Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 04/06/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3899/ 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania Deiana Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice rel. dott.ssa Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 3 dicembre 2024 avente per oggetto “separazione personale” da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C. F. ) entrambi domiciliati in Appiano Gentile (Co) via Volta 3
[...] C.F._2 presso lo studio dell'avv. Stefano Luraschi (C.F. che li rappresenta e difende C.F._3
per procura in calce al ricorso
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 3 dicembre 2024, personalmente sottoscritto contenente le indicazioni patrimoniali e gli oneri a carico delle parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
“I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
Sul mantenimento del coniuge
Ciascuno dei coniugi provvederà alle proprie esigenze di vita.
Sull'assegnazione della casa coniugale.
pagina 1 di 5
Sebastiano Branca n. 18. I coniugi oramai dal 2019 vivono separatamente. Per_ In particolare, la signora vive in Alghero, Regione Maristella n. 48, con le figlie Parte_1
e , mentre il sig. vive unitamente ai figli e in Sassari alla Per_2 Parte_2 CP_1 Per_3
Via Tempio n. 18, in un immobile di sua proprietà acquistato nell'ottobre 2024.
Sull'affidamento e sul collocamento dei figli.
Piano genitoriale.
I minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, i Persona_4 Persona_5
medesimi dovranno ricevere da entrambi cura, educazione ed istruzione, mantenere con ciascuno dei genitori rapporti equilibrati e continuativi e conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori.
Le decisioni di maggiore interesse dei minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle loro aspirazioni. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
Il minore continuerà ad essere collocato presso il padre ove manterrà la residenza, in Persona_4
Sassari – Via Tempio n. 18, mentre la minore continuerà ad essere collocata presso Persona_5
la madre ove manterrà la residenza, in Alghero – Maristella n. 48.
Considerata la capacità di autodeterminazione connessa all'età dei figli le parti stabiliscono che i tempi di permanenza presso i genitori saranno totalmente liberi. In ogni caso, nell'ipotesi di contrasto tra le parti, i coniugi stabiliscono che ciascuno dei figli starà con un genitore a settimane alterne dal lunedì alla domenica pomeriggio.
Durante i periodi di collocamento, ciascun genitore garantirà all'altro i contatti con il figlio e si renderà, in ogni caso disponibile per qualsiasi necessità.
Il collocamento alternato è funzionale a venire incontro alle esigenze attuali dei figli. I genitori concordano di assecondare sempre i desideri del figlio relativamente ai tempi e alle modalità di permanenza dei medesimi presso ciascun genitore.
Nello specifico frequenta l'Istituto tecnico industriale G.M. Angioy con orari dalle 08:15 alle CP_1
14:15 dal lunedì al venerdì (il martedì esce alle 16:15) mentre frequenta il liceo artistico Per_2
Francesco Costantino di Alghero dalle ore 08:15 alle 14:15 il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì
pagina 2 di 5 mentre il giovedì e il sabato dalle ore 08:15 alle 13:15. Entrambi i figli verranno condotti a scuola e ritirati dal genitore che ha il collocamento in quel momento.
In relazione alle vacanze estive, entrambi i figli trascorreranno con ciascun genitore alternativamente una settimana consecutiva.
In relazione alle festività Pasquali, seguendo il criterio dell'alternanza annuale, i minori trascorreranno il periodo dal Venerdì Santo al giorno di Pasqua con un genitore ed dal Lunedì dell'Angelo fino al mercoledì successivo con l'altro genitore.
In relazione alle festività Natalizie, i minori trascorreranno con ciascun genitore i seguenti periodi i quali saranno alternati annualmente: dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 06 gennaio.
Sul mantenimento dei figli.
Ciascun genitore provvederà tramite mantenimento diretto ad ogni necessità dei figli anche in relazione ai figli maggiorenni, i quali non sono economicamente autosufficienti, durante i rispettivi tempi di permanenza presso di essi.
Si obbligano, in ogni caso, a corrispondere l'uno all'altro l'importo mensile di € 500,00 entro il 5 di ogni mese per il mantenimento degli stessi. Tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici istat.
