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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 25/11/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore Dott.ssa Gianluca GELSO Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda cumulativa di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. 756/2025 proposta in via congiunta da
(C.F: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Stronati;
e
(C.F: ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Stronati;
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con l'interesse dei figli e non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
• i coniugi vivranno separati obbligandosi al reciproco rispetto;
• i coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
2 • la figlia , che continuerà a vivere presso la casa coniugale, è affidata in Per_1 maniera condivisa ai genitori che c anno tutte le decisioni relative alla medesima minore, la quale starà con il padre ogni volta che lo vorrà, non avendo mai avuto alcun problema al riguardo;
• in ogni caso potrà stare con il padre almeno un pomeriggio alla settimana;
a fine settimana alterni;
per sette giorni durante le vacanze natalizie in maniera di stare con il padre un anno a Natale e quello successivo a Capodanno;
a Pasqua e Pasquetta ad anni alterni;
almeno due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, in periodi da concordare entro il 30 giugno di ciascun anno;
• il Signor CP_1 corrisponderà alla Signora la somma di € 250,00 mensili per il mantenimento di Pt_1 Per_1 rivalutabili annualmente secondo gli indici istat, oltre il 50% delle spese straordinarie, eventualmente da concordare secondo i protocolli in uso di cui i coniugi dichiarano di aver preso piena cognizione;
• la ex casa coniugale, in affitto, ubicata in Fiumicino alla Via Castagnevizza n. 17, viene assegnata alla Signora
con tutto quanto in essa contenuto e il Signor se ne allontanerà appena reperita una Pt_1 CP_1 nuova abitazione;
• i coniugi risolveranno con separati accordi tutte le eventuali questioni di carattere patrimoniale. Con ordine all'Ufficiale di Stato civile presso il Comune di Fiumicino di annotare il provvedimento di separazione. 3 I coniugi dichiarano altresì di non voler comparire in udienza e di non volersi riconciliare.
Rimette la causa sul ruolo per la pronuncia di divorzio come da separata ordinanza
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 23.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore Dott.ssa Gianluca GELSO Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda cumulativa di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. 756/2025 proposta in via congiunta da
(C.F: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Stronati;
e
(C.F: ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Stronati;
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con l'interesse dei figli e non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
• i coniugi vivranno separati obbligandosi al reciproco rispetto;
• i coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
2 • la figlia , che continuerà a vivere presso la casa coniugale, è affidata in Per_1 maniera condivisa ai genitori che c anno tutte le decisioni relative alla medesima minore, la quale starà con il padre ogni volta che lo vorrà, non avendo mai avuto alcun problema al riguardo;
• in ogni caso potrà stare con il padre almeno un pomeriggio alla settimana;
a fine settimana alterni;
per sette giorni durante le vacanze natalizie in maniera di stare con il padre un anno a Natale e quello successivo a Capodanno;
a Pasqua e Pasquetta ad anni alterni;
almeno due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, in periodi da concordare entro il 30 giugno di ciascun anno;
• il Signor CP_1 corrisponderà alla Signora la somma di € 250,00 mensili per il mantenimento di Pt_1 Per_1 rivalutabili annualmente secondo gli indici istat, oltre il 50% delle spese straordinarie, eventualmente da concordare secondo i protocolli in uso di cui i coniugi dichiarano di aver preso piena cognizione;
• la ex casa coniugale, in affitto, ubicata in Fiumicino alla Via Castagnevizza n. 17, viene assegnata alla Signora
con tutto quanto in essa contenuto e il Signor se ne allontanerà appena reperita una Pt_1 CP_1 nuova abitazione;
• i coniugi risolveranno con separati accordi tutte le eventuali questioni di carattere patrimoniale. Con ordine all'Ufficiale di Stato civile presso il Comune di Fiumicino di annotare il provvedimento di separazione. 3 I coniugi dichiarano altresì di non voler comparire in udienza e di non volersi riconciliare.
Rimette la causa sul ruolo per la pronuncia di divorzio come da separata ordinanza
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 23.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone