Decreto cautelare 27 febbraio 2025
Sentenza breve 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza breve 26/06/2025, n. 12665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12665 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 12665/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02727/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2727 del 2025, proposto da
Ditta Inviduale Villa Mary, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Annarita D'Ercole e Riccardo Veltri, con domicilio digitale in atti;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Fiammetta Lorenzetti, con domicilio digitale in atti;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
della determinazione n. 22040 del 20 febbraio 2025 emessa dal Municipio Roma X – Direzione Socio-Educativa, nella sola parte in cui non concede all’istante una nuova sospensione confermando quanto statuito con la nota protocollo CO10958 del 28 gennaio 2025 e della nota protocollo CO10958 del 28 gennaio 2025, assegnandogli il termine di soli giorni 30 per procedere al trasferimento degli anziani ospiti e alla chiusura della comunità alloggio per anziani.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con il presente gravame, la ricorrente impugnava gli atti in epigrafe, assumendone l’illegittimità sotto una serie di profili.
Roma Capitale si costituiva in giudizio, instando per la reiezione del gravame.
Successivamente alla camera di consiglio del 18 giugno 2025, il legale di parte ricorrente dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse della propria assistita alla decisione nel merito del ricorso, chiedendo la compensazione delle spese di lite. L’Avvocatura Capitolina non si opponeva alla compensazione. La causa veniva, dunque, trattenuta in decisione, previo avviso alle parti in ordine alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
Ritiene il Collegio che il giudizio possa essere definito in esito all’udienza cautelare con sentenza ai sensi dell’articolo 60 del cod. proc. amm., essendo trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione, non essendovi necessità di integrare il contraddittorio, risultando completa l’istruttoria e non avendo alcuna delle parti dichiarato di voler proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza o di giurisdizione.
Ciò premesso, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c, del cod. proc. amm., in ragione della dichiarazione resa in tal senso da parte ricorrente.
Costituisce, infatti, ius receptum che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, abbia la piena disponibilità dell’azione, ben potendo rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perso ogni interesse alla relativa decisione, con la conseguenza che, in questo secondo caso, il giudice non potrà che dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, non avendo egli il potere né di procedere d'ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, che solo quest’ultimo è legittimato a compiere sulla base di personali ed insindacabili considerazioni (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione VI, 17 settembre 2001, n. 4859, nonché Consiglio di Stato, Sezione IV, 16 novembre 2007, n. 5832).
Sussistono giusti motivi – attesa la natura in rito della pronuncia e la mancata opposizione di parte resistente - per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere, Estensore
Annamaria Gigli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Eleonora Monica | Pietro Morabito |
IL SEGRETARIO