I coniugi stabiliscono che l'assegno unico universale continuerà ad essere direttamente percepito dalla sig.ra ma verrà ripartito al 50% tra gli stessi. Parte_1
Entrambi i genitori contribuiranno, ciascuno nella misura del 50%, alle spese straordinarie, relative a salute non coperte dal SSN., istruzione ed attività sportive che si renderanno necessarie per i figli minorenni, le quali saranno concordate tra i genitori, quando non urgenti, e documentate.
Si specifica, fin d'ora, che le spese scolastiche sono da intendersi quelle sostenute per l'acquisto dei libri scolastici e didattici, l'acquisto del materiale didattico di inizio anno, i viaggi/gite scolastiche giornaliere, tassa iscrizione scolastica, assicurazione scolastica, spese di trasferimento dall'abitazione all'istituto scolastico. Per tali spese non sarà necessario il preventivo accordo tra le parti.
In relazione alle spese straordinarie relative all'attività sportiva si da atto che attualmente nessuno dei figli frequenta attività sportive.
Saranno da concordare tra i coniugi, quando non urgenti, e da documentare le spese relative alle cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche e qualsiasi spesa relativa a visite specialistiche, tasse scolastiche imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, eventuali corsi di lingua straniera, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, viaggi e vacanze.
pagina 3 di 5 I genitori fin d'ora, manifestano accordo per la ripartizione delle spese come indicate anche in relazione alle spese scolastiche universitarie, comprensive di spese per alloggio, retta, libri, mensa ed eventuali spese per il trasferimento dalla residenza presso sede universitaria e viceversa.
La rifusione delle spese straordinarie in favore del genitore che ha sostenuto la spesa dovrà avvenire entro 15 giorni dall'invio della documentazione all'altro genitore.
Le parti rinunciano vicendevolmente alla produzione dell'ulteriore documentazione reddituale, riservandosi di produrla su eventuale richiesta d'integrazione da parte del Giudice.
Sulle proprietà mobiliari.
I coniugi stabiliscano che l'autovettura Fiat 500 rimanga di proprietà del sig. , mentre Parte_2
l'autovettura Fiat Multipla verrà trasferita di proprietà alla sig.ra a seguito di Parte_1 opportuna formalizzazione della pratica al PRA da eseguirsi entro tre mesi dalla separazione”.
All'udienza del 13.05.2025 i coniugi comparsi personalmente hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate ed hanno dichiarato “che l'attuale collocazione dei figli ( con la madre e e con il Per_2 CP_1 Per_3
padre) è la situazione di fatto che perdura da due anni e che i figli esercitano liberamente il diritto di visita dell'altro genitore senza che vi siano mai stati problemi. Confermano l'accordo sul mantenimento (€ 500,00 reciproci) e la suddivisione al 50 % dell'Assegno Unico e delle Spese
Straordinarie”.
La causa è stata quindi rimessa al collegio per la decisione.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio civile in data Parte_1 Parte_2
12.07.2003 in Ponte San Pietro (BG,) in regime di separazione legale dei beni, regolarmente iscritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune per l'anno 2003, al n. 6, parte I, dalla cui unione sono nati in Ponte San Pietro i figli , in data 30/01/2002, , in data 19/06/2004, Persona_6 Persona_7
e in data 14/08/2009 a Sassari. Persona_4 Persona_5
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli minori in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle loro esigenze e ravvisato pertanto che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
pagina 4 di 5 La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(C.F. ) nata a [...] il [...] ivi residente alla Regione C.F._1
Maristella n.48 e (C.F. ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2
20.07.1972 e residente in [...], che hanno contratto matrimonio in Ponte
San Pietro (Bergamo) in data 12.07.2003, atto trascritto presso i registri per gli atti di matrimonio del predetto comune per l'anno 2003 n. 6 part.1 Uff. 1, alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ponte San Pietro (Bergamo) per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 3 giugno 2025.
Il Presidente Il Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 5 di 5