1 CP_1 precisamente posto sul lato dx nei pressi dell'Anfiteatro Comunale”, sarebbe caduto a terra in data 08/12/2020 alle ore 17.30 circa a causa di un dislivello presente sul marciapiede, non segnalato e non visibile e avrebbe subito danni alla persona, come risultante dai documenti prodotti in allegato alla citazione (vedi file
“documentazione medica Guerriero.pdf”).
Deve tuttavia rilevarsi che, come correttamente evidenziato dal convenuto, dall'esame dei predetti documenti emerge che nel verbale di accettazione del P.S. dell'Ospedale di è riportato nella sezione “data e ora del Controparte_1 trauma” un orario (le ore 15.30) diverso da quello indicato dall'attore in citazione come orario in cui si sarebbe verificato il fatto (ore 17.30): quanto evidenziato non
è stato, per vero, oggetto di contestazione da parte dell'attore nella prima difesa utile, essendosi parte attrice limitata a dedurre sia in prima udienza che il
“danneggiato veniva soccorso e trasportato a MEZZO 118 del P.S. dell'Ospedale di
(privo di sensi) tale per cui risulta già provato il reale accadimento dei fatti”, CP_1
senza dedurre alcunché in ordine alle ragioni della mancata corrispondenza tra l'orario riportato in citazione e quello risultante dal verbale di accesso al pronto soccorso.
Quanto appena evidenziato induce ad escludere che il predetto verbale possa riferirsi all'accesso al pronto soccorso verificatosi a causa della caduta da cui sarebbero derivati i danni di cui si chiede il risarcimento, avvenuta, secondo quanto riportato in citazione, alle 17.30.
Al riguardo deve rilevarsi che la circostanza che il verbale si riferisca ad un accesso al pronto soccorso avvenuto in data 08/12/2020 in relazione ad un trauma verificatosi in pari data alle ore 15.30 si fonda sul certificato del presidio medico del pronto soccorso, a cui deve essere riconosciuta, in sintonia con una giurisprudenza da cui non vi è ragione di discostarsi (cfr. tra le altre Cass. Civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 16030 del 2020) natura di atto pubblico fidefacente, sulla base del rilievo che esso è caratterizzato - oltre che dall'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione - dalla circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, cioè sia precostituito a garanzia della pubblica fede.
Parte attrice non ha proposto querela di falso in danno del medico certificatore, così che non può non tenersi conto del contenuto delle dichiarazioni rese al medico e riportate nel certificato in relazione all'orario in cui si è verificato il fatto e ritenersi, dunque, che il fatto lesivo si sia verificato nell'orario verbalizzato.
La circostanza che i documenti medici prodotti in atti non si riferiscano al fatto posto a fondamento della richiesta risarcitoria emerge, inoltre, come peraltro dedotto dal convenuto e non contestato da parte attrice, anche da quanto riportato nella “lettera dimissione” rilasciata dalla U.o.c. Neurochirurgia del Presidio ospedaliero
Annunziata di ove con riguardo al motivo del ricovero si legge “trauma CP_2 cranico da caduta bicicletta” e in relazione all' “anamnesi patologica prossima” è scritto: “in strada cadeva dalla bici (...)”(vedi file “documentazione medica
Guerriero.pdf”). I predetti documenti, prodotti dalla stessa parte attrice, riportano quindi quale motivo del sinistro a causa del quale il minore è stato condotto al P.s. e successivamente ricoverato in ospedale, una dinamica (caduta dalla bicicletta avvenuta alle ore
15.30) del tutto diversa e incompatibile con quanto riferito in citazione (caduta avvenuta alle ore17.30 mentre il minore camminava a piedi).
Le predette considerazioni hanno costituito la regione fondante della reiezione delle richieste istruttorie formulate da parte attrice, che sono state ritenute dal Tribunale irrilevanti ai fini delle decisione, atteso che il loro espletamento non avrebbe potuto incidere sul contenuto della decisione di rigetto della domanda, che si fonda sulla palese incongruità tra quanto esposto da parte attrice a fondamento della domanda e quanto attestato dalla documentazione medica prodotta in atti dalla stessa parte in relazione a modalità e tempi in cui si è verificato il fatto produttivo del danno.
