Decreto cautelare 24 settembre 2022
Ordinanza cautelare 6 ottobre 2022
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 16/06/2025, n. 4500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4500 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 04500/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04311/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4311 del 2022, proposto da:
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefania Pepicelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso lo studio dell'avvocato Michelina La Bella in Napoli al Viale Maria Cristina di Savoia n. 18;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Benevento e Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;
per l'annullamento
a) dell'informativa antimafia del Prefetto di Benevento prot. Interno n. -OMISSIS-
b) del rapporto nr. -OMISSIS- del Comando provinciale dei Carabinieri di Benevento, di cui si ignorano gli estremi ed il contenuto;
c) della nota integrativa n. -OMISSIS-1--OMISSIS- del Comando provinciale dei Carabinieri di Benevento, di cui si ignorano estremi e contenuto;
d) della nota n. -OMISSIS-del Nucleo di Polizia Economico- finanziaria – Sezione tutela economia del Comando provinciale Guardia di Finanza di Benevento, di cui si ignorano estremi e contenuto;
e) del verbale della riunione del Gruppo interforze costituito presso la Prefettura di Benevento del 7.2.2022, di cui si ignorano estremi e contenuto;
f) del parere espresso dal Gruppo ispettivo antimafia in data -OMISSIS-, di cui si ignorano estremi e contenuto;
g) di ogni altro atto preordinato, connesso, consequenziale, presupposto e/o collegato, anche non conosciuto, nonché di tutti gli atti richiamati e/o menzionati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ufficio Territoriale del Governo di Benevento e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2025 il dott. Giuseppe Esposito e udita l'avvocato dello Stato Carlotta Marino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il provvedimento impugnato il Prefetto di Benevento ha ravvisato la sussistenza, nei confronti della Società ricorrente operante nel settore della raccolta di giochi e scommesse, del pericolo di infiltrazione mafiosa tendente a condizionarne le scelte e gli indirizzi, ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011.
Con le censure articolate è dedotta l’insussistenza dei presupposti per farvi luogo, contestando altresì la valutazione sull’esclusione dell’applicabilità di alcuna delle misure di prevenzione collaborativa, di cui all’art. 94- bis del d.lgs. citato.
L’Ufficio Territoriale del Governo di Benevento e il Ministero dell’Interno, costituitisi in giudizio, hanno prodotto documentazione e memoria.
L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza del 6/10/2022 n. 1751 (confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza della sez. III del 18/11/2022 n. 5450).
Per l’udienza di merito la ricorrente ha esibito l’atto di scioglimento e messa in liquidazione della Società e ha depositato memoria.
All’udienza pubblica del 2 aprile 2025 il ricorso è stato assegnato in decisione.
DIRITTO
1.- La Società ricorrente, operante nel settore della raccolta di giochi e scommesse, è amministrata da -OMISSIS-, possessore del 50% delle quote, mentre le restanti quote sono detenute da-OMISSIS-
L’impugnato provvedimento interdittivo scaturisce dal rapporto n. -OMISSIS- del Comando Provinciale Carabinieri di Benevento (prodotto in giudizio dall’Amministrazione), con il quale si dà conto dell’attività ispettiva, condotta unitamente al personale dell’A.D.M. di Benevento, nei confronti di Società operanti nel settore.
Nel corso dell’ispezione del 24/9/2021 presso la sala giochi riconducibile alla Società ricorrente (“-OMISSIS-” in Montesarchio), era eseguito il controllo degli apparecchi autorizzati per scommesse on line , rinvenendo in altri due locali comunicanti apparecchi VLT accesi e collegati alla rete telematica, nonostante le sale fossero prive della licenza ex art. 88 del TULPS, disponendone il sequestro amministrativo.
Con lo stesso rapporto è stato verificato che l’amministratore della Società ricorrente è, altresì, amministratore e compartecipe con il 7,5% delle quote della -OMISSIS-, di cui gli altri due nominati fratelli detengono quote e il genitore -OMISSIS- è stato dipendente, accertando ulteriormente che all’amministratore della Società ricorrente e a componenti della sua famiglia sono riconducibili le altre Società citate alle pagg. 3 e 4 (come riportato nel provvedimento impugnato: pagg. 2-4).
Ciò posto, nel rapporto (integralmente richiamato nel provvedimento) sono rappresentati gli elementi informativi acquisiti a carico del genitore -OMISSIS-, “ tali da farlo ritenere soggetto affiliato al sodalizio criminale denominato “Clan-OMISSIS-” ”.
