TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/04/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore - Prima Sezione Civile - così composto: dott.ssa Enrica de Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice dott.ssa Jone Galasso Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1278 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Marina Speranza ed elettivamente Parte_1
domiciliato in Scafati alla via Europa n. 15; parte ricorrente
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Alfredo Berritto ed Controparte_1
elettivamente domiciliata in Scafati alla via Europa n. 15;
parte ricorrente
nonchè
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore interventore ex lege
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come da atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e esponevano di aver contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario in data 12.06.2013 e che dall'unione coniugale era nato il figlio in data Per_1
15.12.2014. Esponevano, inoltre, che la convivenza matrimoniale era divenuta intollerabile e, pertanto, chiedevano pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso congiunto.
All'udienza del 01.04.2025 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), le parti rassegnavano le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
In ordine ai provvedimenti accessori, il Tribunale ritiene di adottarli in conformità a quanto le parti hanno concordato nel ricorso congiunto depositato nella cancelleria di questo Tribunale in data 16.09.2024, risultando dette condizioni adeguate a regolare i rapporti tra le parti e soprattutto a tutelare gli interessi del figlio , ancora minorenne. Per_1
Attesa la proposizione congiunta dell'istanza, non ricorrono i presupposti di cui all'art. 91 c.p.c. per l'adozione di alcun provvedimento in punto di spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. omologa la separazione di e , coniugi per Parte_1 Controparte_1 matrimonio celebrato in data 12.06.2013 in Pagani (atto n. 24 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio del predetto comune nell'anno 2013);
2. ordina che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art. 69 di cui al D.P.R. n.
396/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a cura dell'Ufficiale di Stato civile competente ex lege per l'annotazione delle pronunce di separazione;
3. dispone in conformità a quanto stabilito dalle parti nel ricorso congiunto depositato nel fascicolo telematico di causa in data 16.09.2024;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio del 03.04.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica de Sire