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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice Dott.ssa Maria Pia Mazzocca, in qualità di giudice del lavoro, alla scadenza del termine di cui all' art 127 ter c.p.c. del 5/11/2024 pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero R.G. 21470/2023
TRA la sig.ra , nata a [...] il [...] ed ivi res.te alla via Parte_1
Girone n. 42, c. f. , rapp.ta e difesa – giustaprocura in calce al C.F._1 presente atto, su foglio separato – dall'avv. Fiorinda Conte (p. iva n. , pec P.IVA_1
f. Email_1
), presso il cui Studio elettivamente domicilia in Giugliano C.F._2 inCampania NA alla via S. Nullo n. 179, Country Park
Contro
:
RICORRENTE
CONTRO
– in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore - rappresentato e difeso dall'avv. Maria Sofia Lizzi elettivamente domiciliato in Napoli, alla via G. Ferraris, n. 4
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe indicato esponeva o che:
- aveva proposto regolare domanda amministrativa in data 16.6.2022 al fine di ottenere l' accertamento dell' invalidità civile, con necessità di assistenza continua, 2 con decorrenza dalla domanda amministrativa, o, in subordine dalla diversa data accertata in corso di causa, e per l' effetto il diritto alla percezione dell' indennità di accompagnamento le consequenziali provvidenze economiche ad essa correlate
1 - che il procedimento amministrativo aveva avuto esito negativo
- che aveva proposto ricorso giudiziario per ATP ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.,
- che depositava regolare dichiarazione di dissenso dalla relazione del TU depositata nell'ambito del procedimento così sorto
- che, all'esito, depositava ricorso giurisdizionale.
Chiedeva pertanto che il Tribunale adito, avuto riguardo alle patologie da cui essa parte ricorrente era affetta, dichiarasse l' invalidità nella misura del 100% con necessità di assistenza continua, con decorrenza dalla domanda amministrativa, o, in subordine dalla diversa data accertata in corso di causa, e per l' effetto il diritto alla percezione dell' indennità di accompagnamento il tutto con vittoria di spese, da distrarsi.
L' si costituiva in giudizio, contestando la ritualità e la fondatezza della domanda CP_1
e chiedendone il rigetto.
Il giudice convocava il TU a chiarimenti ed all' esoto dei riievi mopssi dal procuratore del ricorrente nominava nuovo TU . Quindi all' esito della visita e , sulla documentazione in atti, depositata la nuova ctu la causa è stata decisa con la presente contestuale sentenza di cui era data pubblica lettura.
L'istante è affetta da: “Deterioramento cognitivo primario severo tipo
Alzheimer; Poliartrosi diffusa con lieve interferenza sulla funzione motoria;
Ipertensione arteriosa in buon compenso emodinamico”.
Per i supposti motivi essendo la perizianda ultra-sessantacinquenne, in attuazione all'art. 6, D. Lgs. n° 509/1988 ed al D.L. 29/4/1998, le infermità nel loro complesso determinano una diminuzione delle capacità psico-fisiche in misura del
100% con difficoltà gravi persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età di grado tale da renderla incapace ad assolvere autonomamente agli atti quotidiani della vita e pertanto questa è da considerare invalida nei termini previsti dalla legge (ex
L. n° 18 del 11/2/1980 e successive modificazioni ed integrazioni) per la concessione dell'indennità di accompagnamento per assistenza continua. Per quanto concerne la data di decorrenza del provvedimento, questa può essere fissata retroattivamente con
2 criterio di ragionevole certezza, al gennaio 2023.criterio di ragionevole certezza, al gennaio 2023, ritenendo che da quella data il ricorrente non fosse in grado di deambulare e compiere atti quotidiani di vita.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto in sede di TU (che appare completa, esaustiva, oltre che scevra di vizi logici o giuridici) e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
La domanda pertanto va accolta limitatamente all'accertamento del requisito sanitario per l' indennità di accompagnamento , sussistendo il presupposto sanitario necessario per il suo accoglimento dal gennaio 2023
Le spese di lite IM QU , tenuto conto della decorrenza della prestazione vanno compensate per la metà e per l' altra metà poste a carico dell' e CP_1
liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
1) Dichiara concluso il procedimento di ATP n 16754/23 e dispone l'archiviazione, accoglie il ricorso e per l'effetto accerta in capo ad la invalidità nella misura del 100% con diritto all'accompagnamento a far data dal gennaio 2023 ;
2) Compensa iper la metà le spese di giudizio e condanna l' all' altra metà CP_1
liquidata in complessivi euro oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge con attribuzione
3)Pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_1
Napoli, il 5/11/2024 Il Giudice
Dott.ssa Maria Pia Mazzocca
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