Detti elementi, per la valutazione che se ne fa derivare, consistono:
a) nella misura del GIP del Tribunale di Napoli del 17/10/2014, applicante la custodia cautelare in carcere nei confronti di appartenenti al predetto clan per “ associazione di tipo mafioso, finalizzato alla gestione illecita degli appalti pubblici ”, indicando il -OMISSIS-(assoggettato all’obbligo quotidiano di firma) “ come colui che detiene la cassa per conto dell’organizzazione. Il -OMISSIS-peraltro, risulta usuario di utenza telefonica dedicata ad intrattenere i rapporti con il-OMISSIS-, che viene infatti prontamente distrutta a seguito dell’arresto di questi ”.
b) nella sentenza di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per anni 3, emessa dalla Corte di Appello di Roma il 14/6/2016;
c) nella sentenza di condanna ad anni 4, mesi 8 e giorni 27 di reclusione, emessa dalla Corte di Appello di Napoli il 23/5/2017, per “ associazione di tipo mafioso in concorso ”;
d) nell’attività investigativa del Reparto Operativo Carabinieri di Roma, di cui all’indagine denominata “-OMISSIS-”, che conduceva alle misure cautelari del GIP del Tribunale di Roma a carico di -OMISSIS- e altre 98 persone, per “ associazione di tipo mafioso finalizzato all’esecuzione di estorsioni ”, riportando ampi stralci dell’ordinanza ed evidenziando che, nel contesto investigativo, “ -OMISSIS-, imputato nel procedimento, viene descritto come soggetto organico ad un’associazione mafiosa autoctona a connotazione camorristica operante in Roma e capeggiata da -OMISSIS--OMISSIS-capace d’inserirsi in contesti di economia sommersa mediante l’esercizio della propria forza intimidatrice e l’uso della violenza, acquisendo il controllo occulto di attività imprenditoriali e di risorse economiche, attraverso operazioni di recupero credito con modalità estorsive ed organizzando in modo imprenditoriale ed “in regime monopolistico, la distribuzione delle slot machine” in molti esercizi commerciali della zona “Tuscolana - Cinecittà” ricorrendo a condotte di illecita concorrenza con violenza e minaccia ”.
Sulla scorta del trascritto rapporto, nel provvedimento impugnato (pag. 8) viene posto in rilievo che: “ L’attenta lettura della misura cautelare del Tribunale di Roma, oltre ad evidenziare il ruolo attivo di -OMISSIS- in seno alle dinamiche espansionistiche del clan -OMISSIS-nella capitale, fornisce precise indicazioni anche sul ruolo assunto dalla società di noleggio di videogiochi, riconducibile a quest’ultimo e utilizzata quale strumento per conseguire il controllo nello specifico settore commerciale ”.
Vi fanno seguito l’individuazione della -OMISSIS-. (quale strumento del controllo nel settore, posta in liquidazione volontaria, il cui gestore -OMISSIS- è ritenuto prestanome del -OMISSIS- per il legame di parentela), nonché la ricostruzione dei legami parentali della “ “galassia imprenditoriale riconducibile alla “famiglia -OMISSIS- ”, sino a concludere che: “ Le informazioni investigativi acquisiti hanno consentito di iniziare il rischio che l’attività di impresa, rappresentata dalle diverse società gravitanti nell’orbita della famiglia -OMISSIS-, possa essere in modo concreto e attuale oggetto di infiltrazione mafiosa, e ciò sulla base della relazione familiare intercorrente tra il capostipite -OMISSIS- ed i suoi parenti a diverso titolo coinvolti nella gestione delle suddette società ” (punto 6. dell’interdittiva, pagg. 10-11).
È accentuato il fattore della “ partecipazione diretta del -OMISSIS- all’incontro con i funzionari dell’A.D.M. di Benevento in sede di contraddittorio, nonché dell’accertata attività lavorativa svolta sino ad agosto 2021 presso la suindicata società “-OMISSIS-” e precedentemente presso altre società di riferimento (vds. para. 2), oltre a suffragare quel legame di parentela e di coniugio di per sé non sufficiente a determinare i sospetti di contiguità con la criminalità organizzata, comprovano oltremodo la condivisione di aspetti gestionali della vita quotidiana utili a rafforzare la valutazione di un condizionamento dell’impresa attraverso la regia occulta del citato -OMISSIS- ” (ivi).
Il coinvolgimento diretto di -OMISSIS-è ulteriormente affermato, per quanto riportato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Benevento con note dell’8/11/2021 e del 27/1/2022, nella quali si riferisce della presenza di -OMISSIS-ad altri incontri presso l’Agenzia delle Dogane di Benevento, in date 18/10/2021 e 18/1/2022.
