Articolo 1 della Legge 5 marzo 1991, n. 71
Versione
24 marzo 1991
Art. 1. 1. Gli uffici direttivi di procuratore della Repubblica presso le preture circondariali di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sono conferiti a magistrati con funzioni di cassazione. I magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno la titolarita' dei predetti uffici, la conservano con la qualifica loro spettante. Il passaggio al ruolo organico dei magistrati di cassazione ha luogo alla data di entrata in vigore della presente legge per i magistrati con la qualifica di magistrato di cassazione e, per i magistrati che non abbiano ancora conseguito tale qualifica, alla data del conseguimento della stessa.
2. La tabella B allegata alla legge 22 dicembre 1973, n. 884 , gia' sostituita dalla tabella B allegata al decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1989, n.
261 , e successivamente dalla tabella B allegata al decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327 , convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380 , e' sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.
Nota all' art. 1:
- La legge n. 884/1973 reca: "Modificazioni alle norme sulla dirigenza degli uffici di istruzione presso i tribunali di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia".
Entrata in vigore il 24 marzo 1991