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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 25/07/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
41-1/ /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, in composizione monocratica, in persona del dott.ssa Chiara Pulicati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore introdotto da Parte_1
(C.F.: ) e da (C.F.: ), C.F._1 Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in P.zza della Repubblica n° 13 –Castiglione della Pescaia (GR), presso lo studio dell'avvocato Alessio Fiacchi del Foro di Grosseto (C.F.: ), che li C.F._3 rappresenta e difende;
Visto il ricorso ex art. 67 CCII depositato il 19 febbraio 2025, accompagnato dalla relazione ex art. 68 comma 2 CCII dell'OCC nella persona del Gestore della Crisi dott.ssa Persona_1 esaminata la documentazione allegata;
Letto il piano redatto con l'ausilio del Gestore della crisi;
ritenuta la competenza di questo Tribunale, in quanto i ricorrenti risiedono in Sacrofano;
richiamato, quanto alla sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 67, 68 e 69 CCII, il decreto di apertura della procedura adottato ai sensi dell'art. 70, comma 1, CCII;
considerato che
l'OCC ha provveduto alla rituale comunicazione della proposta e del piano, in conformità a quanto previsto dal decreto di apertura della procedura, adottato a norma dell'art. 70, comma 1, CCII;
considerato che
la domanda di omologazione è stata oggetto di contestazione da parte del solo creditore , con cui il creditore si è limitato a precisare il proprio credito (con Parte_3 maggiorazione, rispetto alla previsione originaria, di € 150,76 per un debitore e di € 271,45 per l'altro);
Considerato che, a seguito della precisazione del credito da parte della , l'OCC ha Parte_3 provveduto, ai sensi dell'art. 70 co. 6 CCII, alla modifica al piano, con previsione dell'aggiunta di
1 una sola rata di € 422,21 anziché di € 370,97 (quindi sarà leggermente più alta delle altre), e ritenuto che tale modifica sia da ritenersi conveniente rispetto alla contestazione articolata;
ritenuto che
ricorra la condizione di sovraindebitamento, in quanto è titolare di un reddito di Pt_1 lavoro dipendente pari all'importo mensile medio di euro € 1.350,00 circa e di 500 euro circa, Pt_2
e nel contempo sono gravati da obbligazioni assunte per un valore pari a € 157.769,48;
considerato che
il piano prevede il pagamento ai creditori della somma complessiva di € 31.532,53 nell'arco temporale di 7 anni e un mese, secondo lo schema di cui alla p. 9 e 10 del ricorso, e successiva modifica, che si richiama integralmente;
rilevato che le risorse con le quali adempiere alle obbligazioni assunte sono ritratte da una quota degli emolumenti mensili, di € 370,97 (offrendo quindi la cifra complessiva di € 4.451,65 annuali), tenuto conto che dalle retribuzioni, devono essere detratte le somme necessarie per il mantenimento della debitrice congruamente quantificate in 1.200,00 euro al mese (tenuto conto che il figlio è a Per_2 carico dei genitori);
Ravvisata la fattibilità del piano in relazione al rapporto tra le entrate dei debitori e le rate previste;
rilevato, quanto alle spese in prededuzione in favore dell'OCC, che dovranno essere accantonate le prime rate ma che al pagamento dell'OCC potrà procedersi solo in conformità a quanto disposto dall'art. 71 comma 4 del CCI secondo cui “Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”, restando ferma la possibilità dell'OCC di richiedere al Giudice la liquidazione di un acconto sul totale in corso di esecuzione;
ritenuto che
, in definitiva, la proposta di piano soddisfa i requisiti di cui agli artt. 68 e 69 CCII e che il gestore ha attestato la veridicità dei dati acquisiti e la completezza della documentazione prodotta mentre non sono emersi atti in frode ai creditori;
P.Q.M.
Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Parte_1
(C.F.: e da (C.F.: ) e dichiara C.F._1 Parte_2 C.F._2 chiusa la procedura;
dispone che i debitori compiano ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, in conformità a quanto previsto nella relazione redatta dall'OCC; dispone che l'OCC – Gestore della crisi nominato risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al Giudice eventuali irregolarità; dispone la trascrizione della presente sentenza, a cura dell'OCC sui beni della ricorrente;
2 ordina che la presente sentenza sia comunicata, a cura dell'OCC a tutti i creditori ex art. 70, comma 2, CCII, nonché pubblicata, a cura della Cancelleria, sul sito web di questo Tribunale.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente e al Gestore della crisi.
