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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 26/03/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Così composto: dott. Giovanni Garofalo Presidente dott.ssa Teresa Valeria Grieco Giudice dott. Salvatore Regasto Giudice delegato/estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G. 888/2024, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 17.3.2025 ex art. 473-bis.22 c.p.c., vertente
T R A
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme (CZ) alla Via del Mare, n. 16, presso lo studio dell'avv. Gianpaolo Russo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, CP_1 C.F._2
via Lacquari, presso lo studio degli avv.ti Gianluca Policaro e Alessio Di Prima che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione giudiziale.
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso depositato il 9.8.2024;
ritenuto che
parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di Lamezia Terme la separazione personale dal coniuge indicato in epigrafe e che parte resistente ha aderito alla domanda;
rilevato che il Giudice è tenuto, anche d'ufficio, a pronunziarsi con sentenza parziale sulla separazione e sul divorzio quando la causa, sul punto, è matura per la decisione risolvendosi detta
1 previsione in «uno strumento di accelerazione dello svolgimento del processo» (ex multis v. Cass.
n. 10484/2012); ritenuto che deve pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi, atteso lo stato di obiettiva intollerabilità della convivenza e che la causa deve essere rimessa sul ruolo per la delibazione delle domande relative alle statuizioni accessorie e per l'espletamento dell'istruttoria sulle altre richieste spiegate dalle parti;
considerato che
viene rimessa alla sentenza definitiva anche la regolamentazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione giudiziale proposta da nei confronti di , con Parte_1 CP_1
ricorso depositato in data 9.8.2024, sentito il Giudice delegato, così provvede:
1. dichiara la separazione giudiziale tra i coniugi nato a [...] il Parte_1
18.6.1984 e , nata a nata a [...] il [...]; CP_1
2. dispone che, a cura dell'Ufficiale di Stato Civile competente, l'odierna sentenza sia annotata nell'atto di matrimonio dei coniugi (registri dello Stato Civile del Comune di Vibo Valentia
(VV) n. 64, Parte 2, Serie A, anno 2018), ai sensi dell'art. 69, comma I, lett. d, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3. rimette la causa in istruzione come da separata e contestuale ordinanza;
4. rimette alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese e competenze di lite.
Così deciso in Lamezia Terme nella camera di consiglio del 24.3.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Salvatore Regasto dott. Giovanni Garofalo
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