Nei confronti del predetto -OMISSIS-sono emersi altri elementi, ricavati dalla comunicazione della Guardia di Finanza di Benevento del 4/4/2022, relativamente alle indagini “ svolte nei confronti di alcuni esponenti del clan -OMISSIS- (affiliato al noto gruppo dei -OMISSIS-, operante nella Valle Caudina), i quali con azioni criminose si infiltravano nel tessuto economico di Roma attraverso la creazione e gestione di società operanti nel settore energetico (luce e gas), dell’intrattenimento (sale da gioco) ed attraverso la realizzazione di truffe internazionali nei confronti di istituti bancari ”.
È in particolare rappresentato che: “ Nel complesso le indagini tecniche consentivano di rilevare come -OMISSIS- si relazionava costantemente con -OMISSIS- per concordare i vari incontri e discutere sulla gestione delle macchinette ”.
Infine, sono state disattese le osservazioni procedimentali della ricorrente ed emessa l’impugnata interdittiva.
2.- Con le censure articolate la ricorrente sconfessa il quadro indiziario posto alla base del provvedimento interdittivo, disconoscendo che lo stesso possa fondarsi sul rapporto di parentela dell’amministratore con il padre, ritenuto affiliato al clan -OMISSIS- poiché quest’ultimo non ha mai rivestito ruoli nella Società ed è stato unicamente un dipendente della -OMISSIS-, proprietaria degli apparecchi sottoposti a sequestro.
Quanto alle vicende giudiziarie riguardanti il -OMISSIS-, se ne fa rilevare la risalenza e la mancanza di collegamento con la Società ricorrente, per altro verso escludendo che l’aver accompagnato il figlio agli incontri presso l’A.D.M. possa costituire elemento valido a indurre a ritenere sussistente il condizionamento e la condivisione di aspetti gestionali.
Successivamente, vengono poste in rilievo una serie di circostanze che escludono la caratura criminale di -OMISSIS-, in particolare in quanto lo stesso:
- pur condannato dal Tribunale di Roma con sentenza irrevocabile del 26/4/2018 alla pena della reclusione di anni 6 per il reato ex art. 416- bis , per condotte tenute sino al 2013, è stato nel contempo assolto dall’imputazione di intestazione fittizia di beni in concorso con -OMISSIS-;
- l’estinzione della pena veniva dichiarata dal Tribunale di sorveglianza di Napoli il 15/4/2021, per esito positivo dell’affidamento in prova ai servizi sociali;
- il 18/2/2020 il -OMISSIS-era stato autorizzato dall’Autorità giudiziaria a prestare attività lavorativa presso la -OMISSIS-;
- il Tribunale di Roma aveva revocato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza;
- nel 2019 il Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Avellino non aveva ravvisato elementi tali da far desumere l’esistenza di collegamenti attuali del -OMISSIS-con la criminalità organizzata.
Con l’ultimo motivo è contestato che il Prefetto non abbia ritenuto di ammettere la Società al alcuna delle misure di prevenzione collaborativa ex art. 94- bis del d.lgs. n. 159/2011, ritenendo che “ le vicende che hanno dato luogo alla prognosi di contrindicazione antimafia non sono occasionali ”.
È a tal proposito affermato che l’influenza del genitore è del tutto occasionale, siccome fornita dall’unico episodio dell’accompagnamento agli incontri con l’Agenzia del Demanio.
3.- Le censure non si prestano a favorevole considerazione.
Va escluso che il rapporto parentale possa essere ridotto, nel caso di specie, a elemento non sufficiente a fondare la prognosi di contaminazione criminale della Società ricorrente.
Va messo in rilievo che, da quanto doviziosamente riportato in ordine al complesso degli elementi di indagine a carico di -OMISSIS-, emerge la centralità della sua figura in un contesto mirante a espandere gli interessi della criminalità organizzata, in un settore particolarmente sensibile quale quello della raccolta di giochi e scommesse.
Il soggetto in questione risulta difatti autore di operazioni la cui valenza indiziaria non può essere misconosciuta, in quanto ritenuto “ come colui che detiene la cassa per conto dell’organizzazione ”, “ usuario di utenza telefonica dedicata ad intrattenere i rapporti con il-OMISSIS- ” (ordinanza del GIP del Tribunale di Napoli del 17/10/2014), condannato per associazione di tipo mafioso in concorso (sentenza della Corte di Appello di Napoli del 23/5/2017), “ soggetto organico ad un’associazione mafiosa autoctona a connotazione camorristica operante in Roma e capeggiata da -OMISSIS--OMISSIS-capace d’inserirsi in contesti di economia sommersa mediante l’esercizio della propria forza intimidatrice e l’uso della violenza, acquisendo il controllo occulto di attività imprenditoriali e di risorse economiche, attraverso operazioni di recupero credito con modalità estorsive ed organizzando in modo imprenditoriale ed “in regime monopolistico, la distribuzione delle slot machine” in molti esercizi commerciali della zona “Tuscolana - Cinecittà” ricorrendo a condotte di illecita concorrenza con violenza e minaccia ” (indagine “-OMISSIS-” del Reparto Operativo Carabinieri di Roma), con un ruolo attivo “ in seno alle dinamiche espansionistiche del clan -OMISSIS-nella capitale ” (ordinanza del Tribunale di Roma).