Tivoli, 24 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Pulicati
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, in composizione monocratica, in persona del dott.ssa Chiara Pulicati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore introdotto da Parte_1
(C.F.: ) e da (C.F.: ), C.F._1 Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in P.zza della Repubblica n° 13 –Castiglione della Pescaia (GR), presso lo studio dell'avvocato Alessio Fiacchi del Foro di Grosseto (C.F.: ), che li C.F._3 rappresenta e difende;
Visto il ricorso ex art. 67 CCII depositato il 19 febbraio 2025, accompagnato dalla relazione ex art. 68 comma 2 CCII dell'OCC nella persona del Gestore della Crisi dott.ssa Persona_1 esaminata la documentazione allegata;
Letto il piano redatto con l'ausilio del Gestore della crisi;
ritenuta la competenza di questo Tribunale, in quanto i ricorrenti risiedono in Sacrofano;
richiamato, quanto alla sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 67, 68 e 69 CCII, il decreto di apertura della procedura adottato ai sensi dell'art. 70, comma 1, CCII;
considerato che
l'OCC ha provveduto alla rituale comunicazione della proposta e del piano, in conformità a quanto previsto dal decreto di apertura della procedura, adottato a norma dell'art. 70, comma 1, CCII;
considerato che
la domanda di omologazione è stata oggetto di contestazione da parte del solo creditore , con cui il creditore si è limitato a precisare il proprio credito (con Parte_3 maggiorazione, rispetto alla previsione originaria, di € 150,76 per un debitore e di € 271,45 per l'altro);
Considerato che, a seguito della precisazione del credito da parte della , l'OCC ha Parte_3 provveduto, ai sensi dell'art. 70 co. 6 CCII, alla modifica al piano, con previsione dell'aggiunta di
1 una sola rata di € 422,21 anziché di € 370,97 (quindi sarà leggermente più alta delle altre), e ritenuto che tale modifica sia da ritenersi conveniente rispetto alla contestazione articolata;
ritenuto che
ricorra la condizione di sovraindebitamento, in quanto è titolare di un reddito di Pt_1 lavoro dipendente pari all'importo mensile medio di euro € 1.350,00 circa e di 500 euro circa, Pt_2
e nel contempo sono gravati da obbligazioni assunte per un valore pari a € 157.769,48;
considerato che
il piano prevede il pagamento ai creditori della somma complessiva di € 31.532,53 nell'arco temporale di 7 anni e un mese, secondo lo schema di cui alla p. 9 e 10 del ricorso, e successiva modifica, che si richiama integralmente;
rilevato che le risorse con le quali adempiere alle obbligazioni assunte sono ritratte da una quota degli emolumenti mensili, di € 370,97 (offrendo quindi la cifra complessiva di € 4.451,65 annuali), tenuto conto che dalle retribuzioni, devono essere detratte le somme necessarie per il mantenimento della debitrice congruamente quantificate in 1.200,00 euro al mese (tenuto conto che il figlio è a Per_2 carico dei genitori);
Ravvisata la fattibilità del piano in relazione al rapporto tra le entrate dei debitori e le rate previste;
rilevato, quanto alle spese in prededuzione in favore dell'OCC, che dovranno essere accantonate le prime rate ma che al pagamento dell'OCC potrà procedersi solo in conformità a quanto disposto dall'art. 71 comma 4 del CCI secondo cui “Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”, restando ferma la possibilità dell'OCC di richiedere al Giudice la liquidazione di un acconto sul totale in corso di esecuzione;
ritenuto che
, in definitiva, la proposta di piano soddisfa i requisiti di cui agli artt. 68 e 69 CCII e che il gestore ha attestato la veridicità dei dati acquisiti e la completezza della documentazione prodotta mentre non sono emersi atti in frode ai creditori;
P.Q.M.
Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Parte_1
(C.F.: e da (C.F.: ) e dichiara C.F._1 Parte_2 C.F._2 chiusa la procedura;
dispone che i debitori compiano ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, in conformità a quanto previsto nella relazione redatta dall'OCC; dispone che l'OCC – Gestore della crisi nominato risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al Giudice eventuali irregolarità; dispone la trascrizione della presente sentenza, a cura dell'OCC sui beni della ricorrente;
2 ordina che la presente sentenza sia comunicata, a cura dell'OCC a tutti i creditori ex art. 70, comma 2, CCII, nonché pubblicata, a cura della Cancelleria, sul sito web di questo Tribunale.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente e al Gestore della crisi.
Tivoli, 24 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Pulicati
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