In proposito, deve rilevarsi che, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità in plurime occasioni:
- il giudice di merito non è tenuto ad ammettere e valutare tutti i mezzi di prova dedotti dalle parti, ben potendo, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, insindacabili in sede di legittimità, non ammettere un mezzo istruttorio, valutandolo, alla stregua di tutte le risultanze processuali, irrilevante o superfluo. Al riguardo, inoltre, l'obbligo di motivazione sul carattere superfluo di tale mezzo istruttorio non esclude che le ragioni del rigetto della richiesta di ammissione possano chiaramente desumersi dalle complessive articolate argomentazioni contenute nella sentenza, in ordine alla sussistenza di sufficienti elementi di prova già raggiunti per fondare la decisione, sì da rendere inutile l'ulteriore istruttoria (Cass. 17/03/2004, n. 5421;
Cass. 16/07/1987, n. 6256; Cass. 05/06/1987, n. 4903; Cass. 10/05/1995, n. 5106;
Cass. 16/01/2003, n. 559);
- il giudice del merito, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, non è tenuto a disporre i mezzi istruttori richiesti dalle parti e neppure è tenuto a respingere espressamente e motivatamente la richiesta, se la superfluità dell'attività istruttoria invocata possa implicitamente dedursi dal complesso della motivazione adottata
(Cass. Sez. 3, 09/05/1987, n. 4294, Cass. civ. 4376/82, 1142/82, 1132/81, 27/80);
- il giudice di merito non è tenuto a respingere espressamente e motivatamente le richieste di prova avanzate dalla parte ove i mezzi istruttori formulati appaiano, alla luce della stessa prospettazione della parte, inidonei a vanificare, anche solo parzialmente, detto accertamento (Cass. Sez. L., 02/07/2009, n. 15502); al riguardo la superfluità dei mezzi non ammessi può implicitamente dedursi dal complesso delle argomentazioni contenute nella sentenza (Cass. Sez. 3, 12/07/2005, n. 14611,
Cass. Sez. L., 17/07/1975, n. 2837, Cass. 1379/73);
- in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere,
a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni. (Cass. Sez.
L., 13/06/2014, n. 13485);
- la motivazione del rigetto di un'istanza di mezzi istruttori - nella specie, escussione di alcuni testimoni - non deve necessariamente essere espressa, potendo la stessa
"ratio decidendi", che ha risolto il merito della lite, valere da implicita esclusione della rilevanza dei mezzi dedotti ovvero da implicita ragione del loro assorbimento in altri elementi acquisiti al processo (Cass. Sez. L., 02/04/2004, n. 6570, Cass. Sez. 2,
16/01/1987, n. 294 , 6416/79, 195/77 1379/73);
- l'omessa specificazione, nella sentenza, dei motivi di rigetto delle richieste istruttorie di una parte non dà luogo a vizio di omessa motivazione della sentenza su un punto decisivo quando dal complesso delle ragioni svolte nella sentenza risulti la irrilevanza e superfluità delle prove richieste (Cass. Sez. 2, 23/02/1995, n. 2085);
- il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare gli elementi che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento (Cass. Sez. 1, 29/11/2024, n. 30721).
- pertanto, in base al principio desumibile dagli artt. 132, n. 4, c.p.c. e 118, comma
1, disp. att. c.p.c., la sentenza di rigetto della domanda per difetto di prova è congruamente motivata anche mediante richiamo all'ordinanza istruttoria che abbia respinto una richiesta inammissibile di prova, trattandosi di pronuncia comunque espressiva del giudizio che la parte avrebbe dovuto dare impulso alla detta prova con la richiesta di mezzi ammissibili e concludenti. (Cass. Sez. 2, 29/10/2018, n.
27415).
Ciò chiarito, nel caso di specie è del tutto evidente che i danni di cui parte attrice ha chiesto il risarcimento non siano derivati da una caduta verificatasi in data 08/12/2020 alle ore 17.30 mentre il minore percorreva la strada a piedi - fatto descritto in citazione – ma siano stati cagionati da una caduta da una bicicletta accaduta alle ore 15.30 della stessa giornata, come attestato dalla documentazione medica prodotta in allegato alla citazione.
In presenza di una tale grave difformità tra quanto dedotto in citazione e quanto provato dai documenti in atti, deve, quindi escludersi che l'attore avrebbe potuto provare mediante la prova testimoniale dallo stesso articolata la riconducibilità dei danni subiti e documentati dalla produzione medica al fatto come descritto in citazione.
Deve, in definitiva, ritenersi che non vi sia prova del fatto che l'attore abbia subito i danni di cui ha chiesto il risarcimento a seguito della dinamica descritta in citazione, essendovi, viceversa, la prova che gli stessi danni si siano verificati a causa di un fatto del tutto diverso.
In definitiva, i danni verificatisi non possono essere ritenuti ascrivibili al fatto posto dall'attore a fondamento della domanda e per tutte le ragioni su esposte la domanda va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico dell'attore.
In considerazione del valore della causa devono trovare applicazione i parametri previsti per le cause di valore compreso tra € 5.200,01 e € 26.000,00; ciò posto, valutata la complessità della causa, l'attività espletata e tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147 del 13/08/2022 (nonché degli aumenti e diminuzioni a tali valori medi legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1
D.M. 10 marzo 2014, n. 55) le spese di lite sono liquidate in € 2.540,00 (fase di studio: € 460,00, fase introduttiva: € 389,00; fase istruttoria: 840,00; fase decisionale: € 851,00).
L'infondatezza della domanda, condotta in linea di principio di per sé non rimproverabile, costituisce nella specie, per il suo carattere palesemente manifesto, elemento rilevatore dell'evidente pretestuosità della pretesa esercitata, la quale risulta sorretta, nella specie, quanto meno da colpa grave, avendo parte attrice posto a fondamento della domanda un fatto del tutto diverso da quello effettivamente produttivo del danno, come risultante dagli stessi documenti prodotti in atti dalla medesima parte.
Un tale contegno sostanziale e processuale rappresenta un evidente abuso dello strumento processuale, che va sanzionato ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. . La liquidazione della somma che l'attore è tenuto a versare al convenuto viene effettuata in via equitativa, prendendo in considerazione la gravità della colpa e dei presumibili pregiudizi arrecati alla controparte in ragione della natura, dell'oggetto della causa e della durata del processo (cfr., in tal senso, Tribunale di Busto Arsizio,
12 giugno 2012; Tribunale di Modena, I sez. civ., 16 maggio 2012, n. 816).
Del resto, la stessa Corte Costituzionale intervenuta sul punto (con la sentenza n.°
152/2016) ha condiviso l'orientamento di legittimità secondo il quale la previsione di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c. ha natura non risarcitoria “e, più propriamente, sanzionatoria, con finalità deflattive” alla luce della lettera di questa disposizione e della ragionevolezza della soluzione scelta dal legislatore.
Ne deriva che, ai fini di tale liquidazione, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo e ben può essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su di un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza
(Cass. civ. n. 21570 del 2012).
Valutando questi elementi nel caso di specie, la somma che l'attore è condannato ex art. 96, comma 3, c.p.c. a pagare al convenuto viene quantificata nella misura di
€ 500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 2296/2022 r.g.a.c., ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
1. RIGETTA la domanda;
2. ND parte attrice a rimborsare al convenuto le spese di lite che si liquidano in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute come per legge;
3. ND parte attrice ex art. 96, comma 3, c.p.c. a pagare al convenuto €
500,00.
Così deciso in data 28/10/2025.
La Giudice
Dott.ssa NA SO