In ragione di ciò, non è revocabile in dubbio la sua caratura criminale, a fronte della quale non può essere adottata la risalenza dei fatti, in quanto i sodalizi criminali si connotano per la perdurante stabilità dei rapporti e il conseguente mantenimento di logiche affaristiche criminali, che il tempo non sminuisce.
Né assumono rilevanza le circostanze riguardanti le vicende giudiziarie, stante l’acclarata autonomia della valutazione prefettizia rispetto all’esito dei procedimenti penali, come costantemente ritenuto in giurisprudenza (cfr., da ultimo, Cons. Stato - sez. III, 19/3/2025 n. 2280, p. 10.1: “ merita rimarcare, in termini generali, che per consolidata giurisprudenza di questa Sezione la valutazione prefettizia mantiene una sua autonomia rispetto all’eventuale assoluzione in sede penale – a cui in questa sede si ritiene di affiancare, pur con i dovuti distinguo processuali del caso, l’archiviazione all’esito delle indagini preliminari -, sicché gli elementi posti a base dell’informativa, oltre a potere essere anche non penalmente rilevanti o non costituire oggetto di procedimenti o di processi penali, possono anche essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 9 ottobre 2023, n. 8738; id., n. 57 del 2022 e n. 4293 del 2021) )”.
Venendo alla qualificazione del rapporto tra l’amministratore della Società ricorrente e il genitore, va detto che la stessa Prefettura riconosce che il legame parentale non è “ di per sé sufficiente a determinare i sospetti di contiguità con la criminalità organizzata ” (pag. 11 del provvedimento), ponendo in rilievo “ la condivisione di aspetti gestionali della vita quotidiana utili a rafforzare la valutazione di un condizionamento dell’impresa attraverso la regia occulta del citato -OMISSIS- ” (ivi).
La valutazione resa si mostra condivisibile, avuto riguardo a tutti gli elementi raccolti, valorizzando la circostanza che il -OMISSIS-abbia accompagnato il figlio a successivi incontri presso l’Agenzia del Demanio, anch’essa elemento indiziario che non costituisce un dato insignificante, denotando il diretto interessamento alle vicende societarie e la preoccupazione di mantenere un controllo e di esercitare attraverso il figlio l’influenza sugli affari.
Tutto ciò comporta che, nella fattispecie all’esame, dietro la realtà d’impresa è rinvenibile un nucleo familiare consolidato, assoggettato alla volontà di -OMISSIS-e di fatto governato dai suoi rapporti con la criminalità organizzata, così da determinare la ricorrenza di quel fattore di controindicazione che, in questo qualificato contesto, giustifica l’adozione del provvedimento interdittivo.
In tal senso, è rimarcato nel provvedimento che più Società sono riconducibili allo stesso nucleo familiare, tanto da indurre a ritenere che, attraverso i più stretti congiunti, il capofamiglia continui a esercitare la propria influenza, condizionando e indirizzando l’attività d’impresa, secondo una forma usuale di partecipazione “indiretta”, che ne concreta la soggezione agli interessi della criminalità organizzata (cfr., per tutte, Cons. Stato - sez. III, 23/5/2024 n. 4588, p. 5: “ proprio quando dietro la singola realtà d’impresa vi è un nucleo familiare particolarmente compatto e coeso (come appunto nel caso di specie), è statisticamente più facile che coloro i quali sono apparentemente al di fuori delle singole realtà aziendali possano curarne (o continuare a curarne) la gestione o, comunque, interferire in quest’ultima facendo leva sui più stretti congiunti. È altrettanto noto che proprio il nucleo familiare “allargato”, ma unito nel curare gli “affari” di famiglia, è uno degli strumenti di cui più frequentemente si serve la criminalità organizzata di stampo mafioso per la penetrazione legale nell’economia ”).
Infine, quanto alla censurata esclusione della possibilità di far ricorso ad alcuna delle misure di prevenzione collaborativa ex art. 94- bis cit., la rilevanza dei fattori di controindicazione e la sistematicità dell’innesto della Società ricorrente in un contesto mirante alla penetrazione nel settore della criminalità organizzata escludono che sussistano i tratti dell’occasionalità.
4.- Per le considerazioni che precedono il ricorso va dunque respinto.
Avuto riguardo alla natura degli interessi incisi dall’azione amministrativa, sussistono nondimeno giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di ogni altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche menzionate nella presente sentenza.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Esposito, Presidente FF, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giuseppe Esposito |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.